Tipologia: CCNL
Data firma: 29 novembre 2002
Validità: 01.08.2002 - 31.07.2006
Parti: Assovetro e Filcea-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Vetro, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Sfera di applicabilità del contratto
Capitolo I
• 1. Relazioni industriali a livello nazionale
• 1.1)- Osservatorio

• 1.2)- Sezione ambiente e sicurezza
• 1.3)- Sezione formazione
• 1.4)- Sezione mercato del lavoro
• 2. Relazioni industriali a livello aziendale
• 2.1)- Sistema di informazione nell'industria vetraria

Capitolo II - Previdenza integrativa e formazione professionale
Previdenza complementare
Contributi e spese di gestione
Contratti a termine
Permessi per i componenti l'assemblea
Assistenza sanitaria integrativa
Imprese di dimensione comunitaria
Decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive
Appalti
Lavoro a domicilio
Formazione professionale
Capitolo III - Occupazione ed orario di lavoro
1) utilizzo collettivo della riduzione dell'orario nel ciclo annuale.
2) ulteriori riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà così come previsto dalla vigente legislazione.
Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti
Capitolo IV - Istituzioni di carattere sindacale
Art. 1 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 2 - Assemblee
Art. 3 - Permessi per cariche sindacali
Art. 4 - Aspettative per cariche sindacali e pubbliche
Art. 5 - Affissioni
Art. 6 - Versamento contributi sindacali
Art. 7 - Reclami e controversie
• A) - Controversie individuali e plurime
• B)- Controversie di interpretazione contrattuale
Art. 7 bis - Relazioni sindacali
Art. 8 - Patronati
Capitolo V - Costituzione del rapporto
Art. 9 - Assunzione
Art. 10 - Periodo di prova
Capitolo VI Classificazione del personale dei settori meccanizzati, delle seconde lavorazioni del vetro e dei settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche
Art. 11 - Classificazione del personale delle aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati)
Art. 11 bis - Classificazione del personale delle seconde lavorazioni del vetro e settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche
Art. 12 - Quadri e lavoratori con funzioni direttive
Art. 13 - Cumulo di mansioni
Art. 14 - Passaggio temporaneo di mansioni
Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Capitolo VII - Orario di lavoro, riposo settimanale, festività e ferie
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Turnisti del ciclo continuo
• Norme di attuazione del trattamento economico dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo
Art. 17 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 18 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia
Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Conto ore individuale
Art. 20 - Lavoro normale notturno e lavoro in turni
Art. 20 bis - Indennità media di turno ex turnisti
Art. 21 - Lavoro delle donne
Art. 22 - Riposo settimanale
Art. 23 - Festività - Trattamento economico
Art. 24 - Ferie
Capitolo VIII - Trattamento economico
Art. 25 - Elementi della retribuzione
Art. 26 - Minimi tabellari contrattuali
Art. 27 - Indennità di contingenza
Art. 28 - Retribuzione oraria
Art. 29 - Corresponsione della retribuzione
Art. 30 - Reclami sulla retribuzione
Art. 31 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
• Protocollo di chiarimento all'art. 31 punto 5
Art. 32 - Premio di partecipazione
• Premessa
Art. 32 bis - Premio di produzione (ex art. 32 CCNL 21/11/90)
Art. 33 - 13ª mensilità
Art. 34 - Premio speciale
Art. 35 - Scatti di anzianità
Art. 36 - Riparazioni a caldo
Art. 37 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione
Art. 38 - Alloggio
Art. 39 - Ritenute per risarcimento danni
Art. 40 - Trasferte
Art. 41 - Trasferimenti
Art. 42 - Passaggi di qualifica
Capitolo IX - Inizio e cessazione, interruzione, sospensione e riduzione di lavoro, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 44 - Interruzione di lavoro
Art. 45 - Sospensione di lavoro
Art. 46 - Riduzione di lavoro e turni
Art. 47 - Recuperi
Art. 48 - Permessi
Art. 48 bis - Aspettativa
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Art. 50 - Trattamento per maternità
Art. 51 - Servizio militare
Art. 52 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
  • A)- Denuncia
• B)- Conservazione del posto
• C)- Trattamento economico
Art. 53 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
• A) Denuncia

• B) Conservazione del posto
• C)- Trattamento economico previdenza compiuti dall'Azienda.
Art. 54 - Fondo di solidarietà
Capitolo X - Ambiente di lavoro
Premessa
Art. 55 - Commissione ambiente/RLS
Art. 56 - Ambiente di lavoro
Capitolo XI - Rapporti di lavoro speciali

Art. 57 - Contratto a termine
Art. 58 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 59 - Apprendistato
Art. 59 bis - Part-time
Art. 59 ter - Telelavoro
Capitolo XII - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 60 - Volontariato
Art. 61 - Diritto allo studio
Art. 62 - Indumenti di lavoro e somministrazioni sociali
Art. 63 - Mense aziendali
Art. 64 - Lavoro a tempo parziale - Dichiarazione delle parti
Art. 65 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 66 - Benemerenze nazionali
Art. 67 - Portatori di handicap
Capitolo XIII - Norme di comportamento e disciplinari
Art. 68 - Rapporti in azienda
Art. 69 - Regolamento interno
Art. 70 - Assenze
Art. 71 - Provvedimenti disciplinari
Art. 72 - Licenziamento per punizione
Capitolo XIV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 73 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
• Termini di preavviso
Art. 74 - Trattamento di fine rapporto
• Anticipo TFR
Art. 75 - Indennità in caso di morte ed invalidità permanente
Art. 76 - Calcolo indennità
Art. 77 - Certificato di lavoro
Art. 78 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 79 - Trasferimento di proprietà, cessazione e fallimento di azienda
Capitolo XV - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 80 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 81 - Decorrenza e durata
Art. 82 - Esclusiva di stampa
Dichiarazione congiunta
Allegati
Allegato 1 Norme particolari sull'orario di lavoro nei settori del vetro bianco e colorato a soffio, pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico
Allegato 2 Pause nei settori del vetro bianco, a soffio, pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico
Allegato 3 Tabelle retributive
Clausole generali
Una tantum
• 1) Per le aziende delle prime lavorazioni - settori meccanizzati
• 2) Per le aziende della trasformazione del vetro (seconde lavorazioni del vetro)
• 3) Per le aziende della produzione del vetro a soffio mano e con macchine semiautomatiche
Minimo tabellare lavoratori addetti ai lavori discontinui, di semplice attesa o custodia
Minimi contrattuali
• Tabella "A" Settori meccanizzati (valori in Euro)
• Tabella "B" Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro)
• Tabella "C" Settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche
Indennità di contingenza semestre 1991- 1992
• Tabella "D" (valori in Euro)
• Tabella "E" (valori in Euro) Settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche
Allegato 4 Norme riguardanti la stazione sperimentale del vetro
Allegato 5 Contratto collettivo nazionale di lavoro
Accordo di rinnovo di secondo biennio per la materia retributiva del contratto collettivo azionale di lavoro per gli addetti alle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro
Minimi contrattuali
Settori meccanizzati delle prime lavorazioni
Settori a soffio a mano e con macchine Sem.
Seconde lavorazioni del vetro
Previdenza complementare
• A)- Contribuzioni
• B)- Contratti a termine
• C)- Documentazione ed informativa in materia di previdenza complementare
Una- tantum
Destinazione dell'una tantum
Condizioni di spettanza dell'una tantum
Allegato 6 - Verbale di accordo
• 1) Classificazione del personale delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati)
• 1.1) Premio speciale
o Importi di contingenza conglobati al 13 aprile 2001
• 1.2) Valori parametrali
• 1.3) Tabella retributiva
• 2)- Ferie non godute
Allegato 7 - Importi di contingenza conglobati al 13 aprile 2001 - Prime lavorazioni del vetro - settori meccanizzati.
Allegato 8 - Importi di contingenza conglobati sino al 31 gennaio 1977
• Indennità di contingenza settori meccanizzati delle prime lavorazioni
• Indennità di contingenza settori delle seconde lavorazioni
• Indennità di contingenza settori a soffio, a mano, a pressa e con macchine semiautomatiche
Allegato 9
Allegato 10 - Linee guida congiunte Assovetro- Fulc sul premio di partecipazione
• Esempi di parametri di produttività
• Esempi di parametri di produttività

