Tipologia: CCNL
Data firma: 14 marzo 2002
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2005
Parti: Asiep e Filcea-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Energia e petrolio, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Parte I
• A) Relazioni industriali
o a) Premessa
o b) Osservatorio
o c) Assetti contrattuali
Contratto nazionale
Contrattazione aziendale
o d) Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
o e) Assemblea
o f) Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
o g) Permessi per cariche sindacali
o h) Affissioni
o i) Locali della RSU
o j) Versamento dei contributi sindacali
o k) Patronati
o l) Consolidamento area contrattuale
• B) Formazione
• C) Salute-Sicurezza-Ambiente
o a) Il Sistema relazionale Salute-Sicurezza-Ambiente.
o b) Sviluppo sostenibile: definizione delle strategie ambientali.
▪ Impresa territorio.
o c) Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti.
o d) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA).
▪ Nota a verbale.
▪ Fornitura di lavoro interinale.
▪ Controlli sanitari.
▪ Strumenti informativi.
▪ Documento di valutazione dei rischi/Registro dei dati ambientali.
▪ Dati biostatistici.
▪ Registro degli infortuni e delle malattie professionali.
▪ Cartella sanitaria e di rischio.
▪ Scheda sicurezza sostanze e preparati.
▪ Registri degli esposti.
▪ Scheda di impianto.
▪ Videoterminali e radiazioni ionizzanti.
o e) Abiti da lavoro.
• D) Applicazione legge 11 aprile 2000 n. 83
o 1) Le procedure di raffreddamento e di conciliazione.
o 2) Le procedure dello sciopero.
o 3) Linee guida per l'assetto degli impianti in caso di sciopero.
• E) Pari opportunità
• F) Tutela della dignità degli uomini e donne sul posto di lavoro
Parte II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Contratto di lavoro a tempo determinato e attività di cantiere e di commessa nei settori di ingegneria, servizi, montaggio e perforazione
• A) Ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive
• B) "Attività di cantiere"
• C) "Attività di commessa"
Art. 4 - Fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 5 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
• Linee-guida.
Art. 6 - Telelavoro.
• Linee-guida.

Art. 7 - Apprendistato.
Art. 8 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Parte III - Svolgimento del rapporto di lavoro
A) La valutazione della professionalità (inquadramento + Crea).
Art. 9 - Impianto classificatorio.
Art. 10 - Inquadramento.
• Premessa.
• Declaratorie.
Art. 12 - Determinazione del Crea.
Art. 13 - Indice degli elementi Crea.
o elementi del fattore "complessità"
o elementi del fattore "responsabilità"
o elementi del fattore "esperienza"
o elementi del fattore "autonomia"
Art. 14 - Descrizione degli elementi Crea.
• Complessità
o 1) Variabilità contesto esterno.
o 2) Innovazione.
o 3) Definizione degli obiettivi.
o 4) Definizione dei compiti.
o 5) Difficoltà di esecuzione.
o 6) Ampiezza di visione.
o 7) Problem solving.
o 8) Gestione operativa.
o 9) Metodo.
o 10) Sintesi.
o 11) Analisi.
o 12) Flessibilità organizzativa.
o 13) Contesto operativo-organizzativo.
o 14) Sistemi di relazioni.
o 15) Relazioni interne/esterne.
o 16) Collaborazione interfunzionale.
• Responsabilità
o 1) Sicurezza delle persone e degli impianti e tutela dell'ambiente.

o 2) Impatto sui risultati economici.
o 3) Impatto sui processi/tecnologie.
o 4) Sviluppo delle persone.
o 5) Gestione persone.
o 6) Coordinamento persone.
o 7) Efficacia operativa.
o 8) Qualità/esattezza dell'esecuzione.
o 9) Tempestività dell'esecuzione.
o 10) Programmazione e controllo.
o 11) Presidio delle politiche aziendali.
o 12) Discrezionalità decisionale.
o 13) Discrezionalità propositiva.
• Esperienza
o 1) Padronanza di tecniche teoriche e pratiche e modelli specialistici.
o 2) Utilizzo di metodi e tecniche complesse.
o 3) Utilizzo di tecniche e procedure operative.
o 4) Esperienza generale aziendale.
o 5) Esperienza interfunzionale.
o 6) Esperienza nelle aree complementari.
o 7) Gestione delle persone/gruppi.
o 8) Gestione di relazioni complesse/negoziazione.
o 9) Gestione di situazioni-divergenti e conflittuali.
o 10) Integrazione in gruppi di lavoro.
o 11) Flessibilità.
o 12) Adeguamento/adattamento al cambiamento del contesto lavorativo.
o 13) Pianificazione/gestione risorse tecniche/economiche/umane.
o 14) Programmazione/organizzazione di attività.
o 15) Padronanza di modalità operative efficaci.
  • Autonomia
o Capacità di innovazione.
o Iniziativa.
o 3) Propositività operativa.
o 4) Capacità decisionale.
o 5) Individuazione di soluzioni operative.
o 6) Accuratezza di esecuzione.
o 7) Autonomia realizzativa.
o 8) Valutazione dell'impatto economico.
o 9) Sensibilità a costi/benefici.
o 10) Conseguimento degli obiettivi.
o 11) Raggiungimento dei risultati.
o 12) Orientamento al compito.
o 13) Definizione delle priorità.
o 14) Capacità organizzativa.
o 15) Tempestività delle azioni.
Art. 15. Schede per l'apprezzamento dell'apporto professionale individuale (Crea).
Art. 16 - Ruoli professionali ed elementi del Crea per area di business e relativi comparti.
Art. 17 - Assegnazione temporanea ad attività di categoria superiore.
B) Orario di lavoro.

Art. 18 - Orario di lavoro.
Articolazione dell'orario di lavoro..
Art. 19 - Lavoratori giornalieri.
Art. 20 - Orari plurisettimanali.
Art. 21 - Lavoratori addetti a lavori discontinui.
Art. 22 - Lavoratori addetti a lavori in turno.
Art. 23. Calendario annuo lavorativo dei lavoratori addetti in turno.
Art. 24 - Organizzazione del lavoro in turni continui e avvicendati.
Art. 25 - Compensi per lavoro in turno.
• Lavoro in turno
o Tabella riassuntiva delle percentuali da applicarsi sulla quota oraria
• Norma transitoria.
Art. 26 - Uscita turno.
Art. 27 - Lavoro notturno, festivo e straordinario.
Art. 28 - Compensi per lavoro notturno, festivo e straordinario.
• Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro.

Art. 29 - Conto ore individuale.
Art. 30 - Giorni festivi.
Art. 31 - Ferie.
Art. 32 - Retribuzione e modalità della sua erogazione.
Art. 33 - Determinazione della quota oraria e della quota giornaliera.
Art. 34 - Retribuzione tabellare (minimo di categoria e livello Crea).
Art. 35 - Indennità di funzione.
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 37 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 38 - Premio di produttività/Premio di partecipazione.
Art. 39 - Indennità di trasporto.
Art. 40 - Indennità di reperibilità.
Art. 41 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere.
Art. 42 - Trasferimenti.
Art. 43 - Trasferte (decorrenza 1 gennaio 2003).
• Indennità di trasferta.
Art. 44 - Altri trattamenti.
• Mensa.
• Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili.
• Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
• Chiamata fuori orario.
• Inquadramento settore Saipem.
Parte IV - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 45 - Assenza per malattia o infortunio non professionali.
Art. 46 - Infortuni e malattie professionali.
Art. 47 - Conservazione del posto durante l'assenza per malattia o infortunio.
Art. 48 - Trattamento economico durante l'assenza per malattia o infortunio.
Art. 49 - Servizio militare e servizio civile sostitutivo.
Art. 50 - Congedo matrimoniale.
Art. 51 - Permessi non retribuiti e aspettativa.
Parte V - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 52 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 53 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Parte VI - Disciplina aziendale e controversie
Art. 54 - Regolamento interno.
Art. 55 - Comportamenti in Azienda
• I) Disciplina aziendale.
• II) Provvedimenti disciplinari.
o Procedura per i provvedimenti disciplinari.
• III) Ammonizione e sospensione.
• IV) Licenziamento.
Art. 56 - Controversie individuali e plurime.
• I) Controversie individuali e plurime.
• II) Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali
Art. 57 - Contestazioni sulla retribuzione.
Parte VII - Previdenza integrativa
• Normativa.
• Contribuzioni.
Parte VIII - Assistenza sanitaria integrativa
Parte IX - Disposizioni particolari

