Categoria: 2007
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Tipologia: Organismo Paritetico Provinciale Terziario e Turismo
Data firma: maggio 2007
Validità: 31.12.2008
Parti: Associazione Commercianti e Operatori Turistici e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Terziario e turismo, Mantova
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Parte Prima Regolamento dell’organismo Paritetico Provinciale
Art. 1 Costituzione dell’OPP
Art. 2 Composizione dell'OPP
Art. 3 Riunioni
Art. 4 Deliberazioni
Art. 5 Finanziamento
Parte seconda Compiti dell’Organismo Paritetico Provinciale
Art. 6 Compiti dell’OPP
Art. 7 Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 8 Formazione dei Rappresentanti Territoriali

 

Art. 9 Formazione e informazione dei Dipendenti
Art. 10 Designazione di Esperti
Art. 11 Composizione delle controversie e tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 12 Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 13 Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 14 Accesso del Rappresentante Territoriale ai luoghi di lavoro
Art. 15 Consultazione del Rappresentante Territoriale
Art. 16 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
Art. 17 Validità e decorrenza


Organismo Paritetico Provinciale Terziario e Turismo

Visto
1. Il Decreto Legislativo 626/94 ed in particolare le disposizioni contenute negli articoli 18, 20, 22;
2. L'accordo Interconfederale Applicativo del decreto Legislativo 626/94 sottoscritto in data 18 novembre 1996 in sede di Ministero del lavoro tra la Confcommercio e la Filcams-Cgil la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil;
preso atto di quanto convenuto con l’Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 che:
- alla parte seconda articolo 13, in applicazione dell'articolo 20 del decreto Legislativo 626/94, demanda alle parti sociali la costituzione a livello Provinciale di un organismo paritetico al fine prioritario di una gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della Rappresentanza in materia d prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- alla Parte Prima articolo 6b in applicazione dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 626/94,demanda alle Parti Sociali l'istituzione a livello provinciale del Rappresentante Territoriale dei lavoratori per la Sicurezza;
Si stipula il presente accordo che regola a livello Territoriale quanto espressamente demandato alle Parti Sociali dal Decreto Legislativo 626/94 e dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996.

Parte Prima Regolamento dell’organismo Paritetico Provinciale
Art. 1 Costituzione dell’OPP

Viene Costituito per il settore Terziario e Distribuzione e Servizi e per il settore Turismo , l'organismo Paritetico Provinciale (di seguito denominato OPP) che assolve ai compiti ad esso demandati dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626, e dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996 e dalla Contrattazione Collettiva in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per tutto il Territorio Provinciale.

Art. 2 Composizione dell'OPP
1) L'OPP è formato in modo paritetico con da una parte i Rappresentanti dell'Associazione Commercianti e degli Operatori Turistici della Provincia di Mantova e dall'altra parte i rappresentanti di Filcams-Cgil Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil
2) Si compone di n° 6 Rappresentanti, con i relativi supplenti di cui n° 3 nominati dall'Uncom di Mantova
- N° 3 nominati dalle Segreterie Territoriali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale).
3) Le cariche hanno durata di un triennio. Tra i componenti della commissione viene individuato un coordinatore ed un vice coordinatore alternativamente tra i membri di designazione Uncom e quelli di designazione delle OO.SS.

Art. 3 Riunioni
1) L'OPP si riunisce su convocazione del coordinatore, ogni volta sia necessario il suo intervento deliberativo connesso all'adempimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente accordo, dall'accordo Interconfederale e dal Decreto Legislativo 626/94.
2) Alle riunioni dell'OPP possono partecipare , in considerazione di specificità delle tematiche poste all'ordine del giorno, oltre agli esperti di cui al successivo art. 10,anche rappresentanti e/o funzionari dell’Uncom di Mantova e rappresentanti e/o Funzionari delle OO.SS. Firmatarie della presente intesa, fino ad un massimo di ulteriori 3 membri per ciascuna delle due parti , senza diritto di voto.

