PROTOCOLLO D'INTESA

Tra
Inail
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
, con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144, nella persona del Presidente Franco Bettoni
e
Federchimica - Federazione nazionale dell'industria chimica, con sede legale in Milano, via Giovanni da Procida, 11, nella persona del Presidente Paolo Lamberti

Di seguito dette anche "Parti"
 

PREMESSO CHE

- L’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l'Inail sostiene la diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro favorendo le sinergie con i soggetti individuati dal legislatore all'art. 10 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all'Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale l'istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2019-2021 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inail CIV n. 12 del 20 giugno 2018), come confermate nella Relazione programmatica 2020-2022 (Delibera Inal CIV n. 8 del 23 maggio 2019), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l'Inail agisce altresì in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2014- 2018 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014 e prorogato al 2019) che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
- Federchimica è la Federazione Nazionale dell'industria Chimica aderente a Confindustria, e in ambito europeo al CEFIC (European Chemical Industry Council) ed ECEG (European Chemical Employers Group), che associa circa 1.400 imprese chimiche, per un totale di oltre 92.000 addetti;
- Federchimica gestisce per l'Italia il programma volontario dell'industria chimica mondiale denominato "Responsible Care", di seguito anche "Programma RC", adottato in Italia dal 1992 e attualmente condiviso da circa 170 imprese associate di grande, media e piccola dimensione, nazionali ed estere, operanti in Italia; le imprese che aderiscono a questo programma sono impegnate a migliorare continuamente le prestazioni nelle aree della sicurezza e della salute dei dipendenti lungo la filiera chimica oltre che in quella della protezione dell'ambiente, che ha consentito, tra l'altro,
alle imprese della filiera chimica di richiedere la riduzione del premio per prevenzione art. 23 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
 

PRESO ATTO CHE

- nell'ambito dell'Accordo quadro 2013-2016 sono state elaborate le "Linee di indirizzo per l'applicazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro per l'industria Chimica", la cui adozione ha permesso alle imprese della filiera chimica di accedere alla riduzione del premio per prevenzione;
- nell'ambito del precedente Protocollo d'intesa 2016-2019 è stata realizzata, in cooperazione con l'Agenzia European Chemicals Agency (ECHA), un'indagine relativa all'applicazione in Italia del regolamento REACH (CE) n. 1907 del 18 dicembre 2006 e sull'impatto delle informazioni contenute nelle schede dati di sicurezza per gli agenti chimici pericolosi (SDS) e (e-SDS) nelle piccole e medie imprese, con riflessi sul processo di valutazione del rischio;
- Federchimica promuove inoltre il SET (Servizio Emergenze Trasporti), un programma di cooperazione nazionale, con le autorità pubbliche, per prevenire e gestire gli incidenti nella logistica delle sostanze chimiche;
- la Federazione, sempre al fine di diffondere conoscenza e buone pratiche, organizza Workshop e seminari per l'aggiornamento delle competenze tecniche e delle esperienze operative in merito alla prevenzione e gestione delle emergenze nella logistica chimica, anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche, tra le quali, i Vigili del Fuoco;
- Federchimica intende infine promuovere nell'ambito della filiera chimica azioni per migliorare la qualità e la sicurezza dei luoghi di lavoro, in un quadro di misure che rafforzino la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
 

CONSIDERATO CHE

- le iniziative messe in campo nell'ambito della vigenza delle precedenti collaborazioni hanno rivestito un carattere significativo nella diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- il miglioramento continuo della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro;
- è obiettivo condiviso dalle Parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell'ambito del presente protocollo al fine di renderli applicabili nel settore della chimica, della sua filiera e, qualora pertinente, in altri settori;
- le sinergie tra l'Inail e Federchimica, con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori del settore, costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro della filiera chimica.
 

CONVENGONO

Articolo 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 2
Finalità

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
 

Articolo 3
Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti, intendono realizzare congiuntamente, come di seguito elencate:
1. monitoraggio dei risultati dell'adozione, da parte delle aziende, dei SGSL per l'industria chimica;
2. aggiornamento delle specifiche Linee d'indirizzo (Det. Pres. n. 84 del 24/03/2015) sulla base dei risultati del monitoraggio e per l'adeguamento ai requisiti della UNI ISO 45001:2018;
3. attività di informazione rivolta alle imprese del settore, sulla base delle risultanze di approfondimenti statistici, specifici per l'industria chimica;
4. sviluppo della collaborazione per indagini sul tema della gestione sicura delle sostanze chimiche;
5. sperimentazione e divulgazione di soluzioni e strumenti finalizzati alla rilevazione e gestione dei fattori di rischio.
Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.
 

Articolo 4
Comitato di coordinamento

Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall'Inail e tre individuati da Federchimica. Al comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.
 

Articolo 5
Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione, da declinare nell'ambito di specifici Accordi attuativi, da sviluppare anche in ambito territoriale, secondo quanto indicato all'articolo 6 del presente Protocollo d'intesa.
I risultati saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Articolo 6
Accordi attuativi

Ciascun accordo attuativo di cui all'articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa.
La realizzazione a livello centrale degli Accordi attuativi, di cui al presente articolo, potrà comportare per ciascuna delle Parti un onere complessivo, diretto e indiretto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, non superiore ad euro 50.000 per l'intera durata del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 7
Durata

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata triennale e non è a titolo oneroso per le Parti contraenti.
 

Articolo 8
Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.
 

Articolo 9
Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d'Intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti e dalle imprese associate a Federchimica, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Protocollo d'intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 5 e 6.
Inail, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
 

Articolo 10
Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 11
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
 

Articolo 12
Tutela della riservatezza

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 13
Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.
 

Articolo 14
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Roma, 12.12.2019
 

Federchimica
Il Presidente
Paolo Lamberti

 

Inail
Il Presidente
Franco Bettoni


Fonte: inail.it