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro e per i lavoratori da esse dipendenti - 29 novembre 2002

Addì 29 novembre 2002 tra l'Associazione nazionale degli industriali del vetro […] e con l'intervento dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze, dell'Associazione Industriale Lombarda, dell'Unione Parmense degli Industriali, dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Venezia e dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro Urbino […]; e la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici composta da: la Filcea-Cgil […], con l'assistenza del Segretario Generale della Filcea-Cgil […] e del Segretario Generale della Cgil […]; la Femca-Cisl […] e con l'assistenza del Segretario Generale Cisl […]; la Uilcem-Uil, […] e con l'assistenza del Segretario Generale della Uil […]; con la partecipazione della Delegazione Trattante Unitaria eletta in Roma il 28 maggio 2002 dall'Assemblea Nazionale dei Delegati;

Sfera di applicabilità del contratto
Il presente Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro si applica a tutte le aziende ed ai lavoratori da esse dipendenti che producono vetro a macchina, a mano, a soffio; decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili, nonché alle Aziende che trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere.

Capitolo I
1. Relazioni industriali a livello nazionale
1.1)- Osservatorio

1) Le Parti, al fine di analizzare congiuntamente quei fenomeni sociali ed economici che abbiano un riflesso sulle scelte contrattuali ritengono di sviluppare l'attività del già costituito Osservatorio Nazionale quale sede permanente di incontro tra le Parti.
L'Osservatorio - ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS - analizzerà e valuterà con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque di norma con periodicità annuale, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore del vetro e dei singoli comparti che lo compongono, al fine di individuare le occasioni di sviluppo ed i momenti di eventuale criticità.
Le analisi svolte dalle parti all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno fornire elementi oggetto di valutazione per l'attività di competenza delle stesse.
Saranno oggetto d'esame congiunto:
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché le prospettive produttive del settore, l'andamento dell'import-export ed i dati previsionali sugli investimenti e sulla ricerca con la indicazione relativa ai comparti produttivi di più significativa rilevanza e gli effetti sull'occupazione, con particolare riguardo alle aree di crisi;
- le problematiche occupazionali e gli effetti sull'organizzazione del lavoro derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali in relazione anche alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- i problemi relativi ai conferimenti di servizi ed attività di appalto con riferimento all'occupazione ed alla sicurezza sul lavoro nel contesto della terziarizzazione delle attività;
- l'andamento della contrattazione aziendale;
- le modalità di applicazione della normativa sull'orario di lavoro;
- gli sviluppi della normativa sia nazionale che comunitaria in materia di orario di lavoro, valutandone gli impatti sul settore;
- lo stato di attuazione degli accordi interconfederali sui CAE;
- i temi generali che riguardano i lavoratori con qualifica di quadro;
- le prospettive di allineamento sul fronte della legislazione italiana e comunitaria del trattamento normativo di operai ed impiegati;
- le novità legislative italiane e dell'Unione Europea che hanno diretto riflesso sul settore del vetro e sulle normative contrattuali;
[…]
- l'andamento dell'occupazione in particolare di quella giovanile nei diversi settori merceologici con riferimento alle aree di crisi;
- le tematiche inerenti le molestie sessuali;
- le tematiche inerenti il mobbing;
- le tematiche relative ai lavoratori di cui alla legge L. 190/85 (Quadri);
- la presenza di lavoratori immigrati nell'industria del vetro e la loro integrazione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al loro grado di alfabetizzazione e conoscenza della lingua italiana;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni finalizzate al conseguimento delle pari opportunità secondo le previsioni delle leggi 903/77 e 125/91 e del D.Lgs. 196/2000, nonché di quanto dovesse essere stabilito da nuove disposizioni legislative in merito;
Su quest'ultima problematica le parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le parti confederali sulla materia.
Saranno individuate azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare:
- il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di lavoratori extracomunitari, disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi nazionali e regionali, oltreché comunitarie;
[…]
2) Qualora talune delle problematiche affrontate in sede di Osservatorio Nazionale dovessero presentarsi in ambiti territoriali significativi e/o in aree congiuntamente individuate incidendo sulla sfera di competenza locale, le problematiche stesse formeranno oggetto di esame all'interno dell'Osservatorio nazionale da parte delle Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali firmatarie il CCNL che opereranno nel rispetto delle competenze previste dal protocollo interconfederale del 21 aprile 1989, con le rispettive Organizzazioni territoriali competenti, per studiare eventuali iniziative nei confronti degli Enti locali interessati. Nei casi previsti al comma precedente l'Osservatorio Nazionale, su segnalazione anche delle organizzazioni territoriali imprenditoriali e sindacali e di concerto con tali organizzazioni, potrà articolarsi a livello territoriale.
Saranno oggetto d'esame congiunto:
- i dati previsionali sugli investimenti e la ricerca con la specificazione relativa ai comparti produttivi e l'indicazione degli effetti sull'occupazione derivanti;
- i problemi relativi ai conferimenti di servizi ed attività di appalto con riferimento all'occupazione ed alla sicurezza nel contesto della terziarizzazione delle attività;
- l'andamento della occupazione con riferimento ai contratti di lavoro speciali;
- il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato delle categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi regionali, oltreché comunitarie;
- la individuazione all'interno della RSU delle competenze del delegato sociale.
Per le Regioni con scarsa concentrazione di stabilimenti dei singoli settori, le Associazioni a livello nazionale potranno individuare consensualmente aree interregionali.
3) L'Osservatorio esaminerà altresì le problematiche delle aree del comparto del vetro artistico, con l'eventuale partecipazione dei rappresentanti delle realtà locali.