Art. 58 - Quadri.
Art. 59 - Assistenza legale.
Art. 60 - Facilitazioni per i lavoratori studenti.
Art. 61 - Diritto allo studio.
Art. 62 - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 63 - Lavoro delle donne, fanciulli, adolescenti.
Art. 64 - Tutela categorie dello svantaggio sociale.
Art. 65 - Cessione e trasformazione dell'azienda.
Art. 66 -Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa, contributo per il rinnovo contrattuale.
Parte X - Disposizioni finali
Art. 67 - Abrogazione dei precedenti contratti.
Art. 68 - Decorrenza e durata.
Allegati
Legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori)
Legge 15.7.66 n. 604 (Licenziamenti individuali)
Legge 11.5.90 n. 108 (Licenziamenti individuali)
Protocollo 23.7.93 (Politica dei redditi e dell'occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo)
Accordo interconfederale 20.12.93 (Costituzione RSU)
Accordo interconfederale 22.6.95 (D.lgs. n. 626/94)
Accordo interconfederale 31.1.95 (CFL)
Accordo sindacale 25.10.96 (Istituzione Fondo pensione complementare)
Accordo sindacale 25.10.96 (Ambito Eni)
Accordo di rinnovo biennale CCNL Petrolio Privato 26.1.96
Accordo sindacale 12.2.97 (Adesione lavoratori CCNL P.P. a Fondenergia)
Accordo sindacale 14.10.97 (Contribuzione a carico azienda e lavoratore)
Protocollo Ambiente, Salute e Sicurezza 31.1.01
Retribuzione tabellare in vigore al 31.12.01
Lettera Asiep alle Segreterie nazionali (Situazione di miglior favore) 14.3.02
Testo di rinnovo CCNL 14.3.02.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Energia e petrolio 14 marzo 2002

Addì, 14 marzo 2002, in Roma, tra Associazione Sindacale dell'Industria dell'Energia e del Petrolio (Asiep) […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici composta da: Filcea/Cgil […] con l'assistenza della Segreteria confederale Cgil […], Femca/Cisl […] e assistiti dal Segretario generale Cisl […], Uilcem/Uil […], assistiti dal […] Segretario generale Uil, alla presenza della delegazione trattante unitaria eletta a Roma il 19.7.01, è stato stipulato il presente CCNL che rappresenta la disciplina unificata delle 2 precedenti aree contrattuali:
- per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose);
- per gli addetti del settore energia Eni.

Parte I
A) Relazioni industriali
b) Osservatorio

Le Parti, in coerenza con quanto espresso in premessa, convengono di costituire un Osservatorio nazionale di settore congiunto e paritetico composto da 12 membri (6 di parte sindacale e 6 di parte datoriale). Ferme restando le autonomie e le responsabilità dei sindacati e degli imprenditori, le Parti assegnano all'Osservatorio un ruolo mirato all'analisi, alla verifica e al confronto a livello nazionale sui seguenti temi:
[…]
- assetti occupativi e mercato del lavoro;
[…]
- formazione;
- pari opportunità;
- legislazione sul lavoro e sulle politiche energetiche;
- Comitati aziendali europei;
- Quadri;
L'attività dell'Osservatorio potrà articolarsi in Commissioni paritetiche che affronteranno temi specifici di comune interesse anche avvalendosi di esperti esterni. Il lavoro delle Commissioni produrrà documenti e materiali di studio utili in sede di analisi dell'Osservatorio e nel livello della negoziazione tra le parti. Per quanto riguarda le problematiche attinenti la sicurezza, la salute e l'ambiente si fa riferimento agli articoli specifici del CCNL e al Protocollo Asiep- Filcea/Femca/Uilcem del 31.1.01 (vedi Allegati).
Nell'ambito dell'Osservatorio, l'Asiep fornirà alle OOSS, firmatarie del presente accordo di rinnovo contrattuale, annualmente a titolo di informazione nazionale il quadro economico e industriale del settore energia e petrolio e la relativa evoluzione occupazionale.
Il sistema relazionale si articola inoltre nel livello delle Aziende Capogruppo e/o loro Aree di business che svolgeranno con le OOSS nazionali e territoriali di categoria e con una rappresentanza delle RSU 2 incontri all'anno sulle tematiche seguenti:
- analisi degli elementi a consuntivo dell'anno precedente;
- piano degli investimenti;
[…]
- cambiamenti organizzativi/strutturali;
- evoluzione occupazione;
- formazione;
[…]
Il 1° incontro, da tenersi di norma entro il 1° quadrimestre, avrà carattere generale e onnicomprensivo delle tematiche sopra indicate, mentre il 2° sarà finalizzato all'approfondimento di un tema specifico da individuare di comune accordo tra le parti e che abbia particolare valenza nell'anno di riferimento.
Gli incontri sopraddetti avranno carattere di informazione e di consultazione sulle strategie aziendali in un quadro di trasparenza e di relazioni industriali positive.
Le politiche partecipative si sviluppano sui temi sopraindicati anche nei Comparti e nelle Grandi unità produttive dove si confronteranno le Direzioni aziendali con le RSU assistite dai Sindacati territoriali.

c) Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale del settore energia e petrolio e sul livello aziendale, la cui configurazione viene specificata dal CCNL, in coerenza con il Protocollo 23.7.93 e con il Patto per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.98.
I 2 livelli contrattuali devono essere distinti nelle materie e nella loro funzione e non possono essere ripetitivi.

Contratto nazionale
[…]
Detto contratto regolamenta gli aspetti normativi e retributivi in coerenza con le indicazioni di politica dei redditi stabilite dal Governo di concerto con le Parti sociali. Il CCNL regolamenta le seguenti materie:
- elementi retributivi;
- sistema classificatorio;
- orario di lavoro;
- tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
- norme di regolamentazione del rapporto di lavoro;
- recepimento normative nazionali ed europee;
- diritti sindacali.
[…]

Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93 e non potrà avere per oggetto materie già definite nel CCNL.
[…]
Sono soggetti della contrattazione aziendale le RSU (costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93) e le OOSS competenti.
[…]

d) Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
[…]
Per quanto riguarda il numero dei RLSA, eletti all'interno della RSU, e del relativo monte ore a disposizione, si fa riferimento al punto d), Sezione C), Parte I.
I componenti della RSU, nel numero definito al punto precedente, subentrano al Consiglio di fabbrica, alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti, di tutela dei lavoratori, e per la funzione di agente contrattuale per le materie demandate a livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto. Nell'esercizio di tale attività potranno farsi assistere da altri lavoratori dell'unità produttiva, in numero comunque non superiore a 1/3 dei componenti la RSU, in relazione alle materie in discussione.
Per quanto concerne le materie della contrattazione aziendale comuni ai lavoratori di più unità produttive dell'azienda, la contrattazione stessa sarà esercitata dai Sindacati di categoria unitamente a una rappresentanza delle RSU competenti.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza all'unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente.
Tali permessi assorbono quelli spettanti al CdF o ai dirigenti delle RSA, nonché quelli finora concessi, per consuetudine, alla Commissione interna.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]

e) Assemblea
In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro. […]
Nelle unità con meno di 10 dipendenti la convocazione sarà effettuata esclusivamente fuori dell'orario di lavoro.
[…]
Tali riunioni dovranno svolgersi di norma nel periodo terminale o iniziale dell'orario giornaliero, previe intese tra la Direzione dell'unità produttiva e la RSU anche per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle attrezzature e dei prodotti.
[…]

h) Affissioni
La RSU ha diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Analogamente potranno essere affisse in apposito albo comunicazioni delle Organizzazioni firmatarie il contratto.

