Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 17 dicembre 2019
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2022
Parti: Eataly Distribuzione e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, RSA/RSU
Settori: Commercio, Eataly
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
1. Premesse
2. Campo di applicazione
3. Classificazione contrattuale del personale
3.1. Monitoraggio e confronto territoriale
3.2. Mansioni temporanee e promiscue; operatore Polifunzionale (Oste)

4. Premio di risultato
5. Part time e Flessibilità
6. Welfare aziendale
6.1. Fondo EST
6.2. Copertura sanitaria integrativa
6.3. Permessi per l’inserimento dei figli all’asilo nido e alla scuola materna

 

6.4. Congedo di paternità
6.5. Indennità di maternità
6.6. Banca ore solidali
6.7. Congedo straordinario per lutto

6.8. Scontistica
7. Formazione
8. Appalti e esternalizzazione di servizi
9. Smart Working/Lavoro Agile
10. Contrasto alla violenza di genere e promozione dell’integrazione e della diversità
11. Applicazione e validità
12. Monitoraggio e deposito dell’accordo
13. Disposizione finale
Allegati


Ipotesi di accordo

Oggi 17 Dicembre 2019 a Roma, presso Eataly Roma Ostinese si sono incontrate le Parti: la società Eataly Distribuzione srl con sede legale in Torino Via Nizza, 224 […] (di seguito indicata anche come la “Società”), che applica il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (il “CCNL”), assistita dai Consulenti del Lavoro […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs […], le RSA/RSU aziendali e le Organizzazioni Territoriali (di seguito congiuntamente anche le “OO.SS.”)

Premesso che
• in data 28/10/2015, le Parti hanno sottoscritto il contratto integrativo aziendale, i cui contenuti continuano a trovare applicazione per effetto dell’automatico rinnovo annuale (All. 1);
• le Parti hanno valutato l’opportunità di rinnovare il predetto Contratto Integrativo alla luce della piattaforma presentata in data 11 gennaio 2019 da Filcams Fisascat e Uiltucs, che è stata oggetto di approfondito confronto e in considerazione dello sviluppo aziendale, dell’evoluzione dell’organizzazione economica e del lavoro;
• le Parti hanno inteso valorizzare le specifiche professionalità del modello di eccellenza Eataly nonché i percorsi condivisi di sviluppo delle competenze;
• le Parti hanno inteso dunque disciplinare un contratto integrativo aziendale che risulti più aderente alla realtà organizzativa, alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori di avere nuove tutele sul piano normativo e salariale, ferma restando l’applicazione del Contratto Integrativo per ciò che non risulta oggetto di modifica;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

1. Premesse
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.

2. Campo di applicazione
Le disposizioni del presente Verbale di Accordo si applicano ai rapporti di lavoro con il personale dipendente della Società, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato e in regime di apprendistato.

5. Part time e Flessibilità
Al fine di superare le criticità esistenti e riguardanti parte dei contratti part time del personale in forza, la Società si impegna a rivalutare le fasce orarie indicate nei contratti per ridurne il numero tenuto conto anche delle esigenze e dei cambiamenti organizzativi.
Tali interventi, che avverranno nel rispetto di quanto previsto in materia dal DLgs 81/2015 e dal CCNL applicato e della disponibilità individuale dei singoli lavoratori termineranno entro il 31 dicembre 2020 e saranno oggetto di informazione e confronto periodici a livello nazionale e territoriale con le OOSS firmatarie. Le Parti si danno atto che un piano di flessibilità adeguato che debba necessariamente essere adattato alle casistiche dei singoli punti vendita differenti per layout, volumi, stagionalità e altre specificità locali richiede un confronto su tavoli territoriali (OO.SS e RSA ove esistenti) finalizzati alla stipula di accordi locali per la sperimentazione e lo sviluppo di programmi di turnazione di medio e lungo periodo di lavoro nella prospettiva di agevolare la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti.
In particolare, le Parti si danno atto che il confronto in sede territoriale dovrà tener conto dei seguenti criteri:
- Programmazione turni almeno trimestrale;
- Equa rotazione dei carichi di lavoro;
- Sviluppo di job rotation e polifunzionalità;
- Frequenza dei riposo in domenica.

