Cassazione Civile, Sez. 3, 19 dicembre 2019, n. 33766 - Tre decessi durante l'attività lavorativa. Ricorso improcedibile


 

Presidente: SESTINI DANILO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 19/12/2019

 

Fatto

 


1. A seguito del decesso di tre lavoratori dipendenti dall'impresa di T. V. (decesso avvenuto nell'esercizio delle proprie incombenze lavorative), l'Inail, dopo aver liquidato le indennità spettanti ai superstiti delle vittime, al fine di recuperare quanto corrisposto, ha agito in giudizio nei confronti dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. (società committente i lavori in occasione dei quali i tre lavoratori erano deceduti) e di A.S. (dipendente dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. e direttore dei ridetti lavori eseguiti dall'appaltatore V.), i quali, una volta convenuti in giudizio, hanno chiamato in causa T. V. al fine di sentirsi manlevare dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda proposta dall'Inail.
2. A seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, su appello di T. V. e di A.S., la Corte d'appello di Lecce ha confermato l'accoglimento, pronunciato dal primo giudice, della domanda dell'Inail e di quella di manleva avanzata dai convenuti nei confronti del V., precisando come la domanda originariamente proposta dall'Inail dovesse qualificarsi alla stregua di una domanda di regresso ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.p.r. n. 1124/65 (e non già di una domanda esercitata in via di surrogazione ex art. 1916 c.c., come ritenuto dal giudice di primo grado), trattandosi di fatto lesivo verificatosi anche per responsabilità del datore di lavoro.
Ciò posto, esclusa la maturazione di alcuna prescrizione del diritto vantato nei confronti del V. - tenuto conto, ai sensi dell'art. 1310 c.c., della tempestività dell'interruzione della prescrizione dell'azione esercitata in via principale dell'Inail nei confronti dei coobbligati dello stesso V. (corresponsabile nella misura del 60%, a fronte del residuo 40% attribuito alla responsabilità dello A.S. e dell'Acquedotto Pugliese s.p.a.) - la corte territoriale ha confermato la correttezza degli importi liquidati dal primo giudice, tanto in favore dell'Inail, quanto in favore dei corresponsabili agenti in via di regresso ordinario.
3. Avverso la sentenza d'appello, T. V. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione.
4. L'Inail, A.S. e l'Acquedotto Pugliese s.p.a, resistono con controricorso.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha anticipato alla Corte e alle parti, prima della discussione, le proprie conclusioni redatte in forma scritta, cui all'odierna udienza ha fatto integrale riferimento.
6. Il ricorrente ha depositato memoria.
 

 

Diritto

 


1. Osserva il Collegio di dover preliminarmente rilevare l'improcedibilità del ricorso per la violazione dell'art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., in quanto, pur avendo la parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata via PEC in data 19/4/2018 (v. pag. 2 della memoria ex art. 378 c.p.c. da ultimo depositata dal ricorrente), non risulta però depositata la copia autentica di detta sentenza con la relazione di notificazione, essendosi il ricorrente limitato al solo deposito della copia della sentenza di appello senza la corrispondente relazione di notificazione e, in particolare, il messaggio di avvenuta ricezione della notificazione con relativa attestazione di conformità.
2. Peraltro, nessuna copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione si rinviene nella produzione delle parti controricorrenti, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
3. Al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., neppure può ritenersi applicabile, al caso di specie (quanto alla correttezza del rilievo dell'improcedibilità del ricorso), quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8312/2019 (Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019).
Tale decisione (riferita alla specifica ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC, come nel caso di specie) ha, infatti, avuto modo di precisare alla pag. 42, sub 2) che ai fini della procedibilità del ricorso si palesa comunque necessario (indipendentemente dalla mancata contestazione di controparte) il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute, ancorché prive di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tal caso è dato al ricorrente provvedere al deposito sino all'udienza dell'attestazione di conformità del messaggi cartacei.
4. Deve quindi reputarsi che il ricorso resti improcedibile là dove, pur essendosi depositata copia autentica della sentenza (che però si assume essere stata notificata), non siano stati tempestivamente depositati nel termine di cui al primo comma art. 369 c.p.c., anche i detti messaggi PEC con annesse ricevute.
5. Tale conclusione, del resto, risulta conforme all'orientamento già fatto proprio da questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019, Rv. 654987 - 01).
6. Nel caso in esame, come rilevato, risulta prodotta solo la copia della sentenza d'appello, non rinvenendosi alcuna copia cartacea dei messaggi di spedizione e di ricezione a mezzo PEC della stessa sentenza, né nella produzione del ricorrente né in quella delle parti controricorrenti.
7. Alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13;
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000,00 per ciascuna parte, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 settembre 2019.