B) Formazione
Le Parti, alla luce delle esperienze già realizzate congiuntamente nel Settore, possono coerentemente affermare che la formazione, intesa come veicolo per una cultura orientata al cambiamento, rappresenta la leva strategica per la valorizzazione delle risorse umane. Attraverso il processo formativo si realizzano l'incremento delle motivazioni personali e l'arricchimento delle conoscenze, presupposti essenziali per il conseguimento sinergico di obiettivi aziendali e di crescita del livello di qualificazione dei lavoratori.
Le Parti sono convinte che la formazione assume un ruolo strategico anche per lo sviluppo di buone relazioni industriali ravvisando nell'approccio sistematico lo strumento per favorire la crescita culturale sul tema della partecipazione. Affinché ciò si realizzi su un piano di concretezza, è fondamentale che si sviluppi una cultura comune attraverso processi di approfondimento che portino al consolidarsi di conoscenze condivise.
Elemento decisivo appare la visione sistematica e strategica complessiva del tema della "formazione continua" in coerenza con la normativa nazionale ed europea e con l'esigenza che il processo di apprendimento riguardi l'intera vita lavorativa. E ciò non soltanto per preservare il patrimonio culturale già acquisito e necessario per svolgere le attività correnti ma anche per proiettarsi in un contesto nel quale lo sviluppo delle conoscenze è condizione indispensabile per:
- costruire le risposte aziendali alle sfide crescenti in un ambito di globalizzazione sempre più ampia;
- favorire la crescita professionale in tutte le fasi della vita lavorativa;
- tradurre le necessità di cambiamento da rischio in opportunità, sia all'interno del sistema aziendale che nell'adattabilità esterna.
Il cardine su cui si snoda l'intero processo è il convinto interesse delle Parti. In tale ottica, il contributo reciproco in termini di risorse economiche e di tempo non deve essere inteso come un fattore limitante, ma come il segnale evidente del realizzarsi del connubio degli interessi, fondamento questo di ogni iniziativa partecipativa.
Tenendo conto di tali premesse, si ritiene che un significativo passo avanti possa essere realizzato con una strumentazione idonea mirata alla formazione continua.
Si concorda pertanto di istituire il "Comitato Bilaterale per la Formazione del Settore Energia e Petrolio", composto da 3 rappresentanti designati dalle OOSS e da 3 rappresentanti designati dall'Asiep, allo scopo di:
- fornire suggerimenti metodologici e di contenuti atti a costruire un sistema formativo del Settore;
- anticipare scenari generali, individuare fabbisogni formativi e le relative tendenze evolutive indicando i contributi che possono essere forniti dal sistema formativo del Settore;
- suggerire l'utilizzo di metodiche innovative di apprendimento individuale, rese più ampiamente disponibili anche dalle tecnologie informatiche;
- elaborare piani di azione e percorsi formativi specifici da mettere a disposizione delle aziende;
- fornire impostazioni generali di contenuti e metodologie;
- attivare collegamenti con Organizzazioni pubbliche e private della formazione (Università, Centri di ricerca, Fondazioni ecc), che forniscano esperienze, indagini e studi sulla formazione;
- individuare modalità di gestione per favorire la formazione individuale in attuazione della legge n. 53/00;
- fare riferimento alle risultanze delle attività svolte dall'Organismo bilaterale nazionale per la formazione di cui all'Accordo interconfederale del 20.1.93 e successivi sviluppi.
A tal fine il Comitato bilaterale si avvarrà di esperti, scelti nel mondo professionale e accademico, per facilitare il collegamento tra:
- il patrimonio di esperienze del Settore;
- i fabbisogni connessi alle strategie industriali e organizzative;
- le conoscenze e le esperienze maturate in altre realtà;
- la possibilità di individuare metodologie e approcci innovativi.
Le Parti, per dare piena attuazione al dispositivo concordato, convocheranno il Comitato bilaterale entro maggio 2002.

C) Salute-Sicurezza-Ambiente
La salute, la sicurezza e il rispetto dell'ambiente rappresentano per le aziende e per i lavoratori beni primari irrinunciabili per lo sviluppo delle attività produttive.
Le Parti convengono sulla necessità di concorrere insieme nella definizione e nell'attuazione di una strategia volta a determinare una più diffusa cultura della prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro e delle condizioni necessarie allo sviluppo sostenibile.
Le Parti sono consapevoli che il settore energia e petrolio, inserito tra le industrie a rischio di incidente rilevante dal D.lgs. n. 334/99, pur avendo consolidato esperienze e pratiche significative in materia di salute, sicurezza e ambiente, intende ricercare soluzioni tecniche e organizzative sempre più avanzate per la sostenibilità ambientale dei propri cicli produttivi e della qualità dei carburanti prodotti nel rispetto delle normative nazionali ed europee.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il perseguimento di questo obiettivo assume maggiore efficacia con l'adozione volontaria da parte delle aziende di sistemi di gestione integrati salute - sicurezza - ambiente che si realizza con il pieno coinvolgimento di tutti gli interlocutori interessati lavorando sulle interazioni tra le persone, i sistemi, gli ambienti di lavoro, le comunità locali e le istituzioni.
Le Parti confermano la validità dell'Osservatorio nazionale salute - sicurezza - ambiente istituito dal Protocollo Asiep/Filcea-Femca-Uilcem del 31.1.01 che è parte integrante del presente CCNL (vedi Allegati).
L'Osservatorio avrà il compito prioritario di facilitare il perseguimento di queste politiche, la diffusione e il monitoraggio delle buone pratiche, e la formulazione di posizioni congiuntamente determinate ai diversi livelli e nelle diverse sedi istituzionali nell'intento di tutelare i siti produttivi e la relativa occupazione.

a) Il Sistema relazionale Salute-Sicurezza-Ambiente.
Le Parti convengono che un moderno sistema di relazioni industriali improntato alla partecipazione e alla trasparenza dei processi decisionali costituisce un presupposto essenziale per valorizzare le relazioni tra azienda e lavoratori in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Il sistema relazionale salute-sicurezza-ambiente si articola a livello nazionale nell'Osservatorio e a livello aziendale nei rapporti informativi e partecipativi tra Direzioni aziendali, RSPP e RLSA.
L'Osservatorio nazionale oltre ai compiti previsti nel Protocollo costitutivo ha la funzione di stimolo e di informazione per lo sviluppo di corretti rapporti nei diversi luoghi di lavoro riconoscendo nella dimensione territoriale e aziendale il luogo decisivo per una fattiva politica di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
L'Osservatorio inoltre potrà supportare le Direzioni aziendali, i RSPP e i RLSA nel promuovere iniziative congiunte volte a diffondere la cultura della sicurezza e della tutela ambientale nei territori nell'intento di realizzare rapporti trasparenti con le istituzioni e con le comunità locali.
Al fine di realizzare obiettivi condivisi in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente il sistema relazionale è orientato all'implementazione delle esperienze dei sistemi di gestione integrata attraverso la valorizzazione dei rapporti con le strutture delle RLSA e delle RSU.
A questo livello del sistema relazionale saranno resi noti gli elementi conoscitivi, forniti alle Amministrazioni Pubbliche, relativi alle normative nazionali e alle direttive europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione di impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti e di emissioni.

b) Sviluppo sostenibile: definizione delle strategie ambientali.
Lo sviluppo industriale eco-sostenibile si basa sul rispetto dell'ambiente, tiene conto della accettabilità sociale e della salvaguardia dell'occupazione, opera in maniera equilibrata con le esigenze finanziarie, economiche e produttive delle aziende.
Le Parti s'impegnano, nell'ambito del sistema relazionale concordato, a concorrere insieme alla definizione di strategie ambientali tese al miglioramento continuo.
In questo quadro le aziende si impegnano ad utilizzare e a sviluppare, in maniera volontaria, sistemi di gestione rispondenti ai requisiti indicati nella norma internazionale ISO 14001, EMAS, GRI (Global Reporting Initiative), Responsible Care o altri sistemi equivalenti.
L'eventuale certificazione/registrazione, attraverso Organismi esterni accreditati, manterrà il carattere di volontarietà aziendale anche in relazione ai necessari strumenti pubblici di incentivazione.
L'obiettivo delle Parti è quello di far crescere in ogni luogo di lavoro la cultura della sostenibilità ambientale attraverso la sensibilizzazione di ciascun dipendente, l'utilizzo di idonei sistemi di gestione ambientale, le procedure operative e i programmi di formazione del personale.
A tal fine tra la Direzione aziendale e la struttura della RLSA e della RSU saranno attivati confronti annuali che avranno l'obiettivo di definire interventi condivisi mirati al miglioramento ambientale.
Il confronto annuale, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, dovrà inoltre riguardare i seguenti temi coerentemente con il sistema di gestione adottato:
- le politiche e i programmi relativi all'applicazione dei sistemi di gestione volontari;
- gli obiettivi di adeguamento alle normative sui grandi rischi e al controllo integrato;
- investimenti effettuati nell'anno nonché quelli in corso per il biennio riferiti alla prevenzione, alla sicurezza e alla tutela ambientale;
- le iniziative relative alla gestione dei siti inquinati;
- i programmi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti e quelli relativi agli altri aspetti ambientali significativi (risorse impiegate, gestione dei rifiuti, depurazione degli scarichi);
- formazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente rivolta a tutti i lavoratori;
- eventuali collegamenti con gli Organismi paritetici territoriali in materia di formazione.
La RLSA e la RSU sono tenute alla riservatezza circa i dati per i quali l'Azienda ne faccia richiesta.

