ACCORDO per la realizzazione del progetto
“5 sensi sicurezza - i 5 sensi come strumento di sensibilizzazione e prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro”

TRA

La “Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Infortuni sul Lavoro” (di seguito denominata “INAIL”), con sede a Trieste, via G. Galatti 1/1 (***, nella persona del Direttore Regionale Fabio Lo Faro, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale;

E

“UNIS&F - Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone s.c.a.r.l.” (di seguito denominato “UNIS&F”), con sede in Treviso, p.zza delle Istituzioni n. 12 ***, rappresentato dalla persona di Giuseppe ANTONELLO;
 

PREMESSO CHE

- Il decreto legislativo 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative soggetto attivo di protezione sociale, orientato la tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche di interventi prevenzionali;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccolo piccole e micro-imprese;
- l'INAIL, nelle “Linee di Indirizzo operative per la prevenzione 2019” della Direzione Centrale Prevenzione, riconduce alla macroarea della “promozione e informazione” la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione della sicurezza e salute e alla diffusione delle informazioni attinenti alla cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- L'UNIS&F, società di servizi e formazione delle Unioni degli Industriali delle province di Treviso e Pordenone, si è costituita ad aprile 2015 con l'obiettivo di affiancare le imprese nella formazione e lo sviluppo professionale del personale di sostenere l'attuazione di programmi di miglioramento e cambiamento aziendale;
 

VISTO CHE

- in data 18/4/2019 l'INAIL ha pubblicato l'“Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell'azione prevenzionale nell'ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Criteri di valutazione. Anno 2019”, avente la finalità di predeterminare e rendere pubblici, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990 e in relazione agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, i criteri e le modalità adottati dalla Direzione Regionale per la realizzazione di progetti prevenzionali in regime di compartecipazione con soggetti titolati, da formalizzare mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione;
- la Commissione di cui all'art. 5 dell'Avviso ha valutato di interesse la proposta presentata dall'UNIS&F, intitolata "5 sensi sicurezza - i 5 sensi come strumento di sensibilizzazione e prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro”, avente ad oggetto la realizzazione di percorsi interattivi e di apprendimento da svolgersi presso spazi laboratoriali/esperienziali, finalizzati al potenziamento delle capacità fisiche e mentali dei lavoratori, al recupero e al miglioramento delle facoltà di adattamento alle modificazioni ambientali ed alle situazioni improvvise ed impreviste sui luoghi di lavoro;
 

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
 

Art. 2. - Finalità

Le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e nelle forme legali consentite, collaborano per la realizzazione in compartecipazione del Progetto “5 sensi sicurezza - i 5 sensi come strumento di sensibilizzazione e prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro”, finalizzato al potenziamento della sfera percettiva ed emotiva dei lavoratori ed all'incremento della loro capacità di adattamento alle modificazioni ambientali ed alle situazioni improvvise ed impreviste, mediante l'erogazione di percorsi interattivi realizzati in appositi spazi laboratoriali/esperienziali.
I percorsi sono rivolti ad 80 lavoratori appartenenti ai comparti dell'edilizia, della metalmeccanica, del legno-arredamento e alimentare della regione, come dettagliato nella Scheda di progetto (Allegato 1) e nel Piano economico finanziario (Allegato 2).
 

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

Il Progetto prevede la realizzazione delle seguenti fasi di attività:
1. progettazione ed allestimento degli spazi laboratoriali ed esperienziali (n. 5 postazioni) dove si svolgeranno i percorsi, con affitto dei relativi spazi, noleggio delle attrezzature, della strumentazione e del software;
2. pubblicizzazione del progetto mediante organizzazione di una conferenza stampa/comunicato stampa, realizzazione e distribuzione di materiale promozionale ad aziende, enti pubblici ed Associazioni del territorio, campagna promozionale tramite quotidiani, web, mailing list e social media;
3. realizzazione dei percorsi esperienziali ed interattivi rivolti ad almeno 80 lavoratori dei comparti dell'edilizia, della metalmeccanica e del legno-arredamento e alimentare della regione, descritti nella scheda di progetto Allegato 1 e sintetizzati come segue:
- primo step di attività: effettuazione di test iniziali nei confronti di tutti i lavoratori aderenti al progetto, finalizzati alla misurazione della stabilità e dell'equilibrio statico, anche in situazione di stress, seguita dall'applicazione di un training motorio e psicologico e, successivamente, da una fase di re-test immediato, per la durata complessiva di circa 2 ore e 30 minuti;
- secondo step di attività: effettuazione di re-test ritardati, somministrati ad un campione di circa il 50% dei partecipanti ad una distanza di almeno due mesi, durante i quali i lavoratori saranno invitati a svolgere in autonomia un programma di esercitazioni prescritto. La fase di re-test è finalizzata alla misurazione dei risultati della sperimentazione.
4. Organizzazione di un evento finale in cui i risultati saranno condivisi con l'INAIL e i soggetti istituzionali interessati i risultati raggiunti e gli obiettivi realizzati.
Gli indicatori di risultato di cui si prevede il raggiungimento sono i seguenti:
I. gradimento sull'utilità ed efficacia della sperimentazione attestato dalle aziende cui dipendono i lavoratori sottoposti ai percorsi esperienziali ed interattivi;
II. gradimento sull'utilità ed efficacia della sperimentazione da parte dei lavoratori coinvolti nei percorsi;
III. miglioramento dell'efficienza fisica e mentale di almeno il 60% di lavoratori sottoposti a sperimentazione, misurabile attraverso i test successivi “immediati” e ritardati” di cui all'art.3.
 

