Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 2016
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Gruppo Anas, Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa, Federazione Ugl Viabilità e Logistica, Sada-Fast-Confsal, Snala-Cisal
Settori: Edilizia, Grandi opere, Anas
Fonte: stradeanas.it

Sommario:

 

Costituzione delle parti
Titolo I Relazioni industriali
Art. 1 Il sistema delle Relazioni Industriali
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Clausola sociale
Art. 4 Durata del contratto
Art. 5 Procedure per il rinnovo
Art. 6 Le Relazioni Industriali
Art. 7 Diritti di informazione
Art. 8 Contrattazione
Art. 9 Il Sistema partecipativo
Art. 10 Ente Bilaterale
Art. 11 Procedure di negoziazione e di composizione delle controversie
Art. 12 Interpretazione autentica del contratto
Art. 13 Quote sindacali
Art. 14 Diritto di affissione
Art. 15 Referendum
Art. 16 Assemblee e locali rappresentanze sindacali
Art. 17 Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 18 Permessi sindacali retribuiti
Art. 19 Aspettative sindacali retribuite
Art. 20 Rappresentanze sindacali unitarie
Titolo II Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 21 Assunzione
Art. 22 Altre tipologie di rapporto di lavoro
Art. 23 Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 24 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 25 Apprendistato
Art. 26 Tirocini formativi e di orientamento
Art. 27 Attività stagionali
Art. 28 Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 29 Telelavoro
Art. 30 Il Sistema della copertura dei posti vacanti
Art. 31 Documentazione
Art. 32 Periodo di prova
Art. 33 Orario di lavoro
Art. 34 Turnazione
Art. 35 Flessibilità
Art. 36 Riposo settimanale
Art. 37 Festività
Art. 38 Lavoro straordinario
Art. 39 Riposo compensativo
Art. 40 Reperibilità
Art. 41 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 42 Permessi
Art. 43 Attività incompatibili
Art. 44 Ferie
Art. 45 Conto Collettivo di Solidarietà
Art. 46 Assenze
Art. 47 Aspettative
Art. 48 Assenze per malattia
Art. 49 Mobilità
Art. 50 Trasferte
Art. 51 Progressione Verticale
Art. 52 Variazione della posizione
Titolo III Diritti e tutele del lavoratore
Art. 53 Formazione del personale e diritto allo studio
Art. 54 Congedi per la formazione di cui all'art. 5 della legge 53/2000
Art. 55 Tutela della maternità e della paternità / Congedi
Art. 56 Congedo Parentale - fruibilità in modalità oraria
Art. 57 Tutela dei dipendenti portatori di handicap e loro familiari
Art. 58 Tutela dei lavoratori tossicodipendenti, etilisti e malati di AIDS
Art. 59 Servizio militare
Art. 60 Pari opportunità
Art. 61 Salvaguardia della dignità dei lavoratori, discriminazioni e molestie

 

Art. 62 Mobbing
Art. 63 Violenza di genere
Art. 64 Attività sociali accessorie CRAL
Art. 65 Alloggi di servizio
Art. 66 Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza
Art. 67 Assistenza sanitaria Integrativa
Art. 68 Previdenza complementare
Art. 69 Cure termali
Titolo IV Doveri del lavoratore
Art. 70 Informazione di garanzia e obbligo di comunicazione
Art. 71 Sospensione cautelare
Art. 72 Doveri del lavoratore
Art. 73 Sanzioni e procedure disciplinari - competenza in materia di sanzione
Art. 74 Codice disciplinare
Art. 75 Devoluzione delle ritenute per multe
Art. 76 Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
Art. 77 Responsabilità civile, penale ed amministrativa
Art. 78 Patrocinio legale del dipendente
Art. 79 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 80 Preavviso
Titolo V Salute, sicurezza ed igiene del lavoro
Art. 81 Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
Art. 82 Lavori usuranti
Art. 83 Appalti / Imprese appaltatrici
Art. 84 Organismo paritetico
Art. 85 Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale
Art. 86 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 87 Unità produttive e ambiti territoriali di competenza degli RLS
Art. 88 Contrattazione decentrata
Art. 89 Monte ore retribuito e strumenti operativi
Art. 90 Informazione e formazione
Art. 91 Infortuni e malattie professionali
Titolo VI Aree di classificazione
Art. 92 Aree di classificazione
Art. 93 Declaratoria area di base
Art. 94 Declaratoria area operativa e di esercizio
Art. 95 Declaratoria area quadri
Art. 96 Surrogabilità di applicazione
Titolo VII Rapporti di natura economica
Art. 97 Trattamento economico
Art. 98 Minimi tabellari
Art. 99 Determinazione convenzionale della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 100 Arricchimento esperienza professionale
Art. 101 Retribuzione del lavoro straordinario
Art. 102 Maggiorazione oraria
Art. 103 Indennità di turnazione
Art. 104 Indennità di reperibilità
Art. 105 Indennità di funzione
Art. 106 Tredicesima mensilità
Art. 107 Indennità operativa
Art. 108 Indennità di rischio - Indennità di maneggio valori
Art. 109 Indennità di zona
Art. 110 Aumenti periodici di anzianità
Art. 111 Premio di produzione
Art. 112 Assegno per il nucleo familiare
Art. 113 Buono pasto
Art. 114 Incentivi per funzioni tecniche
Art. 115 Indennità per bilinguismo
Art. 116 Trattamento di Fine Rapporto
Art. 117 Norma finale
Protocollo del 19 dicembre 2016 Indennità di zona
Accordo Integrativo Anas su “permessi ed aspettative sindacali”


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016 – 2018, stipulato in data 19 dicembre 2016 Anas

Costituzione delle parti
L'anno 2016 - il giorno 19 dicembre - in Roma, tra: il Gruppo Anas […], l'Anas spa […] e Filt Cgil […], RSA Filt Cgil […], Fit Cisl […], Uilpa […], Federazione Ugl Viabilità e Logistica […], Delegazione - RSA […], Sada - Fast - Confsal […], Snala - Cisal […], Coordinamento Nazionale e Segreterie Regionali […], hanno stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Gruppo Anas, composto di 117 articoli, da far valere su tutto il territorio nazionale.

Titolo I Relazioni industriali
Art. 1 Il sistema delle Relazioni Industriali

1. Allo scopo di accrescere l'efficacia del sistema delle Relazioni Industriali, considerato centrale anche in un contesto di riferimento caratterizzato da un evidente processo di trasformazione dei mercati e dalle sempre maggiori esigenze di mobilità indotte anche dal processo di integrazione europea, le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello di relazioni basato su un costante confronto in grado di sostenere i continui processi di sviluppo, manutenzione e presidio della rete infrastrutturale viaria di interesse nazionale, nonché i processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico.
In questo quadro vanno contemperate le relative azioni finalizzate all'incremento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, con le esigenze di valorizzazione del personale e tutela dei loro diritti, sia per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori, sia per incrementare i livelli di sicurezza nel lavoro.
Con tale rinnovato Sistema relazionale, maggiormente funzionale anche alla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione del conflitto si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che le Relazioni Industriali rappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, le Parti si impegnano ad un puntuale rispetto delle norme del presente contratto dalle stesse sottoscritto e alla loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare durante la vigenza dello stesso, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto della presente Intesa, salvo per quanto da questa espressamente previsto.
2. Le Parti stipulanti il presente contratto perseguono opportune iniziative al fine di:
a. promuovere lo sviluppo di una politica della viabilità indirizzata al miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza stradale, rispondendo alle mutate esigenze dell'utenza anche relativamente al trasporto delle merci;
b. promuovere, anche presso le sedi istituzionali a livello nazionale, momenti di confronto periodico sulle strategie e le problematiche relative alle infrastrutture stradali ed ai temi correlati;
c. sviluppare un sistema di formazione professionale continua per gli addetti utilizzando ed estendendo gli strumenti e le agevolazioni previste in sede comunitaria, nazionale e interprofessionale;
d. individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti occupazionali e le forme di sostegno al reddito dei lavoratori nei diversi settori, prospettando interventi comuni su tematiche di carattere previdenziale, sanitario, fiscale, sociale e per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 2 Campo di applicazione
1. Il nuovo contratto collettivo nazionale ha la funzione di garantire i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal presente CCNL e dai futuri rinnovi per il personale dipendente del gruppo Anas.
2. Il contratto collettivo si applica al personale dipendente del gruppo Anas.
3. I benefici economici vengono applicati al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto.
4. La procedura stabilita dalle parti per il rinnovo del contratto collettivo, sia per la parte economica che per quella normativa, è fissata dal successivo art. 5.

Art. 6 Le Relazioni Industriali
1. Costituiscono parte integrante del modello innovativo di Relazioni Industriali:
a. le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali;
b. la definizione e il coordinamento degli strumenti di welfare contrattuale;
c. la gestione delle attività formative e di accrescimento professionale;
d. l'individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti;
e. la definizione e gestione congiunta bilaterale e paritetica di un Codice disciplinare unico a valere per tutte le aziende e per tutti i lavoratori.
2. Le Relazioni Industriali si configureranno in modo tale da assicurare:
a. i diritti di informazione e la consultazione;
b. la contrattazione;
c. la costituzione di organismi paritetici, dell'ente bilaterale, e la possibilità di sperimentazione di nuovi modelli partecipativi;
d. le procedure di confronto ai vari livelli per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere conflitti di lavoro, sia in via preventiva che conciliativa.
3. Per quanto riguarda l'Anas Spa, si intendono quali unità produttive:
a. I Compartimenti della viabilità;
b. l'Ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
c. la Direzione Generale ivi incluso il Centro Sperimentale di Cesano.
Per il Centro Sperimentale di Cesano le Relazioni Industriali avranno una sessione specifica negoziale nell'ambito dell'unità produttiva della Direzione Generale; per le Sezioni staccate i confronti avverranno presso le rispettive sedi compartimentali