Impresa territorio.
Al fine di completare il sistema delle informazioni ai lavoratori e di verificare gli effetti concreti derivanti dall'applicazione delle norme, dai rapporti negoziali e dai contributi dei soggetti interessati al miglioramento della prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, le Parti concordano di individuare strumenti che consentano una verifica delle problematiche ambientali sul territorio.
L'individuazione dei contenuti e le modalità di gestione di tali strumenti saranno oggetto di verifica in sede di Osservatorio nazionale.

c) Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti.
Le Parti ritengono che la realizzazione di un corretto sistema di gestione integrato salute - sicurezza - ambiente deve comprendere anche le attività del personale delle imprese appaltatrici che operano nel sito.
L'attività di manutenzione collegata al mantenimento della sicurezza ed efficienza degli impianti così come l'affidamento di queste attività ad imprese terze devono far parte del sistema integrato di gestione salute - sicurezza - ambiente e come tale sarà oggetto di confronto preventivo con le RLSA.
In questo caso l'affidamento, la durata e la conferma dei relativi contratti dovranno comunque essere condizionati alla qualità dei risultati conseguiti anche sul piano della sicurezza e della salvaguardia ambientale.
Le Parti convengono che una corretta politica finalizzata alla prevenzione dei rischi nell'indotto si può sviluppare in 3 fasi: la selezione delle imprese per il conferimento dell'appalto, la realizzazione dei lavori (piano dei lavori), il coordinamento delle attività.
Nella 1a fase deve esistere una procedura che preliminarmente contribuisca alla selezione e alla valutazione della qualità delle imprese in tema di salute, sicurezza e ambiente.
L'Osservatorio definirà specifiche linee guida per facilitare l'adozione da parte delle aziende di procedure coerenti con il precedente punto.
Nella fase di realizzazione dei lavori, per le attività di manutenzione/investimenti di particolare complessità che prevedono il coinvolgimento di più imprese, l'Azienda committente informerà le proprie RLSA sui contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Questo documento verrà consegnato, ove previsto dalle normative, (manutenzioni generali e nuove realizzazioni) alle imprese affinché ne rendano edotti i propri lavoratori e i rispettivi RLS.
L'Azienda committente verificherà inoltre mediante dichiarazione del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, che il personale alle dipendenze della stessa sia stato debitamente informato e che sia periodicamente addestrato in materia di sicurezza.
Nella terza fase, durante i lavori di grandi manutenzioni e di investimenti, l'Azienda committente promuoverà attività di coordinamento attraverso modalità specifiche (gruppi di lavoro, riunioni 'post operam', comitati) tra le imprese che operano nel sito coinvolgendo i propri RLSA e fornendo adeguata informazione alle RSU.

d) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA).
Il ruolo, i compiti, le modalità di elezione, i diritti e i doveri del RLS unitamente ad una sua concreta partecipazione alle politiche aziendali mirate alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro sono regolati dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e dall'Accordo interconfederale Confindustria-Cgil, Cisl, Uil del 22.6.95. L'adozione volontaria da parte delle aziende di sistemi di gestione integrata salute, sicurezza, ambiente e la complessità della normativa soprattutto in materia ambientale richiedono una più alta qualificazione del RLS unitamente a una sua concreta partecipazione alle politiche aziendali mirate alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
La figura del RLS, nell'ambito dei programmi di formazione già definiti dall'Osservatorio nazionale, dovrà vedere arricchita la sua competenza sui temi dell'ambiente assumendo il nuovo ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la salute, la sicurezza e l'ambiente (RLSA).
Con l'avvio e il consolidamento di questa nuova figura di RLSA si intendono superate le Commissioni Ambiente.
L'Osservatorio nazionale ha assunto quali priorità l'attuazione di processi di informazione, di formazione e di partecipazione di tutti i lavoratori in materia di salute, sicurezza ed ambiente, la programmazione della formazione congiunta dei RLSA e l'attivazione dell'erogazione della formazione di 64 ore globali, sulla base dei moduli formativi di salute, sicurezza e ambiente definiti nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.
La formazione al RLSA verrà completata con l'erogazione di un modulo di aggiornamento di 8 ore anno per la durata del mandato.
L'Osservatorio disporrà di una Banca dati per l'anagrafe delle RLSA di tutte le Aziende del settore, per monitorare i processi formativi e per programmare gli aggiornamenti.
L'Osservatorio convocherà annualmente la Conferenza delle RLSA, unitamente ai Responsabili aziendali per i servizi di prevenzione e di sicurezza (RSPP), per condividere l'evoluzione dei sistemi normativi e diffondere ed implementare le migliori pratiche in materia di salute, sicurezza e ambiente.
Il numero delle RLSA, elette all'interno delle RSU, sarà rapportato all'organico delle strutture organizzative aziendali secondo la seguente tabella
- 1 da 16 a 100 dipendenti
- 3 da 101 a 300 dipendenti
- 4 da 301 a 600 dipendenti
- 5 da 601 a 1.000 dipendenti
- 6 oltre 1.000 dipendenti
Il monte ore a disposizione del RLSA è di 40 ore anno, oltre a quelle già previste per le RSU.
L'agibilità del RLSA verrà implementata a fronte di progetti comuni relativi in particolare ad applicazioni di nuove normative e a necessità specifiche di comunicazione e di dialogo con il territorio. Tali progetti saranno definiti nell'ambito del confronto annuale che si svolgerà a livello aziendale.
La presente intesa, sul numero e sull'agibilità delle RLSA, armonizza e supera gli accordi sottoscritti dall'Unione Petrolifera l'11.10.95 e dall'Eni il 17.10.95.

Nota a verbale.
Le Parti convengono che per le società Eni/Divisione Agip, Snam e Saipem, stante la loro articolazione sul territorio, il numero dei RLSA sarà individuato all'interno dell'istanza elettiva delle RSU (distretto, cantiere o zona) come previsto dagli accordi attuativi in materia.
Il RLSA nello svolgimento della propria attività, tra l'altro:
- è consultato e formula osservazioni sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- presenta proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee alla tutela della salute dei lavoratori;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, direttamente da questi o eventualmente tramite l'azienda;
- partecipa e formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti;
- è consultato sulla formulazione del documento di valutazione del rischio elaborato ai sensi delle normative vigenti al programma di attuazione e alla verifica degli interventi di miglioramento;
- è consultato sul programma di formazione e di informazione dei lavoratori per gli aspetti di sua competenza;
- può formulare osservazioni e proposte in merito a nuove procedure di lavoro e alla revisione di quelle esistenti;
- analizza e valuta i risultati dei monitoraggi ambientali;
- riceve informazioni sulle analisi degli infortuni, sulle statistiche e sugli indici di riferimento;
- è consultato nell'eventualità che l'azienda decida di procedere alla certificazione dei sistemi di gestione ambientale e di sicurezza delle proprie attività;
- è consultato sulle attività di prevenzione incendi e pronto soccorso nonché sui piani di emergenza, sulle attrezzature di sicurezza, sui sistemi di allarme e sui mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento;
- riceve in via preventiva informazioni sui rischi eventualmente derivanti dall'introduzione di nuove sostanze nel ciclo produttivo, nonché dall'utilizzo di nuove tecnologie; a dette informazioni saranno allegate le relative acquisizioni scientifiche verificate a livello nazionale o internazionale;
- riceve informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
- avverte il responsabile del Servizio prevenzione e protezione dei rischi individuati nel corso della sua attività anche per le opere o i servizi conferiti in appalto;
- è informato tempestivamente sui casi di infortuni gravi e sull'insorgenza di malattie professionali;
- può partecipare con il medico competente ai sopralluoghi in azienda;
- è informato dal medico competente sull'adozione degli indicatori utilizzati per il monitoraggio della salute;
- è informato, ove vi siano lavoratori assegnati all'estero, sul monitoraggio dei rischi biologici derivanti dalle patologie connesse alla vita nei Paesi esteri che richiedono particolari vaccinazioni.

Fornitura di lavoro interinale.
Per lavoratori che prestano attività di lavoro interinale, prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, viene prevista l'informazione e la eventuale formazione sulla tutela della salute e della sicurezza.
L'eventuale necessità di un programma di sorveglianza sanitaria sarà oggetto di chiarimento tra le Parti previa verifica con l'Agenzia fornitrice.

