ACCORDO per la realizzazione del progetto
"Udine per la sicurezza: Ocjo per le scuole"
TRA
 

La "Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Infortuni sul Lavoro" (di seguito denominata "INAIL"), con sede a Trieste, via G. Galatti 1/1 ***, nella persona del Direttore Regionale Fabio Lo Faro, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale;

E

L'"ANMIL Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro Onlus", Sezione provinciale di Udine (di seguito denominata "ANMIL") con sede in Udine, via R. D'Aronco, n. 5 ***, nella persona del Presidente Luigi Pischiutta;
 

PREMESSO CHE

- l'INAIL, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. attua i propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso la promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici;
- l'INAIL, in base alle "Linee di Indirizzo operative per la prevenzione 2019" della Direzione Centrale Prevenzione, riconduce alla macroarea della "Promozione e Informazione" la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione della sicurezza e salute e alla diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, mediante la diffusione di informazioni di base con utilizzo di molteplici strumenti promozionali e comunicativi, e promuove, in relazione alle diverse esigenze territoriali, azioni sinergiche e di sostegno all'incremento della cultura della prevenzione nel sistema scolastico, anche coinvolgendo gli Organismi regionali e provinciali del sistema stesso;
- l'INAIL, in base alle sopracitate Linee di Indirizzo e in ossequio ai principi generali di trasparenza dell'azione amministrativa e parità di trattamento, collabora con soggetti diversi da quelli titolati ex art. 10 D.lgs. 81/2008 s.m.i.., previa acquisizione, nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di progetti prevenzionali, da formalizzare mediante successivi Accordi di collaborazione;
- l'ANMIL, in base agli artt. 2 e 3 dello Statuto, non ha finalità di lucro e promuove il contrasto al fenomeno degli incidenti nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali, la difesa della salute e sicurezza dei lavoratori, la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza e la promozione - anche nel mondo della scuola - della cultura della formazione, dell'addestramento per la prevenzione;
 

VISTO CHE

- l'INAIL in data 18/4/2019 ha pubblicato l'"Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell'azione prevenzionale nell'ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Criteri di valutazione. Anno 2019", avente la finalità di predeterminare e rendere pubblici, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990 e in relazione agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, i criteri e le modalità adottati dalla Direzione Regionale per la realizzazione di progetti prevenzionali in regime di compartecipazione con soggetti titolati, da formalizzare mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione;
- la Commissione di cui all'art. 5 dell'Avviso ha valutato di interesse la proposta presentata dall'ANMIL di Udine, intitolata "Udine per la sicurezza: Ocjo Anmil per le scuole", finalizzata alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli Istituti secondari della provincia, dandone comunicazione sul sito istituzionale in data 22/07/2019;
 

TENUTO CONTO CHE

- in provincia di Udine e da anni operativa una rete di Istituzioni, tra cui l'INAIL, Aziende sanitarie e Parti sociali provinciali che collaborano per la promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione nei percorsi formativi scolastici, nel cui contesto la realizzazione del progetto può riscontrare massima efficacia e adesione;
- Lo spettacolo "Ocjo", oggetto della proposta dell'ANMIL, e stato sperimentato in passato sul territorio regionale con successo ed apprezzamento per la sua capacita di avvicinare il pubblico più giovane alle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
 

Art. 2. - Finalità

Le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e nelle forme legali consentite, collaborano per la realizzazione in compartecipazione del Progetto "Udine per la sicurezza: Ocjo per le scuole", finalizzato alla promozione della cultura della prevenzione mediante l'organizzazione in provincia di Udine, a Tolmezzo, di un evento "OCJO" rivolto agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria della provincia, come dettagliato nel Piano economico finanziario (Allegato 1).
 

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

Il Progetto prevede la realizzazione presso il Teatro Candoni di Tolmezzo, in orario di attività scolastica, del format "OCJO", caratterizzato da contenuti cabarettistici, formativi e di testimonianza di provata efficacia per la sensibilizzazione ed il coinvolgimento del pubblico giovane, già positivamente collaudato in ambito regionale ed esportato anche in altre realtà territoriali.
Ai fini di una maggiore efficacia dell'evento, l'organizzazione potrà avvalersi della rete istituzionale già presente sul territorio per le attività del "Progetto di promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito scolastico. AS 2019/2020" della Sede INAIL di Udine, con il patrocinio di eventuali altre Istituzioni locali interessate.
Gli indicatori di risultato di cui si prevede il raggiungimento sono i seguenti:
• n. di istituti scolastici coinvolti: almeno 2;
• n. di studenti delle scuole secondarie: almeno 400.
 

Art. 4 - Tavolo di coordinamento operativo

Le Parti costituiscono un Tavolo di coordinamento operativo composto da due referenti per ciascuna Parte, i cui nominativi saranno successivamente comunicati, avente la funzione di condividere il piano operativo delle attività, anche in raccordo con la Sede INAIL di Udine, monitorare lo stato di attuazione del programma e valutare i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi prefissati. I componenti potranno, in caso di impedimento, essere sostituiti da soggetti delegati. Al Tavolo potranno partecipare, oltre ai designati, eventuali altre professionalità di volta in volta interessate.
 