Art. 7 Diritti di informazione
A. Livello nazionale e confederale di categoria
Periodicamente, di norma ogni semestre, l'Azienda e le Segreterie Confederali delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno, congiuntamente alle Segreterie Nazionali di categoria, attraverso la convocazione di un Organismo Bilaterale Nazionale, disciplinato da apposito Regolamento, al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:
a. costituzione di nuove società e partecipazioni societarie nell'ambito del Gruppo;
b. stato delle concessioni e delle convenzioni;
c. accordo di programma, suo stato di attuazione, nonché sulle eventuali successive modifiche introdotte;
d. bilancio preventivo o consuntivo con i relativi aggiornamenti;
e. progetti di intervento sugli assetti organizzativi, che comportino riflessi sul personale, per i quali potranno anche essere attivate specifiche consultazioni, finalizzate all'assunzione di elementi di conoscenza ed approfondimento sugli aspetti dell'occupazione, sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro;
f. l'andamento dei principali indicatori economici e finanziari, in funzione dello sviluppo delle politiche di incremento della redditività aziendale;
g. sicurezza stradale e qualità del servizio;
h. piani di investimento.
B. Livello nazionale di categoria
Con riferimento a quanto previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, in tema di informazione periodica nel corso di un incontro annuale a livello di singola Società ovvero, su richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti, a livello di Gruppo, verranno fornite informazioni circa:
a. le prospettive di sviluppo e produttive conseguenti a programmi di investimenti, anche con riguardo alle problematiche dell'ambiente e del territorio, nonché i relativi aggiornamenti dei programmi precedenti e le previste nuove attività;
b. i programmi di ammodernamento ed ampliamento di strutture, impianti e servizi, con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie;
c. le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la disaggregazione compartimentale;
d. le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro;
e. le informazioni complessive relative ai dati quantitativi dell'occupazione, distinti per le singole Aziende del Gruppo o di unità produttiva, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto, all'andamento delle assunzioni, anche di tipo stagionale, oltre che per genere ed età, ed in rapporto al turn-over;
f. relativamente alle assunzioni obbligatorie, preliminarmente all'applicazione del criterio della compensazione territoriale, l'informativa sulle assunzioni obbligatorie effettuate, comprensiva delle eventuali ragioni sull'utilizzo di tale formula e le sedi presso le quali si intenda procedere ad operare tale tipologia di reclutamento;
g. le informazioni inerenti l'andamento economico societario, compresi i dati sulle partecipazioni azionarie;
h. gli orientamenti in materia di appalti avuto riguardo alla natura delle attività conferite nonché gli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possano esplicarsi. A tale scopo verrà indicata la tipologia degli appalti aventi carattere nazionale e verranno fornite, entro dieci giorni dalla richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti, le motivazioni e le caratteristiche dell'appalto stesso;
i. i programmi delle attività di formazione, aggiornamento e/o addestramento professionale del personale, con particolare riferimento a quelli individuati a sostegno delle innovazioni tecnico-organizzative;
j. gli interventi effettuati in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro, le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente nonché i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali, alla sorveglianza sanitaria;
k. i programmi e gli interventi realizzati in materia di azioni positive e pari opportunità;
l. le informazioni relative all'andamento del traffico e della produttività aziendale;
m. gli eventuali processi di articolazione societaria con ripercussioni nei confronti del personale;
n. la qualità e gamma dei servizi erogati;
o. le innovazioni tecnico-organizzative aventi carattere locale. In tale occasione saranno esaminati anche i riflessi che le stesse innovazioni possano eventualmente avere sul personale, anche in relazione ai fabbisogni formativi;
p. le ricadute degli effetti degli interventi di automazione su orari e tipologie di contratto applicati al fine di consentire il monitoraggio;
q. accordi di programma, convenzioni, piani industriali aziendali e concessioni, Statuti ed eventuali regolamenti interni (inclusa eventuale documentazione di supporto);
r. attività inerenti la materia della salute e sicurezza del lavoro.
Relativamente all'informativa sugli orari di fatto le Aziende forniranno in specifici incontri periodici, anche a livello di unità produttiva, i dati informativi sullo straordinario erogato, l'ammontare dell'utilizzo delle ore di permesso fruite disaggregate per settori operativi, sedi di lavoro e livelli di inquadramento.
Particolari aspetti concernenti tali problemi potranno formare oggetto, a richiesta delle rappresentanze sindacali, di consultazione aziendale.
Ai fini dell'esercizio dei diritti di informazione per Capo Gruppo societario si intende una società che applica il presente contratto e detenga partecipazioni azionarie di maggioranza o di riferimento di più aziende che svolgano attività di gestione della viabilità.
C. Livello regionale e di unità produttiva
Periodicamente, di norma ogni quadrimestre, o su richiesta puntuale di una delle parti entro 15 giorni, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali competenti a livello di unità produttiva si incontreranno al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:
a. argomento di cui al punto b) e c) del paragrafo riguardante l'informazione a livello nazionale;
b. situazione tecnico organizzativa dell'unità produttiva e programmi sugli investimenti in corso;
c. le informazioni relative alle statistiche del traffico, incidentalità e della produttività territoriale secondo il livello di competenza;
d. programmi di aggiornamento ed addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
e. la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'andamento delle assunzioni secondo le diverse tipologie utilizzate e nelle eventuali diverse articolazioni interne;
f. la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili, fornendo i dati a consuntivo relativi alle ore di straordinario effettuate nel trimestre precedente;
g. i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del lavoro;
h. le linee in materia di appalti di cui al precedente paragrafo B lettera h), relativamente al rispettivo ambito territoriale;
i. attività inerenti la materia della salute e sicurezza del lavoro.

Art. 8 Contrattazione
Le Parti stipulanti il presente contratto perseguono opportune iniziative al fine di individuare le materie da delegare alla contrattazione di secondo livello e gli ambiti delle deleghe stesse.
La contrattazione di secondo livello ha funzione integrativa e/o applicativa del CCNL, sulla base di specifiche deleghe del contratto nazionale o della legge. Può intervenire, inoltre, su materie diverse e non ripetitive rispetto a quanto regolato dagli altri livelli. E' competenza di questo livello il collegamento tra incrementi di produttività e benefici economici sulla base dei criteri individuati a livello nazionale.
Gli accordi di secondo livello in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL rimangono affidati all'autonomia negoziale delle parti che li hanno sottoscritti.
A. Livello nazionale di categoria
Le materie disciplinate in via esclusiva dal CCNL sono:
a. il sistema delle Relazioni Industriali con le relative materie di competenza ai diversi livelli; le modalità di individuazione dei soggetti che assumono la responsabilità e la rappresentanza nell'interlocuzione sindacale; il sistema della rappresentanza; la titolarità e l'efficacia della contrattazione collettiva; le procedure del secondo livello contrattuale e le procedure di composizione delle controversie; i diritti sindacali;
b. la definizione del campo di applicazione, durata normativa ed economica del CCNL e delle intese del secondo livello, le modalità di rinnovo;
c. appalti, terziarizzazioni, cessioni di ramo d'azienda;
d. le tutele in caso di cessione e/o trasformazione della Società;
e. le norme relative al rapporto di lavoro (tipologie contrattuali, costituzione del rapporto, ferie, malattia, infortunio, le tutele in merito ai trasferimenti del personale, etc.);
f. i limiti dell'orario di lavoro, del lavoro straordinario e notturno, ecc.;
g. il sistema classificatorio e la scala parametrale con individuazione dei relativi minimi tabellari;
h. la parte economica di competenza della contrattazione nazionale e la parte delegata alla contrattazione di secondo livello;
i. i criteri generali per la definizione al secondo livello della parte retributiva variabile;
j. la definizione di “Gruppo” e di “unità produttiva” agli effetti del presente contratto;
k. le pari opportunità, il mobbing e le molestie sessuali;
l. le tutele in generale (maternità, tossicodipendenze, diversamente abili, tutele legali, ecc.);
m. la salute e sicurezza nel lavoro;
n. la previdenza complementare;
o. l'assistenza sanitaria integrativa;
p. il diritto allo studio, la formazione, la formazione continua e i congedi parentali;
q. le modalità di effettuazione delle procedure di raffreddamento;
r. le materie delegate alla contrattazione aziendale e gli ambiti delle deleghe assegnate.
B. Contrattazione di secondo livello aziendale
1. La contrattazione aziendale di secondo livello è titolare per le materie espressamente delegate dalla contrattazione nazionale nei limiti della delega affidatagli. Esercita la sua piena capacità negoziale su argomenti ed istituti non ripetitivi e diversi rispetto a quelli negoziati ai livelli superiori.
2. La titolarità della contrattazione di secondo livello è delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti e delle corrispondenti rappresentanze sindacali aziendali e territoriali secondo l'ambito di competenza fissato dal CCNL.
3. Nell'ambito del Sistema delle Relazioni Industriali, le parti si danno atto che per Unità Produttiva si intendono le Società, aventi caratteristiche di autonomia funzionale e gestionale, in una estensione territoriale compiutamente definita, o diverse unità produttive stabilite dalla contrattazione aziendale.
4. La contrattazione aziendale di livello nazionale delle singole società e delle partecipate e presso le singole unità produttive, si articolerà sulla base della competenza territoriale sulle seguenti materie delegate dal presente CCNL e dalla legge e deve riguardare argomenti ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli negoziati ai livelli superiori (nazionale e interconfederale), quali, non esaustivamente:
a. i piani industriali, le innovazioni tecnologiche, i processi di ristrutturazione, i rapporti con l'utenza e la conseguente organizzazione del lavoro, dei servizi e carichi di lavoro;
b. l'applicazione di accordi o materie disciplinate al primo livello contrattuale;
c. i profili e percorsi formativi mirati all'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante;
d. le azioni positive per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro;
e. le modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza e la regolamentazione del SGSL;
f. eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale;
g. l'articolazione dell'orario lavoro, la disciplina delle flessibilità e la loro remunerazione;
h. la definizione di elementi retributivi di natura variabile e accessoria legati alla produttività, al raggiungimento di obiettivi qualitativi condivisi, ai risparmi di gestione e alla redistribuzione della ricchezza prodotta ed i criteri di erogazione delle diverse indennità legate a specifiche attività e/o ai diversi livelli di responsabilità gestionali;
i. l'inquadramento professionale e le progressioni di carriera anche ai fini della definizione del livello di mobilità parametrale di cui all'art. 49 (Mobilità);
j. la formazione dedicata alla formazione continua, la qualificazione e la riqualificazione, l'aggiornamento e l'addestramento;
k. i piani occupazionali, le modalità di reclutamento dei fabbisogni, anche legati alla stagionalità;
l. i piani di partecipazione agli obiettivi rivolti agli interlocutori pubblici e privati e gli effetti della loro applicazione;
m. le ricadute relative agli obblighi derivanti dalla concessione e dagli accordi di programma;
n. il sistema degli appalti e delle attività svolte per conto terzi pubblici e privati;
o. la costituzione di organismi paritetici e dei CPO;
p. attività ricreative ed assistenziali;
q. la mobilità volontaria;
r. i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del lavoro;
s. le politiche per le azioni positive e pari opportunità;
t. ogni altra materia delegata dal primo livello di contrattazione;
u. ogni altra materia espressamente non indicata nell'elencazione di materie afferenti a carattere di esclusività al livello nazionale contrattuale.
5. Al fine di poter far svolgere alle Parti stipulanti funzioni di monitoraggio e vigilanza per gli aspetti applicativi del contratto e funzioni di convalida delle pattuizioni integrative del contratto nazionale realizzate a livello aziendale, i soggetti sottoscrittori di accordi aziendali sono tenuti ad inviare alle stesse parti stipulanti le intese raggiunte.
C. Livello regionale e di unità produttiva
Costituiscono oggetto di contrattazione di unità produttiva, relativamente al proprio ambito di competenza, ove non già definite a livello aziendale:
a. la situazione tecnica organizzativa dell'unità produttiva e le prospettive sugli investimenti in corso;
b. i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;
c. i programmi di aggiornamento e di addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
d. la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'attivazione di assunzioni, anche di tipo stagionale;
e. l'organizzazione dei servizi secondo i criteri generali anche in rapporto a mobilità e carichi di lavoro;
f. la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili, fornendo i dati a consuntivo relativi alle ore di straordinario effettuate nel trimestre precedente;
g. l'articolazione dell'orario di lavoro (orario settimanale, flessibilità, lavoro domenicale e festivo, turnazioni;
h. i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del lavoro;
i. l'esame delle vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di legge e del CCNL;
j. le politiche per le azioni positive e pari opportunità;
k. le eventuali ricadute degli accordi nazionali;
l. i rapporti con l'utenza;
m. le eventuali priorità del diritto allo studio.