1.2)- Sezione ambiente e sicurezza
Le tematiche relative all'ambiente e sicurezza nei loro riflessi all'interno e all'esterno delle fabbriche ed i problemi della sicurezza, anche alla luce di quanto previsto dal Decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994 (e successive modifiche) attuativo della direttiva quadro 89/391 CEE, saranno oggetto di una sezione apposita nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale.
Le Parti riserveranno momenti di verifica a tali temi nelle loro ripercussioni nazionali e comunitarie, anche allo scopo di valutare congiuntamente eventuali proposte da sottoporre agli Organi di Governo e legislativi competenti.
Saranno oggetto di esame congiunto:
- i problemi connessi ai siti produttivi complessi caratterizzati dalla presenza di più imprese ivi comprese quelle che svolgono lavori in appalto;
- la definizione di criteri di gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza nei lavori in appalto;
- le evoluzioni delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore con riguardo alle problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento di particolare rilievo;
- le proposte comuni per agevolare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge e modalità di eventuali rapporti con le Istituzioni Nazionali;
- i contenuti e le formule operative per promuovere la formazione sull'ambiente e sulla sicurezza, con particolare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alla Commissione Ambiente di cui al successivo paragrafo, in collegamento con l'Organismo Bilaterale Interconfederale;
- le modalità di costituzione di una anagrafe delle CA/RLS, nel rispetto della Legge 675/96, al fine di agevolarne lo scambio di esperienze ed informazioni. In tale ambito saranno approfondite inoltre le modalità per la predisposizione di una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli incidenti e degli infortuni occorsi nel settore;
- le tematiche riguardanti le emissioni nell'atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- l'evoluzione in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici della normativa nazionale e comunitaria ed in mancanza della normativa ACGIH. Eventuali integrazioni delle tabelle dell'ACGIH, a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall'American Conference, andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionali;
- le problematiche eventualmente poste dal Decreto Legislativo 15/8/1991 n. 277 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, allo scopo anche di svolgere nelle sedi competenti un'azione per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano anche i progettisti ed i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell'industria vetraria;
- le problematiche concernenti l'uso di videoterminali alla luce anche del Decreto Legislativo 19/9/1994 n. 626 e successive modifiche.

1.3)- Sezione formazione
Per quanto attiene ai temi della formazione questi costituiranno oggetto di attenta valutazione allo scopo di promuovere la valorizzazione professionale delle risorse umane.
Saranno oggetto di particolare attenzione i seguenti temi:
- il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale sia a livello nazionale che comunitario;
- l'individuazione delle specifiche esigenze formative del settore;
- la promozione presso i Ministeri competenti delle iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore;
- la creazione del collegamento con l'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione e con gli Organismi paritetici regionali di cui all'accordo interconfederale del 20 gennaio 1993;
- l'individuazione delle iniziative italiane e comunitarie per il finanziamento dei processi formativi;
- l'individuazione delle modalità per poter disporre delle risorse generate dal contributo a carico delle imprese (0,30%) per la formazione continua;
- l'analisi del tema complessivo della formazione, in considerazione della rilevanza della questione ed in relazione all'evoluzione delle esigenze formative derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie;
- l'analisi delle necessità formative di carattere linguistico derivanti dalle verifiche sulla presenza di lavoratori immigrati di cui al precedente punto 1.1;
- la verifica delle condizioni di realizzazione di stages con particolare riferimento alle opportunità offerte da percorsi formativi in collaborazione con la scuola e l'università.
In considerazione della specificità delle problematiche proprie dell'industria del vetro tradizionale, le Organizzazioni territoriali competenti studieranno le opportune iniziative per favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.

1.4)- Sezione mercato del lavoro
Al fine di rendere funzionale il rapporto tra imprese e lavoratori all'interno del mercato del lavoro in relazione sia alle innovazioni previste dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente sia alle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica, le Parti riservano all'analisi del mercato del lavoro una sezione dell'Osservatorio Nazionale.
Saranno oggetto di esame congiunto:
- la valutazione delle modalità di applicazione dei rapporti di lavoro speciali con riferimento ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo e di formazione e lavoro ed ai contratti a tempo parziale;
- l'analisi dell'utilizzo degli stages con particolare attenzione alle iniziative che coinvolgono le università e le imprese;
- l'approfondimento delle possibilità e le opportunità di sviluppo del telelavoro.

2. Relazioni industriali a livello aziendale
2.1)- Sistema di informazione nell'industria vetraria

1) Annualmente, in occasione di uno specifico incontro Assovetro, per i Gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi aventi più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porterà a conoscenza della Fulc congiuntamente alle RSU:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ambientali, con la necessaria riservatezza;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni specificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile;
[…]
f) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sull'occupazione derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche all'eventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
g) l'andamento dell'occupazione giovanile e di quello femminile, in relazione agli accordi interconfederali sui contratti di formazione lavoro e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dalle leggi 903/77, 125/91 e del D.Lgs. 196/2000 nonché delle future specifiche disposizioni legislative in materia;
h) elementi conoscitivi sull'utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro, apprendistato, part-time, contratti a termine, nonché prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo;
i) elementi conoscitivi in merito ai congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti disabili ed i congedi per la formazione disciplinati dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
[…]
k) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili.
Per quanto concerne in particolare le problematiche dell'occupazione femminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia.
Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 9 della legge 10/4/91, n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le parti ne faranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell'ambito dell'Osservatorio nazionale;
Analoga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche problematiche riguardanti i lavoratori disabili.
A richiesta della Fulc si darà luogo ad un incontro, a livello nazionale, tra il Gruppo e la Fulc, presso l'Assovetro, per verificare le realizzazioni, nel contesto nazionale, relativamente alle previsioni di investimento ed ai loro effetti indicati alla lettera a). La verifica nell'ambito delle realtà di fabbrica avverrà con la medesima procedura, in appositi incontri tra le parti, con l'intervento della Direzione Aziendale e delle RSU.
Annualmente, le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 150 dipendenti, porteranno a conoscenza dei competenti Sindacati dei lavoratori:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, con la necessaria riservatezza;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni specificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile;
e) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sull'occupazione derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche all'eventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
f) l'andamento dell'occupazione giovanile e di quello femminile, in relazione all'accordo interconfederale 20 gennaio 1993 sui contratti di formazione lavoro e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, dell'osservanza di quanto previsto dalle leggi 903/77, 125/91 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia;
g) elementi conoscitivi sull'utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro, apprendistato, part-time, contratti a termine, nonché prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo;
h) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicaps;
i) elementi conoscitivi in merito ai congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti disabili ed i congedi per la formazione disciplinati dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.
Per quanto concerne in particolare le problematiche dell'occupazione femminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l'apporto i lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia.
Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 9 della legge 10/4/91, n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le parti ne faranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, attraverso l'attivazione del Comitato misto in esso previsto.
Analoga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche problematiche riguardanti i portatori di handicaps.
La informativa e la verifica avverranno, in appositi incontri tra le parti, con l'intervento delle RSU.
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 100, le Associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai competenti Sindacati dei lavoratori, e per conoscenza alle RSU, le notizie di cui al precedente punto c).
Nota a verbale
Le parti si danno atto che, con riguardo all'informativa di cui al presente capitolo, la cadenza dell'informazione relativa agli argomenti previsti rispettivamente dalle lettere f) ed e) potrà essere diversa da quella annuale in presenza di fatti specifici che la giustifichino.

Capitolo II - Previdenza integrativa e formazione professionale
Imprese di dimensione comunitaria

Allo scopo di favorire il dialogo sociale europeo, le parti nell'ambito dell'attività dell'osservatorio nazionale, valuteranno le problematiche connesse con la direttiva 94/45/CE, recepita con l'accordo interconfederale 27 novembre 1996, nelle imprese o gruppi di dimensione comunitaria.

Decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro le RSU e, tramite le locali Associazioni imprenditoriali, il competente Sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto - anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto - che sulle operazioni di ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti modifiche del sistema produttivo o dell'organizzazione del lavoro che influiscano sull'occupazione complessiva.

Appalti
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per le quali sia accertata, previo esame con le RSU, l'impossibilità di effettuarle con personale in forza in azienda nei particolari turni all'uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta delle RSU potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante.
Nei casi di attività affidate con contratti di appalto continuativi saranno comunicate alle RSU le eventuali variazioni inerenti i soggetti appaltatori di tali attività.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione al rumore.
Il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi verifica l'idoneità tecnico-professionale di tali soggetti e fornisce informazioni sia sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
I lavoratori d'aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno periodicamente le RSU sulla natura delle attività conferite in appalto.