Art. 4 Deliberazioni
1) L'OPP assume le proprie decisioni all'unanimità. La decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le 4 Organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante di cui all'art. 2 per ciascuna di esse.
2) L'OPP redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese nell'espletamento delle sue funzioni e dei suoi compiti che sono stabiliti nella parte seconda del presente accordo
3) La decisione adottata è vincolante per le parti interessate (aziende e lavoratori e loro rappresentanti) che sono impegnate a metterle in atto.

Art. 5 Finanziamento
1) Le quote di Finanziamento dell'EBM sono anche destinate alla copertura dei costi per i servizi generali connessi al funzionamento dell'OPP.
2) I costi per la costituzione e l'attività dell'OPP saranno definiti in apposito capitolo del bilancio dell'EBM.

Parte seconda Compiti dell’Organismo Paritetico Provinciale
Art. 6 Compiti dell’OPP

L'OPP ha i seguenti compiti:
1) assume interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiscono pareri ufficiali dell'OPP ed in quanto tali saranno trasmessi all’organismo paritetico Nazionale.
Tali pareri potranno inoltre essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni territoriali quali Aziende Sanitarie Locali (ex UU.SS.LL.), l’ispettorato del Lavoro, la Magistratura, la Regione ecc. e impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate
L'OPP potrà inoltre valutare di volta in volta l'opportunità di divulgare, nei modi concordemente ritenuti più opportuni, tali pareri.
2) promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
3) individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del comparto e del territorio, connessi all'applicazione del Decreto Legislativo 626/94 e proporli all'OPN
4) elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'organismo Paritetico Nazionale, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione, anche in collaborazione con la Regione ed altri Enti preposti adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
5) ricevere i verbali con l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale;
6) attuare le disposizioni previste dall’art. 6 B dell’Accordo Interconfederale per la designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza
7) designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.

Art. 7 Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
1) L'OPP promuove la formazione del Rappresentante o dei componenti la rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza concernente la normativa in materia di sicurezza e di salute ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
2) La formazione, ai sensi dell’articolo 22, comma quarto, del Decreto Legislativo 626/94 deve fornire adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
3) I corsi di formazione sono organizzati dall'OPP o in collaborazione con Enti, Istituti, pubblici e privati da esso scelti.
Per la formazione del RLS sarà richiesta una quota di partecipazione alle imprese
4) L'OPP provvede ad elaborare un programma formativo della durata di 32 ore con i seguenti contenuti:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
• conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione;
5) La formazione del Rappresentante/Rappresentanti per la Sicurezza si svolge, ai sensi dell'articolo 22, comma sesto, del Decreto Legislativo 626/94, durante l'orario di lavoro e, come disposto dall'articolo 10 dell'Accordo Interconfederale, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli ad esso spettanti in base agli articoli 4 Bis e 6 Bis dell'Accordo citato.

Art. 8 Formazione dei Rappresentanti Territoriali
L'OPP gestisce, e/o organizza e/o indica le iniziative formative alle quali devono partecipare obbligatoriamente i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 9 Formazione e informazione dei Dipendenti
1) L'OPP promuove la formazione e/o collabora nella realizzazione della stessa che, ai sensi dell'articolo 22, comma primo del Decreto Legislativo 626/94, il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore in maniera sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Inoltre organizza la formazione e/o collabora nella realizzazione della stessa che, ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, del Decreto Legislativo 626/94, il datore di lavoro deve assicurare in modo adeguato al lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori.
2) Per la formazione di cui al precedente punto 1) sarà richiesta una quota di partecipazione alle imprese.
3) L'OPP promuove iniziative di informazione che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 626/94.

Art. 10 Designazione di Esperti
1) Per l'adempimento delle proprie funzioni e compiti l'OPP può avvalersi della consulenza e dell'attività di esperti in materia.
2) Gli esperti, richiesti congiuntamente dalle Parti firmatarie, sono designati dall'OPP.