Art. 9 Il Sistema partecipativo
1. Il sistema partecipativo è costituito dai seguenti organismi:
a. l'Ente bilaterale, con compiti relativi al Gruppo, descritti nel successivo articolo;
b. il Comitato per la Sicurezza e Salute nel lavoro;
c. il Comitato Pari Opportunità.
2. Fino all'attivazione degli Organismi di cui al presente articolo, entro i tre mesi successivi alla stipula del presente CCNL mantengono funzioni e operatività gli Organismi già previsti nel CCNL previgente.

Art. 10 Ente Bilaterale
1. Le Parti, entro la data del 30 giugno 2017, procederanno alla costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale, i cui compiti sono di seguito indicati:
a. analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;
b. andamento e prospettive degli investimenti con particolare attenzione al mezzogiorno;
c. riqualificazione del personale;
d. promozione di studi e ricerche in merito alle materie della salute e sicurezza con la realizzazioni di iniziative in coordinamento con il relativo Comitato paritetico;
e. verifica e monitoraggio sull'andamento della stabilità occupazionale;
f. andamento dell'occupazione, con particolare riferimento ai riflessi occupazionali connessi con l'adozione di flessibilità contrattuali e prestazionali e con riguardo allo sviluppo delle professionalità ed alle esigenze formative;
g. tutte le materie che le Parti decideranno di inserire, valutando anche l'opportunità di far confluire materie e competenze già proprie degli organismi bilaterali previsti dal contratto collettivo nazionale.
[…]
3. Per quanto concerne la composizione e le modalità di funzionamento dell'Ente bilaterale Nazionale, le Parti procederanno alla stipula di apposito Statuto e Regolamento entro 180 giorni dalla sottoscrizione contrattuale attraverso apposita commissione paritetica.

Art. 12 Interpretazione autentica del contratto
1. Quando insorgono controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata; la richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dalla vigenza del contratto collettivo nazionale.

Art. 14 Diritto di affissione
1. Le Organizzazioni sindacali dei dipendenti e le rappresentanze sindacali unitarie hanno il diritto di affiggere, in appositi spazi che l'azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale del lavoro.
2. Lo stesso principio si applica alla diffusione di documentazioni attraverso i mezzi informatici e le reti aziendali di comunicazione relativamente alle stesse materie, considerando a tutti gli effetti tali mezzi “bacheche virtuali”.

Art. 16 Assemblee e locali rappresentanze sindacali
1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee sul posto di lavoro, negli uffici con servizio continuativo al pubblico, vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all'azienda con preavviso scritto, da effettuarsi di norma tre giorni prima.
4. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee, il dipendente può chiedere ulteriori sei ore annue, da recuperare entro il mese o nel mese successivo, ovvero, nel caso di superamento del limite annuo, può svolgere assemblee senza diritto alla retribuzione o, in ogni caso, al di fuori dell'orario di lavoro.
5. Alle organizzazioni sindacali, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche, è consentito, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di idonei locali disponibili all'interno delle sedi dell'azienda, nonché il diritto di usufruire, all'interno delle sedi medesime, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Art. 20 Rappresentanze sindacali unitarie
Le Parti convengono sul riconoscimento delle RSU anche con riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia, tenuto conto delle specificità del settore della viabilità stradale.

Titolo II Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 22 Altre tipologie di rapporto di lavoro

1. La Società potrà utilizzare le tipologie di contratti in conformità alle norme di legge e secondo le previsioni dei seguenti articoli.
2. Fermo restando che il modello tipo di rapporto di lavoro è costituito da quello a tempo pieno e indeterminato, il presente articolato disciplina le seguenti tipologie contrattuali:
a. contratto di lavoro a tempo determinato;
b. contratto di lavoro a tempo parziale;
c. contratto di apprendistato;
d. tirocini formativi e di orientamento.
3. Fatte salve le disposizioni di legge in materia, il presente articolato contrattuale disciplina altresì la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in Telelavoro.
4. La somma del personale utilizzabile attraverso le tipologie contrattuali di cui agli articoli seguenti non potrà superare la percentuale complessiva del 30%, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 comma 3, calcolata sul personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Sono comunque esenti da limiti quantitativi di cui al comma 4 le seguenti tipologie contrattuali:
a. i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività. La durata di tali contratti è limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i 12 mesi;
b. i contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni;
c. i contratti a tempo determinato stipulati per far fronte ad esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o eventi e calamità naturali.
6. Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso in caso di esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, di carattere eccezionale ed occasionale e quando non sia possibile utilizzare il contratto a tempo determinato.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, le Parti concordano di fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti. Qualora vengano apportate modifiche legislative o definiti accordi interconfederali disciplinanti le tipologie contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato, le Parti convengono di aprire un confronto sulla materie entro 30 giorni.

Art. 23 Contratto di lavoro a tempo determinato
1. L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dalle seguenti previsioni contrattuali.
[…]
5. La quota di personale da assumere con contratto a tempo determinato non potrà superare mediamente nell'anno:
a. 25 % del personale di esercizio;
b. 20 % del restante.
Oltre le percentuali massime sopra indicate è possibile ricorrere al contratto a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo. Le Parti potranno prevedere percentuali diverse da quelle sopra riportate per specifiche esigenze legate alle attività aziendali.
[…]
9. Per le fattispecie che prevedono l'assunzione con contratto di lavoro a termine per la sostituzione di lavoratori assenti, potrà essere previsto un periodo di affiancamento. In tal caso l'assunzione potrà avvenire fino a 3 mesi prima dall'inizio dell'assenza.
10. I lavoratori assunti a termine ricevono adeguati interventi formativi/informativi su salute/sicurezza, nonché, sul processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate, anche al fine di aumentarne la qualificazione.
[…]

Art. 24 Rapporto di lavoro a tempo parziale
[…]
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine e può essere impiegato anche in attività lavorative a turno.
3. Il personale a tempo parziale impiegato non può eccedere ogni anno il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
[...]
18. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, in applicazione dei principi di non discriminazione, è regolamentato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatta eccezione per quanto specificatamente previsto negli articoli riferiti al periodo di prova ed al periodo di preavviso.
[…]
23. Il lavoratore ha diritto all'accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale qualora il coniuge, i figli, i genitori o lui stesso soffra di gravi patologie oncologiche o altre gravi patologie degenerative. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro è trasformato nuovamente a tempo pieno.
Nei seguenti casi la Società riconosce priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale:
a. nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o di età inferiore ai 3 anni, o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c. in caso di lavoratrici che rientrano dal periodo di astensione obbligatoria.
A parità dei requisiti predetti, la priorità alla trasformazione viene riconosciuta in funzione dell'anzianità di servizio.
[…]
27. Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale che prevedano un orario giornaliero superiore a quello normale ma inferiore a quello contrattuale settimanale, al fine di ottimizzare le prestazioni lavorative in relazione alle esigenze operative del servizio.
28. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
29. La Società informerà periodicamente, di norma semestralmente, le RSA/RSU e le rappresentanze sindacali sull'utilizzo dei contratti part time ed il loro andamento, anche in relazione al ricorso al lavoro supplementare e/o straordinario.

