Regione Calabria
Legge regionale 19 novembre 2019, n. 48
Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria
B.U.R. 29 novembre 2019, n. 133

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:
 

Titolo I
Finalità e definizioni

Art. 1
(Finalità, principi e ambito di applicazione)

1. La Regione Calabria assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.
2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza.
3. In particolare, la presente legge:
a) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;
b) armonizza, nell'ambito della polizia mortuaria, le attività certificate, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;
c) regolamenta le condizioni e i requisiti per l'esercizio delle attività mortuarie e funebri affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge.
 

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:
a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;
b) per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;
c) per «resto mortale» si definisce il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto dicorificazione;
d) per «attività di polizia mortuaria» si intendono le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;
e) per «servizi funebri» si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:
1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;
2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;
3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;
4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione;
5) eventuale gestione di case funerarie;
f) per «attività necroscopiche» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere:
1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte certificazioni di impresa funebre che provvede:
1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire sia il trasporto sia la sepoltura nel cimitero sia la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse» si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;
1.2) su disposizione dell'Autorità giudiziaria, o anche dell'Autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale;
2) dal servizio sanitario provinciale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della ASP di riferimento;
g) per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:
1) per «casa funeraria» si intende la struttura privata gestita da soggetti certificati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso luoghi pubblici, abitazioni private, strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto tecnicamente equiparate e strutturate a deposito di osservazione. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale;
2) per «sala del commiato» si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;
h) per «trasporto funebre» si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre.
 

Titolo II
Competenze e attribuzioni

Art. 3
(Compiti e attribuzioni della Regione)

1. La Regione esercita compiti di riordino, indirizzo, coordinamento e controllo, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà. In ogni caso, i compiti sopraelencati sono svolti in isospesa e con personale già in servizio presso la Regione Calabria, nei normali orari di lavoro.
2. La Giunta regionale concorre a definire, entro 60 giorni, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:
a) i requisiti delle autorimesse;
b) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;
c) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri certificate, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;
d) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.
 

Art. 4
(Compiti e attribuzioni dei Comuni)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:
a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle sale del commiato e delle case funerarie;
d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;
f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle Aziende sanitarie provinciali (ASP).
 

Art. 5
(Riordino territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto al riordino territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza e della legge nazionale vigente.
 

Titolo III
Disciplina dell'attività funebre

Art. 6
(Attività funebre)

1. L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:
a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri;
b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
f) eventuale gestione di case funerarie.
2. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile.
4. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
5. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale sono svolti solo nelle sedi di imprese funebri certificate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali, crematori e di cimiteri.
6. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:
a) la gestione del servizio cimiteriale;
b) la gestione del servizio obitoriale;
c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche e sia private;
d) il servizio privato di ambulanza in entità pubblica di emergenza sanitaria (Servizio emergenze 118), il servizio pubblico del trasporto sangue e organi.
7. Il Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per lo svolgimento l'esercizio dell'attività funebre.
 

Art. 7
(Impresa funebre)

1. I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo princìpi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.
2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita certificazione comunale rilasciata dal comune previa istruttoria in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della presente legge.
3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.
4. Le imprese funebri non possono esercitare attività private in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale e al trasporto sanitario come servizio pubblico di emergenza sanitaria data in convenzione, al trasporto di organi, sangue e pazienti dializzati e sono obbligate alla separazione societaria. La separazione societaria è intesa come svolgimento distinto, con società o con soggetto, dotati di separata personalità giuridica, di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse, diverse da quelle riconducibili a soggetti che svolgono attività funebre.
5. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche e assimilabili e di obitori. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano dalla data di entrata in vigore della legge.
 