Art. 4 - Tavolo di coordinamento operativo

Le Parti costituiscono un Tavolo di coordinamento operativo composto da due referenti per ciascuna Parte, i cui nominativi saranno comunicati successivamente (comunque prima dell'avvio delle attività). Il Tavolo ha la funzione di condividere il piano operativo delle attività, monitorare lo stato di attuazione del programma e valutare i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi prefissati. I componenti potranno, in caso di impedimento, essere sostituiti da soggetti delegati. Al Tavolo potranno partecipare, oltre ai designati, eventuali altre professionalità di volta in volta interessate.
 

Art. 5 - Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a realizzare il Progetto in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, mediante lo svolgimento delle attività e l'apporto delle risorse professionali, economico-finanziarie e strumentali dettagliate nella “Scheda di progetto” e nel “Piano economico-finanziario” di cui agli allegati 1 e 2 dell'Accordo.
Le Parti si impegnano inoltre a:
- condividere le informazioni necessarie ai fini della gestione, valutazione, del monitoraggio e del controllo delle attività progettuali;
- concertare gli aspetti promozionali e comunicativi del progetto e informare preventivamente il partner dell'organizzazione o partecipazione ad eventi concernenti le attività di progetto, specificandone le modalità comunicative, informative e di pubblicizzazione;
- riportare il logo di ciascun partner sulla documentazione relativa alla realizzazione delle attività;
- garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità e regolarità della spesa e dei principi e criteri applicabili, richiamati nell'Avviso;
- apporre il C.U.P. sui documenti amministrativo-contabili del progetto.
In particolare, l'UNIS&F si impegna a:
- selezionare le imprese partecipanti con modalità che garantiscano la trasparenza ed imparzialità della scelta; la selezione dei lavoratori da coinvolgere nella sperimentazione avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle aziende di appartenenza;
- gestire, coordinare e realizzare gli interventi progettuali secondo quanto indicato negli allegati;
- comunicare con cadenza almeno trimestrale gli stati di avanzamento delle attività;
- non apportare modifiche al Progetto approvato, senza preventiva comunicazione ed approvazione scritta da parte di entrambe le Parti;
- inviare all'INAIL la rendicontazione finale delle attività realizzate e dei costi complessivamente sostenuti, secondo le modalità specificate nell'art. 6;
- conservare tutta la documentazione amministrativo-contabile relativa al Progetto e i documenti giustificativi delle spese sostenute, in originale o in copia conforme all'originale, mantenendola a disposizione dell'INAIL e degli organi di controllo.
 

Art. 6 - Aspetti economici e rendicontazione finale

Il Progetto, dal costo complessivo preventivato di euro 49.989,56 è realizzato in compartecipazione tra le Parti, secondo quanto specificato nel “Piano economico- finanziario” di cui all'allegato n. 2.
L'INAIL, a fronte di una compartecipazione complessiva di euro 24.989,56 si impegna a stanziare a favore dell'UNIS&F risorse economiche per un importo massimo di euro 24.685,00 a copertura delle spese sostenute dall'UNIS&F indicate nel predetto Piano. L'INAIL si impegna ad erogare le somme spettanti nei limiti della quota di compartecipazione prevista, previa presentazione della seguente documentazione:
- relazione sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sul rispetto dei principi di cui all'art. 7, sottoscritta dall'Amministratore delegato di UNIS&F;
- Piano economico di cui all'Allegato 2, aggiornato a consuntivo e vistato dall'Amministratore delegato, da cui siano desumibili le spese sostenute ed il costo totale del progetto, nonché la compartecipazione economica richiesta all'INAIL, che non potrà superare quella concordata in fase di previsione;
- documentazione giustificativa attestante tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle attività e documentazione e dimostrativa delle procedure di selezione utilizzate, pena la non ammissibilità delle relative spese. Saranno in ogni caso ammesse a rimborso i costi per il noleggio dei macchinari e delle attrezzature nonché di affitto dei locali limitatamente al periodo necessario alla sperimentazione;
In caso di partecipazione di un numero di lavoratori inferiore ad 80 (minimo garantito), il contributo verrà proporzionalmente ridotto.
L'IVA potrà essere riconosciuta come spesa ammissibile solo qualora rappresenti per UNIS&F un costo effettivo non detraibile ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. A tal fine è rilasciata apposita dichiarazione.
 

Art. 7 - Obblighi di tracciabilità e principi generali di trasparenza

Il Dipartimento fornirà le coordinate bancarie del conto corrente dedicato utilizzato per registrare tutti i movimenti finanziari relativi al progetto.
Ai fini del monitoraggio dei progetti di investimento pubblico di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) E44E19001870003 da apporre su tutti i documenti amministrativo-contabili del progetto.
Stante la natura pubblicistica delle risorse finanziarie impegnate e delle finalità perseguite, in caso di acquisizione di beni o servizi da soggetti terzi, le Parti si impegnano a rispettare i principi generali di trasparenza, imparzialità, contenimento della spesa pubblica, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, della pubblica amministrazione, dando seguito a procedure selettive che ne garantiscano il rispetto e indicando nel rapporto con il terzo contraente la clausola con la quale il terzo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
 

Art. 8 - Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
 

Art. 9 - Tutela dell'immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune.
In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, secondo le regolamentazioni interne proprie di ciascuna.
L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.
 

Art. 10 - Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Accordo.
Le parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 11 - Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Art. 12 - Durata

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al 14/09/2021. Le attività progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere detto termine. È fatta salva la possibilità di proroga, sussistendone valide ragioni.
 

Articolo 13 - Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.
 

Articolo 14 - Oneri fiscali

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972.
Le Parti convengono che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente.

* * *

Accordo composto da n. 25 pagine, compresi n. 2 allegati:
Allegato 1 - Scheda di progetto
Allegato 2 - Piano economico-finanziario


Fonte: inail.it