Lavoro a domicilio
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti Sindacati dei lavoratori un elenco delle aziende associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
L'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende associate e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno periodicamente le RSU sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.

Formazione professionale
Nel quadro del processo di internazionalizzazione delle imprese e delle necessità emergenti da questo fenomeno le parti riconoscono l'importanza strategica per la competitività delle imprese della valorizzazione delle risorse umane realizzata attraverso interventi che possano contribuirne a favorire la crescita professionale.
Le parti concordano sulla rilevanza dei seguenti elementi:
- evoluzione dei sistemi di formazione professionale funzionale all'introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative;
- motivazione dei lavoratori all'aggiornamento connesso con lo sviluppo della cultura di impresa;
- miglioramento delle capacità da parte dei lavoratori di soddisfare le esigenze imposte dalle innovazioni tecnologiche ed organizzative dagli obiettivi di qualità e dal mercato.
All'interno dell'Osservatorio Nazionale è istituita una sezione sulla formazione professionale.
L'utilizzazione delle risorse esterne per il finanziamento delle iniziative formative deve contribuire a finanziare in maniera significativa i costi della formazione professionale.
I costi di frequenza per la partecipazione ai corsi di formazione devono essere ripartiti, previo confronto con la RSU, sulla base del principio della partecipazione paritetica di imprese e lavoratori.
Per la frequenza ai corsi di formazione i lavoratori utilizzano i permessi e riposi a vario titolo spettanti ivi comprese le ore accumulate nel conto ore individuale di cui all'art. 19.

Capitolo IV - Istituzioni di carattere sindacale
Art. 1 - Rappresentanza sindacale unitaria

[…]
5) La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui all'art. 1 del CCNL 21.11.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
6) Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della RSA ai sensi dell'art. 23 della legge 300/70.
Nelle unità produttive che occupano da 16 a 40 dipendenti, i componenti della RSU disporranno di un monte ore annuo pari a 100.
[…]
Dichiarazione a verbale
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20/12/93.
[…]

Art. 2 - Assemblee
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle RSU e dalle Organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino più di 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee durante l'orario di lavoro non potranno superare le 8 ore all'anno compensate secondo i criteri di cui al precedente comma 10.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'Azienda.
[…]

Art. 5 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da uno dei segretari dei Sindacati medesimi.
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predispone in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 7 - Reclami e controversie
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso all'Autorità Giudiziaria o a forme di azione sindacale.
[…]

A) - Controversie individuali e plurime
[…]
Qualora problemi relativi all'applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la RSU può assumere l'iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le Associazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa entro venti giorni dalla richiesta della RSU.
Qualora non si raggiunga un accordo tra Direzione aziendale e la RSU, il lavoratore interessato, o la RSU in caso di controversia plurima, può sottoporre il suo reclamo all'esame di una o più Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, territorialmente competente. Questa potrà richiedere entro dieci giorni dal mancato accordo, all'Organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all'esame delle Organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i 10 giorni successivi.

B)- Controversie di interpretazione contrattuale
Qualsiasi controversia sull'interpretazione del presente contratto sarà esaminata dalle competenti Organizzazioni nazionali.

Art. 7 bis - Relazioni sindacali
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 22 gennaio 1983, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e la RSU In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui al Capitolo I del presente CCNL, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale
In considerazione della particolare delicatezza e specificità dei processi di lavorazione a ciclo continuo dell'industria vetraria di fabbricazione, le parti tenuto anche conto di quanto previsto dall'accordo interconfederale 25 gennaio 1990 sulle procedure per la prevenzione del conflitto, convengono sull'esigenza di integrare i contenuti del suindicato articolo, prevedendo un codice, di comportamento nell'ipotesi di conflitti aziendali di lavoro.
In tale spirito le parti concordano sulla utilità che in sede locale vengano realizzati accordi, assoggettabili ad eventuali verifiche, aventi l'obiettivo di garantire in ogni occasione le condizioni di sicurezza dei lavoratori e l'integrità degli impianti.

Capitolo VII - Orario di lavoro, riposo settimanale, festività e ferie
Art. 15 - Orario di lavoro

Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzione di orario di lavoro previste negli ultimi tre commi del presente articolo.
Per i maestri fiaccai e aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza semiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che fabbricano damigiane da litri 5/7 fino a litri 60, l'orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.
Quando gli operai addetti alla piazza, semiautomatica come sopra specificati producono damigiane inferiori a 5/7 litri, osserveranno l'orario di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni verrà di norma distribuito su 5 giorni.
Diverse distribuzioni dell'orario nonché l'applicazione dell'orario di cui al secondo comma, saranno attuate qualora le esigenze tecnico produttive, organizzative e logistiche, da confrontare con la RSU, lo richiedessero.
Per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico si rinvia alle norme particolari di cui all'Allegato 1.
In relazione alle esigenze tecnico produttive la possibilità di eseguire il lavoro domenicale non collegato al ciclo continuo nonché quello notturno non compreso in turni sarà previamente esaminata tra Direzione aziendale e RSU.
Ferma restando la durata settimanale dell'orario contrattuale in 40 ore, le quote orarie di riduzione dell'orario di lavoro sono state pari a 40, in ragione d'anno, sino al 31 dicembre 1987, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa 22 gennaio 1983.
Ulteriori 16 ore di riduzione dell'orario di lavoro sono state riconosciute, in ragione d'anno, con decorrenza 1 gennaio 1988 dal CCNL 7 marzo 1987.
Inoltre a decorrere dall'1 gennaio 1994 l'orario di lavoro è stato ridotto di ulteriori 8 ore sempre in ragione d'anno; per il settore della trasformazione (cosiddette seconde lavorazioni del vetro) questa riduzione è entrata invece in vigore dal 1 gennaio 1995.
Dichiarazione a verbale
Conformemente al disposto dell'art. 18, comma 2, della legge 26 aprile 1934, n. 635, si conviene che il riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere ed a mezz'ora al giorno nei casi di prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere.
[…]

Art. 16 - Turnisti del ciclo continuo
Ferma restando la durata dell'orario settimanale di lavoro di cui al precedente art. 15, l'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo - intese come tali quelle che si svolgono su turni avvicendati sull'intero arco settimanale di 7 giorni nonché quelle dei lavoratori addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni - è stato pari a 236,5 giornate lavorative annue sino al 31/12/91, a 236 giornate lavorative sino al 31/12/93 a 235 giornate lavorative annue sino al 30/06/00, a 234,5 giornate lavorative annue sino al 30/06/01, pari a 234 giornate lavorative sino al 30/06/02, è pari a 233,5 giornate lavorative annue sino al 30/06/06; a decorrere dal 01/07/06 è pari a 232,5 giornate lavorative annue.
Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'art. 16 del CCNL 7/03/87, la collocazione in ragione d'anno delle 7,5, delle 8, delle 9, delle 9,5, delle 10, delle 10,5 e delle 11,5 giornate di riposo che comprendono le 40 ore di riduzione d'orario di cui al Protocollo d'intesa 22/01/83 e le ulteriori 6,5 giornate, sarà definita con la RSU, tenendo conto delle flessibilità connesse alle esigenze tecnico produttive delle aziende e senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.
[…]
Nell'ipotesi che dovessero verificarsi, al termine di ogni anno solare, sostanziali scostamenti tra l'orario contrattuale annuo e l'orario di fatto, la RSU potrà richiedere alla Direzione aziendale i motivi di tale scostamento.
Fermi restando i criteri applicativi dell'orario di cui al presente articolo, la RSU e la Direzione aziendale ricercheranno soluzioni per regimi di orario che, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, siano tali da superare gli scostamenti obiettivamente non giustificati.

