Tipologia: Regolamento smart working
Data firma: 12 novembre 2019
Validità: 01.01.2020 - 30.06.2020
Parti: Thyssenkrupp Elevator e RSA/RSU, Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil
Settori: Commercio, Thyssenkrupp Elevator
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:


Verbale di incontro - Regolamento smart working

In data 12.11.2019 presso la sede legale di Thyssenkrupp Elevator Italia spa, sita in Cologno Monzese (MI), Via A. Volta n. 16, si sono riunite: la società Thyssenkrupp Elevator Italia spa (di seguito la Società) […], le RSA/RSU […], le OO.SS. Nazionali e Territoriali come di seguito specificate: Fisascat Cisl Nazionale […] e Filcams Cgil Territoriale Milano […], nell'ambito del programma di introduzione sperimentale dello Smart Working, propedeutico ad un accordo specifico, definiscono quanto segue.

1. Premessa
Il progetto nasce dalla volontà delle parti di adeguare l'organizzazione del lavoro ad un modello innovativo ed in linea con le opportunità offerte dal mercato, fondato su una crescente autonomia e responsabilizzazione del singolo rispetto ai risultati, ridefinendo le modalità di lavoro sulla base di maggiore flessibilità in termini di luoghi, spazi ed orari.
Con tale progetto si vuole dare una risposta concreta alle crescenti esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di responsabilità sociale d'impresa, coscienti altresì che lo Smart Working sia uno strumento attraverso cui liberare la creatività, la performance e la produttività del singolo dipendente, nonché generare ricadute positive per l'ambiente (riduzione del traffico, delle emissioni, dei consumi energetici, ecc.).
Le parti, nell'ambito di tale tematica, intendono sperimentare altresì tutti quegli strumenti di gestione dell'orario di lavoro che siano realmente in grado di tramutarsi in vantaggio competitivo per l'Azienda in quanto capaci di migliorare le condizioni di lavoro e di vita per i dipendenti, aumentandone la motivazione.
Il positivo esito della sperimentazione introdotta dal presente accordo in tema di Smart Working sarà dunque il primo passo dell'introduzione di un modello di lavoro fondato sulla fiducia, che si auspica possa essere arricchito da ulteriori forme di gestione dell'orario di lavoro.
Alla luce di quanto precede, nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di Smart Working il comportamento dovrà essere improntato reciprocamente ai principi di correttezza e buona fede nonché di responsabilità e fiducia.

2. Definizioni
Lo Smart Working è una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa saltuariamente effettuata al di fuori dei locali aziendali, in un’ottica di flessibilità ih termini di spazio e di tempo, pertanto ad ogni effetto connesso alla normativa di legge e contrattuale, non costituisce una nuova forma di rapporto di lavoro.
Le parti concordano altresì che lo Smart Working costituisce un'opportunità per le persone assunte da tkEl con un contratto di lavoro subordinato e che hanno positivamente superato il periodo di prova, il cui ruolo e le cui relative mansioni non risultino incompatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa e che, in modo volontario e concordato con il proprio responsabile, hanno la possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa in parte all'interno dei locali aziendali e in parte, senza una postazione fissa, anche all'esterno degli stessi e comunque presso altri luoghi ritenuti idonei senza che da ciò derivi una qualche modifica della sede di lavoro assegnata, che resta la medesima ad ogni effetto legale e contrattuale.
Ai fini dell'implementazione dello Smart Working sono ritenuti idonei solo luoghi che siano assolutamente in grado di garantire l'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa comportante l'uso abituale del video terminale, nonché la conformità alle norme di sicurezza, assicurando la massima riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali. Ad ogni modo sono ritenuti inidonei i luoghi pubblici affollati. (A titolo esemplificativo e non esaustivo si ritengono luoghi idonei: abitazioni private, spazi di co-working, biblioteche, ...).
Si precisa infine, ed a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, che lo Smart Working non può sostituire le trasferte effettuate a qualunque titolo, i servizi fuori sede nonché le partecipazioni ad eventi, fiere e manifestazioni.