Art. 8
(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contiene l'autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti:
a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte con la stessa Partita Iva. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, è esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;
b) un qualsiasi mezzo funebre, con relativa idoneità sanitaria, di proprietà o tramite leasing, adibito al trasporto di salme e di cadaveri e un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa nazionale vigente verificati dalle ASP. Tali autorimesse dispongono di adeguate dotazioni per la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre. Il lavaggio della carrozzeria esterna e dell'abitacolo può essere effettuato all'esterno dell'impresa presso autolavaggi autorizzati;
c) un responsabile, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante della stessa.
2. I requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), e c) possono essere ottenuti ricorrendo ad accordi con altre imprese funebri certificate, associazione temporanea di impresa o contratti di rete. Per svolgere il servizio di trasporto e cerimonia:
a) l'impresa che effettua il trasporto funebre e la cerimonia, in maniera autonoma, dispone di personale dipendente numericamente necessario a svolgere il servizio nel rispetto delle norme nazionali sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori;
b) l'impresa in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e c), in maniera trasparente e col consenso della famiglia, ottenuto tramite formale mandato, può appaltare il trasporto funebre per la cerimonia ad altra impresa funebre certificata in possesso autonomo dei requisiti di cui alla successiva lettera c); la stessa svolgerà col proprio rischio d'impresa, tramite contratto genuino, il servizio di trasporto funebre ad essa commissionato nel rispetto delle norme nazionali in materia di appalto, lavoro e sicurezza dei lavoratori. Il servizio di trasporto funebre è eseguibile, previo formale assenso della famiglia del defunto, ricorrendo a partecipazioni, ad aggregazioni aziendali quali consorzi e società consortili, in possesso autonomo dei requisiti di cui alla successiva lettera c);
c) i soggetti che con i contratti previsti alla lettera b) garantiscono il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere la cerimonia funebre ad altri esercenti possiedono la disponibilità autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte: almeno sei operatori assunti con regolare contratto di lavoro e due auto funebri. A fronte di ogni contratto stipulato con imprese funebri, dopo il quindicesimo, è previsto l'incremento di una unità di personale. A fronte di ogni quattro contratti stipulati con imprese funebri, oltre il quindicesimo, è previsto l'incremento di un'auto funebre.
3. Il titolare, il socio o responsabile possono svolgere anche le mansioni di necroforo.
4. Le figure professionali del personale dell'impresa funebre sono:
a) responsabile abilitato al disbrigo delle pratiche amministrative, addetto alla trattazione degli affari;
b) necroforo, col ruolo di svolgere la preparazione del defunto, la sua sistemazione nel feretro, la sigillatura, oltre la movimentazione dei feretri e l'organizzazione della cerimonia.
5. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate nel Comune dove si trova la sede principale o in Comuni diversi da quello ove è stata presentata la SCIA, non comporta il rilascio di ulteriori certificazioni all'esercizio dell'attività funebre. Le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, sono rilasciate previa dimostrazione del possesso della certificazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede principale l'impresa. Tali sedi dispongono di un addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività, il cui nominativo va comunicato al Comune competente.
6. Le imprese funebri esistenti prima della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) della presente legge hanno 12 mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per adeguarsi alle disposizioni del presente testo, ripresentando una SCIA, per variazioni Agenzia di affari, presente sul portale Calabria Suap, con cui autocertificano il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. I Comuni verificano quanto autocertificato. Gli esercenti l'attività funebre autocertificano annualmente la perduranza dei requisiti di cui al presente articolo.
 

Art. 9
(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti la professione sono d'obbligo per le imprese presenti sul territorio della Regione.
2. I responsabili di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), con comprovata esperienza lavorativa, superiore a cinque anni, effettuano metà delle ore stabilite dalla Giunta regionale per ogni figura professionale ricoperta; coloro con meno di cinque anni di esperienza lavorativa certificata seguono l'orario pieno delle ore stabilite. In attesa dei regolamenti di attuazione sulla formazione professionale, che indicano le ore e le materie trattate, le imprese funebri possono continuare a svolgere l'attività funebre provvedendo ad avviare i responsabili allo specifico corso professionale subito dopo la pubblicazione dei regolamenti inerenti alla formazione ed entro un anno dalla loro pubblicazione.
3. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:
a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);
g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.
4. Le condizioni ostative di cui al comma 3 si applicano al titolare, al legale rappresentante, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale.
 

Art. 10
(Accertamento dei requisiti)

1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, le imprese, entro il 30 giugno 2020, si muniscono della certificazione attestante il possesso dei requisiti.
3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente dai Comuni, ai quali spetta la verifica, e scade il giorno successivo a quello della data di rilascio dell'anno seguente.
4. La certificazione ha validità annuale ed è validata ripresentando, presso il Comune dove si esercita l'attività suddetta, un'autocertificazione che attesti la continuità e la persistenza, per l'anno in corso, dei requisiti previsti all'articolo 8. In caso di variazioni strutturali o logistiche è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.
5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.
 

