Tipologia: CPL
Data firma: 8 luglio 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.12.2005
Parti: Anivp, Assvigilanza, Federvigilanza, Univ e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU/RSA
Settori: Servizi, Istituti vigilanza, Milano
Fonte: fisascat.it


Sommario:

 

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione
Art. 3 bis - Diritti sindacali
Art. 4 - Ente bilaterale
Titolo III Formazione
Art. 5 - Formazione
Art. 6 - Aggiornamento professionale e continuo
Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 7 - Orario di lavoro - Sistema di applicazione
Art. 8 - Permessi
Art. 9 - Riposi contrattuali
Art. 10 - Permessi ruolo amministrativo
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Organizzazione del lavoro
Art. 13 - Banca Ore
Art. 14 - Commissione Paritetica Trasferte

 

Titolo V Tutele e garanzie
Art. 15 - Patente di guida
Art. 16 - Congedi parentali
Art. 17 - Malattia
Art. 18 - Assistenza legale e testimonianze a processi
Art. 19 - Vestiario ed equipaggiamento
Titolo VI Trattamento economico
Art. 20 - Ticket
Art. 21 - Premio di risultato
Art. 22 - Classificazione ed indennità di funzione
Art. 23 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1: Assegno ad personam, Indennità, Scatti
Allegato 2: Diritti sindacali
Allegato 3: Permessi coordinamento provinciale
Allegato 4: Mondialpol
Allegato 5: Sistema 5+1


Contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti degli istituti di vigilanza privati operanti nella città e provincia di Milano ex art. 10 CCNL 8.1.2002

Addì 8 luglio 2003 in Milano, tra gli Istituti di vigilanza privata operanti in Milano e Provincia in calce elencati Anivp - Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata […], Assvigilanza - Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata […], Federvigilanza - Federazione Italiana fra Istituti di Vigilanza […], Univ - Unione Nazionale Istituti di Vigilanza […] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams Cgil […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo Servizi - Fisascat Cisl […], l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs Uil […], unitamente alle RSU / RSA di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, considerato che il negoziato è stato condotto e si è concluso con esiti condivisi dalle parti si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella città e provincia di Milano

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente contratto integrativo provinciale disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio della città e provincia di Milano, il rapporto di lavoro tra tutti gli Istituti, in qualunque forma costituiti, ed il relativo personale dipendente. Esso è parte integrante del vigente CCNL e, come tale deve essere applicato, al pari dello stesso.

Art. 2
Per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce ad ogni effetto, le norme di tutti i precedenti CIP.
Per quanto non previsto dal vigente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, quelle previste dal CCNL di settore e le condizioni di miglior favore previste da eventuali accordi aziendali.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 9 del vigente CCNL, in materia di informazione, gli Istituti forniranno alle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente contratto, presenti le RSU-RSA, informazioni con particolare riferimento a:
- fenomeni connessi all'evoluzione dei servizi sull'organizzazione del lavoro esistente e su eventuali riflessi occupazionali;
- prospettive di sviluppo anche in relazione ad investimenti aziendali;
- banca ore - straordinari.

Art. 3 bis - Diritti sindacali
A) le ore di assemblea retribuita di cui all'art. 22 del CCNL 8.01.2002 sono elevate a 16.
[…]
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto nelle singole aziende.

Art. 4 - Ente bilaterale
Così come previsto dall'art. 11 del CCNL le parti si impegnano ad avviare le procedure nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il corrente anno, per costituire nel settore l'Ente Bilaterale dell'Area Metropolitana di Milano.
Gli scopi dell'Ente Bilaterale sono quelli previsti dal CCNL, ed in particolare si conviene di:
■ predisporre programmi e moduli formativi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 25 del CCNL, individuando i fabbisogni formativi specifici di Milano e provincia;
■ attivare gli organismi per la composizione delle controversie così come previsto dagli artt. 12, 13 e 14 del vigente CCNL.
■ rappresentare il settore avanti le Autorità preposte;
■ favorire interventi di pari opportunità uomo/donna nel lavoro finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive;
■ sviluppare attività di studio e di ricerca per comprendere l'evoluzione del settore.
All'atto della costituzione dell'Ente Bilaterale dell'Area Metropolitana di Milano le parti si attiveranno congiuntamente verso l'Ente Bilaterale nazionale per il recupero delle quote di competenza territoriale decorrenti dal 1.01.2002.
Inoltre, al fine di garantire l'operatività del costituendo Ente Bilaterale dell'Area Metropolitana di Milano, le parti verificheranno per il futuro l'adozione di un sistema di contribuzione diretta all'Ente Bilaterale dell'Area Metropolitana di Milano fermi restando i costi di finanziamento previsti dal CCNL.