3. Perimetro e Durata della Sperimentazione
Le parti concordano che la fase di sperimentazione della Smart Working, avrà durata dal 01.01.2020 al 30.06.2020. In fase di sperimentazione verrà coinvolto il personale impiegatizio nominato di concerto dall’ufficio HR e dal responsabile diretto della risorsa, fermo restando i requisiti di accesso richiamati al seguente punto 4.
Si specifica che questa fase sperimentale verrà applicata ai dipendenti della sede centrale di Milano sita in Cotogno Monzese è particolare ai seguenti dipartimenti all’interno dei quali sono stati individuati i candidati in possesso dei requisiti oggettivi previsti nel successivo punto 4: ufficio Acquisti, Comunicazione, Controllo di Gestione, Sicurezza, Risorse Umane, Legale, Supporto Commerciale, KAM, Ufficio Tecnico, Operation VIEW, Assistente Direzione.
A seguito della positiva sperimentazione, a far data dal 01.07.2020, lo strumento della Smart Working sarà esteso al resto del personale impiegatizio che presenterà profili di compatibilità tecnologica e lavorativa e che ne farà richiesta.
Data la finalità sperimentale dell'introduzione della Smart Working volta a valutarne l'applicabilità tecnico-organizzativa ed i benefici attesi, si specifica che, l'Azienda, le Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e delle OO.SS. firmatarie della presente intesa, si riservano di organizzare un eventuale incontro ai fini di verificare la sospensione, modifica o termine del progetto pilota.

4. Requisiti di partecipazione
• Essere dipendente di Thyssenkrupp Elevator Italia spa con contratto di lavoro subordinato ed aver concluso il periodo di prova.
• Avere un ruoto e svolgere mansioni compatibili con tale modalità di lavoro: la giornata in Smart Working deve consentire di sviluppare la potenzialità e la performance del dipendente, al fine del raggiungimento dei risultati da lui attesi nell'ambito delle attività a lui affidate.
• Aver completato con successo il percorso formativo propedeutico all'attuazione della prestazione lavorativa in Smart Working.
• Avere in dotazione la strumentazione tecnologica necessaria alto svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali.
• Essere dotato in maniera autonoma di una connessione internet idonea alto svolgimento della prestazione lavorativa presso il luogo prescelto.
• Aver sottoscritto l'accordo individuale di adesione al progetto pilota nel quale dovranno essere indicati anche:
o le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con riferimento all'orario di lavoro;
o le modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro;
o gli strumenti informatici e le toro modalità di utilizzo;
o modalità di recesso unilaterale da entrambe le parti; o modalità di disconnessione.

5. Modalità di adesione e recesso
I dipendenti aventi i requisiti sopra descritti potranno avanzare formale richiesta di accesso alto Smart Working scrivendo una e-mail di richiesta al proprio responsabile diretto e in copia le Risorse Umane.
A seguito di tale richiesta, l’ufficio Risorse Umane, predisporrà l'Accordo individuale (Allegato 1) che sarà oggetto di firma per accettazione da parte del dipendente.
In caso di mancato accoglimento, sia da parte del Responsabile, quanto dell'HR, il lavoratore potrà richiedere un incontro di chiarimento anche alla presenza di un delegato RSU.
Una volta depositata la richiesta e completato l'iter autorizzativo, sarà possibile iniziare a fruire dei periodi di Smart Working con decorrenza dalla data indicata all'interno dell'accordo individuale e comunque solo dopo aver completato l'iter formativo previsto.
Per la sola durata della fase sperimentale, entrambe le parti potranno recedere dall'accordo senza obbligo di preavviso ma previa comunicazione scritta alla controparte.
Il recesso unilaterale dall'accordo di Smart Working potrà verificarsi con un preavviso non inferiore a 10 giorni.
e cause di recesso immediato unilaterale dal contratto individuale di Smart Working, sono:
• inosservanza degli obblighi del dipendente descritti nella presente intesa nell'accordo individuale,
• sopraggiunto mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente punto 4,
• a seguito di provvedimenti disciplinari.