Art. 11
(Mandato)

1. Il Comune, avvalendosi delle ASP per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, a esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:
a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;
b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.
2. Il contratto di servizi funebri è conferito per iscritto a un'impresa funebre certificata.
3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.
4. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri il decesso di persone. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.
5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.
 

Art. 12
(Trasporti funebri)

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione quali l'abitazione del defunto o di un avente titolo, servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria entro ventiquattro ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o non sia intervenuto l'accertamento della morte, con la certificazione cui al comma 10, nel rispetto delle norme sanitarie e su tutto il territorio regionale. Per il tributo di speciali onoranze possono essere eccezionalmente individuati altri luoghi previo singola autorizzazione del sindaco e con il rilascio dell'autorizzazione al trasporto come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo ove questo è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal Comune.
3. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione ed è effettuato con un'auto funebre e da personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.
4. L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:
a) l'identità del cadavere;
b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
c) i nominativi dei necrofori utilizzati e i dati dell'auto funebre che materialmente eseguono il trasporto.
5. L'addetto al trasporto funebre appone i sigilli per i trasporti e ne è responsabile, redige il verbale di verifica in duplice originale, di cui uno accompagna sempre il feretro fino a destinazione e l'altro è conservato dall'incaricato del trasporto. La chiusura del feretro può essere fatta esclusivamente da personale necroforo o da addetto dell'impresa previamente formato. Il Comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al Comune in cui è avvenuto il decesso.
6. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso e si applicano le norme previste dai trattati internazionali vigenti.
7. Qualora il decesso avvenga presso una struttura sanitaria, una casa di riposo ovvero istituti pubblici o privati, il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non riveste la qualità di esercente di attività funebre o attività di cui al comma 6 dell'articolo 6.
8. Nella nozione di trasporto di cadavere è altresì compresa la raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento, la sosta per cerimonie civili o religiose e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
9. I Comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi predisposti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
10. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussista pericolo per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato o malattie infettive, dopo l'igienizzazione della salma e dopo che siano stati tolti aghi, sondini e cateteri, qualora il decesso avvenga presso strutture sanitarie pubbliche o private, la possibilità del trasferimento della salma, in tutto il territorio regionale, con l'impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma in grado, contemporaneamente, di permettere passaggio di aria così da consentire la respirazione se vi fossero segni di vita, entro la durata del periodo di osservazione, presso strutture obitoriali, case funerarie certificate, abitazione del defunto o di un suo familiare, previa richiesta degli stessi familiari; la visita necroscopica, se non già eseguita prima del trasporto, attiene all'ASP del luogo in cui si svolge il residuo periodo d'osservazione.
11. La certificazione di cui al comma 10 è titolo valido per il trasferimento della salma. Dell'eventuale trasferimento è data comunicazione certificata da parte del soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica certificata, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché alla ASP competente per il luogo di destinazione della stessa.
12. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche in via telematica certificata, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché alla ASP competente per il luogo di destinazione della stessa. Qualora non sia stato fatto nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma dà notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte che è trasmesso, anche in via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione necessaria. Nel caso di trasporto presso l'abitazione del defunto o di un suo familiare, l'impresa incaricata trasmette quanto previsto nel presente comma e svolge le comunicazioni e gli atti obbligatori.
13. In caso di pericolo per la salute pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta altresì le cautele da osservare in concreto.
14. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.
15. Il trasporto di resti mortali da un cimitero all'altro o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.
16. Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un soggetto esercente l'attività funebre. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; i costi dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 1.1) e 1.2), sono a carico del Comune dove ha avuto luogo il decesso.
17. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso sanitario e comunale.
18. La chiusura e il sigillo del feretro, in cera lacca o adesivo, riportante i dati dell'impresa che trasporta il cadavere e che attesti l'integrità della chiusura, apposto sul coperchio per i trasporti nell'ambito comunale, fuori comune, fuori regione e fuori nazione, che non rientrano nella fattispecie dei trasporti di cui ai commi 10 e 11, sono demandati all'impresa funebre che ne effettua il trasporto e la stessa ne è responsabile sotto il profilo civile e penale. La puntura conservativa nel periodo imposto dalla norma nazionale è effettuata, in maniera da garantire la sicurezza sulla salute dell'addetto, da personale necroforo o da personale sanitario pubblico o privato.
 