Controlli sanitari.
L'Azienda in presenza di rischi lavorativi che richiedono, a norma di legge, la sorveglianza sanitaria, sottopone i lavoratori interessati a visite preventive e periodiche a cura del medico competente.
Al termine degli accertamenti sanitari, il medico esprime giudizi di idoneità specifica alla mansione: il lavoratore che non ne condivida le conclusioni può opporre ricorso all'Organo di Vigilanza territorialmente competente.
Gli accertamenti sanitari possono essere richiesti anche dal singolo lavoratore per motivi correlati allo svolgimento della specifica attività professionale.
Nei casi non previsti dalle norme e qualora a seguito di indagini sanitarie o di valutazione dei rischi vengano individuate situazioni particolari per le quali le Parti ne ravvisino congiuntamente la opportunità, sarà concordata l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuato.
L'onere degli accertamenti resta a carico dell'azienda.
Per garantire sistematicità e tempestività delle indagini sanitarie, sia quelle programmate che quelle che si rendessero di volta in volta necessarie, le stesse sono effettuate da strutture sanitarie costituite all'interno dell'azienda, ove esistenti.
In caso di specifiche motivazioni organizzative e per particolari complessità delle indagini, le Parti faranno ricorso a strutture del Servizio Sanitario Nazionale o a Enti e Istituti specializzati.
I lavoratori sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che vengono impartite dall'Azienda per la tutela della loro salute e della loro integrità fisica.
Durante il lavoro essi sono tenuti inoltre a servirsi dei mezzi protettivi e dei dispositivi di sicurezza forniti dall'Azienda, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi, a segnalare le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, a non rimuovere o modificare dispositivi e mezzi di protezione senza averne ottenuto l'autorizzazione.
L'Azienda mette a disposizione, ove motivi di igiene lo esigano, bagni con docce perché i lavoratori possano usufruirne.

Strumenti informativi.
Per garantire la tutela della salute ed avere in ogni momento riferimenti sui lavoratori in merito ai rischi cui sono esposti e allo stato della loro salute, sono attivati strumenti di archiviazione e informazione secondo quanto previsto dall'Osservatorio nazionale.

Documento di valutazione dei rischi/Registro dei dati ambientali.
Ai fini di una più puntuale valutazione dei rischi l'Azienda si impegna, ove opportuno e possibile, a predisporre controlli quantitativi degli agenti di rischio chimico/fisico/biologico.
I risultati saranno allegati al documento di valutazione dei rischi, istituito e aggiornato secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94.
In tal modo il registro dei dati ambientali, definito nelle precedenti stesure contrattuali, viene inglobato nel documento, costituendone una parte integrante.
Tuttavia, al fine di agevolare l'accesso costante (tempestivo) ai dati, il registro permane come elemento separato.

Dati biostatistici.
I risultati delle visite mediche ed accertamenti integrativi vengono elaborati statisticamente, in modo collettivo ed anonimo, dal medico competente il quale li presenta ed illustra, congiuntamente ai protocolli di sorveglianza sanitaria, in occasione della riunione periodica prevista dalle normative vigenti con il RLSA, il RSPP e il datore di lavoro.
I dati oggetto della relazione, che costituiscono il registro dei dati biostatistici previsto da precedenti stesure contrattuali, vengono inseriti nel verbale di riunione per essere accessibili anche da parte dei lavoratori.

Registro degli infortuni e delle malattie professionali.
Ferme restando le norme in materia di tenuta dei registri infortuni e delle malattie professionali, l'Azienda mette a disposizione del RLSA/RSU la raccolta dei dati sugli infortuni e malattie professionali e le relative elaborazioni statistiche secondo le modalità previste dall'Osservatorio nazionale.

Cartella sanitaria e di rischio.
La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, tenuta e aggiornata dal medico competente nel rispetto del segreto professionale, dovrà essere idonea ad ordinare e memorizzare i dati sanitari e di rischio lavorativo.
In particolare:
- i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici;
- i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali, nonché quelli forniti dal lavoratore relativamente alle malattie e agli infortuni non professionali;
- i dati relativi alle patologie afferenti la sfera riproduttiva in relazione alla tipologia dell'attività svolta;
- i dati che caratterizzano l'ambiente in cui il lavoratore presta la propria attività,
cioè:
- reparto e/o mansione, posizione, attività di lavoro, eventuali turni, agenti di rischio e durata dell'esposizione.
Alle informazioni contenute nella cartella hanno accesso esclusivamente, oltre al medico competente, l'interessato (direttamente o tramite il proprio medico curante), gli Organi di vigilanza, i medici curanti o gli Istituti autorizzati.
Copia della cartella può essere richiesta dal lavoratore in qualsiasi momento e viene comunque consegnata al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Scheda sicurezza sostanze e preparati.
Nel caso vengano utilizzati nel ciclo lavorativo preparati pericolosi come definiti dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del RLSA e dei lavoratori le relative schede di sicurezza predisposte dai fornitori dei preparati e contenenti indicazioni circa le caratteristiche e la pericolosità dei prodotti, le modalità di manipolazione e stoccaggio nonché elementi di primo soccorso in conformità con le disposizioni vigenti.

Registri degli esposti.
Per rischi particolari (cancerogeni, biologici, rumore e radiazioni ionizzanti) il datore di lavoro istituisce in conformità con le vigenti normative specifici registri degli esposti nei quali sono annotati i nomi dei lavoratori, i periodi di esposizione, le mansioni e la sostanza a cui è riferita l'esposizione. Tali registri sono a disposizione del RLSA.

Scheda di impianto.
Nelle unità produttive in cui l'attività è ricompresa nel campo di applicazione del D.lgs. n. 334/99 e successive integrazioni e modificazioni è approntata una scheda con le caratteristiche di impianto per l'informazione sui rischi di incidente rilevante.
La scheda, concordata tra le Parti, contiene informazioni sui seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
- scheda di sicurezza per le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo con le caratteristiche tossicologiche e di rischio delle sostanze, le modalità di manipolazione e gli interventi di pronto soccorso.

Videoterminali e radiazioni ionizzanti.
Considerata l'evoluzione normativa in atto in materia di videoterminali e radiazioni ionizzanti l'azienda e la RLSA verificheranno, congiuntamente, le procedure di applicazione.

e) Abiti da lavoro.
Per quanto concerne gli abiti da lavoro premesso che i Dispositivi di Protezione Individuale sono regolamentati dalla normativa legislativa vigente, l'Azienda fornisce ogni anno in uso gratuito un abito da lavoro (tute, camice, grembiule, divise e abiti speciali) a quei lavoratori la cui attività lo richieda e ne assicura il ricambio tenendo conto delle lavorazioni, della normale usura e dei casi in cui l'efficienza agli effetti della sicurezza e dell'igiene ne richieda la sostituzione.
L'Azienda mette, ove necessario, a disposizione dei lavoratori appositi armadietti nei quali custodire gli indumenti di lavoro.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie, debbono essere forniti quegli indumenti speciali che siano i più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
L'Azienda può richiedere ai lavoratori di indossare, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, divise o abiti speciali; in questi casi la scelta dell'indumento viene effettuata consultando il RLSA.
L'Azienda fornisce tali indumenti in uso gratuito.
Le modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l'uso, il rinnovo e il controllo degli abiti di lavoro, delle divise a degli indumenti speciali di lavoro indossati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, formano oggetto di accordo tra le Parti a livello aziendale.
L'Azienda è tenuta a disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto e che i lavoratori medesimi siano dotati di appositi armadietti ove custodire gli indumenti di lavoro.
In tali circostanze il trattamento degli indumenti sarà oggetto di specifiche procedure da concordare con il RLSA.

D) Applicazione legge 11 aprile 2000 n. 83
3) Linee guida per l'assetto degli impianti in caso di sciopero.
Le parti confermano che il diritto di sciopero sarà esercitato tenendo in considerazione primaria i problemi della sicurezza delle persone, della salvaguardia dell'integrità degli impianti e della tutela dell'ambiente.
Le parti sono consapevoli che l'esercizio degli impianti del ciclo energetico - petrolio, gas e produzione di energia elettrica - e in particolare di quelli a ciclo continuo, è caratterizzato prevalentemente dall'elevato contenuto tecnologico associato a processi altamente sofisticati ed integrati, soggetti ad alte temperature e pressioni che richiedono di limitare al massimo i regimi transitori nelle unità al fine di evitare fenomeni di deterioramento progressivo, di obsolescenza accelerata e di possibile rischio.
A livello locale, entro 5 mesi dalla firma del presente CCNL, si procederà pertanto alla stipula di accordi sull'assetto degli impianti.
Gli specifici accordi prevedranno:
- la coincidenza degli assetti concordati con gli scioperi;
- le modalità per la gestione delle altre attività;
- la composizione delle squadre di sicurezza;
[…]
Nel caso non si raggiungessero gli accordi nelle singole unità produttive, la Fulc nazionale e l'Asiep si faranno promotori di un tavolo negoziale congiunto con RSU, Strutture sindacali territoriali ed Aziende al fine di realizzare accordi coerenti con gli obiettivi indicati nelle presenti linee guida.
Tutti gli accordi dovranno essere depositati entro settembre 2002 presso la Commissione di Garanzia.
Al completamento delle intese locali, le parti si impegnano a rinunciare al ricorso all'Autorità amministrativa in quanto non coerente con lo spirito del presente accordo.

