Cassazione Civile, Sez. 3, 03 dicembre 2019, n. 31455 - Muratore colpito all'occhio da calce. Responsabilità dell'USL


 

Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: CIGNA MARIO Data pubblicazione: 03/12/2019

 

Fatto

 


Il giorno 6-2-2006 A.B.B., dipendente della Coli&Martinenghi srl con mansioni di muratore, subì un infortunio sul lavoro mentre stava lavorando in un cantiere edile in Viareggio, località Torre del Lago; in particolare venne colpito all'occhio sinistro da calce per intonaci e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Unico della Versilia, dove, in un primo momento, venne curato con collirio (a seguito di diagnosi di "iperemia congiuntivaie), e, successivamente, fu avviato al reparto oculistico e sottoposto ad un intervento di "pentomia congiuntivaie", resosi necessario per l'ustione della cornea e del sacco congiuntivaie, in esito al quale perse l'uso dell'occhio sinistro.
A.B.B. convenne, quindi, in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca la USL 12 di Viareggio nonché gli infermieri coinvolti P.V. e A.P., successivamente deceduti, e quindi per essi i loro eredi (rispettivamente OMISSIS, per il primo, e OMISSIS per il secondo), chiedendo il risarcimento del danno subito.
La Coli&Martinenghi srl, quale datrice di lavoro, spiegò intervento volontario, chiedendo anch'essa il risarcimento per il danno subito in conseguenza del detto evento.
Con separato atto di citazione l'INAIL, premesso di avere indennizzato il A.B.B., agì contro la USL 12 di Viareggio, chiedendone in via di surroga -ex art. 1916 cc- la condanna al rimborso della prestazione erogata.
Con sentenza 483/2015 l'adito Tribunale, riunite le cause, condannò in solido i convenuti al risarcimento dei danni, ritenendo tuttavia anche il A.B.B. corresponsabile dell'evento per non avere risciacquato l'occhio nell'immediatezza dei fatti. 
Con sentenza 1478/2017 la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del gravame principale di A.B.B., ha condannato l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest nonché OMISSIS, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 78.729,26, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo; in accoglimento dell'appello incidentale dell'INAIL, ha condannato l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest a corrispondere all'INAIL la somma di euro 148.047,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo; in particolare la Corte ha innanzitutto escluso ogni concausa imputabile al danneggiato, ed ha quindi ritenuto la struttura e gli infermieri esclusivi responsabili dell'evento; ha poi rideterminato, in base ai valori di cui alle cc.dd. tabelle milanesi, in euro 151.627,00 (all'attualità) il danno non patrimoniale subito dal danneggiato per invalidità permanente (30%), invalidità temporanea totale (30 gg) ed invalidità temporanea parziale (30 gg); ha quindi detratto dal detto risarcimento totale la somma versata dall'INAIL al danneggiato a titolo di danno biologico da invalidità permanente, e cioè la somma (all'attualità) di euro 73.347,74; nello specifico, al riguardo, ha evidenziato che l'Inail stava erogando al danneggiato una rendita mensile, la cui capitalizzazione era pari ad euro 234.055,38, di cui euro 72.474,05 per danno biologico ed il resto per lesione alla capacità lavorativa temporanea e danno patrimoniale; di conseguenza, sottraendo appunto dall'importo di euro 151.627,00 la somma di euro 73.374,74 (e cioè euro 72.475,05 rivalutata all'attualità), ha determinato in euro 78.279,26 la somma da versare, in solido, in favore del danneggiato, dall'Azienda USL Toscana Nord-Ovest nonché da OMISSIS; ha poi rilevato che non vi era specifica contestazione sulla somma (euro 237.927,18) complessivamente corrisposta dall'INAIL in relazione alla posizione del A.B.B., sicché ha condannato l'ASL 12 Versilia a corrispondere all'INAIL la somma di euro 148.047,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo. 
Avverso detta sentenza l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest (succeduta in via universale all'USL 12 di Viareggio) propone ricorso per Cassazione affidato a sei motivi ed illustrato anche da successiva memoria; il ricorso è stato proposto, ai soli fini della "denuntiatio litis", anche nei confronti di OMISSIS e Coli&Martinenghi srl.
L'INAIL resiste con controricorso.
A.B.B. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo la ricorrente denunzia - ex art. 560 n. 4 cpc - violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale promosso dall'INAIL; al riguardo evidenzia che nella prima difesa utile (e cioè alla prima udienza del 13-10-2016) aveva eccepito che tra la l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest e l'INAIL era intervenuta in data 30-4-2015 transazione, in virtù della quale l'INAIL, a fronte del ricevimento della somma di euro 99.574,06, aveva dichiarato di non avere più nulla da pretendere dall'Azienda USL 12 di Viareggio, ed aveva quindi liberato la stessa da ogni e qualsiasi obbligazione in relazione al sinistro oggetto del giudizio di appello; l'INAIL, di conseguenza, avendo con la stessa rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti dell'Azienda, non poteva poi proporre appello incidentale teso ad ottenere la condanna dell'Azienda al pagamento in suo favore della somma di euro 148.047,00; nonostante siffatta eccezione fosse stata tempestivamente avanzata (e poi riproposta nelle conclusioni ed in comparsa conclusionale) e nonostante nell'atto di quietanza agli atti l'INAIL avesse dichiarato di accettare la somma di euro 99.574,06 a tacitazione definitiva di quanto era stata riconosciuto dal Tribunale di Lucca, la Corte d'Appello non aveva per nulla esaminato detta eccezione ed aveva accolto l'appello incidentale proposto dall'INAIL.
Il motivo è fondato.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'Inail per intervenuta transazione, ritualmente proposta (come ammesso dallo stesso INAIL nel controricorso) dall'Azienda USL Toscana Nord-Ovest (v. verbale prima udienza 13-10-2016) e ribadita, poi, sia in sede di precisazione delle conclusioni nonché in comparsa conclusionale e replica, non risulta essere stata presa in considerazione in alcun modo dall'impugnata sentenza, nella quale la Corte territoriale, senza peraltro minimamente considerare la prodotta "quietanza liberatoria", si è limitata ad accogliere il gravame incidentale in questione, condannando l'Asl 12 a corrispondere all'Inail la somma di euro 148.047,00, oltre interessi; in tal modo, pertanto, la Corte d'Appello ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 epe, con conseguente nullità della gravata decisione.
Né può ritenersi, come sostenuto dall'INAIL in controricorso, che vi sia stata una pronuncia implicita di rigetto della detta eccezione; al riguardo va, invero, evidenziato che di quest'ultima non viene fatta alcuna menzione nella parte narrativa dell'impugnata decisione, e che la Corte territoriale ha del tutto omesso di trascrivere in sentenza le conclusioni della ASL proprio in ordine alla richiesta di rigetto dell'appello incidentale per intervenuta transazione.
L'accoglimento del detto motivo comporta l'assorbimento degli altri, atteso che, in subordine, il mancato esame della transazione viene poi proposto anche come omessa motivazione della statuizione di rigetto implicito (secondo motivo), e che il mancato esame della quietanza viene proposto anche come omesso esame di un fatto storico decisivo (terzo motivo) o, ancora gradatamente, come violazione del principio di non contestazione (quarto motivo) e come vizio di motivazione (quinto motivo); anche il sesto motivo è inerente all'azione di surroga dell'INAIL, e quindi all'appello incidentale. 
In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo, con assorbimento degli altri; per l'effetto va cassata l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
 

 

P. Q. M.

 


La Corte accoglie il primo motivo; assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per le spese relative al presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Firenze, diversa composizione.
Così deciso in Roma in data 27-9-2019