Art. 11 Composizione delle controversie e tentativo obbligatorio di conciliazione
1) Le Parti firmatarie confermano che, per la migliore gestione della materia della salute sicurezza sul lavoro, occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.
2) A tal fine le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all’OPP, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione dei diritti di cui al comma primo e delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata.
3) Procedure:
La parte che ricorre all’OPP ne informa senza ritardo le altre parti interessate:
- in tal caso la parte ricorrente deve inviare all’OPP il ricorso scritto con raccomandata a.r., e la controparte. potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
- l’esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’OPP;
- l’OPP assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;
- si redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese;
- trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'Organismo Paritetico Nazionale, preventivamente al ricorso alla magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra;
- Tali deliberazioni saranno comunicate alle parti interessate che saranno vincolate a mettere in atto la decisione adottata

Art. 12 Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
1) I Rappresentanti Territoriali sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie e formalmente comunicati all’OPP.
2) L’OPP, previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari, ratifica con propria delibera la designazione dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, e, contestualmente, assegna a ciascuno di essi il proprio ambito di competenza.
3) Nelle aziende in cui i lavoratori eleggano il proprio Rappresentante per la Sicurezza, la direzione aziendale è tenuta ad inviare tempestivamente h copia del verbale di elezione all’OPP.

Art. 13 Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza
1) L’OPP, al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all'attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, vigila e coordina l'operato dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza.
2) I Rappresentanti Territoriali sono tenuti, nello svolgimento della loro attività, ad operare nello spirito di una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'Accordo Interconfederale e dal Decreto Legislativo 626/94. Devono uniformarsi ai pareri, alle direttive ed alle interpretazioni adottate dall’OPP e sono tenda obbligatoriamente a partecipare ai programmi formativi.
3) Il rappresentante Territoriale per la Sicurezza, ai sensi dell'articolo 6.b Prima Parte dell'Accordo Interconfederale, dura in carica tre anni ed è ridesignabile, fatta salva la. possibilità dell'organizzazione Sindacale che l'ha designato di revocarlo in qualsiasi momento.

Art. 14 Accesso del Rappresentante Territoriale ai luoghi di lavoro
1) Il Rappresentante Territoriale che, ai sensi dell'articolo 19, comma primo, lettera a) del Decreto Legislativo 626/94, accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale.
2) Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza deve segnalare per iscritto al datore di lavoro e contemporaneamente all’OPP, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni.
3) Ricevuta la richiesta, la Segreteria dell’OPP, previo accordo tra le Darti interessate sul giorno e l'ora, provvede ad avvertire l'esponente nominato dall'Uncom dal quale il Rappresentante Territoriale deve, di norma , essere accompagnato nelle visite presso le aziende.
4) Nei casi di segnalazione di rischi imminenti, i termini di preavviso di cui al precedente comma potranno essere ridotti previa autorizzazione da parte del rappresentante aziendale e/o del medico competente ove presente
5) Nel periodo transitorio in cui vengono completate le comunicazioni alle aziende e viceversa , nell’ipotesi in cui venisse richiesta la visita ad un'azienda alla quale non è ancora stata inviata la comunicazione, il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza consulterà preventivamente la Segreteria dell’OPP e il datore di lavoro. In tal caso, occorrerà prevedere un termine tecnico di almeno 15 giorni per poter procedere all’invio della comunicazione da parte della Segreteria.

Art. 15 Consultazione del Rappresentante Territoriale
1) In tutti i casi in cui la disciplina legislativa preveda a carico del datore di lavoro la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
2) Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
3) Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione, comprensivo delle eventuali osservazioni del RLST.

Art. 16 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
1) Nel caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie, così come previsto dall'articolo 11, comma 3°, del Decreto Legislativo 626/94, il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta all’OPP e la Segreteria informa il Rappresentante Territoriale.
2) Quest’ultimo, valutata la situazione anche con la Segreteria, può chiedere la convocazione di una apposita riunione col datore di lavoro presso la sede dell’OPP con le modalità di consultazione stabilite dal precedente articolo 15.

Art. 17 Validità e decorrenza
1) Il presente accordo ha carattere e valore di integrazione dell’Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 e del Decreto Legislativo 626/94 alle cui norme, per tutto quanto non previsto e disciplinato, si rimanda integralmente.
2) Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà il 31/12/2008 e, se non disdetto almeno 3 mesi prima della sua scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno.
3) Sarà oggetto di modifica e/o integrazione in base all'evoluzione delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva in materia (oneri compresi) e, comunque, potrà essere modificato e/o integrato ad opera delle Parti firmatarie.