Art. 25 Apprendistato
1. Il contratto di apprendistato si qualifica come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a contenuto formativo, finalizzato alla formazione professionale ed all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
2. Il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro e di formazione ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, attraverso una formazione effettiva e strutturata secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente CCNL.
3. In considerazione dell'attività svolta dalla Società, le tipologie di apprendistato utilizzabili sono:
a. l'apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e la certificazione tecnica superiore (I° livello) per i giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni di età;
b. l'apprendistato professionalizzante per i giovani di età compresa tra i 18 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale) ed i 29 anni.
4. La Società può occupare come apprendisti non più del 30% del personale in possesso della medesima professionalità da acquisire, ad esclusione di quelle relative a posizioni di coordinamento di strutture ed unità organizzative anche elementari.
5. Il contratto di apprendistato deve indicare il piano formativo individuale.
6. L'intero periodo di apprendistato è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.
7. La durata del periodo di prova è stabilita dall'art. 32 del vigente CCNL. Tale periodo sarà ridotto del 50% quando il lavoratore, nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro, abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti all'uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
8. I periodi di apprendistato e la relativa formazione devono essere certificati dalla Società, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe. Tali percorsi formativi sono registrati nel previsto libretto formativo individuale.
9. La Società potrà assumere ulteriori apprendisti qualora abbia stabilizzato a tempo indeterminato almeno l'80% di quelli scaduti nei 18 mesi precedenti.
10. L'apprendista adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e/o su turni diurni.
11. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a 6 mesi. Le parti possono recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato con preavviso previsto dall'art. 80 del CCNL vigente decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti manifesta la volontà di recedere, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
12. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di apprendistato nel limite massimo di 36 mesi in funzione del tipo di qualificazione da conseguire.
13. La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:
a. 15 mesi per gli apprendisti dell'Area dell'Esercizio;
b. 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B1 - B2;
c. 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B - A1.
14. Per tutta la durata del contratto, il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato, dovrà essere seguito da un Tutor, designato dalla Società, che curerà l'addestramento sul lavoro e la formazione dell'apprendista e che dovrà:
a. essere in possesso di un inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine dell'apprendistato;
b. svolgere attività afferenti a quelle dell'apprendista da almeno tre anni;
c. affiancare non più di 3 apprendisti.
15. Conformemente alla normativa vigente in materia, le attività formative trasversali sono così articolate:
a. competenze relazionali;
b. competenze in materia di organizzazione ed economia aziendale;
c. competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del CCNL;
d. competenze in materia di sicurezza sul lavoro, fatta salva la formazione obbligatoria.
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro, sarà effettuata nel primo anno.
16. Agli apprendisti spettano gli istituti retributivi e normativi previsti dal presente CCNL. […]
17. La Società informerà periodicamente, di norma semestralmente, le RSA/RSU e le rappresentanze sindacali sull'utilizzo dei contratti di apprendistato ed il loro andamento.
18. Le Parti concordano il rinvio alla normativa di riferimento per quanto attinente la restante disciplina del contratto di apprendistato.

Art. 26 Tirocini formativi e di orientamento
1. I tirocini attengono alla formazione professionale e non ai rapporti di lavoro e pertanto la loro regolamentazione è rimessa alla competenza esclusiva delle amministrazioni regionali.
2. Il tirocinio presso la Società costituisce un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Il rapporto che si instaura tra Società e tirocinante (sia esso tirocinio curriculare che extra- curriculare) non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ma una misura formativa di politica attiva volta a:
a. sostenere le scelte professionali;
b. favorire l'acquisizione di competenze professionali mediante la conoscenza diretta di una realtà lavorativa;
c. agevolare l'inserimento o il reinserimento, in favore anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione.
3. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari nell'ambito dell'organizzazione del lavoro
4. La Società può ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nella misura non superiore al 5% dei dipendenti a tempo indeterminato computati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente CCNL si rinvia alla normativa di riferimento vigente in materia.

Art. 27 Attività stagionali
[…]
6. Tenuto conto della specificità delle attività della Società è di norma escluso il ricorso all'assunzione per le attività stagionali per le figure professionali di seguito elencate: Capo cantoniere - Capo Officina Garage - Assistente di nucleo - Assistente tecnico - Tecnico specializzato - Esperto della prevenzione - RSPP e fino all'apicale di area quadri.

Art. 28 Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
1. La quota di personale da assumere con contratto di somministrazione non potrà superare mediamente nell'anno il 10% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Le Parti potranno prevedere percentuali diverse da quelle sopra riportate per specifiche esigenze legate alle attività aziendali.
2. Sono di norma esclusi dal lavoro somministrato le attività riconducibili ai seguenti profili professionali: Capo cantoniere, Cantoniere, Capo Officina-garage, Esperto della prevenzione, Operatore specializzato, Operaio specializzato e l'Assistente di nucleo.
3. La Società fornirà l'informazione e la formazione aggiuntiva per gli eventuali rischi specifici per la sicurezza e la salute, esplicitando tale onere nel contratto di somministrazione di lavoro, nonché effettuerà, nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria di cui alla normativa vigente.

Art. 29 Telelavoro
1. Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e tempo, favorita dall'adozione di strumenti informatici e/o telematici.
2. I lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per le altre tipologie contrattuali.
3. I lavoratori che esplicano la propria attività lavorativa attraverso telelavoro non potranno, in ogni caso, superare la percentuale del 3% dei lavoratori a tempo indeterminato a tempo pieno, dell'Unità Produttiva interessata, calcolata sul personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. I dipendenti in servizio potranno avanzare richiesta di accedere a tale istituto, fino al compimento della percentuale di cui al comma precedente. La Società favorirà le richieste di trasformazione o l'assunzione del personale, appartenente alle sotto elencate categorie:
a. portatori di handicap affetti da particolari patologie;
b. lavoratrici in gravidanza (con esclusione del periodo di congedo obbligatorio) o lavoratori con figli di età inferiore ad anni 14;
c. lavoratori con situazioni familiari disagiate;
d. lavoratori domiciliati al di fuori del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro.
5. In ogni caso i lavoratori assunti o che richiedano di svolgere la propria attività lavorativa in telelavoro, dovranno, all'atto della domanda, dichiarare la sussistenza delle condizioni di seguito indicate:
a. disponibilità nella propria abitazione o in un una zona limitrofa, di un ambiente di lavoro separabile da quello normalmente dedicato all'attività quotidiana;
b. conformità dei locali di lavoro alle norme legali e contrattuali da attestarsi attraverso idonea certificazione;
c. l'eventuale durata del telelavoro, che non potrà essere inizialmente inferiore a dodici mesi.
6. Il telelavoro può essere distinto nelle seguenti principali tipologie:
a. telelavoro domiciliare: l'effettuazione della prestazione lavorativa avviene presso il domicilio del lavoratore ovvero in locale idoneo di cui egli abbia la disponibilità;
b. telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l'attività stessa e non costituenti Unità Produttiva autonoma.
7. Nelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore è pienamente inserito nell'organizzazione aziendale e resta in organico alla struttura aziendale di appartenenza, non subendo alcuna modifica la connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato dal presente CCNL.
Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
Pertanto i telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione ed allo sviluppo di carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali della Società e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione.
I telelavoratori ricevono eventualmente una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
8. Al fine di promuovere la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale sono da prevedersi periodici rientri presso la sede aziendale, da concordare con il lavoratore. Sono altresì assicurate le agibilità ed i diritti sanciti dalla L. 300/70.
9. Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all'idoneità dell'ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza.
L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti della Società per motivi tecnici e di sicurezza.
La Società ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
10. Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese della Società, che ne mantiene la proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per furto o danneggiamento. Nei casi di telelavoro domiciliare la Società si farà carico delle spese derivanti dall'effettuazione della prestazione lavorativa (energia elettrica, telefono, collegamenti telematici etc.) anche mediante la corresponsione di importi forfettari che devono essere indicati nel contratto da sottoscriversi tra le parti.
Si farà carico altresì della ordinaria manutenzione e della riparazione per eventuali problemi di funzionamento delle stesse apparecchiature.
Le apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività potranno essere utilizzate esclusivamente per motivi di servizio.
11. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni.
Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile in fasce orarie giornaliere, da concordare con il proprio Responsabile. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione alla Società.
12. La Società ha facoltà di interrompere lo svolgimento della prestazione lavorativa mediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi, dandone comunicazione agli interessati con un preavviso di almeno tre mesi.
Il lavoratore assunto in telelavoro potrà richiedere alla Società di interrompere tale modalità lavorativa per motivate esigenze personali, non prima di 12 mesi e con preavviso di almeno 60 giorni.
13. Al telelavoro non si applica la normativa in materia di controlli a distanza prevista dalla normativa vigente in materia.
L'eventuale individuazione di tali forme di controllo sarà subordinata ad un apposito accordo tra le parti firmatarie del presente CCNL.

Art. 33 Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro per il personale è fissato in 36 ore settimanali, articolate di norma in sei e/o in cinque giorni in relazione alla ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, al miglioramento della qualità delle prestazioni, all'ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza ed al miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici o amministrazioni.
2. Possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
a. Orario articolato su sei giorni;
b. Orario articolato su cinque giorni.
Nell'ambito della configurazione di cui al punto b), le prestazioni giornaliere si articoleranno, per gli uffici come di seguito indicato, con l'introduzione di una flessibilità pari a 90 minuti da effettuarsi a partire dalle ore 7,45 fino alle ore 9,15:
b1):
- dal lunedì al giovedì, 7 ore e 30 minuti e pausa pranzo di 45 minuti;
- il venerdì, 6 ore continuative antimeridiane.
La pausa pranzo sarà effettuata tra le ore 13,30 e le ore 15,00.
b2):dal lunedì al venerdì con prestazione lavorativa di 7 ore e 12 minuti. L'inizio della prestazione giornaliera è fissata tra le ore 7,45 e le ore 9,15.
A livello di contrattazione decentrata saranno definite eventuali differenti articolazioni orarie, nel rispetto del limite medio settimanale pari a 36 ore di cui al comma 1.
3. Si ricorrerà a flessibilità e turnazione per particolari esigenze, anche articolando l'attività su 7 giorni in h24, h12 o altre modalità che le parti concorderanno.
4. Il personale che svolge la propria prestazione in turni della durata di 8,30 ore giornaliere articolerà la propria prestazione, di norma, secondo il seguente orario:
a. 05:45 - 14:15;
b. 13:45 - 22:15;
c. 21:45 - 06:15.
ed attraverso il seguente schema:
a. 3 giornate di lavoro;
b. 2 giornate di riposo.
5. Le prestazioni, effettuate oltre il normale orario giornaliero e il normale orario settimanale, saranno compensate con le modalità previste dal successivo art. 101 (Retribuzione lavoro straordinario).
6. La prestazione lavorativa dei dipendenti dell'area quadri si effettua di norma in correlazione temporale con l'orario normale applicato nell'unità produttiva nella quale lo stesso è inserito.
7. Qualora dall'andamento del turno derivi che in una settimana venga superato l'orario di lavoro medio settimanalmente previsto, e che in altri esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra loro le misure delle prestazioni settimanali.
8. La turnazione dei riposi, secondo le cadenze previste al precedente comma 5, viene programmata in via definitiva e portata mensilmente a conoscenza del personale interessato.
9. Il personale turnista di cui al comma 4 che precede, effettuerà una pausa retribuita di 30 minuti nell'ambito del turno lavorativo. La pausa non potrà essere usufruita all'inizio ed alla fine del turno e terrà conto delle esigenze di servizio.
10. La prestazione minima giornaliera continuativa che il personale a tempo parziale, applicato ad attività lavorative in turni, può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore.
11. Al personale a tempo parziale, applicato ad attività lavorative in turni, viene garantita la programmazione dell'intera prestazione minima su base mensile o annuale in relazione alla modalità di definizione della prestazione. Per tale personale, la cui prestazione è definita su base mensile, la distribuzione di tale programmazione viene integralmente comunicata allo stesso almeno 5 giorni prima dell'inizio del mese.