Art. 17 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
[…]
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semicontinue", (3 turni per 5 giorni o 3 turni per 6 giorni) che prestino la loro attività nel turno notturno, hanno diritto di godere, in aggiunta ai 4 giorni di riposo di cui al comma 1 concessi a fronte delle ex festività religiose, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque di 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
[…]

Art. 18 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia si fa riferimento alle leggi in vigore. Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro, stabilita ai vigenti accordi interconfederali in 10 ore giornaliere o 60 ore settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, rimane fissata come segue:
- discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali: ore 48;
- discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali: ore 43;
- discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali: ore 40.
[…]

Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario (oltre l'orario di legge di 40 ore settimanali di cui al comma 1 art. 13 della Legge 24 giugno 1997, n. 196) deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea.
Rientrano ad esempio in tali ipotesi l'esigenza di soddisfare l'andamento del mercato in relazione a stagionalità, a situazioni di punte produttive impreviste, a specifiche operazioni di magazzino, a inderogabili termini di consegna, a situazioni anomale di assenze dal lavoro; la necessità di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, l'assolvimento di indifferibili incombenze amministrative e di legge in particolari periodi dell'anno.
Le esigenze di cui sopra saranno tempestivamente comunicate alla RSU.
Al di là dei casi previsti dal comma secondo, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al secondo comma.
Salvo il caso di urgenza per il lavoro straordinario, la prestazione di lavoro oltre l'orario contrattuale potrà essere richiesta tenendo conto delle esigenze personali del lavoratore.
Fermo restando che dovrà essere assicurata la continuità del processo produttivo e la regolarità della produzione, ribadito inoltre che il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione escludendo correlazioni con l'organico, nelle lavorazioni in turno di cui ai precedenti artt. 16 e 17, terzo comma, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il posto di lavoro senza avere avuto la necessaria sostituzione che dovrà avvenire entro il periodo di tempo massimo di 2 ore con l'iniziativa dell'Azienda per le ricerche del sostituto, fatti salvi eventuali accordi aziendali in atto.
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Conto ore individuale
Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate mensilmente con le maggiorazioni retributive di cui al presente articolo.
Per quanto attiene alle quote orarie le parti convengono che - al di fuori delle ipotesi previste all'ultimo comma del presente articolo - a partire dal 1 gennaio 2002, le stesse saranno accantonate nella misura del 50% in un conto ore individuale ed evidenziate in busta paga; per il restante 50% delle quote il lavoratore potrà esercitare, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, la propria scelta in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa al pagamento delle stesse.
Le quote orarie non retribuite ed accantonate nel conto ore individuale possono essere fruite, sotto forma di riposi compensativi, da utilizzarsi entro 12 mesi dall'anno di maturazione.
Nelle unità produttive con meno di 150 dipendenti la misura delle quote orarie da accantonare nel conto ore è del 40%; per il restante 60 % delle quote il lavoratore potrà esercitare la propria scelta, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa alla retribuzione delle stesse.
L'utilizzazione delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere realizzata in prima istanza tenendo conto delle esigenze tecniche organizzative e produttive dell'azienda.
I lavoratori oltre che per le attività formative potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali e famigliari.
Con decorrenza semestrale la direzione aziendale e la RSU esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e le modalità di utilizzo delle ore accantonate.
Non rientrano nel conto ore individuale di cui sopra le prestazioni di lavoro straordinario riconducibili alle seguenti fattispecie:
- assenze improvvise nell'avvicendamento dei turni;
- manutenzioni straordinarie e non programmabili;
- interventi atti ad assicurare il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti;
- montaggio e rifacimento degli impianti;
- assolvimento di indifferibili incombenze derivanti da innovazioni amministrative e di legge.
Note a verbale
[…]
- Le parti si incontreranno all'interno dell'Osservatorio per valutare eventuali problematiche relative al conto ore.
- Le parti si riservano inoltre di effettuare ogni utile iniziativa di monitoraggio sullo strumento del conto ore in funzione della situazione economico- produttiva dei settori al fine di verificarne l'effettiva praticabilità.

Art. 21 - Lavoro delle donne
Al personale femminile si applicano le norme di cui alle leggi 09/12/77, n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne e 10/4/91, n. 125.

Art. 22 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende od ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nel caso in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge 22/02/34, n. 370 sul riposo domenicale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo, con diritto al trattamento previsto dai precedenti artt. 19 e 20.
[…]
Chiarimento a verbale
Il lavoratore che, in relazione alle mansioni svolte, gode del riposo settimanale normalmente di domenica e che venga chiamato a sostituire altro lavoratore turnista, in tale giorno sarà retribuito con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.

Art. 24 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve esser compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione.
[…]

Capitolo VIII - Trattamento economico
Art. 31 - Regolamentazione del lavoro a cottimo

1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al gruppo 3) o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
5) L'Azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori, a titolo informativo, i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, e ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'Azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo secondo la procedura prevista dall'art. 7, lett. A), del presente contratto.
6) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'Azienda ed i Sindacati provinciali dei lavoratori.
L'esame congiunto potrà essere richiesto altresì a seguito della comunicazione di modificazioni di rilevante importanza al solo fine di accertare se si sia in presenza di un nuovo sistema.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 5), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
8) I lavoratori di cui al gruppo 3) lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo), nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[…]
23) I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo ed in particolare quelli relativi:
[…]
c) in caso di modifiche tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più od in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 15);
[…]
Saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito, potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione, tramite la RSU, perché venga esperito il tentativo di conciliazione tra la RSU stessa e la Direzione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi in sede sindacale tra le Organizzazioni sindacali territoriali rispettive.

Protocollo di chiarimento all'art. 31 punto 5
Qualora l'Azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione, ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'Azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L'Azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato, che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 36 - Riparazioni a caldo
In considerazione della varietà della struttura tecnica degli impianti che rende difficile la regolamentazione su base nazionale delle riparazioni a caldo, resta inteso che ai lavoratori di cui al gruppo 3) adibiti alle predette riparazioni sarà corrisposta una particolare maggiorazione da fissarsi mediante accordi aziendali.

Capitolo IX - Inizio e cessazione, interruzione, sospensione e riduzione di lavoro, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Recuperi

È ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate dalle parti nel limite massimo di 12 ore complessive e purché il recupero non superi 1 ora giornaliera e sia effettuato in un periodo di tempo non superiore alle 4 settimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 50 - Trattamento per maternità
Per la tutela fisica ed economica in caso di maternità, si fa riferimento alle disposizioni della legge 30/12/71, n. 1204.
[…]
Le Aziende cureranno l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità, attraverso percorsi informativi e formativi.

