Tipologia: CIA
Data firma: 3 dicembre 2019
Validità: 03.12.2019 - 31.12.2021
Parti: Quixa, Axa e RSA/First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Quixa, Axa
Fonte: fisac-cgil.it
 

Sommario:

  Premessa
Sfera di applicazione
Art. 1 A chi si applica
Art. 2 Durata
Orario di lavoro
Art. 3 Personale inquadrato ai sensi della Disciplina Speciale - Parte Terza
Art. 3 bis Banca Ore
Art. 4 Personale inquadrato ai sensi della Disciplina Speciale - Parte Prima
Art. 5 Orario Part time
Art. 6 Permessi
Art. 7 Smart Working
Tutele
Art. 8 Tutela della Privacy
Art. 9 Tutela sindacale
Art. 10 Aspettativa
Art. 11 Convenzione Bancaria
Art. 12 Mutui
Art. 13 Famiglie di fatto
Art. 14 Forme Previdenziali
  Art. 15 Tutela della Salute
Art. 16 Medicina preventiva
Art. 17 Check up
Polizza malattia

Art. 18-21
Previdenza
Art. 22 Fondo Pensione
Art 22 bis Lavoratori iscritti prima del 29.04,1993 (vecchi Iscritti}
Art. 22 ter Lavoratori iscritti dopo il 28.04.1933 (nuovi iscritti)
Art. 23 Ticket
Polizze varie stipulate dai dipendenti
Art. 24 Soggetti destinatari
Parte economica
Art. 25 Elemento Retributivo Collettivo
Art. 26 Indennità individuale assorbibile
Art. 27 Welfare Aziendale
Art. 28 Premio di Risultato
Art. 29 Compenso provvigionale
Art. 30 Note finali
Allegati

Contratto integrativo aziendale Quixa Assicurazioni spa 2020-2021

In data 3 dicembre 2019 presso la sede operativa di Quixa Assicurazioni spa in via Rizzoli 4 a Milano, si sono incontrate Quixa Assicurazioni spa […], la Funzione Relazioni Industriali del Gruppo Axa Italia in seguito, per brevità, anche l'Azienda, le RSA Axa RSA Quixa Assicurazioni spa, RSA First-Cisl, RSA Fisac-Cgil, RSA Fna, RSA Uilca-Uil […], i Coordinatori Nazionali delle RSA del Gruppo Axa Italia, First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil […], in seguito, per brevità, anche le RSA e quando citate congiuntamente, per brevità, anche Le Parti.

Premesse
• Dal 1° ottobre 2019 l’Azienda ha acquisito la denominazione sociale di Quixa Assicurazioni spa e dal 1° gennaio 2020 ha completato il processo autorizzativo di partecipazione e integrazione al Gruppo assicurativo Axa Italia.
• in data 3 dicembre 2019 l'Azienda ha presentato alle RSA il Piano Industriale 2020 - 2023 che, partendo dalla situazione economico-finanziaria di particolari difficoltà che perdurano anche per il 2019 sin dalla data di costituzione, ha gli obiettivi di
- risanare la situazione economica riequilibrando in modo strutturale il rapporto costi e ricavi, evitando conseguenze negative sul personale dipendente.
- rilanciare il modello del core business della distribuzione diretta di prodotti assicurativi auto, ridimensionando l'intermediazione con gli aggregatori
- diversificare le attività di vendita avendo come obiettivo di diventare la società referente e operante nel canale distributivo diretto per il Gruppo Axa in Italia
• Il piano avrà una prima verifica al termine del 2021, data a cui le parti concordano di vincolare temporaneamente il presente accordo quale strumento contrattuale di transizione verso il rilancio dell’impresa.
• Entro quella data le Parti si impegnano sin d'ora ad avviare un percorso di armonizzazione contrattuale per il personale dipendente Quixa alle condizioni del CIA del Gruppo Axa Italia, percorso inizialmente richiesto dalle RSA, ma attualmente non attuabile per la situazione economica della Società e per la priorità data dalle Parti stesse alla tutela dell’occupazione del personale attualmente in forza.
• Le Parti confermano che il recupero di redditività da parte dell’Azienda è la premessa indispensabile per raggiungere la piena integrazione dei trattamenti economici integrativi al CCNL applicato al personale del Gruppo Axa Italia, ma egualmente concordano di avviare si da subito un tavolo di confronto sulle parti normative dei due contratti integrativi per individuare tempi e modalità di armonizzazione delle stesse, mantenendo ove necessarie le dovute specificità e differenziazioni dovute al diverso modello operativo ed organizzativo. I lavori del presente tavolo negoziali termineranno entro il 30 giugno 2020.
• Le RSA, nel prendere atto delle premessa aziendali, con la sottoscrizione del presente accordo vogliono rimarcare che
- La situazione di difficoltà economica aziendale non è assolutamente imputabile ai lavoratori che hanno fattivamente contribuito in tutti questi anni all'attività della compagnia ben coscienti della grave situazione.
- Questo contratto è un primo parziale e per noi insufficiente riconoscimento del lavoro svolto che potrà trovare il suo completamento nella piena armonizzazione con il CIA del Gruppo Axa Italia
o Facendo parte del Gruppo Axa Italia, Quixa viene a pieno titolo inserita nelle tutele occupazionali previste dagli accordi tempo per tempo vigenti.
• Le Parti confermano che i capitoli del presente CIA riguardanti le disposizioni normative potranno essere suscettibili di eventuali modifiche di armonizzazione con il CIA Axa Italia in relazione al confronto che hanno concordato di avviare con la sottoscrizione del presente accordo.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano

Sfera di applicazione
Art. 1 A chi si applica

Il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) si applica al personale dipendente non dirigente di Quixa Assicurazioni spa (di seguito “l’Azienda”) di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima e Disciplina Speciale Parte Terza - Sezione Prima e Sezione Seconda - del CCNL vigente, in servizio alla data della stipula ed a quello assunto successivamente, salvo dove diversamente previsto.

Orario di lavoro
La società, nell'ottica di garantire il funzionamento dei servizi, applica il seguente orario di apertura del servizio telefonico al pubblico:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 09 30 alle ore 18,30;
• il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 .

Art. 3 Personale inquadrato ai sensi della Disciplina Speciale - Parte Terza
L'attività del personale a tempo pieno di cui alla Disciplina Speciale - Parte Terza viene svolta all’interno di fasce di orario giornaliero secondo schemi di orano che si rapportano alla durata media della prestazione lavorativa (37 are settimanali) entro un periodo individuato:
1A settimana dal lunedì al sabato per un totale di 40,45 ore.
2A settimana dal lunedì al venerdì per un totale di 37,00 ore;
3A settimana dal lunedì al venerdì per un totale di 37.00 ore;
4A settimana dal lunedì al venerdì per un totale di 37,00 ore;
5A settimana dal lunedì al sabato per un totale di 40,45 ore;
6A settimana dal lunedì al venerdì per un totale di 37,00 ore:
7A settimana dal lunedì al venerdì per un totale di 37,00 ore
settimana dal lunedì al martedì e dal giovedì al venerdì per un totale di 29,30 ore.
Lo schema orano sulle diverse settimane è il seguente

 

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

1

7:30

7:30

7:30

7:30

6:35

4:10

F

2

7:30

7:30

7:30

7:30

7:00

R

F

3

7:30

7:30

7:30

7:30

7:00

R

F

4

7:30

7:30

7:30

7:30

7:00

R

F

5

7:30

7:30

7:30

7:30

6:35

4:10

F

6

7:30

7:30

7:30

7:30

7:00

R

F

7

7:30

7:30

7:30

7:30

7:00

R

F

8

7:30

7:30

R

7:30

7:00

R

F

Il giorno di riposo infrasettimanale nella settimana 8 può essere fissato, in alternativa al mercoledì, anche nelle giornate di martedì e giovedì, fatto salvo il totale di 29,30 ore di lavoro.
Per tutte le fasce orarie è previsto un intervallo di un'ora, dal lunedì al venerdì, comunque collocato entro un periodo compreso tra le ore 12.00 e le ore 15.30.
E' prevista una flessibilità in ingresso di 15 minuti, compensata nella stessa giornata in uscita, ovvero durante l'intervallo, fatta salva, in questa ultima ipotesi, una frazione minima dello stesso pari a 45 minuti.
Il dettaglio della distribuzione dell'orario giornaliero vena individualmente specificato agli interessati all’atto dell'assunzione.
Ai sensi dell'art. 169 del vigente CCNL, l'Azienda provvede ad informare i singoli dipendenti di eventuali modifiche rispetto alla fascia di assegnazione con un preavviso di almeno 30 giorni.
Per il solo personale inquadrato nella Disciplina Speciale Parte Terza Sezione Seconda del vigente CCNL lo schema orario si basa su un’unica fascia oraria - ferme restando le 37 ore settimanali medie - secondo le disposizioni dell'accordo "Conferma sperimentazione orario Parte III Sezione II siglato in data 25 gennaio 2019.

Art. 3 bis Banca Ore
E' prevista l'applicazione dell'istituto della Banca Ore. come regolato dall'alt. 115 del vigente CCNL, limitatamente alle prime 8 ore annue, anche al personale inquadrato nella Disciplina Speciale Parte Terza, Sezione Prima e Sezione Seconda.