Art. 34 Turnazione
1. Si intendono per turnazioni le prestazioni di lavoro effettuate con cadenza regolare periodica sulla base di turni orari prestabiliti.
2. Dalla turnazione verranno esclusi i dipendenti tutelati da apposite norme di legge o da particolari condizioni familiari documentabili.
3. Nei servizi in turnazione si può prevedere una sovrapposizione temporale fra turni, da definire in sede di contrattazione decentrata ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzioni di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza in senso generale e di allarme.
Salvo motivi tecnici, organizzativi e produttivi aziendali è consentito lo scambio di turno tra gli addetti, previa tempestiva comunicazione alla Società e nel rispetto dei tempi di riposo obbligatori.
4. Qualora il dipendente presti il proprio servizio, all'interno di un modello organizzativo strutturato su turni sempre sulla medesima fascia oraria, non verrà corrisposta l'indennità di cui all'art. 103 (Indennità di turnazione).
5. Fermo restando il divieto per le donne nel periodo che intercorre tra l'accertamento dello stato di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino, hanno diritto all'esclusione del turno notturno, i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni, fatti salvi i processi organizzativi conseguenti:
- Il genitore componente una famiglia monoparentale con prole di età non superiore a 12 anni;
- le lavoratrici madri, o, in alternativa, i padri di bambini di età inferiore a tre anni;
- i genitori adottivi o affidatari di un minore, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre i 12 anni di età da parte di quest'ultimo;
- i lavoratori che hanno a carico disabili ex L. 104/92.
6. La contrattazione aziendale può stabilire ulteriori requisiti dei lavoratori che restano esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno, in aggiunta alle prescrizioni di legge.

Art. 35 Flessibilità
1. L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita.
2. La flessibilità dell'orario è di 90 minuti.
3. Ove non ricorra diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive alle ore 9,15 saranno considerate come ritardi e recuperate entro il mese successivo alla rilevazione in accordo con il dirigente responsabile.
4. Il mancato recupero dei ritardi dà luogo a proporzionali trattenute sullo stipendio.
5. Sono di norma esclusi dalla flessibilità i servizi in turnazione ed i servizi prestati in part-time orizzontale.
6. Nei casi di organizzazione di specifici servizi all'utenza, espletati mediante orari prestabiliti, la flessibilità sarà, per gli addetti a quei servizi, relazionata a tali orari.

Art. 36 Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, coincide normalmente con la domenica.
2. Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
3. Il riposo settimanale, previsto per legge, è convenzionalmente nell'ultimo giorno di riposo cadente in ogni settimana.
4. Ai dipendenti, appartenenti alle confessioni religiose diverse da quella cattolica, viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo settimanale sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.
5. Ai dipendenti, i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore, compete un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della maggiorazione prevista.
6. Per il personale di esercizio, eventualmente occupato a tempo parziale ed applicato ad attività di turnazione, il giorno di riposo settimanale sarà evidenziato nel turno mensile previsto per il mese. Uno dei predetti riposi dovrà coincidere con la domenica.

Art. 38 Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario rivestono carattere di eccezionalità.
2. Il dipendente non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge e dal presente contratto, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
3. Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal dipendente cui non sia attribuita l'indennità di funzione, oltre il normale orario di lavoro.
4. Si considera lavoro festivo quello compiuto dal dipendente nelle festività anche infrasettimanali.
5. Si considera lavoro straordinario festivo, diurno o notturno, quello compiuto dal dipendente nel suo giorno di riposo settimanale, nonché quello compiuto oltre la durata del normale orario giornaliero, negli altri giorni festivi.
6. Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le 22,00 e le 06,00.
7. Le prestazioni straordinarie di cui al presente articolo devono essere contenute entro il limite massimo di 2 ore giornaliere e di 170 ore annuali pro-capite.
8. Entro il limite annuale il dipendente può optare tra il pagamento ed il recupero delle ore effettuate.
9. I limiti previsti dal comma 7 del presente articolo possono essere derogati con accordo tra il responsabile dell'unità produttiva e le OO.SS. territorialmente competenti, nei casi di eventi eccezionali da verificarsi successivamente, fermo restando il limite di 250 ore annue.
10. L'eventuale superamento del limite massimo annuale, di cui ai commi 7 e 9, darà luogo alla trasformazione obbligatoria in ore o giornate di riposo compensativo corrispondenti alle ore eccedenti, da usufruirsi secondo specifiche modalità. In entrambi i casi al dipendente compete la quota di maggiorazione prevista.
11. I limiti previsti dai commi 7, 9 e 10 possono essere derogati per le risorse infungibili a staff degli Organi della Società.

Art. 39 Riposo compensativo
1. Salvo quanto disposto nell'art. 38 (Lavoro straordinario), il riposo compensativo è utilizzato dal dipendente, attraverso modalità oraria o giornaliera e in accordo con il dirigente competente, nei seguenti casi:
a. su richiesta, in luogo del pagamento di lavoro straordinario effettuato anche al di fuori della propria sede di lavoro;
b. in caso di coincidenza di una festività civile o religiosa ricadente nella domenica, nel giorno di riposo settimanale di cui all'art. 36 (Riposo settimanale) o nella giornata di sabato per il personale che espleta la propria attività su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì, in luogo del pagamento della corrispondente indennità.
2. La Società procederà al pagamento della somma corrispondente, relativamente al punto b), qualora impossibilità oggettive, impediscano all'interessato di usufruire del riposo compensativo entro i 90 giorni successivi.
3. In pendenza di riposo compensativo da usufruirsi a qualsiasi titolo, l'accoglimento di eventuali richieste di ferie è subordinato al preventivo godimento del riposo stesso.
4. Più giorni di riposo compensativo non potranno essere utilizzati, sommandoli a periodi di ferie richiesti per un numero superiore a sette giorni lavorativi.

Art. 40 Reperibilità
1. La Società può richiedere che un lavoratore si renda reperibile in determinati periodi di tempo, sulla base di una rotazione di massimo 12 ore, ferma restando la possibilità di introdurre il servizio di turnazione.
2. In sede di contrattazione decentrata territoriale, viene definita l'applicazione e la programmazione dell'istituto della reperibilità, tenendo presente:
a. l'esigenza della Società di far svolgere immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavoro, anche per situazioni di carattere occasionale ed eccezionale;
b. la fornitura di idonea strumentazione atta a contattare il dipendente;
c. il principio della rotazione tra il personale interessato;
d. il limite minimo non inferiore a 6 ore per ciascun turno di reperibilità;
e. nel mese il limite massimo di norma di una giornata di reperibilità nei giorni di sabato, domenica e festivi;
f. che nella settimana la reperibilità non può superare 2 turni diurni (dalle 06,00 alle 22,00) e un turno di reperibilità notturna (dalle 22,00 alle 06,00).
3. In caso di intervento durante le fasce di reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere superiore di norma alle 8 ore consecutive, oltre le quali il dipendente deve essere necessariamente sostituito.
4. In caso di interventi notturni o festivi, al dipendente spetta 1 giorno di riposo nella giornata immediatamente successiva.
5. In caso di prestazione di servizio durante il turno di reperibilità, al dipendente spetta la corresponsione di una retribuzione oraria corrispondente a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 101 ovvero riposo compensativo di cui all'art. 39.
6. Nel caso di impossibilità per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione ai diretti superiori. Il dipendente non può essere posto in reperibilità nei periodi di assenza per malattia, ferie o altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni.
7. La reperibilità deve essere organizzata normalmente nell'ambito dei Centri Manutentori (o di Esercizio), della provincia o dell'intero Compartimento.
8. La strumentazione in dotazione al personale è fornita dalla Società, dovrà essere mantenuta attiva durante l'orario di servizio e le fasce di reperibilità. La chiamata del personale posto in reperibilità può avvenire anche mediante strumenti di comunicazione personali del dipendente.
9. In sede di contrattazione nazionale e/o decentrata saranno individuate le modalità, i tempi, la durata ed il compenso per quei casi particolari di reperibilità del personale della Società chiamato a collaborare, secondo le specifiche necessità ed esigenze, con altre Amministrazioni, Enti o Istituzioni centrali e locali. Tali accordi, nel rispetto dei principi generali dell'istituto della reperibilità, devono soddisfare le predette esigenze.

Art. 41 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
1. I dipendenti che assolvono a compiti di custodia o portineria e che usufruiscono di un alloggio di servizio presso le sedi della Società hanno diritto al giorno di riposo settimanale coincidente di norma con la Domenica.
2. La Società provvede per le suddette giornate e per tutti i periodi di assenza previsti dal presente CCNL ad idonea sostituzione dei suddetti dipendenti anche utilizzando servizi esterni di vigilanza.