E) Pari opportunità
Nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 9.12.77 n. 903, relativa alla parità uomo-donna; nell'intento di sviluppare iniziative nell'ambito delle previsioni e delle possibilità offerte alla legge n. 125/91 sulle azioni positive, in armonia con le ultime Raccomandazioni UE a tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive e oggettive che non consentano una effettiva parità di opportunità per l'accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne.
A tal fine e in affermazione della legge n. 125/91, con funzione di studio e di proposta nei confronti delle Parti stipulanti; in raccordo con l'Osservatorio di settore costituito nell'ambito delle Relazioni industriali, viene costituita la Commissione paritetica nazionale sul tema della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore energia e petrolio.
Detta Commissione nazionale, composta da 3 membri designati dalle Segreterie nazionali delle OOSS stipulanti il presente CCNL e da 3 membri designati dalla parte datoriale firmataria del contratto inizierà a lavorare tempestivamente per consentire di definire un testo da inserire nella stesura finale del nuovo CCNL prevista entro giugno p.v.
La Commissione nazionale per le pari opportunità promuoverà iniziative rivolte a creare effettiva pari dignità delle persone, in particolare, per prevenire fenomeni di molestie sessuali e lesioni della libertà personali del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché l'eventuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte le aziende.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità e all'assistenza per comprovate necessità familiari, le Aziende promuoveranno le necessarie attività di formazione per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di astensione facoltativa per maternità, ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per ristrutturazione aziendale.
Sono fatti salvi i protocolli e le iniziative aziendali presenti nelle singole aziende alla data di entrata in vigore del presente contratto in materia di pari opportunità.

F) Tutela della dignità degli uomini e donne sul posto di lavoro
Le parti nel considerare quanto previsto dalle Raccomandazioni UE n. 131(1) del 27.2.91 e la risoluzione del Parlamento Europeo 11.2.94 in materia di molestie sessuali, promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
Le parti si impegnano ad attuare una politica di prevenzione e informazione nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e di ciascun uomo nell'espletamento dei propri compiti.

Parte II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Contratto di lavoro a tempo determinato e attività di cantiere e di commessa nei settori di ingegneria, servizi, montaggio e perforazione (decorrenza 1.9.02).

Per il contratto di lavoro a tempo determinato si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
[…]

A) Le Parti individuano tra le ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive più ricorrenti tra quelle idonee ad apporre un termine, le seguenti:
- esecuzione di un'attività o di un servizio, definiti o predeterminati nel tempo, anche non aventi carattere eccezionale o occasionale;
- incremento di attività produttiva in dipendenza di punte eccezionali o di più intensa attività o di "start up" di nuovi impianti, grandi manutenzioni, ecc;
- sostituzione dei lavoratori assenti con esclusione di quelli assenti dal lavoro per sciopero;
- sostituzione di quei lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento, addestramento;
- progetti temporanei di studio, ricerca, sviluppo prodotti nonché di analisi e innovazione di processi e metodologie e progetti specifici legati all'esplorazione e sviluppo;
- espletamento delle attività connesse alla distribuzione di prodotti petroliferi nell'ambito aeroportuale.
I limiti del rapporto tra lavoratori a tempo determinato e tempo indeterminato vengono individuati nelle seguenti percentuali da computarsi a livello aziendale come media annua dei contratti a tempo determinato:
- 20% sino a 600 dipendenti
- 15% da 601 a 1.200 dipendenti
- 10% oltre 1.200 dipendenti
dei lavoratori a tempo indeterminato a ruolo nell'azienda, al 31 dicembre dell'anno precedente.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta inteso che possono essere instaurati fino al massimo di 10 rapporti di lavoro a termine come media annua, sempre per le medesime fattispecie.
In ogni caso il loro numero non dovrà essere superiore agli occupati a tempo indeterminato nell'azienda.
Dal computo di tali percentuali sono escluse le fattispecie sotto riportate, relative all'attività di cantiere e di commessa.

B) "Attività di cantiere"
Attività che si esplica nell'ambito della progettazione, dei servizi geotecnici, della costruzione gestione e manutenzione di impianti e condotte, della perforazione, dei sistemi di produzione galleggianti, nonché per manutenzione mezzi e attrezzature al verificarsi delle seguenti situazioni:
- per lo svolgimento di attività in cantieri di posa-condotte a terra, relativamente a tratte territorialmente predefinite, legata sia alla durata della realizzazione dell'opera, sia ad 1 o più cantieri o parte di essi, o per il montaggio di impianti industriali;
- per lo svolgimento di attività in cantiere montaggi mare a bordo dei mezzi navali speciali o delle attività di supporto a terra;
- per lo svolgimento di attività in cantieri di perforazione a terra, a mare o di sistemi di produzione galleggianti, da svolgersi con lo stesso impianto o a bordo dei mezzi navali speciali, in contesti territoriali predefiniti, oppure indicando 1 o più pozzi, oppure nell'ambito dell'area di ricerca o coltivazione;
- per lo svolgimento di attività per manutenzione di mezzi e attrezzature (piattaforme, pontoni, macchine movimento terra, ecc.) presso una base, una postazione o in banchina.

C) "Attività di commessa"
Progettazione, servizi geotecnici, ricerca, costruzione degli impianti e delle condotte, sistemi di produzione galleggianti, manutenzione e/o gestione di impianti industriali e/o ecologici e condotte - anche governati dal sistema della concessione - posa di condotte e perforazione:
- attività relative a commesse che comportino anche la fornitura al cliente di servizi di segreteria, amministrativi, di approvvigionamento materiali, addestramento e formazione di personale tecnico di terzi;
- attività relative a commesse che richiedano prestazioni diverse in specializzazione da quelle tipiche del personale in servizio nelle Società, ivi comprese le attività in campagna;
- attività richieste dalla fase di realizzazione in cantiere in particolare per le attività di direzione lavori e/o supervisione e/o costruzione e/o avviamento di impianti;
- svolgimento di ruoli professionali per i quali non sono disponibili temporaneamente nell'organico aziendale professionalità adeguate quanto a numero e/o qualità;
- diversificazione di attività produttiva che richieda impiego di risorse con preparazione di base o esperienza professionale o specializzazione non presenti in azienda a livello adeguato.
Per le fattispecie B) e C) sopra riportate la percentuale dei lavoratori assunti con contratto a termine, come media annua, non potrà superare complessivamente il 40% dei lavoratori a tempo indeterminato a ruolo nell'azienda.
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel precedente punto A), le Parti hanno individuato delle ipotesi aggiuntive per le attività di cantiere e di commessa in quanto le Aziende operanti nel mercato nazionale e internazionale delle commesse sono caratterizzate da alta concorrenzialità, dalla temporaneità, variabilità e improgrammabilità delle attività e quindi devono essere poste in grado di realizzare una gestione economica delle proprie risorse.
[…]
Le Parti concordano inoltre:
Ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti gli istituti e i trattamenti in essere nell'azienda per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a parità di inquadramento e proporzionalmente al periodo di lavoro prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Al lavoratore a tempo determinato sarà fornita una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto per prevenire i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
Per le fattispecie che prevedono la sostituzione di lavoratori assenti potrà essere previsto un periodo di affiancamento.
Annualmente, in occasione degli incontri di informazione e consultazione previsti a livello aziendale, le Aziende forniranno alle OOSS piani preventivi e dati a consuntivo del ricorso al lavoro a tempo determinato.
[…]

Art. 4 - Fornitura di lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196, può essere sottoscritto, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle fattispecie determinate per il contratto di lavoro a tempo determinato.
A tal fine, per tali fattispecie concordate, la percentuale massima di utilizzo è pari al 10%, come media annua, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente.
Le eventuali frazioni di unità sono arrotondate all'unità superiore. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti per lavoro temporaneo come media annua; in ogni caso, il numero totale non dovrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
Per definire le figure con esiguo contenuto professionale da escludere dall'applicazione del contratto interinale, si fa riferimento alla 6a categoria del nuovo sistema classificatorio.