Art. 4 Personale inquadrato ai sensi della Disciplina Speciale - Parte Prima
L'attività del personale a tempo pieno di cui alla Disciplina Speciale - Parte Prima è articolata in 5 giorni, dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari:
dalle ore 08.00 alle ore 17.00 nei giorni dal lunedì al giovedì;
dalle ore 08.00 alte ore 13.00 nella giornata del venerdì.
E’ previsto un intervallo di un’ora, dal lunedì al giovedì, comunque collocato entro un periodo compreso tra le ore 12.00 e le ore 15.30,
E' prevista una flessibilità in ingresso di 90 minuti, compensata nella stessa giornata in uscita, ovvero durante l'intervallo, fatta salva, in questa ultima ipotesi, una frazione minima dello stesso pari a 45 minuti.

Art. 5 Orario Part time
Nell’ottica di agevolare i lavoratori con particolari situazioni personali o familiari, l'Azienda, benché il tipo di attività, le dimensioni e l'organizzazione non siano confacenti ad una formulazione oraria diversa dal Tempo Pieno, si rende disponibile ad attivare Part Time orizzontali. Tate attivazione sarà comunque valutata e determinata dall'Azienda in funzione delle esigenze organizzative e della qualità del servizio ai clienti.
I criteri per l'individuazione dei lavoratori che ogni anno potranno accedere a tale tipologia oraria verranno definiti dall'Azienda anche sentito il parere delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, e formalizzati in un documento apposito.
Al personate Quixa Assicurazioni spa sono applicate le disposizioni degli Accordi sul tema siglati in data 29 luglio 2019 e 27 settembre 2019 fino alla definizione di un nuovo accordo nel confronto avviato sulla parte normativa di cui alle premesse.

Art. 7 Smart Working
L’Azienda - dopo la sperimentazione attuata dal 2017 - intende formalizzare l’esistenza della gestione flessibile della prestazione lavorativa denominata “Smart Working" per tutto il personale con Contratto a Tempo Indeterminato.
Entro aprile 2020 sarà emessa dall'Azienda una policy specifica in quanto l'attribuzione e l'autorizzazione al singolo collaboratore da parte del responsabile gerarchico di ampi margini di flessibilità e autonomia nella scelta degli orari dei luoghi e degli strumenti di lavoro, rimane una prerogativa aziendale a fronte di una maggiore fecalizzazione sugli obiettivi di volta in volta assegnati e verificati nel tempo
Per il singolo collaboratore può rappresentare l'opportunità di bilanciare te proprie esigenze di vita con quella dai modello Operativo aziendale orientato ad offrire il miglior servizio alla clientela.
Lo Smart Working è quindi una possibilità per il collaboratore di vedersi riconoscere dall'Azienda autonomia e responsabilità nella prestazione lavorativa, nell'ambito di un rapporto fra dipendente e responsabile basato su fiducia reciproca e dialogo trasparente reciprocamente verificati nel tempo.
La policy aziendale sarà oggetto di verifica congiunta con le RSA per mantenere coerenza con l’esperienza già maturata nel Gruppo Axa Italia, con le norme giuslavoristiche che si stanno consolidando in materia e con le diverse esigenze di organizzazione del Business specifiche del modello operativo di Quixa spa.

Tutele
Art. 9 Tutela sindacale

Titolari delle relazioni sindacali di Quixa Assicurazioni spa, sono le RSA di Quixa
L'Azienda provvede a mettere a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, in funzione delle necessità, locali dotati di un telefono con linea esterna e un laptop con accesso a internet e agli applicativi standard della rete aziendale.
Per il personale che si rechi in assemblea sindacale in sede diversa da quella di lavoro. l'Azienda autorizza l’assenza per il tempo necessario agli spostamenti, definendo la sua durata preventivamente volta per volta con te RSA. La durata dell’assenza autorizzata costituisce orario di servizio.
L’azienda si impegna a fornire almeno una volta all'anno alle RSA informazioni sull'andamento dell'azienda e sui risultati, in linea con le metodologie e gli strumenti previsti dalla Casa Madre, con riserva di non divulgazione all’esterno dell'Azienda.

Art. 15 Tutela della Salute
Le Parti, in merito alla normativa prevista in materia dal D.Lgs 9.04.2008 n. 81 - testo Unico sulla Sicurezza su! lavoro (TUSL) e successive modifiche, convengono sulla funzione fondamentale della medicina preventiva quale strumento di tutela della salute.

Art. 16 Medicina preventiva
Dal 1° gennaio 2020 anche al personale Quixa Assicurazioni spa verranno applicate le disposizioni dell'allegato 1 “Salute e Prevenzione" del CIA di Gruppo Axa Italia.

Art. 17 Check up
Dal 1° gennaio 2020 anche al personale Quixa Assicurazioni spa verranno applicate le disposizioni dell’allegato 1 “Salute e Prevenzione” del CIA di Gruppo Axa Italia.