Art. 53 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia

Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o comunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando, ove possibile, le relative testimonianze.
[…]

Capitolo X - Ambiente di lavoro
Premessa

Le parti confermano l'importanza dei valori della tutela della salute, della sicurezza sul luogo di lavoro, del rispetto dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e concordano sulla necessità di diffondere adeguati comportamenti finalizzati all'applicazione delle norme contrattuali e di legge ed al miglioramento continuo, nella consapevolezza della ridotta presenza nel settore di aspetti di criticità derivanti dalla produzione o emissione di sostanze fortemente inquinanti e nella consapevolezza, altresì, dell'assenza di impianti a rischio di incidente rilevante.
L'evolversi del quadro normativo, negli ultimi 20 anni, ha comportato lo sviluppo all'interno delle aziende di azioni e di programmi che permettono un costante monitoraggio dei vari temi ambientali e di sicurezza tra cui:
- Integrated Prevention Pollution Control (IPPC);
- Emissioni;
- Rifiuti;
- Scarico delle acque;
- Riciclo.
In materia di riciclo le parti sono consapevoli dell'attenzione specifica del settore alla promozione ed alla realizzazione di interventi mirati ad incrementare la qualità e la quantità del riciclo del vetro. Tale politica permette di realizzare cospicui vantaggi tecnologici ed ambientali, quali la riduzione del quantitativo di rifiuti, mediante il loro riciclaggio, la riduzione delle emissioni dai forni fusori in conseguenza dei risparmi energetici diretti ed indiretti che ne derivano nonché la riduzione della quantità delle materie prime impiegate nel processo.
Anche in materia di ambiente di lavoro le parti concordano che il settore debba continuare a promuovere modelli applicativi e gestionali commisurati alla tipicità e specificità dei propri cicli produttivi i quali sono caratterizzati, tra l'altro, dalla limitata presenza di sostanze e di prodotti chimici pericolosi.
Le parti ritengono utile al raggiungimento dell'obiettivo comune del miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente l'adozione di specifici modelli di controllo e di gestione.
Le parti convengono che al fine di aumentare la conoscenza e la consapevolezza di tali tematiche all'interno dell'azienda sia opportuno ampliare l'attività di informazione indirizzata, in prima istanza, alla CA/RLS e, poi, alla generalità dei lavoratori.
Le parti stabiliscono inoltre che le delegazioni trattanti potranno valutare e definire di volta in volta momenti partecipativi della CA/RLS ad integrazione di quelli già indicati dal D.Lgs.626/94, individuando condizioni e modalità da tradurre in norma contrattuale.

Art. 55 - Commissione ambiente/RLS
1) All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. 626/94 nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 250 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 251 a 450 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
I rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori costituiscono la Commissione Ambiente e ad essi sono attribuiti i compiti previsti dal D.Lgs. 626/94 e dal CCNL 20/10/94; partecipano alla trattazione con la Direzione aziendale, di materie dell'ambiente, igiene e sicurezza.
2) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; tali permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo. Nella gestione delle agibilità previste dal D.Lgs.626/94, dall'accordo interconfederale 22/6/1995 e dal CCNL, saranno assicurate le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività della Commissione Ambiente.
3) Qualora i permessi previsti per la CA/RLS non vengano interamente utilizzati nel corso dell'anno tali permessi potranno essere utilizzati nell'anno successivo a quello di riferimento.
4) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifiche norme dell'accordo interconfederale 22/06/1995.
Per la formazione e l'aggiornamento dei componenti la CA/RLS le aziende faranno riferimento alle formule operative che saranno predisposte in sede di Osservatorio Nazionale definite in maniera congiunta entro il 2003.
Le imprese attuano la formazione dei componenti la Commissione Ambiente/RLS come prevista dalle norme di legge, dell'accordo interconfederale 22/06/1995 e dal presente contratto, tenendo conto, altresì, dei contenuti e delle formule operative che verranno predisposte dall'Osservatorio Nazionale.
I contenuti del corso potranno essere riferiti alle fasi del processo produttivo nonché agli aspetti attinenti alla gestione ed alla manutenzione degli impianti.
Le Parti seguiranno la formazione dei rappresentanti per la sicurezza, anche attraverso un'anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli Organismi paritetici istituiti dall'accordo interconfederale 22/06/1995.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare del D.Lgs 626/94 la Commissione Ambiente/RLS ha le seguenti attribuzioni:
- è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione, e verifica della attività di prevenzione;
- è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi;
- riceve informazioni dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute ed alla sicurezza;
- ha la facoltà di presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- presenta proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alle iniziative congiunte con la RSU e la Direzione aziendale per la realizzazione di iniziative in materia di prevenzione, igiene e sicurezza;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività, estendendo tale sorveglianza anche alla realizzazione di opere e servizi in appalto;
- è informata in ordine alla definizione di piani che prevedano certificazioni ambientali e di sicurezza nell'ambito della riunione periodica cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94: in occasione di tale riunione potrà essere predisposta una nota informativa di aggiornamento da diffondere a tutti i lavoratori;
- si rende disponibile alla frequenza della necessaria attività formativa;
- è informata sull'attività di monitoraggio sugli ambienti di lavoro del medico competente e sull'esito della stessa;
- è informata sulle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria ed in particolare della sua programmazione, nell'obiettivo di facilitarne la realizzazione ed evitare possibili disagi al lavoratore;
- partecipa a quei sopralluoghi specifici del medico competente eventualmente programmati dalla direzione aziendale a seguito di comunicazioni effettuate dal RLS a termine dell'art. 19 lett. n) del decreto legislativo 626/94.
7) In un'ottica di partecipazione e conoscenza condivisa delle problematiche della sicurezza e dell'ambiente, le aziende portano a conoscenza della RSU i seguenti elementi:
- informazioni sulle attività formative della Commissione ambiente/RLS realizzate e sulle conseguenti azioni di aggiornamento;
- informazioni sulle attività di formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neo assunti, realizzate con riferimento alle linee guida predisposte dall'Osservatorio Nazionale, anche in collegamento con l'Organismo Bilaterale Interconfederale;
- informazioni attinenti gli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni in merito agli elementi conoscitivi forniti alle Amministrazioni Pubbliche relative alle normative nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione di impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni in relazione ai fattori che caratterizzano il ciclo produttivo;
- per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico- scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
- informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
- informazioni tramite scheda definita a livello nazionale tenendo conto anche delle esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, note sulla base delle acquisizioni medico scientifiche, sia a livello nazionale che a livello internazionale.
Chiarimenti a verbale
In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno, nei numeri di cui al punto 1) del presente accordo.