Art. 6 - Telelavoro.
Linee-guida.

Le parti considerano il telelavoro come un mezzo per le aziende per modernizzare l'organizzazione del lavoro e, nel tempo stesso, come un mezzo per i lavoratori per riconciliare il lavoro con la vita sociale.
Si definisce 'telelavoro subordinato' una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell'attività svolta.
Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- telelavoro da centri o postazioni satellite, autonomamente organizzati al di fuori delle strutture aziendali.
Il telelavoro è volontario sia per il lavoratore che per l'imprenditore.
Tale forma di lavoro può essere prevista come una possibilità, sia all'atto dell'assunzione che per essere realizzata successivamente in base ad un accordo volontariamente raggiunto tra le parti.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni.
Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
[…]
Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentati dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
[…]
Le Parti convengono che le presenti linee guida rappresentino il riferimento per la definizione degli accordi collettivi a livello aziendale o di gruppo necessari per dare concreta applicazione all'orientamento delineato.
Le Aziende comunicheranno inoltre alle RSU i dati a consuntivo. Restano confermate eventuali intese già in vigore.

Art. 7 - Apprendistato.
Si applicano le disposizioni in vigore.

Art. 8 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Per la disciplina dei CFL si richiamano le disposizioni degli Accordi interconfederali tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 18.12.88 e 31.1.95, riportati in allegato.

Parte III - Svolgimento del rapporto di lavoro
A) La valutazione della professionalità (inquadramento + Crea).
Art. 13 - Indice degli elementi Crea.
elementi del fattore "responsabilità"
1) sicurezza delle persone e degli impianti e tutela dell'ambiente
[…]

Art. 14 - Descrizione degli elementi Crea.
Responsabilità

1) Sicurezza delle persone e degli impianti e tutela dell'ambiente.
È la responsabilità che il ruolo ha di assicurare, secondo le proprie competenze e nell'espletamento delle attività o dei compiti propri, la sicurezza delle persone e degli impianti e la tutela dell'ambiente.
Nell'organizzazione esistono ruoli che non hanno responsabilità dirette di questo tipo, altri che sono esposti a limitate responsabilità, altri che hanno responsabilità significative, altri ancora che hanno una responsabilità diretta e ampia.

B) Orario di lavoro.
Art. 18 - Orario di lavoro.

Il regime dell'orario rappresenta una delle componenti di primaria importanza dell'organizzazione del lavoro e quindi dell'ottimale gestione dell'impresa.
Di conseguenza, la distribuzione dell'orario e la sua articolazione dovranno armonizzarsi con le altre componenti del processo produttivo per essere funzionali ad un pieno utilizzo degli impianti e dei mezzi, realizzando concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo.
Dovrà altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità gestionale degli orari connessa alle molteplici esigenze del mercato. Il tutto nell'ambito di un sistema normativo che combini le esigenze di articolazione flessibile dell'orario con la tutela dei diritti individuali e collettivi, da realizzarsi attraverso una pianificazione delle prestazioni lavorative in un arco temporale definito.
Le Parti concordano sull'esigenza di realizzare, a livello aziendale, un'ottimale correlazione tra organizzazione del lavoro e utilizzo dell'orario contrattuale con l'obiettivo di collegarle alle opportunità di sviluppo aziendale ed occupazionale, anche in relazione ad esigenze per loro natura prevedibili nelle modalità, ma variabili nel tempo e programmabili con brevi preavvisi (ad es. discarica navi).
La distribuzione dell'orario di lavoro sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti sarà definita in sede aziendale con la RSU.
L'orario di lavoro verrà esposto in apposita tabella da affiggere ai sensi dell'art. 12, RDL 10.9.23 n. 1955.

Articolazione dell'orario di lavoro..
Art. 19 - Lavoratori giornalieri.

Salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle leggi in vigore, l'orario di lavoro settimanale dei giornalieri è fissato in 37h e 40'.
I lavoratori giornalieri forniranno normalmente le loro prestazioni secondo un orario settimanale distribuito su 5 giorni, intendendosi peraltro che il giorno di sosta sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti, escluso le ferie.
Tale giorno di sosta sarà di preferenza collegato alla domenica in modo da assicurare 2 giorni consecutivi di riposo ogni settimana.
L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere prestazioni di lavoro anche per la giornata del sabato (o giorno corrispondente). Qualora tali prestazioni vengano richieste nel rispetto dei termini di cui al comma successivo per l'intera giornata del sabato (o giorno corrispondente), il lavoratore non ha diritto ad alcun compenso, purché venga esonerato dal prestare servizio nell'intera giornata del lunedì successivo (o giorno corrispondente).
Le modifiche individuali dell'orario normale di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 3 giornate intere di preavviso.
Tuttavia, quando la modifica riguardi soltanto l'effettuazione di un'intera giornata di lavoro nel sabato (o giorno corrispondente), il preavviso può essere limitato alle ore 12 del giovedì (o giorno corrispondente).
A livello aziendale potranno essere realizzate - previi accordi sindacali - articolazioni d'orario anche a livello di specifiche realtà organizzative che prevedano diverse modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e inoltre prestazioni settimanali distribuite su un numero di giorni da 4 a 6 (comprendenti quindi eventualmente anche i sabati) nel rispetto dell'orario contrattuale annuo; potranno inoltre essere definiti differenti regimi d'orario con prestazioni settimanali comprese tra 37h 40' e 40 h.
Entro novembre le Aziende e le RSU definiranno le modalità attuative dell'orario settimanale per l'anno successivo.
Per orari di lavoro di durata superiore alle 37h 40' andranno programmati i relativi giorni di riposo compensativo. Le prestazioni effettuate nei suddetti limiti sono, a tutti gli effetti, ricompresse nell'orario normale e pertanto non produrranno prestazioni di ore straordinarie. Tuttavia per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 5%, mentre per quelle prestate nella giornata del sabato verrà corrisposta una maggiorazione del 15%.

Art. 20 - Orari plurisettimanali.
Al fine di rispondere ad esigenze aziendali di carattere organizzativo e a situazioni lavorative particolari, che richiedono maggiore flessibilità nella gestione lavorativa; nonché nell'intento di ricercare soluzioni ad esigenze di natura individuale e collettiva, realizzando una migliore corrispondenza fra le necessità organizzative e l'effettuazione delle prestazioni lavorative, a livello di unità produttiva o di specifica unità organizzativa all'interno della stessa potranno essere realizzate articolazioni dell'orario settimanale, come media su un arco di più settimane, fino ad un massimo di 12 mesi.
L'articolazione degli orari settimanali sarà compresa tra un massimo di 48 ore e un minimo di 28 ore. Nel quadrimestre l'orario complessivo potrà oscillare fino a 2 ore medie settimanali rispetto all'orario settimanale di 37h 40'.
L'applicazione di orari nell'ambito dei suddetti limiti formerà oggetto di un esame negoziale preventivo tra Aziende e RSU sulle relative modalità attuative. Tale confronto dovrà esaurirsi entro 20 giorni.
Oscillazioni quadrimestrali superiori a quelle sopra indicate dovranno formare oggetto di contrattazione preventiva con la RSU.
Per quanto concerne eventi non prevedibili né programmabili, che richiedono la modifica degli orari stabiliti, il confronto con la RSU sarà effettuato in corso di esercizio, e dovrà esaurirsi entro 10 giorni dalla comunicazione dell'azienda.
In tale regime le prestazioni superiori all'8a ora giornaliera sono retribuite con un'indennità del 10% della quota oraria e quelle effettuate nella giornata di sabato con un'indennità del 15%.

Art. 21 - Lavoratori addetti a lavori discontinui.
I lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (esempio: fattorino; guardiano; autista di vettura; portiere; infermiere patentato; autista kilolitrico; autista rifornitore di aerei; ecc.) osserveranno il calendario lavorativo annuo dei giornalieri o dei turnisti in relazione all'orario di lavoro cui essi vengano adibiti. Le Aziende potranno determinare il normale orario di lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui in misura tale da non superare di 5 ore l'orario di lavoro settimanale previsto nel presente contratto, corrispondendo per ciascuna ora effettivamente lavorata oltre il suddetto orario un compenso pari al 100% della quota oraria.