Art. 5 - Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a realizzare il Progetto in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, mediante lo svolgimento delle attività e l'apporto delle risorse professionali, economico finanziarie e strumentali dettagliate nel "Piano economico finanziario" di cui all'allegato 1 dell'Accordo.
Le Parti si impegnano inoltre a:
- condividere le informazioni necessarie ai fini della organizzazione, gestione, valutazione, monitoraggio e controllo delle attività progettuali, con particolare riguardo all'individuazione dell'Istituto scolastico ospitante e del format cabarettistico da proporre;
- condividere preventivamente gli aspetti promozionali e comunicativi del progetto, le modalità divulgative, informative e di pubblicizzazione, riportando il corretto logo istituzionale di ciascun partner sulla documentazione relativa alla realizzazione delle attività e condividendo l'eventuale apposizione di ulteriori loghi di altri soggetti patrocinanti.
Inoltre, l'ANMIL si impegna a:
- garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità e regolarità della spesa e dei principi e criteri applicabili, richiamati nell'Avviso;
- apporre il C.U.P. sui documenti amministrativo contabili del progetto.
- inviare all'INAIL la rendicontazione finale delle attività realizzate e di tutti i costi complessivamente sostenuti e documentati, secondo le modalità specificate nell'art. 6;
- conservare tutta la documentazione amministrativo contabile relativa al Progetto e i documenti giustificativi delle spese sostenute, in originale o in copia conforme all'originale, mantenendola a disposizione dell'INAIL e degli organi di controllo.
 

Art. 6 - Aspetti economici e rendicontazione finale

Il Progetto, dal costo complessivo preventivato di euro 3.031,95 e realizzato in compartecipazione tra le Parti, secondo quanto specificato nel "Piano economico finanziario" di cui all'allegato 1.
L'INAIL, a fronte di una compartecipazione complessiva di euro 1.510,87 si impegna a stanziare a favore dell'ANMIL risorse economiche per un importo massimo di euro 1.422,20 a copertura delle spese sostenute dall'ANMIL indicate nel predetto Piano a consuntivo.
L'INAIL si impegna ad erogare le somme spettanti nei limiti della quota di compartecipazione prevista, previa presentazione della seguente documentazione:
- relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, sottoscritta dal Presidente;
- Piano economico di cui all'Allegato 1, aggiornato a consuntivo e vistato dal Presidente, da cui siano desumibili le spese sostenute ed il costo totale del progetto, nonché la compartecipazione economica richiesta all'INAIL, che non potrà superare quella concordata in fase di previsione;
- documentazione giustificativa attestante tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle attività.
Le Parti dichiarano che le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, in quanto attività rientranti nei rispettivi compiti istituzionali.
 

Art. 7 - Obblighi di tracciabilità e principi generali di trasparenza

L'ANMIL fornirà le coordinate bancarie e la dichiarazione di tracciabilità del conto corrente dedicato utilizzato per registrare tutti i movimenti finanziari relativi al progetto.
Ai fini del monitoraggio dei progetti di investimento pubblico di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, e stato assegnato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) E35F190027S0003, da apporre su tutti i documenti amministrativo contabili del progetto.
Stante la natura pubblicistica delle risorse finanziarie impegnate e delle finalità perseguite, in caso di acquisizione di beni o servizi da soggetti terzi, le Parti si impegnano a rispettare i principi generali di trasparenza, imparzialità, contenimento della spesa pubblica, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, della pubblica amministrazione, dando seguito a procedure selettive che ne garantiscano il rispetto e indicando nel rapporto con il terzo contraente la clausola con la quale il terzo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Di un tanto dovrà essere data evidenza nella relazione finale.
 

Art. 8 - Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto rappresentato e stato realizzato in occasione della collaborazione instaurata con il presente Accordo.
 

Art. 9 - Tutela dell'immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa oggetto dell'Accordo.
In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, secondo le regolamentazioni interne proprie di ciascuna.
L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente atto, richiederà il consenso di entrambe le Parti.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.
 

Art. 10 - Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Accordo.
Le parti si impegnano altres1 ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 11 - Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Art. 12 - Durata

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al 30/09/2020. Le attività progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere detto termine.
 

Articolo 13 - Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.
 

Articolo 14 - Oneri fiscali

Il presente atto e esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972.
Le Parti convengono che il presente atto e soggetto a registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente.

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Accordo composto da n. 11 pagine, compresi n. 1 allegati: Allegato 1 Piano economico finanziario

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Per l'INAIL
Direzione regionale FVG
Il Direttore Regionale
Fabio Lo Faro

Per l'ANMIL Onlus
Sezione di Udine
Il Presidente
Luigi Pischiutta

 

Progetto Udine per la sicurezza: Ocjo per le scuole
PREVISIONE DEI COSTI

ALLEGATO l


Fonte: inail.it