6. Luoghi della prestazione
Come già indicato nei paragrafi precedenti la prestazione in Smart Working si concretizza nello svolgimento dell’attività lavorativa saltuariamente effettuata al di fuori dei locali dell'Azienda, ad esclusione di luoghi pubblici affollati, che siano assolutamente in grado di garantire l'idoneità alto svolgimento dell'attività lavorativa comportante l'uso abituale del video terminale, nonché la conformità alle norme di sicurezza, assicurando la massima riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali.
Il luogo identificato dal dipendente come idoneo, deve garantire altresì una connessione ad internet in grado di offrire standard di normale funzionalità e di sicurezza informatica delle dotazioni tecnologiche affidate.
In riferimento ai luoghi della prestazione si specifica che:
• I costi di tale connessione, cosi come pure le altre spese derivanti (es: elettricità, riscaldamento ecc.) sono da intendersi assolutamente non a carico dell’azienda.
• Eventuali mal funzionamenti o motivi tecnici che comportino al dipendente l'impossibilità di prestare la propria attività lavorativa, dovranno essere tempestivamente comunicati al responsabile IT e al proprio responsabile diretto, con il quale si concorderanno le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso il rientro presso la sede di lavoro o la fruizione di permessi ferie/ROL. Il protrarsi del problema implicherà la sospensione dell'attività di Smart Working fino alla sua risoluzione.
• Il lavoratore ha l'obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali e le indicazioni fornite nel percorso formativo obbligatorio, nonché di utilizzare le apparecchiature in conformità con le istruzioni ricevute e nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con specifico riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e nella circolare Inail n. 48 del 2 novembre 2017.

7. Tempi della prestazione lavorativa
I lavoratori che accederanno allo Smart Working potranno lavorare in una sede diversa da quella aziendale 1 giorno a settimana per un massimo di 4 giornate al mese non frazionabili e non cumulabili. Saranno concordate con il diretto responsabile la pianificazione settimanale e l'orario giornaliero di lavoro.
Lo Smart Working potrà essere effettuato soltanto durante l'orario compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e nei giorni feriali.
La distribuzione giornaliera dell'orario dì lavoro, fermo restando le ore giornaliere previste dal contratto individuale del lavoratore, potrà essere effettuata anche in maniera discontinua previa domanda del dipendente nella quale si deve evincere l'articolazione oraria richiesta e dietro autorizzazione del diretto responsabile; tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali e con il solo vincolo di dover svolgere parte dell’attività lavorativa garantendo le fasce di contattabilità previste nell’accordo individuale. Durante le fasce di presenza in Smart Working concordate, è obbligo del lavoratore rendersi reperibile ed in ogni modo contattabile dall'Azienda e da terze parti collegate all'attività lavorativa (à mero titolo di esempio: fornitori, clienti, ecc..), alla stregua di una giornata lavorativa svolta all'interno dell'Azienda, con particolare ma non esclusivo riferimento alla partecipazione alle riunioni aziendali.
La prestazione lavorativa in regime di Smart Working sarà effettuata esclusivamente nelle fasce orarie concordate ed inoltre, in tali giornate lavorative, la prestazione resa da remoto dovrà essere eseguita entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliera e settimanale, derivanti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal contratto di lavoro individuale.
Le giornate di Smart Working non sono cumulabili con quelle eventualmente non fruite durante i mesi precedenti e non sono in alcun modo frazionabili.
Nel corso di tali giornate il dipendente non potrà attingere ad altre tipologie di permessi e/o giustificativi di assenza a copertura totale, salvo cause di forza maggiore.
Lo Smart Working non potrà essere effettuato durante le giornate nelle quali è stata pianificata una chiusura collettiva come pure il sabato previa autorizzazione del responsabile.
La specifica causale relativa alla fruizione della giornata di lavoro effettuata in modalità Smart Working, deve essere preventivamente inserita di norma con 48 ore di preavviso nell'apposita sezione presente sulla piattaforma aziendale Intelco, a copertura dell'orario teorico previsto per la giornata.
Al fine di favorire la prestazione lavorativa le parti potranno discutere eventuali casi individuali per i quali i limiti temporali di cui sopra saranno oggetto di estensione.