Art. 44 Ferie
1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
[…]

Titolo III Diritti e tutele del lavoratore
Art. 55 Tutela della maternità e della paternità / Congedi

1. Al personale si applicano le disposizioni vigenti in materia di tutela della maternità e della paternità, in particolare la legge 8 marzo 2000 n. 53, il D.lgs. n. 151/2001 e successive integrazioni e modificazioni. Alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri in congedo di maternità/paternità spetta la corresponsione di un trattamento economico pari al 100% dell'ultima retribuzione percepita.
[…]
7. La Società provvede, se necessario, ad inserire nei primi corsi utili di formazione la dipendente/il dipendente che abbia ripreso servizio successivamente al periodo di congedo di maternità/paternità, qualora nel corso di detto periodo sia intervenuta una fase di ristrutturazione significativa presso la propria unità produttiva.
Le dipendenti che svolgono la propria attività in qualità di addette alla manutenzione stradale, non appena documentato il proprio stato di gravidanza, devono essere adibite, per tutto il periodo della gravidanza fino al settimo mese successivo al parto, a mansioni diverse da quelle previste dal profilo di appartenenza. Qualora le diverse mansioni non possano essere espletate in un ambito territoriale inferiore ai 30 Km rispetto alla propria sede di lavoro, l'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 della legge 1204/71 e all'art. 16 del D.lgs. n. 151/2001 è anticipata fin dal momento del riscontro dello stato di gravidanza e comunque fino al momento in cui non sia stata trovata idonea collocazione per l'espletamento delle diverse mansioni.

Art. 57 Tutela dei dipendenti portatori di handicap e loro familiari
1. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della Legge medesima così come integrato e modificato dagli articoli 19 e 20 della Legge n. 53 del 2000, dagli articoli 33 e 42 del D.lgs. 151/2001 e successive modifiche.
2. I permessi mensili di cui all'art. 33, terzo comma, della citata legge possono essere fruiti in forma frazionata.
3. Le Parti si impegnano a seguire con attenzione l'evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare, anche in modo graduale, gli interventi necessari.
A livello di sedi locali saranno individuate le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap.

Art. 58 Tutela dei lavoratori tossicodipendenti, etilisti e malati di AIDS
1. Per i lavoratori tossicodipendenti ed etilisti si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificate dalla legge 26 giugno 1990 n. 162.
[…]
8. In applicazione della Legge 135/90, la Società si impegna a non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati all'individuazione della patologia di immunodeficienza. Si impegna altresì a garantire il posto di lavoro e la riservatezza, favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente lavorativo, accordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni e sedi che agevolino le terapie.

Art. 60 Pari opportunità
1. In attuazione dei principi fissati dal Codice delle Pari opportunità D.lgs. 198 del 2006 e ss.mm.ii. al fine di realizzare la piena applicazione delle normativa comunitaria e delle leggi italiane in materia di parità tra uomini e donne nel lavoro a livello nazionale è insediato o rinnovato il Comitato per le Pari Opportunità, entro 120 giorni dalla stipula del presente Protocollo.
2. Il funzionamento dei CPO è stabilito dal Regolamento allegato al CCNL, da modificarsi eventualmente a seguito dell'insorgere di sostanziali ristrutturazioni della società, fatte salve eventuali integrazioni da individuarsi in seno ai medesimi Comitati.
A. Finalità
I Comitati per le Pari Opportunità, istituiti a livello nazionale e periferico promuovono iniziative tese a creare condizioni di pari opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, nonché, a rimuovere atti di discriminazione basati sull'appartenenza di genere individuando misure che consentono l'effettiva parità tra i sessi nelle varie procedure di gestione del personale: dalle modalità di accesso al lavoro, alla formazione, all'aggiornamento e sviluppo professionale, all'orario di lavoro ed ai progetti di azioni positive.
B. Composizione
In relazione a ciò viene istituita una Commissione paritetica nazionale composta da sei componenti designati dalla Società e da sei componenti designati dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo. A livello territoriale si costituiranno organismi paritetici composti da due rappresentanti sindacali e da due rappresentanti aziendali.
C. Compiti
1. promuovono, ricerche ed analisi anche in collaborazione con altri Enti, Istituti, Associazioni ed Organismi paritetici locali e nazionali, finalizzate fra l'altro a promuovere iniziative tese ad armonizzare i tempi di vita con quelli del lavoro, dei servizi e delle città, pubblicizzando periodicamente il lavoro svolto ed i risultati emersi;
2. promuovono iniziative volte alla formulazione di piani di azioni positive e all'attuazione della legge n. 125/91 e di Risoluzioni e Direttive comunitarie;
3. valutano, su segnalazione, azioni di discriminazione sul piano professionale, dirette ed indirette e formulano proposte in merito;
4. svolgono le funzioni di conciliazione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 125/91;
5. relazionano entro il 31 Ottobre di ogni anno ai vertici societari, alle Organizzazioni Sindacali in relazione all'attività svolta;
6. approfondiscono lo studio della normativa vigente in materia di pari opportunità anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a seminari, tavole rotonde, convegni ecc;
7. Coordina gli interventi dei CPO periferici, curandone la circolazione delle informazioni, anche convocando almeno una volta all'anno i rispettivi componenti;
8. in materia di molestie sessuali, svolgono funzioni di assistenza e consulenza per le lavoratrici ed i lavoratori che subiscono atti di molestia o ricatti sessuali; propongono iniziative ed interventi rivolti alla rimozione delle stesse, nonché programmi formativi di tipo propedeutico; elaborano criteri, norme e comportamenti cui conformare i contenuti delle proprie attività per quanto riguarda la prevenzione sulla materia specifica; si avvalgono anche del supporto a titolo gratuito di consulenti o esperti esterni, tra cui le Consigliere di parità competenti territorialmente.
9. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti o comportamenti sul luogo di lavoro, gli estremi della discriminazione a proprio danno basata sulla differenza di genere, ai sensi dell'art. 4, commi I e II, della legge n. 125/91 può anche per il tramite dell'organizzazione sindacale cui conferisce mandato, investire del caso il Comitato Pari Opportunità.
D. Informazione, partecipazione, strumenti e risorse
1. Fermo restando che, l'attività espletata in qualità di componenti del Comitato è da considerarsi a tutti gli effetti prestazione di servizio in orario ordinario, trattandosi di attività istituzionale, al fine di consentire la realizzazione delle finalità indicate negli articoli precedenti, la Società è tenuta a favorire l'operatività dei Comitati garantendo tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento (informazioni, utilizzo di locali, utilizzo dei fondi, corsi di formazione, comunicazioni, ecc.). In particolare, valorizzerà, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi, favorendone la pubblicità con i mezzi più idonei.
2. La Società, in ottemperanza all'art. 9 della legge 125/91, oltre a fornire i dati statistici relativi alla formazione, produrrà, entro il mese di maggio di ciascun anno, il rapporto sul personale che sarà oggetto di analisi e confronto tra la Società stessa, le OO.SS. ed il CPO nazionale.
3. La Società si impegna a fornire un locale al Comitato che eventualmente ne faccia richiesta, sulla base della disponibilità logistica della sede, e ove possibile di idonea strumentazione.

Art. 61 Salvaguardia della dignità dei lavoratori, discriminazioni e molestie
1. Al fine di garantire un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività lavorativa e per assicurare il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, la Società si impegna a prevenire, contrastare e rimuovere gli effetti di ogni forma di discriminazione e molestia.
2. Ai sensi del D.lgs. n. 198 del 2006 e ss.mm.ii. la discriminazione può essere diretta e indiretta. Per discriminazione diretta si intende qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Per discriminazione indiretta si intende una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
3. Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, nei loro confronti. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro delle vittime dei comportamenti sopra descritti sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi.
4. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
5. Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono i comportamenti sopra indicati, la Società ha l'obbligo di porre in atto procedure tempestive ed imparziali di accertamento assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti anche avvalendosi per assistenza e consulenza del C.P.O.
6. La Società si impegna a prevenire e contrastare i comportamenti sopra descritti anche qualora rivolti nei confronti di lavoratori/lavoratrici di altre ditte operanti presso la Società, attraverso l'attivazione di procedimenti disciplinari.
7. Funzioni di assistenza e consulenza per le lavoratrici ed i lavoratori che subiscano atti di molestia o ricatti sessuali possono essere svolti, su richiesta della parte interessata, dagli stessi C.P.O.

Art. 62 Mobbing
1. Considerando il benessere psicofisico e la serenità psicologica nei luoghi di lavoro come fattori strategici sia per l'organizzazione che per la gestione delle risorse umane, la Società si impegna a perseguire, anche attraverso l'attivazione delle procedure disciplinari, gli accertati comportamenti prevaricatori o persecutori tali da provocare disagio e malessere psicofisico per i dipendenti.
2. Tra tali comportamenti, anche lesivi della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, si individuano:
- il mobbing, costituito da ogni forma di violenza psicologica o morale, attraverso atti offensivi, vessatori e persecutori attuati in maniera sistematica, duratura o reiterata nel tempo nei confronti di un lavoratore o di una lavoratrice.
- la discriminazione, rappresentata da ogni atto messo in opera per motivi di sesso, razza, religione, opinione, etc..

Art. 63 Violenza di genere
1. Sulla base e ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 80/2015, nonché dall'Accordo Interconfederale del 25/1/2016, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, può astenersi dal lavoro, per motivi connessi al percorso di protezione, per un periodo massimo di tre mesi. La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione necessaria ad attestare l'inserimento nel percorso di protezione.
2. Il periodo di congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, indennità operativa e del trattamento di fine rapporto e non è assoggettato ai limiti indicati all'art. 48 del CCNL. La lavoratrice può usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni. Per quanto riguarda la fruizione oraria si rimanda a quanto previsto dagli artt. 55 e 56 del presente CCNL.
3. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. La Società si impegna a garantire l'esercizio del diritto di cui al presente articolo. In caso di violenza subita al di fuori del luogo di lavoro, la Società si impegna a dare precedenza ad eventuali richieste di trasferimento in altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime di violenza.