Art. 56 - Ambiente di lavoro
1) Le parti riconoscono che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive.
2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose, superi i limiti previsti dalle norme nazionali, comunitarie o, come criterio residuale, ecceda i livelli massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH né sono tollerabili ambienti di lavoro ove il rumore nonché il calore e l'umidità comportino pericolo all'integrità psico-fisica del lavoratore.
3) Le parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane e di procedere all'esame di eventuali integrazioni da apportare alla predetta tabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provate applicabilità avanzate da Enti scientifici nazionali ed internazionali. Le imprese renderanno disponibile alla CA/RLS l'accesso a tale elaborazione.
4) Le parti convengono di istituire un archivio aggiornato recante la raccolta delle schede di sicurezza relative alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, conformi alla legislazione vigente.
5) Nel caso di realizzazione di nuove unità produttive così come in quelle esistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure idonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro. Anche per rendere attuabili le disposizioni di cui agli artt. 41 e 46 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 207 che privilegiano gli interventi alla fonte, le parti, nell'ambito delle rispettive autonomie, svolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell'industria vetraria.
Nella considerazione che il citato decreto legislativo, all'art. 48, prevede deroghe per situazioni lavorative particolari nelle quali può ritenersi compresa quella relativa al settore della fabbricazione del vetro, le parti si attiveranno presso i Ministeri competenti affinché venga data l'interpretazione autentica del citato art. 48.
Al riguardo sarà avviata nell'ambito dell'Osservatorio nazionale una rilevazione per dati aggregati, nell'arco di vigenza del contratto, dei valori di rumorosità nei reparti di fabbricazione, nonché dell'andamento delle visite audiometriche, al fine di effettuare una valutazione complessiva del fenomeno e di darne informazione ai Ministeri competenti.
6) La Commissione Ambiente/RLS sarà informata dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile soluzioni alternative saranno esaminate con la Commissione Ambiente/RLS.
Nell'ipotesi che l'attuazione dei programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse ripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione aziendale procederà ad un esame con la RSU, da esaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda dei programmi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative unilaterali da entrambi le parti.
L'esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà avvenire su richiesta di una delle due parti aziendali con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di individuare le più opportune iniziative nei confronti delle Istituzioni competenti.
Per quanto l'art. 9 della legge n. 300 prevede in materia di prevenzione e tutela della salute di lavoratori, vengono riconosciuti alla Commissione Ambiente/RLS i seguenti compiti:
- partecipazione alla ricerca delle cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra e delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose comportanti pericolo per l'integrità psicofisica del lavoratore e alla predisposizione delle misure atte ad eliminarle.
Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso, e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con la Commissione Ambiente/RLS, con il riconoscimento della retribuzione di fatto in quanto la discussione si svolga in orario di lavoro;
- promozione della ricerca, della elaborazione e dell'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni;
- esame con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- partecipazione all'aggiornamento dei registri dei dati ambientali e bio- statistici e dei libretti di rischio;
- presentazione di proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- esame con la Direzione aziendale per concordare, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive.
Tali rilevazioni verranno affidate ai Servizi di Igiene ambientale e medicina del lavoro delle ASL in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma della legge 833/78 o a Istituti o Enti specializzati di diritto pubblico, scelti d'intesa tra le Direzioni aziendali e le Commissione Ambiente/RLS.
L'onere della spesa delle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive sarà assunto dalle Aziende nei casi in cui la scelta degli Istituti e degli Enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo.
In caso di mancato accordo sulla scelta dell'Ente o Istituto di diritto pubblico, si farà ricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi professionali. I medici e i tecnici degli Istituti, Enti e Servizi cui è affidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza. Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell'apposito "registro dei dati ambientali".
7) Nei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, sulla scorta dell'indicazione del medico competente, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei competenti Istituti assicuratori e previdenziali se ciò è possibile, in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati. Le Aziende assumeranno a proprio carico gli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro.
8) Le Aziende forniranno alla Commissione Ambiente/RLS su richiesta:
a) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi all'uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
b) informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle relative acquisizioni medico scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
c) informazioni sulle proprietà chimico fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17/12/1977 e successive modifiche;
d) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della L. 833/078, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali;
e) informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a causa del rumore e l'obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione, sulla base di quanto stabilito dal Decreto legislativo 277/91.
f) informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente legislazione nazionale e tenuto conto delle direttive della CEE in tema di ambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti Amministrazioni pubbliche, in materia di grandi rischi (DPR 175/88), impatto ambientale (DPCM 10/08/88), emissioni atmosferiche (DPR 203/88), trattamento e smaltimento dei rifiuti (D.Lgs.22/97).
g) informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici, anche per consentire alle RSU stesse di esprimere eventuali proposte.
h) informazioni sulle eventuali attività di formazione per la Commissione ambiente, in conformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5);
i) informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro di particolare gravità.
9) In materia di appalti le parti convengono che per le attività conferite ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente debba prevedere:
- valutazione e selezione delle imprese appaltatrici tenendo in debito conto il loro modello organizzativo qualificato in materia di sicurezza, salute e ambiente;
- un'attività di coordinamento tra le imprese promossa dalla impresa committente;
- informazione da parte della impresa committente alle proprie CA/RLS sul programma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici.
Per gli aspetti di cui al presente articolo le Parti potranno definire nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale, criteri di gestione complessiva degli appalti.
10) Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con la CA/RLS la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del video terminale, saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad attuare:
- un'adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di lavoro;
- una visita oculistica nell'ambito del SSN;
- l'utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente necessari a norma del decreto legislativo 626/94.
11) Le Aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti:
A) il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
B) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione della RSU e del lavoratore interessato;
C) la cartella personale sanitaria e di rischio tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 675/96. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibri ormonali, patologia dell'apparato genitale e del seno.
Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle ASL o dai consultori o dal medico curante.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
12) I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti di Diritto Pubblico preposti, nell'ambito delle Regioni, alla tutela della salute dei lavoratori.
13) In materia di movimentazione manuale dei carichi in sede di valutazione dei rischi costituiranno elementi di riferimento le disposizioni previste dal D.Lgs. 626/94.
14) Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9 della legge n. 300 e che le disposizioni contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con altre norme comunque obbligatorie per le Aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio Sanitario Nazionale.

Capitolo XI - Rapporti di lavoro speciali
Art. 58 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo

[…]
La Direzione Aziendale comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza alle OOSS territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare, i motivi e la durata del ricorso ed il livello contrattuale di inquadramento. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro la settimana lavorativa successiva alla stipula del contratto.
Una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato l'impresa fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari dell'informativa di cui all'art. 21 del D.Lgs. 626/1994 avendo riferimento all'esperienza lavorativa ed alla mansione svolta.
L'impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, comporta.
[…]

Art. 59 - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge e per quanto in esse non contemplato si fa riferimento alle norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
Possono essere assunti in tutti i comparti della produzione e della trasformazione del vetro, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 e successive modificazioni.
1) Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro – settori meccanizzati:
[…]
La durata massima del periodo di apprendistato ed il relativo impegno formativo sono regolati dalla seguente tabella:
Categroria "C"
a) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestato di qualifica profess. idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 18
- Form. Ore/anno: 60
b) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestati di qualifica profess. non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 24
- Form. Ore/anno: 120
Categroria "D"
a) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestato di qualifica profess. idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 20
- Form. Ore/anno: 60
b) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestati di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 36
- Form. Ore/anno: 120
c) Titolo di istruzione dell'obbligo:
- Durata in mesi: 48
- Form. Ore/anno: 120
Categroria "E"
a) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestato di qualifica profess. idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 20
- Form. Ore/anno: 60
b) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestati di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 36
- Form. Ore/anno: 120
c) Titolo di istruzione dell'obbligo:
- Durata in mesi: 48
- Form. Ore/anno: 120
[…]
2) Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per quelle della produzione del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche.
[…]
La durata massima del periodo di apprendistato ed il relativo impegno formativo sono regolati dalla seguente tabella:
Livello 6°
a) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestato di qualifica profess. idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 18
- Form. Ore/anno: 60
b) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestati di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 24
- Form. Ore/anno: 120
Livello 5°
a) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestato di qualifica profess. idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 18
- Form. Ore/anno: 60
b) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestati di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 32
- Form. Ore/anno: 120
Livello 4°
a) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestato di qualifica profess. idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 20
- Form. Ore/anno: 60
b) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestati di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 36
- Form. Ore/anno: 120
c) Titolo di istruzione dell'obbligo:
- Durata in mesi: 48
- Form. Ore/anno: 120
Livello 3°
a) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestato di qualifica profess. idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 20
- Form. Ore/anno: 60
b) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestati di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 36
- Form. Ore/anno: 120
c) Titolo di istruzione dell'obbligo:
- Durata in mesi: 48
- Form. Ore/anno: 120
Livello 2°
a) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestato di qualifica profess. idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 20
- Form. Ore/anno: 60
b) Titolo di istruzione post- obbligo, o attestati di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire:
- Durata in mesi: 36
- Form. Ore/anno: 120
c) Titolo di istruzione dell'obbligo:
- Durata in mesi: 48
- Form. Ore/anno: 120
[…]
Sia per la formazione esterna sia per la formazione interna, salvo quanto previsto dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 16 della legge 196/97, le aziende avranno a riferimento i principi fissati da una Commissione paritetica istituita appositamente dalle parti Stipulanti il CCNL di cui alla dichiarazione a verbale in calce al presente articolo.
Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti designano una persona che svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Le indicazioni relative ai requisiti di professionalità che deve possedere il tutore saranno fornite dalla Commissione paritetica per la formazione.
Nel periodo di apprendistato è fatto divieto di utilizzare gli apprendisti in lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, come pure adibirli a lavori di semplice manovalanza.
[…]
Dichiarazione a verbale
Al fine di assicurare la necessaria armonizzazione tra la disciplina contrattuale, la sua evoluzione e la normativa sull'apprendistato, con riferimento alle norme previste dalla legge 24 giugno 1996, n. 196 ed alle disposizioni successive, una Commissione Paritetica provvederà entro il 31/12/2004 a:
[…]
- predisporre i necessari contenuti formativi per gruppi di profili professionali omogenei avendo riguardo al titolo di studio dei soggetti da formare ed al profilo professionale che devono conseguire.