7. Formazione
Le parti condividono l’importanza di investire sulla formazione di tutti i lavoratori in materia di competenze tecniche, conoscenza dei prodotti, normative obbligatorie, organizzazione, gestione del rapporto con i clienti e competenze manageriali.
Eataly si impegna ad un confronto costante con le organizzazioni sindacali per definire insieme, le platee di lavoratori cui somministrare l’offerta, i piani di formazione trasversali che possano sostenere lo sviluppo professionale individuale e di gruppo in un’ottica specialistica (“mestieri”) o polifunzionale.
Nell’ambito della formazione continua le parti si impegnano a collaborare per definire una progettazione complessiva che preveda:
- corsi di formazione per promuovere il contrasto alle molestie sessuali;
- corsi di formazione a fronte di introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare la necessità di riqualificazione immediata del personale interessato;
- corsi di formazione sui contenuti del CCNL e del CIA a cura di rappresentanti delle OO.SS.

8. Appalti e esternalizzazione di servizi
In relazione a tutte le attività riconducibili a terzi che operano all’interno dei punti vendita, la Società si impegna a garantire ai lavoratori le medesime tutele in materia di prevenzione salute e sicurezza e di contrasto alle molestie sessuali sul luogo di lavoro, previste per i propri dipendenti.
La Società fornirà altresì, previa attivazione di un badge di identificazione, la possibilità di accedere alle scontistiche attive per i dipendenti.
Oltre a ciò la Società si rende disponibile ad attivare canali di dialogo qualora si configurino condotte datoriali improprie e in presenza, di criticità occupazionali.

9. Smart Working/Lavoro Agile
La promozione di politiche mirate ad agevolare un corretto equilibrio fra gestione dei tempi di vita ed esigenze organizzative aziendali rappresenta una delle priorità per Eataly, così come il reale impegno orientato a creare valore aggiunto a lungo termine partendo dalla costruzione di un ambiente di lavoro permeato da fiducia, lealtà e senso di responsabilità.
La Società intende avviare una sperimentazione con il coinvolgimento delle OO.SS. limitatamente alle risorse impiegate nei Servizi Generali Corporate.

10. Contrasto alla violenza di genere e promozione dell’integrazione e della diversità
Eataly ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie e la violenza sono inaccettabili. Eataly e Filcams-Fisascat e Uiltucs condannano tali comportamenti in tutte le loro forme. Ritengono che sia interesse reciproco delle parti sociali affrontare con serietà questa purtroppo ancora attuale problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
E' interesse di tutte le patti firmatarie il presente accordo, agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza, con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno; nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza1 e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; particolare attenzione dovrà essere riservata al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che Eataly adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel processo di reinserimento, nonché verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all'art. l, comma 218, Legge 205/2017.
Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di clienti.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportato: "Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile" (ft: raccomandazione ILO 21 giugno 2019)
Eataly unitamente a Filcams, Fisascat e Uiltucs si impegnano infine a valutare nell'arco della vigenza del presente contratto integrativo aziendale la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti anche attraverso supporto e consulenza di esperti esterni (Es. Progetto Libellula e Cies).

12. Monitoraggio e deposito dell’accordo
Le Parti si impegnano ad incontrarsi a richiesta di una di esse per esaminare eventuali problematiche e osservazioni relative all’applicazione del presente Verbale di Accordo, compreso il monitoraggio degli adeguamenti di livello intervenuti in ciascun semestre.
[…]

13. Disposizione finale
Per tutto quanto non disciplinato in modo specifico dal presente Verbale di Accordo, si rinvia a quanto previsto dal contratto integrativo del 28/10/2015, che si intende qui integralmente richiamato nei suoi contenuti, per le parti che non hanno subito alcuna modifica.
Le Parti si impegnano nei mesi successivi a mettere a punto un Testo Unico di contrattazione.