8. Il rapporto di lavoro
Lo Smart Working rappresenta meramente una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, pertanto non incide in alcun modo sul ruolo del dipendente all'interno dell'organizzazione e sul relativo assoggettamento al potere direttivo, di controllo, di indirizzo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro, che rimane pertanto inalterato, così come previsto dalle normative di legge.
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di Smart Working, il comportamento del dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede, nonché di responsabilità e fiducia, pertanto eventuali comportamenti non in linea con i principi di cui sopra e con le normative nazionali e contrattuali in vigore, saranno causa, lato Azienda, di recesso immediato ed unilaterale dall'accordo di Smart Working, lasciando impregiudicata la possibilità dell'Azienda di avviare, a seconda delle fattispecie concreta, l'iter disciplinare previsto dal CCNL di riferimento, dalle normative in vigore e dagli accordi aziendali.
Durante le giornate di Smart Working il dipendente deve pertanto garantire lo stesso impegno professionale, continuando a svolgere una prestazione per livelli qualitativi e quantitativi almeno equivalente a quella resa presso l'attuale sede di assegnazione.
Inoltre, l'adesione al programma di Smart Working non comporta alcuna ricaduta sull'inquadramento contrattuale, aziendale e retributivo del singolo dipendente, sulle opportunità rispetto a percorsi di carriera oltre che sulle iniziative formative offerte dall'Azienda.
Durante le giornate di Smart Working il dipendente ha diritto al riconoscimento del buono pasto se cosi previsto dal rapporto di lavoro.
Ogni dipendente ha l'obbligo di garantire che il luogo della prestazione in Smart Working consenta l'adempimento dell'attività lavorativa da remoto, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza, privacy e riservatezza delle informazioni e dei documenti cartacei o disponibili su software/applicativi informatici (vedasi l'Allegato n. 2- Procedura PGQ063 GDPR Utilizzo degli Strumenti Aziendali). In tale contesto il dipendente deve proteggere l'accesso ai dati e alle informazioni trattate da parte di soggetti non autorizzati (es. familiari) e, qualora avesse necessità di portare al di fuori dei locali aziendali documenti di natura cartacea, è richiesta la preventiva ed espressa autorizzazione da parte del Responsabile, così come stabilito dalle policy aziendali.

9. Organizzazione della prestazione
Ciascun Responsabile aziendale è tenuto a verificare che lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di Smart Working venga effettuata dai dipendenti appartenenti al proprio gruppo di lavoro in totale osservanza delle disposizioni di cui al presente accordo e delle direttive aziendali. Inoltre, dovrà assicurare un adeguato coinvolgimento della risorsa rispetto alle dinamiche lavorative verificatesi presso i locali aziendali durante la prestazione resa in Smart Working.
Pur considerando i margini di autonomia e responsabilizzazione intrinseci alla natura dell'istituto, ogni Responsabile, al fine di massimizzare l'efficacia organizzativa delle prestazioni rese in regime di Smart Working, dovrà valutare gli impatti derivanti dalle contingenti esigenze operative, dalle dinamiche di gruppo, nonché dalle interazioni con le altre funzioni aziendali: sulla base di queste informazioni il Responsabile valuterà l'autorizzazione della singola richiesta o di più di una richiesta di Smart Working pervenute sulla medesima giornata, nonché l'eventuale recesso temporaneo o permanente dell'accordo individuale di Smart Working.
Solo in caso di comprovata e giustificata impossibilità da parte del Responsabile a fornire un riscontro in merito alla richiesta del dipendente, la pianificazione resa potrà ritenersi implicitamente approvata.
La revoca da parte dei Responsabile delle giornate preventivamente concordate è ammessa solo in caso di sopraggiunte e oggettive ragioni di carattere tecnico ed organizzativo, di norma con almeno 24 ore di preavviso.

10. La sicurezza sul lavoro
Nei confronti dei dipendenti in Smart Working si applica la disciplina in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, tenendo conto della specificità delle prestazioni.
Ogni dipendente dovrà scegliere un luogo idoneo che consenta il pieno esercizio della propria attività lavorativa in condizioni di sicurezza dal punto di vista dell'integrità fisica propria e altrui, secondo le indicazioni e le prescrizioni fornite nel piano formativo obbligatorio.
In ottemperanza ed in coerenza rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e conformemente alle istruzioni ricevute relativamente all’utilizzo degli strumenti di lavoro, durante le giornate di Smart Working il dipendente è tenuto ad utilizzare le attrezzature secondo le istruzioni ricevute e a prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
I dipendenti che aderiscono al progetto ricevono adeguata informazione (Allegato 3 - Informativa Sicurezza) e formazione (ed eventuali aggiornamenti) circa il corretto utilizzo di attrezzature e della postazione di lavoro, i rischi generali e specifici e le modalità di svolgimento dell'attività con riferimento alla tutela della salute, corredata da apposita documentazione trasmessa per conoscenza anche ai Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento della prestazione di lavoro in regime di Smart Working, il dipendente deve fornire dettagliata e tempestiva informazione al diretto superiore ed inviare tempestivamente una comunicazione e-mail all’ufficio HR con il primo certificato medico di infortunio nonché il dettaglio dell'accaduto.