Art. 59 ter - Telelavoro
1) Le Parti considerano il Telelavoro una modalità della prestazione finalizzata a cogliere le esigenze organizzative dell'impresa e, compatibilmente con le stesse, le esigenze dei dipendenti.
2) Per Telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso, ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici. Lo svolgimento di prestazione in Telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro.
3) Non è considerabile attività in Telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, lavoratori addetti all'assistenza tecnica presso la clientela etc. Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i call-center organizzati in autonome unità produttive.
4) La postazione di Telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa.
[…]
6) Per i dipendenti Telelavoristi le clausole normative ed economiche del CCNL, si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
7) Ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista dall'Art. 15 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale.
8) Ai dipendenti svolgenti prestazione in Telelavoro, si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla Legge per le abitazioni civili.
In tal senso l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire, per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.
[…]
12) Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica.
[…]
17) Le parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul Telelavoro, della esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese, l'evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell'ambito della Sezione Mercato del Lavoro dell'Osservatorio Nazionale, in apposita commissione congiunta, l'opportuno monitoraggio sullo sviluppo del Telelavoro.

Capitolo XII - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 62 - Indumenti di lavoro e somministrazioni sociali

L'attribuzione degli indumenti di lavoro ai lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3) nonché ai lavoratori di cui al gruppo 1) che svolgono la propria attività nei reparti di lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, è stabilita mediante accordi provinciali o aziendali.
Resta comunque ferma l'obbligatorietà della fornitura gratuita degli indumenti di lavoro stabilita a norma di legge, nonché di quelli dei quali l'Azienda prescriva l'uso.
Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle disposizioni di legge ed alle normative specifiche, ferme restando le eventuali consuetudini in atto.

Art. 65 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Per i fanciulli e gli adolescenti si fa riferimento alla legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 67 - Portatori di handicap
Le Aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle leggi n. 402/68 e n. 104/92, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Per quanto concerne le assenze facoltative di cui all'art. 7 della legge n. 1204/71 ed i permessi in caso di minori con handicap di accertata gravità, si fa riferimento all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il cui contenuto si intende integralmente richiamato.

Capitolo XIII - Norme di comportamento e disciplinari
Art. 68 - Rapporti in azienda

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e influenzino decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.

Art. 71 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro per i lavoratori di cui al gruppo 1), fino a tre giorni.
[…]
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1), 2) e 3) il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso e senza giustificati motivi;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcoliche;
g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggior gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione prevista al punto 4.
[…]

Art. 72 - Licenziamento per punizione
Nel provvedimento di licenziamento senza preavviso incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) […] danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[…]
e) insubordinazione verso i superiori;
[…]
h) abbandono del posto di lavoro che arrechi pregiudizio alla incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti;
i) recidiva nelle medesime mancanze di cui all'art. 71, nonché nelle fattispecie di cui ai punti e), f), g), h), dello stesso art. 71, che abbiano dato luogo a tre sospensioni nei dodici mesi precedenti;
l) trasgressioni previste al punto i) dell'art. 71 relativo alla morale ed alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l'applicazione della sospensione.
Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) il lavoratore di cui al primo comma è tenuto a risarcire il danno eventuale all'Azienda.
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore di cui al gruppo 1) colpevole di mancanze relative a doveri, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il predetto lavoratore.

Capitolo XV - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 80 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore

[…]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti.

Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, il Protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983, l'intesa interconfederale 21 aprile 1989, l'accordo interconfederale 25 gennaio 1990, il Protocollo 23 luglio 1993, le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Allegati
Allegato 1 Norme particolari sull'orario di lavoro nei settori del vetro bianco e colorato a soffio, pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico

Le parti, in considerazione delle particolari esigenze tecnologiche e produttive dei settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche, del vetro artistico, convengono che l'orario di lavoro settimanale degli operai, addetti ai settori stessi sarà di norma distribuito su 6 giorni (dal lunedì al sabato).
In tal caso per i pressatori, soffiatori, levatori del vetro bianco e colorato a soffio ed a pressa, nonché per il personale addetto alla lavorazione diretta coi medesimi, compresi i temperisti ed i ferrazzieri, l'orario di 40 ore settimanali è fissato con un massimo di 7 ore giornaliere.
A fronte della distribuzione su 6 giorni dell'orario contrattuale di 40 ore settimanali, 6 giorni di riposo feriale, comunque goduti, saranno ragguagliati a 5 giorni di ferie agli effetti delle misure di cui all'art. 24. Nel caso di godimento di periodo feriale inferiore a 6 giorni, si adotteranno criteri proporzionali.
Per le festività coincidenti con la giornata di sabato, si richiamano le precisazioni del chiarimento a verbale all'art. 24 del CCNL 7 marzo 1987.
Nota a verbale
Per la riduzione d'orario si rinvia a quanto previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 15.

Allegato 2 Pause nei settori del vetro bianco, a soffio, pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico
Tenuto conto delle consuetudini esistenti nelle lavorazioni a caldo del vetro dei settori non meccanizzati, e fermo restando la durata dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 15 del presente contratto, si conviene sull'opportunità di pervenire ad una regolamentazione a carattere uniforme sul piano nazionale in materia di pause.
Fatte salve le diverse intese e situazioni aziendali e locali in atto, a decorrere dall'1 gennaio 1980 la durata della pausa retribuita per il ciclo delle lavorazioni a caldo è stata stabilita in 50 minuti settimanali.
L'utilizzazione della pausa, le cui modalità di fruizione potranno essere esaminate a livello regionale, senza pregiudizio per l'organizzazione tecnico produttiva delle Aziende, dovrà comunque garantire lo svolgimento completo delle normali fasi di lavorazione.
Nota a verbale
Per le situazioni di orario inferiore esistenti nelle Aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'Intesa del 22/01/83 al punto 1).

Allegato 10 - Linee guida congiunte Assovetro-Fulc sul premio di partecipazione
Esempi di parametri di produttività

[…]
- Efficacia sistema prevenzione di sicurezza (interna ed esterna).