Art. 22 - Lavoratori addetti a lavori in turno.
I lavori in turni presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
(A) turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana;
(B) turni con i quali viene assicurata una attività continua per tutte le ore del giorno e della notte, ma con interruzione alla fine di ogni settimana;
(C) turni con i quali viene assicurata un'attività per tutti i giorni della settimana, con esclusione però del turno notturno.
Ferma restando la possibilità per le parti di individuare e definire contrattualmente, in aggiunta ai tipi più sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e la relativa disciplina, ogni altro tipo di organizzazione degli orari di lavoro diverso da quello di cui al comma 1 del presente articolo viene considerato come lavoro non in turno, e pertanto ricade sotto la disciplina specifica dell'art. 28.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento, dall'effettuare lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
Con l'obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento della prestazione, le parti concordano che devono essere considerate insite nelle attività di lavoro in turno:
- la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo, nonché la possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell'orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione;
- l'obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante, fermo restando l'impegno dell'Azienda a provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione.

Art. 23. Calendario annuo lavorativo dei lavoratori addetti in turno.
A decorrere dall' 1.1.03 l'orario normale di lavoro annuo:
- per i lavoratori addetti ai turni con i quali viene assicurato un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte (h. 24) per tutti i giorni della settimana (gg. 7) (turno A);
- per i lavoratori addetti ai turni, con esclusione del notturno (h. 16), per tutti i giorni della settimana (gg. 7) (turno C) viene fissato in 231,5 giorni di 8 ore lavorative, al lordo delle ferie.
Per gli avio rifornitori che operano in turni continui e avvicendati, l'orario normale annuo, a decorrere dall'1.1.03 sarà pari a 1.852 ore al netto della discontinuità.
Contestualmente verranno a cessare le giornate aggiuntive di riposo di cui all'art. 22, CCNL Petrolio Privato 3.6.94.
A decorrere dalla stessa data dell'1.1.03 il numero delle giornate lavorative annue di 8 ore, al lordo delle ferie,
- per i lavoratori addetti ai turni con attività continua (h. 24) con interruzione alla fine di ogni settimana (gg. 5) (turno B) viene fissato in 245,5.
[…]

Art. 26 - Uscita turno.
Al verificarsi delle seguenti condizioni:
[…]
- permanente inidoneità, accertata da istituti di diritto pubblico, per grave malattia, che comporti l'utilizzo in attività non in turno;
[…]

Art. 27 - Lavoro notturno, festivo e straordinario.
[…]
Il lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno richiesto dall'Azienda solo quando sussistano valide e comprovabili ragioni individuali d'impedimento.

Art. 28 - Compensi per lavoro notturno, festivo e straordinario.
Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro.
Le prestazioni eccedenti l'orario settimanale definito sono regolamentate come segue:
- le maggiorazioni eccedenti la normale quota oraria del 100% saranno retribuite nel mese di competenza;
- le quote orarie saranno accantonate nella misura del 50% nel conto ore (vedi art. successivo);
- per il restante 50% all'inizio di ogni anno, il lavoratore manifesterà la propria volontà in merito al pagamento o all'accantonamento nel conto ore.
[…]

Art. 29 - Conto ore individuale.
Nel conto ore confluiscono le prestazioni straordinarie per essere fruite in forma di riposo compensativo, collettivamente o individualmente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
L'utilizzazione delle ore accantonate, come riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
I lavoratori potranno utilizzare i recuperi per motivi personali e per attività formative secondo quanto previsto dalle relative norme contrattuali.
Le ore accantonate saranno evidenziate nella busta paga.
A livello aziendale verranno svolti incontri a cadenza trimestrale finalizzati al monitoraggio del conto ore ed all'individuazione di iniziative tese a consentirne la fruizione.
Semestralmente, le parti stipulanti verificheranno l'andamento del conto ore per settori di attività. In tale occasione, con riferimento alle casistiche sotto riportate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni:
- nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio);
- attività prestate in realtà nazionali od estere in cui l'orario normale seguito sia diverso da quello del settore energia;
- grandi manutenzioni pluriennali;
- eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali e amministrativi)
le parti congiuntamente alle strutture territoriali/RSU e aziende interessate, valuteranno l'opportunità di procedere allo svuotamento del conto ore anche con pagamenti integrali o parziali.

Art. 31 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, tuttavia in caso di obiettivo e giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie va compensato con una indennità sostitutiva commisurata a tante quote giornaliere (21simi) della retribuzione quante sono le giornate di ferie non fruite.
[…]

Art. 40 - Indennità di reperibilità.
Al lavoratore al quale l'azienda richieda di essere reperibile, per eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro, spetterà un compenso da concordarsi in sede aziendale, nell'ambito della contrattazione (di cui a pag. 8) e da corrispondersi per la durata dell'impegno di reperibilità.
L'obbligo dell'immediata reperibilità dovrà risultare per iscritto.
[…]

Art. 41 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere.
Qualora le speciali condizioni in cui vengono ad essere svolte le ricerche petrolifere richiedano la corresponsione di particolari indennità, queste saranno determinate in sede aziendale nell'ambito della contrattazione (di cui a pag. 8).

Art. 44 - Altri trattamenti.
Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili.
Quanto previsto dall'art. 23 - CCNL Petrolio Privato 3.6.94 - deve considerarsi norma transitoria valida per l'intera vigenza contrattuale per le aziende che lo applicavano al 14.3.02.

Parte IV - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 45 - Assenza per malattia o infortunio non professionali.

[…]
L'azienda, a norma dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, ha facoltà di far sottoporre il lavoratore assente per causa di malattia o infortunio a visite di controllo sia durante tutta la durata dell'assenza, sia al momento del rientro in servizio, per accertare l'avvenuta guarigione.
[…]

Art. 46 - Infortuni e malattie professionali.
Per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso in casi di infortunio e malattia professionali si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione delle sostanze adoperate o prodotte dall'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nella sede di lavoro.

Parte VI - Disciplina aziendale e controversie
Art. 54 - Regolamento interno.

Il regolamento interno predisposto dall'Azienda, sentita la RSU, dovrà essere affisso nel posto di lavoro al quale si riferisce.
Esso non dovrà contenere norme in contrasto con il presente contratto.

Art. 55 - Comportamenti in Azienda (decorrenza 1 maggio 2003).
Sino al 30.4.03 restano in vigore le rispettive normative del CCNL Energia Eni 29.11.94 e CCNL Petrolio Privato 3.6.94.

I) Disciplina aziendale.
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai suoi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
Dovranno tra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti, che rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
In particolare il lavoratore è tenuto a:
[…]
(4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

III) Ammonizione e sospensione.
Normalmente, salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l'ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore che:
[…]
(b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
(c) non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatogli;
(d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
(g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti;
[…]

IV) Licenziamento.
Il licenziamento per motivi disciplinari potrà essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
(3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente Parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell'inadempimento comporti l'applicazione diretta della sanzione prevista nella presente Parte VI;
(4) contravvenzione al divieto di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, contravvenzione al divieto di fumare nelle sedi di lavoro, ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
[…]
(6) insubordinazione verso i superiori;
[…]
L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.

Art. 56 - Controversie individuali e plurime.
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso alla Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
[…]

II) Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali
Le controversie collettive per l'interpretazione del presente contratto saranno deferite per la loro definizione all'esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, composta da 4 rappresentanti dei datori di lavoro e da 4 rappresentanti dei lavoratori, nominati dalle parti stipulanti il presente contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell'esame e delle decisioni prese sarà redatto motivato verbale.

Parte IX - Disposizioni particolari
Art. 62 - Tutela delle lavoratrici madri.

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge.
[…]

Art. 63 - Lavoro delle donne, fanciulli, adolescenti.
Per la tutela del lavoro delle donne e dei minori in materia di lavoro si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 64 - Tutela categorie dello svantaggio sociale.
Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'azienda e per un miglior inserimento e utilizzo nel contesto aziendale, le aziende favoriranno la collocazione mirata degli invalidi e dei portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alle utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali con il supporto tecnico della struttura pubblica competente.
L'attuazione degli eventuali progetti e gli effetti per i lavoratori interessati saranno oggetto di confronto a livello aziendale.
Le aziende, al fine di favorire, compatibilmente con le proprie disponibilità tecnico organizzative, la soluzione del problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti tali dalla legge, esamineranno le possibilità di superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento delle attività dei lavoratori stessi in azienda, usufruendo anche dei finanziamenti previsti dalle leggi nazionali e regionali.
Si porteranno a conoscenza presso le aziende elenchi di imprese cooperative, con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.
* * * * * * * * *
Quanto previsto dagli artt. 25 (Azioni sociali) e 26 (Lavori extracomunitari) del CCNL Energia Eni deve considerarsi confermato quale accordo aziendale.

___________
(1) Il testo riporta la Raccomandazione numero 31.