11. Strumenti informatici
I lavoratori che accederanno allo Smart Working hanno l'obbligo di utilizzare la strumentazione necessaria di cui sono assegnatari, nonché disporre di connessione internet adeguata e funzionante e dello strumento “Skype for Business” quale supporto audio previsto per la contattabilità. Resta inteso che suddette connessioni dovranno essere in linea con le policy aziendali in tema di Sicurezza Informatica (Allegato 4 - Informativa IT). È obbligo del lavoratore altresì di proteggere i dati di cui è in possesso fuori dal posto di lavoro.

12. Monitoraggio Sperimentazione
Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di pianificare incontri di verifica dell’andamento della sperimentazione oggetto del presente accordo decorsi 6 mesi dall’inizio del progetto pilota.

Letto, confermato e sottoscritto

Cologno Monzese, 12.11.2019


Allegato 1 - Accordo Individuale

Elevator Technology
Egregio Sig./Gentile Sig.ra
NOME COGNOME

s.p.m.
 

Cotogno M.se, GG.MM.AAAA

Oggetto: Accordo individuale per la prestazione di Smart Working

Egregio Sig./Gentile Sig.ra COGNOME,
facendo riferimento agli accordi verbali, Le confermiamo l'accoglimento della Sua richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la modalità denominata “lavoro agile" (cd: Smart Working), ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge n. 81/2017.
La prestazione viene regolata secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'accordo sindacale aziendale aziendale del 12.11.2020 e dal presente accordo individuale, alle seguenti condizioni:

Art. 1 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
1. L'esecuzione della prestazione può essere svolta in una sede diversa rispetto alla sede di lavoro contrattuale, (a titolo esemplificativo e non esaustivo si ritengono luoghi idonei: abitazioni private, spazi di co-working, biblioteche, ...), purché sia assolutamente in grado garantire l'idoneità alto svolgimento dell'attività lavorativa che comporta l'uso abituale del videoterminale, nonché la conformità alle norme di sicurezza, assicurando la massima riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali. Tale prestazione potrà avvenire per il numero massimo di ore giornaliere e settimanali previste dal Suo contratto di lavoro e dalle procedure aziendali.
2. Lei è autorizzato/a a svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro per n. 1 giorno a settimana per un massimo di n. 4 giorni al mese, non frazionabili ad ore, secondo un calendario concordato con il Suo responsabile.
3. La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro, fermo restando le ore giornaliere di lavoro previste dal Suo contratto, può essere effettuata anche in maniera discontinua tenuto conto delle esigenze organizzative e aziendali e con il solo vincolo della contattabilità nelle seguenti modalità:
2 ore e mezza al mattino e 2 ore e mezza al pomeriggio da definire con il Suo responsabile.
4. Il diretto responsabile si riserva di chiederLe la presenza in sede e di modificare unilateralmente le date concordate per il lavoro agile in qualsiasi momento, per straordinarie e non preventivabili esigenze di servizio.
5. Fatte salve le fasce di contattabilità di cui al comma 3, è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche.

Art. 2 - Strumenti del lavoro agile
1. Al fine di consentire un proficuo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, Lei può utilizzare presso il luogo da Lei prescelto, le strumentazioni e attrezzature a Lei già in dotazione (ad esempio: pc portatile, cellulare, ecc.).
2. La relativa assistenza tecnica e la manutenzione sulla strumentazione aziendale è a carico dell'Azienda, mentre i costi di connessione ad internet, cosi come pure le altre spese derivanti (es: rete telefonica fissa e mobile, elettricità, riscaldamento ecc.) sono da intendersi assolutamente non a carico dell’azienda. Lei si impegna a dispone, sin dall'avvio della fruizione del lavoro agile, di connessione internet, funzionante ed in linea con le policy aziendali in tema di Sicurezza Informatica. Inoltre Lei si impegna ad utilizzare lo strumento “Skype for Business” quale supporto audio previsto per la contattabilità, già predisposto nel Suo PC.