Titolo IV Doveri del lavoratore
Art. 72 Doveri del lavoratore

1. Il dipendente deve svolgere la propria attività con diligenza e spirito di collaborazione osservando le disposizioni normative, il regolamento e il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro.
2. Il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti l'espletamento delle proprie mansioni, anteponendo al rispetto delle leggi e l'interesse della Società agli interessi privati ed altrui ed in particolare deve:
a. svolgere con assiduità, diligenza e tempestività le mansioni a lui assegnate;
[…]
e. astenersi dall'utilizzare mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio o per fini personali;
f. rispettare l'orario di lavoro, adempiendo alle finalità previste per la rilevazione della presenza, non assentandosi dal luogo di lavoro senza autorizzazione;
g. mantenere, durante l'orario di lavoro, nei rapporti interpersonali con gli utenti, una condotta improntata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]
i. avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzature, indumenti, strumenti ed automezzi a lui affidati;
[…]
l. osservare, con scrupolo e diligenza, le disposizioni che regolano l'accesso ai locali della Società da parte del personale e di non introdurre estranei, salvo che non siano espressamente autorizzati, nei locali aperti al pubblico;
[..]

Art. 73 Sanzioni e procedure disciplinari - competenza in materia di sanzione
1. Le violazione dei doveri disciplinari danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, ai seguenti provvedimenti:
a. rimprovero scritto;
b. multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
c. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di cinque giorni;
d. licenziamento con preavviso;
e. licenziamento senza preavviso.
[…]

Art. 74 Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si precisa quanto segue:
L'entità di ciascuna delle sanzioni sarà determinata anche in relazione:
a. alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
b. al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
c. al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, di cui al sopra richiamato art. 7 della L. 300/70.
2. Si applicano, secondo i predetti criteri di graduazione, le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto al lavoratore che:
a. non osservi le disposizioni di servizio;
b. non rispetti l'orario di lavoro o le formalità prescritte per la rilevazione ed il controllo delle presenze;
[…]
d. si assenti arbitrariamente per un periodo non superiore a un giorno;
e. non abbia cura del locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati;
f. adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l'uso o se ne avvalga abusivamente;
g. si presenti al lavoro o si trovi durante l'orario di servizio in stato di alterazione psichica a lui imputabile;
h. in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme antiinfortunistiche portate a sua conoscenza.
3. Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione:
a. per recidiva entro un anno dalla data di applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
b. per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti e verso il pubblico;
c. per tolleranza di irregolarità di servizio di atti di indisciplina o di contegno non corretto da parte del dipendente personale;
d. per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessati della Società;
[…]
h. per assenza arbitraria da due a quattro giorni;
[…]
j. per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
[…]
4. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a cinque giorni:
a. per particolare gravità o recidiva, entro due anni dalla data di applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente punto;
[…]
d. per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
e. per il compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato un vantaggio per sé e/o un danno per la Società, se non altrimenti sanzionabile in caso di particolare gravità;
f. per assenza arbitraria da cinque a dieci giorni;
g. per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia della Società che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
[…]
i. per alterchi con vie di fatto negli edifici della Società;
j. per atti, comportamenti o molesti che siano lesivi della dignità della persona umana;
k. per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro;
l. per atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona umana o per forme di violenza psicologica e morale attuate nei confronti di subordinati o di colleghi;
[…]
o. per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti della Società, o per gravi manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti della Società;
[…]
r. per atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio o per volontario abbandono del servizio medesimo;
[…]
5. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a dieci giorni:
a. per recidiva plurima, nell'anno, nelle mancanze previste nel precedente gruppo.

Art. 76 Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
1. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze:
a. per essere sotto constatato e reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere ed a quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell'art. 58;
b. per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni ai beni della Società o di terzi, o anche con gravi danni alle persone;
[…]
d. per assenza arbitraria dal servizio superiore a quindici giorni consecutivi, anche non lavorativi;
e. per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;
[…]
2. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
[…]
c. per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
[…]
e. per essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
f. per aver intenzionalmente provocato o partecipato a tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito dell'ufficio;
[…]
j. in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
3. Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione verranno sanzionate con i provvedimenti di cui all'art. 73, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di all'art. 72 e quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai presenti criteri di correlazione.

Titolo V Salute, sicurezza ed igiene del lavoro
Art. 81 Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

1. La Società assume tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto e l'applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 9 della L. 300/70, dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) dell'adozione delle disposizioni e delle misure di prevenzione e protezione individuate, nonché, per la promozione di iniziative di studio e ricerca finalizzate al miglioramento continuo della prevenzione sui luoghi di lavoro anche in relazione dell'evoluzione normativa.
Una particolare attenzione sarà rivolta alle disposizioni inerenti il settore stradale ed autostradale, con iniziative congiunte alle organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL, anche di carattere formativo, finalizzate all'applicazione del D.M. 4 marzo 2013 e s.m.i, volte alla eliminazione o riduzione dei fattori di rischio professionali, in particolare nell'ambito delle attività svolte in presenza di traffico veicolare.
2. La Società si impegna ad avviare il confronto con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, in occasione delle revisioni periodiche del modello organizzativo e di gestione della sicurezza ex art. 30 D.lgs. 81/08 e s.m.i. adottato. Resta fermo l'obbligo di consultazione dei Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza, da parte di ciascun Datore di Lavoro ex art. 2 lett. b) del citato decreto, come previsto dal medesimo decreto. In ogni caso, tale sistema, nel rispetto di un sistema partecipativo condiviso, anche in relazione alle specifiche esigenze aziendali, deve prevedere esplicite procedure di consultazione con le OO.SS e con i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza. In tale contesto va inoltre promossa una costante attività di valutazione dei rischi aziendali, anche alla luce delle possibili modifiche od aggiornamenti delle attività stesse, facendo riferimento agli adempimenti di legge, ai regolamenti, alle Linee guida di emanazione istituzionale ed alle buone pratiche, con l'individuazione delle fonti di pericolo specifiche della realtà aziendale.
3. Il Sistema di gestione prevede momenti di informazione e cooperazione che coinvolgeranno tutti i soggetti interni ed esterni interessati, secondo i diversi livelli di competenza e professionalità, integrando la materia relativa alla salute e sicurezza nell'intera attività aziendale.
4. Nell'ambito delle politiche societarie e/o di gruppo da adottarsi, il sistema prevede inoltre:
a. costanti interventi orientati alla eliminazione ed alla riduzione dei fattori di rischio professionale riferiti alle diverse attività lavorative, con particolare attenzione a quelle che si svolgono in presenza di traffico veicolare, in relazione anche alla evoluzione della normativa tecnica e di settore;
b. valutazione congiunta sulla qualità degli strumenti adottati contro i rischi derivanti dai fattori ambientali e dall'organizzazione del lavoro, e sul rispetto dei principi ergonomici da adottarsi nell'organizzazione e nella metodologia lavorativa, nella concezione delle postazioni, nella scelta delle attrezzature, nel rispetto delle misure da utilizzarsi per la tutela dai rischi professionali;
c. implementazione e sviluppo di procedure, anche di tipo organizzativo, destinate alla verifica delle attività appaltate e dei costi della sicurezza correlati, con particolare attenzione ai rischi derivanti dalle interferenze.
5. In seno all'Ente bilaterale di cui all'art. 10 sarà costituito un Osservatorio destinato al monitoraggio dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali presenti nel settore e della formazione erogata.
6. Le Parti convengono sull'opportunità di promuovere annualmente, in occasione della Giornata Nazionale dedicata alla Salute e Sicurezza, iniziative congiunte sul territorio, finalizzate alla promozione di iniziative a sostegno del SGSSL aziendale.

Art. 82 Lavori usuranti
In materia di lavori usuranti, valgono le disposizioni contenute nel D.lgs. 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni.

Art. 83 Appalti / Imprese appaltatrici
1. Nel rapporto con le imprese appaltatrici, la Società opera nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Per accrescere il coordinamento e la prevenzione in materia di rischi interferenziali, ai RLS aziendali sarà fornita, anche attraverso il proprio RSPP, comunicazione dei nominativi dei RLS delle imprese appaltatrici e le informazioni necessarie all'attivazione dei compiti.

Art. 84 Organismo paritetico
1. La Società assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia.
2. Fatte salve le prerogative delle Parti, a livello aziendale, secondo quanto fissato dal Titolo sulle Relazioni Industriali, è costituito un Organismo Paritetico Nazionale a livello di Gruppo Anas, composto da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto e da un ugual numero complessivo di componenti di parte aziendale, la cui composizione va verificata dopo ogni sessione contrattuale.
3. Tale organismo ha il compito di:
a. costituire un osservatorio sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sui fenomeni che costituiscono causa di infortunio e di malattie derivanti dal servizio, anche promuovendo, nell'ambito della consultazione, verifiche congiunte su tali materie, oltre che sugli ambienti di lavoro, sulle malattie professionali, nonché sui processi formativi realizzati;
b. effettuare verifiche e confronti sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro e agli ambienti di lavoro, sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
c. proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia;
d. avviare studi e ricerche, anche finalizzate a formulare proposte in materia di eventuali lavori gravosi ed usuranti, in relazione all'età anagrafica e alla condizione di genere, sia per l'individuazione di soluzioni interne alle aziende, sia per investire della problematica gli organi esterni preposti;
e. realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le Parti congiuntamente, nell'ambito delle aree tematiche di sicurezza sul lavoro;
f. fare effettuare singolarmente o congiuntamente dai diversi componenti, sopralluoghi nei luoghi di lavoro di competenza territoriale, finalizzati all'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
g. proporre processi formativi professionali o aggiuntivi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso l'utilizzo dei Fondi Interprofessionali;
h. nell'ambito della consultazione, esprimere pareri sui macchinari ed attrezzature di nuova adozione e sull'introduzione di procedure lavorative, con riferimento a quelle che presentano particolare rilevanza per la sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle relative alle attività svolte in presenza di traffico veicolare;
i. dirimere, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;
4. Il funzionamento dell'Organismo paritetico predetto è disciplinato dal Regolamento, allegato al presente contratto.
5. In analogia a quanto previsto per l'esercizio delle funzioni di RLS, il Rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale facente parte del predetto Organismo Paritetico aziendale non dovrebbe assolvere, contemporaneamente, il ruolo di RSPP o di ASPP all'interno della Società.