Art. 13
(Case funerarie o depositi di osservazioni e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria o deposito d'osservazione, all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono consentite ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previa SCIA, in piena autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale.
2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.
3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge.
4. La casa funeraria dispone di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità sono consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. È previsto un accesso dall'esterno per i visitatori ed un parcheggio per questi ultimi. Le case funerarie possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi:
a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
b) camera ardente o sala di esposizione;
c) locale di preparazione dei defunti;
d) servizi igienici per il personale;
e) servizi igienici per i dolenti;
f) sala per onoranze funebri al feretro;
g) almeno una cella frigorifera e una sala climatizzata;
h) deposito per i materiali;
i) rimessa funebre anche esterna alla struttura;
j) uffici.
5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei crematori e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private e assimilabili per lo svolgimento dei servizi mortuari.
6. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che a nessun titolo possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili.
 

Art. 14
(Attività collaterali e integrative)

1. Le imprese funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, possiedono i requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.
 

Art. 15
(Vigilanza e sanzioni)

1. I Comuni e le ASP vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.
2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei Comuni e delle ASP e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.
3. Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7.
4. Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 12 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 30.000,00 euro.
5. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 11, le sanzioni di cui al comma 4 sono duplicate.
6. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell'articolo 11 comportano altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 11, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è altresì disposta la revoca all'esercizio dell'attività.
7. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della presente legge.
 

Titolo IV
Disciplina della cremazione

Art. 16
(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna esprime consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia.
2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, e con la prescritta autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, espressa in uno dei modi previsti, solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura.
3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al dPR 285/1990.
4. La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) in montagna e in natura, a distanza di oltre duecento metri da centri e da insediamenti abitativi;
b) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;
c) nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;
d) nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
5. La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.
7. In caso di affidamento personale, l'ufficio del Comune ove le ceneri sono conservate annota, nel registro previsto dall'articolo 52 del d.p.R. 285/1990, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna conferisce la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario comunica l'avvenuto conferimento dell'urna al Comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È altresì ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna a un altro familiare ovvero al convivente. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.
8. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il Comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.
9. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento è accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una impresa funebre oda qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il Comune dove si trova l'urna rilascia apposita autorizzazione al trasporto, in cui sono indicate le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.
10. Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un dignitoso commiato, nell'ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
 

Titolo V
Disposizioni di adeguamento e finali

Art. 17
(Disposizioni di adeguamento)

1. La Regione comunica ai Comuni la pubblicazione telematica della presente legge e definisce le linee di indirizzo cui essi si attengono per il recepimento della stessa nonché per adeguare le norme regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURC.
2. Con apposito regolamento sono definite le norme di attuazione su:
a) locali di osservazione e obitori, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;
b) prescrizioni tecniche per la casa funeraria e le sale del commiato;
c) modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge;
d) realizzazione di un elenco telematico regionale delle imprese certificate esistenti su tutto il territorio regionale.
3. La modulistica uniforme da utilizzare in tutto il territorio della Regione viene inserita nel presente testo secondo i seguenti certificati e modelli:
Certificato A.1: Certificazione medica per il trasporto salma
Certificato A.2: Accertamento necroscopico
Certificato A.3: Cremazione
Modello B.1: Avviso di morte
Modello B.2: Constatazione di morte
Modello B.3: Mandato ad impresa funebre
Modello B.4: Domanda di autorizzazione per il trasporto di cadavere in altro comune
Modello B.4.1: Autorizzazione per il trasporto di cadavere fuori dal comune di decesso
Modello B.4.2: Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere nell'ambito dello stesso comune
Modello B.4.3: Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere fuori comune
Modello B.5: Domanda di autorizzazione per il trasporto di cadavere nell'ambito dello stesso comune
Modello B.5.1: Autorizzazione per il trasporto di cadavere nell'ambito del comune di decesso
Modello B.6: Richiesta autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri
Modello B.7: Autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/ resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri
Modello B.8: Verbale di dispersione delle ceneri
4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, si disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria coordinate con le norme nazionali vigenti.
 

Art. 18
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
 

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29/11/2019
 

OLIVERIO
 

ALLEGATI