Art. 3 - Controlli e sanzioni
1. Il diretto responsabile procede, a cadenza trimestrale, ad una verifica circa l’andamento del progetto.
2. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di Smart Working, Lei si obbliga ad avere un comportamento improntato a principi di correttezza e buona fede, nonché di responsabilità e fiducia, pertanto eventuali comportamenti non in linea con i principi di cui sopra e con le normative nazionali e contrattuali in vigore, nonché con i codici etici in vigore, saranno causa, lato Azienda di recesso immediato ed unilaterale dall'accordo di Smart Working, lasciando impregiudicata la possibilità dell'Azienda di avviare, a seconda delle fattispecie concreta, l'iter disciplinare previsto dal CCNL di riferimento e dalle normative in vigore.
3. Durante le giornate di Smart Working Lei si impegna a garantire lo stesso impegno professionale, continuando a svolgere una prestazione per livelli qualitativi e quantitativi equivalente a quella resa presso l'abituale sede di assegnazione.
4. I controlli del datore di lavoro potranno avvenire sempre nel rispetto delle previsioni . di legge e degli accordi contrattuali nazionali ed aziendali.

Art. 4 - Recesso
1. Le parti possono, con un preavviso non inferiore a 10 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall’accordo e interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza previa comunicazione scritta.
2. Il diretto responsabile può recedere dall’accordo in qualunque momento, senza preavviso secondo le modalità previste dall’accordo sindacale, laddove l’efficienza e l'efficacia delle attività non sia rispondente ai parametri stabiliti.

Art. 5 - Trattamento giuridico ed economico

1. Le confermiamo che avvalersi del lavoro agile non comporta penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. L'assegnazione al progetto di Smart Working non incide sulla natura giuridica del Suo rapporto di lavoro subordinato in atto, che resta regolato dalle norme legislative e dal contratto collettivo nazionale e integrativo, né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.
2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché pag. 3/4 dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive.
4. Nelle giornate di attività in lavoro agile Lei ha diritto all’erogazione del buono pasto se così previsto dal Suo contratto di lavoro.

Art. 6 - Obblighi di custodia e riservatezza
1. Lavorando in modalità agile Lei è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo, delle dotazioni informatiche fomite dall'Azienda.
2. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile Lei è tenuto/a al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente ed è, altresì, personalmente responsabile della sicurezza dei dati trattati, anche in relazione ai rischi collegati alla scelta di un’adeguata postazione di lavoro. Ricordiamo che è importante non scrivere la password personale evitando di renderla nota ad altre persone e bloccare il PC ogni qual volta si lasci la postazione di lavoro.
3. L’utilizzo della strumentazione informatica e la salvaguardia del patrimonio informativo aziendale deve avvenire nel rigoroso rispetto delle linee guida e delle istruzioni fornite dall’Azienda come da procedura “PGQ063 GDRP Utilizzo degli strumenti aziendali" attualmente in vigore.
4. Le dotazioni informatiche dell'Azienda devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio, non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza, e su queste non devono essere effettuate installazioni di software non preventivamente autorizzate.
5. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi e dai codici di comportamento sopra richiamati.

Art. 7 - Sicurezza sul lavoro
1. L'Azienda garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l’esercizio flessibile dell'attività di lavoro.
2. A tal fine, viene consegnata l’informativa di sicurezza contenente l'indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché indicazioni in materia di requisiti minimi di sicurezza, alle quali il dipendente è, chiamato ad attenersi al fine di operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa (Allegato Informativa Sicurezza).
3. Ogni dipendente collabora con l’Azienda al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
4. L'Azienda non risponde degli infortuni verificatisi a causa della Sua negligenza nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'informativa.
5. L'Azienda comunica all’INAIL il Suo nominativo a conferma che Lei si avvale di modalità di lavoro agile.

Art. 8 - Validità
1. eventuali modifiche dell’accordo sindacale datato 12.11.2019 potranno determinare modifiche al presente accordo.
Per tutto quanta non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia all’accordo del 12.11.2019, alla normativa di legge vigente (tra cui legge n. 81 del 2017), nonché al CCNL e al Suo contratto individuale di lavoro.

Cordiali saluti

thyssfnkrupp Elevator Italia S.p.A.

Per ricevuta ed integrale accettazione;
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(Data e firma)