Art. 85 Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale
1. La Società fornisce ai dipendenti adibiti a particolari mansioni o ruoli, idonei indumenti di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale, che garantiscano in quanto a tipologia, funzione, periodicità e quantità, il rispetto delle norme di igiene, salute, sicurezza ed identificazione, conformemente al dettato normativo.
Il personale destinatario degli indumenti di lavoro (tute, divise, camici, berretto, ecc.), salvo ulteriori individuazioni che si dovessero rendere utili, è:
- personale di Reception;
- autisti;
- personale delle officine;
- personale di laboratorio;
- personale con compiti di rappresentanza.
Gli indumenti di lavoro con funzione di dispositivo di protezione individuale (indumenti alta visibilità) sono destinati a tutti i lavoratori che operano su strada in presenza di traffico veicolare.
2. La Società fornisce, altresì, adeguati dispositivi individuali e collettivi di protezione previsti dalla normativa per tutte le attività a rischio, elencate nel documento di Valutazione dei rischi, assicurandone: la fornitura periodica in base alle scadenze, la sostituzione periodica la sostituzione in caso di necessità (degrado, usura, danneggiamento).

Art. 86 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle OO.SS., che potranno programmarle nella Giornata Nazionale della Sicurezza con cadenza triennale su tutto il territorio nazionale, preferibilmente, previa intesa con le rispettive Società.
2. Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come individuata nel presente contratto, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti nella Società, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 47 del D.lgs. 81 del 2008 (T.U.) e s.m.i. La eventuale designazione degli RLS da parte delle OO.SS., dovrà essere ratificata da parte dei lavoratori rappresentati, in sede di prima assemblea secondo le modalità previste dagli accordi.
3. I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle RSU, ove costituite, cosi come definite nel relativo accordo.
4. Le attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 50 del citato decreto.
5. L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
6. La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile, secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
7. È possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessata.
8. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di quattro ore per ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, il numero di ore non può superare le due annue.
9. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art 16 del vigente CCNL, ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto.
10. Periodicamente, con cadenza annuale, i RLS, riceveranno un aggiornamento formativo di 10 ore, in relazione alle eventuali revisioni normative intervenute, nonché alle revisioni introdotte nell'ambito del SGSSL/MOG aziendale, in ordine a modifiche nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, comprensive di adozione di macchinari e attrezzature, nonché ai cambiamenti tecnologici che sopravvengono.
11. I RLS potranno partecipare come uditori ai corsi di formazione destinati ai propri rappresentati.
12. Per gli RLS valgono le tutele previste dalla normativa vigente e dal CCNL.

Art. 87 Unità produttive e ambiti territoriali di competenza degli RLS
1. Le unità produttive sono individuate da quanto stabilito all'art. 6 sulle Relazioni Industriali;
2. Il numero di RLS è definito a livello di contrattazione territoriale nel rispetto dei minimi stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto degli ambiti di competenza sotto riportati.
3. Per ciascuna azienda cui viene esteso il campo di applicazione del presente CCNL, il numero dei RLS e gli ambiti territoriali di competenza sono definiti attraverso apposito accordo sindacale.
Gli ambiti di competenza dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per Anas Spa, sono individuati come segue:
a. il livello provinciale, con tutte le sedi di lavoro ricadenti in tale ambito;
b. la sede compartimentale, i centri manutentori, le cui attività non coincidono con l'ambito provinciale, raggruppati o distinti con un criterio di omogeneità, anche in rapporto all'estesa chilometrica;
c. i centri manutentori organizzati su un'estesa chilometrica ridotta, distinti per da tipologie lavorative da considerarsi peculiari sul piano della sicurezza del lavoro (es. Autostrade);
d. l'intero ambito compartimentale o dell'Ufficio Speciale;
e. le sedi della Direzione Generale, ed il Centro Sperimentale di Cesano.

Art. 88 Contrattazione decentrata
1. La contrattazione decentrata a livello periferico confermerà o individuerà per ogni tornata elettorale le unità produttive ed il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza necessari, tenuto conto del numero minimo fissato all'art. 47 del D.lgs. n. 81 del 2008 stabilito per ciascuna unità produttiva individuata secondo modelli di cui all'articolo precedente e di eventuali ulteriori unità di particolare rilevanza (es.: grandi autofficine ed autoparchi) anche in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione nel frattempo intervenuti.
2. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della unità produttiva potrà coincidere con uno o più Rappresentanti delle unità produttive individuate secondo i modelli sopra descritti.
3. Presso le Direzioni Generali la contrattazione decentrata potrà individuare la provenienza dei Rappresentanti in relazione all'eventuale diversa dislocazione delle sedi.

Art. 89 Monte ore retribuito e strumenti operativi
1. Per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza è prevista l'assegnazione di un monte ore pari a tre ore annue per ciascun lavoratore , da determinarsi sulla base della composizione numerica di ciascuna unità produttiva, comprendenti i tempi determinati pari o superiori a 12 mesi, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 50, comma 1°, punti a) e n) del Testo Unico, escludendo i tempi di percorrenza necessari per raggiungere le squadre di manutenzione o di emergenza, i centri squadra e le altre sedi di lavoro.
2. Nel caso in cui l'unità produttiva individuata coincida con un'unica sede di lavoro (es.: la sede compartimentale, le sedi della Direzione generale o un'autofficina) fermo restando quanto stabilito dal capoverso precedente, il monte ore per ciascun Rappresentante non potrà superare complessivamente il numero di cento ore annue.
3. La Società metterà a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, per il tempo necessario per recarsi presso le squadre o le sedi di lavoro distribuite lungo le strade statali ed autostrade, un mezzo di trasporto da individuarsi di volta in volta tra quelli disponibili. Per favorirne l'attività, renderà disponibile l'opportuna ed adeguata strumentazione di supporto (computer o cellulare, qualora non fornito per ragioni di servizio).
4. Il Rappresentante è personalmente responsabile della corretta utilizzazione del mezzo e della strumentazione a lui assegnati.

Art. 90 Informazione e formazione
1. L'informazione, la formazione e l'addestramento sono considerati quali elementi strategici nell'ambito delle politiche della sicurezza, anche ai fini della diffusione di buone pratiche e della trasmissione delle procedure di sicurezza. La Società curerà l'accrescimento di 84  professionalità interne, in grado di valutare, insieme ai bisogni formativi, le capacità formative e addestrative da svilupparsi direttamente, attraverso percorsi di apprendimento mirati, prevedendo inoltre la costituzione di team di formatori interni, specializzati sulla materia.
2. La Società garantisce inoltre l'aggiornamento continuo della formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al luogo di lavoro e alle mansioni svolte, in occasione dell'assunzione, di eventuale trasferimento o cambiamento di mansioni, nonché in caso di introduzione di nuove apparecchiature, tecnologie, di sostanze o preparati pericolosi, di metodologie di lavoro.
3. Entro la fine del mese di settembre di ciascun anno la Società presenterà alle OO.SS. Nazionali, ferma restando l'informazione e la formazione che deriva dai documenti di valutazione dei rischi delle singole unità produttive, la proposta relativa alla formazione annuale, in applicazione del piano generale cui al precedente punto 2, destinata ai seguenti soggetti, per la sottoscrizione del relativo accordo:
a. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
b. Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP);
c. Lavoratori
d. Preposti;
e. Lavoratori con mansioni per le quali sia richiesta specifica abilitazione;
f. dipendenti incaricati dei compiti di Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP/CSE);
g. Responsabili dei lavori in ambito di appalti di lavori edili e di ingegneria civile (RL);
h. Formatori interni;
i. Lavoratori incaricati dell'attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione.
4. Il fabbisogno formativo di ciascuna unità produttiva viene definito annualmente, di norma entro il mese di ottobre. I progetti formativi sono definiti in accordo tra le Parti.

Art. 91 Infortuni e malattie professionali
[…]
2. Al termine del periodo relativo di assenza, nel caso in cui risultino dagli accertamenti sanitari danni prodotti dall'infortunio o della infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio, che non consentano al lavoratore di svolgere le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza, questi è assegnato, nell'ambito della stessa sede di lavoro o in subordine nella sede più vicina a quella di provenienza, ad altre mansioni (anche in settori diversi da quello di provenienza) riconducibili ai profili della posizione organizzativa ed economica di appartenenza, senza decurtazione della retribuzione fissa o variabile attribuita.
3. La procedura di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche ai dipendenti che risultino dichiarati inidonei a svolgere i compiti propri del profilo professionale di appartenenza, a seguito della visita periodica di sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente.
[…]

Titolo VI Aree di classificazione
Art. 95 Declaratoria area quadri

[…]
Fanno parte dell'area quadri i seguenti profili:
[…]
A1 Esperto della prevenzione
a. Collabora in modo specialistico e qualificato nelle attività preordinate all'applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni, incendio, igiene e medicina del lavoro, nonché a quelle relative alla protezione ambientale;
b. nella sua attività, può richiedere di avvalersi di tecnici professionali, sia di organismi pubblici, sia interni alla Società;
c. collabora alla formulazione di proposte rivolte al miglioramento dell'organizzazione del lavoro, in relazione alla salute e sicurezza del lavoro, nell'ambito della più ampia attività di ricerca e progettazione procedurale per l'applicazione integrale delle normative in materia;
d. interviene, su richiesta dei superiori, nelle fasi di controllo di attuazione delle misure di sicurezza adottate nei vari settori di attività della Società;
e. svolge attività di ricerca, studio e, dopo specifica formazione, didattica;
f. partecipa ad organismi collegiali interni o esterni, convegni e commissioni anche in rappresentanza della Società;
g. utilizza, per la sua attività, anche strumenti informatici che prevedono operazioni di archiviazione di tipo statistico e di gestione di dati.
[…]

Titolo VII Rapporti di natura economica
Art. 117 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto le Parti concordano di fare riferimento alle procedure previste dal precedente art. 6 del vigente CCNL.