Titolo III Formazione
Art. 5 - Formazione

Le parti, nel rivendicare il loro esclusivo diritto-dovere di intervenire nella formazione professionale dei lavoratori, ritengono che l'Ente Bilaterale costituendo debba promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie particolari giurate ex ante ed ex post assunzione.
Concordano, pertanto, quanto di seguito.
a. L'Ente dovrà predisporre i moduli formativi in grado di preparare professionalmente le aspiranti GPG. Tali moduli dovranno rispondere, sul piano qualitativo, agli standard previsti per la formazione obbligatoria che la normativa in essere assegna ai singoli Istituti (conoscenza dei compiti e dei diritti-doveri della GPG, delle prescrizioni, delle cautele, della sicurezza sul lavoro, delle tecniche operative per l'esecuzione dei singoli servizi e degli apparati ricetrasmittenti).
b. Al fine di stabilire il grado di addestramento delle aspiranti GPG, verrà consegnato un questionario, unitamente ai moduli formativi, predisposto dall'Ente, che le stesse dovranno compilare e riconsegnare, debitamente sottoscritto, all'Ente stesso.
c. Prima dell'assunzione le aspiranti GPG dovranno addestrarsi all'uso delle armi ed ottenere, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la licenza di porto di pistola.
d. Dopo l'assunzione, entro i primi sei mesi di attività, le GPG verranno avviate a corsi di addestramento secondo adeguati percorsi formativi predisposti dall'Ente stesso. Tutto ciò, previa una formazione pratica sull'utilizzo degli apparati ricetrasmittenti ed unitamente ad alcune ore di servizio svolte in affiancamento operativo con GPG esperte.
e. L'Ente Bilaterale al termine dei moduli formativi e professionali certificherà, attraverso attestato, la frequenza ai percorsi formativi nonché il grado di addestramento raggiunto delle singole GPG.
Qualora l'assunzione si riferisca a un lavoratore che abbia effettuato l'addestramento alle dipendenze di altro Istituto di Vigilanza negli ultimi 12 mesi, il medesimo sarà esonerato dall'attività addestrativa presso l'Azienda di nuova assunzione.

Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 7 - Orario di lavoro - Sistema di applicazione

Resta confermata la distribuzione dell'orario di lavoro nel sistema del 6+1+1 (ogni sei giorni di lavoro un giorno di riposo ed un giorno di permesso consecutivi) come previsto dal vigente CCNL.
La suddetta distribuzione dell'orario di lavoro assorbe, oltre ai permessi previsti dai precedenti CIP, anche quelli del CCNL attualmente in vigore.
Qualora nell'applicazione del sistema di orario, definito con il presente contratto, si determinassero problemi applicativi tali da rendere necessario il ricorso ad orari diversi da quelli previsti, su richiesta di una delle parti, l'altra parte si dovrà con essa confrontare per concordare le possibilità e le modalità tecniche del passaggio ad altra distribuzione dei riposi e dei permessi (anche per parte del personale) per sopravvenute esigenze di servizio.

Art. 9 - Riposi contrattuali
Ferme restando per quanto riguarda il riposo settimanale le disposizioni previste dal CCNL vigente, si concorda quanto segue:
1) Nel caso eccezionale in cui il lavoratore presti la sua opera per più di sei giorni consecutivi e non avvenga di fatto il recupero, oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 92 del vigente CCNL, egli avrà diritto alla retribuzione per le ore effettivamente prestate maggiorate della percentuale prevista dal CCNL per lavoro straordinario festivo, di cui all'art. 102 punto c) secondo comma, e a titolo di risarcimento danni, ad una ulteriore maggiorazione del 65% di una quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 92.
2) Qualora il riposo di legge venga spostato e recuperato, al lavoratore spetterà unicamente la maggiorazione del 25%.
3) Nel caso in cui, nel corso del rapporto di lavoro, venga definitivamente spostato il turno di riposo e, dalla data in cui viene effettuato il primo riposo spostato si riprenda il conteggio per definire i successivi sulla base del sistema in vigore in ciascuna azienda, la maggiorazione per il riposo compensativo spetterà unicamente per il primo giorno spostato.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non si applicano quando lo spostamento dei riposi avviene su richiesta scritta del lavoratore e non per esigenze di servizio;

Art. 12 - Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che a livello aziendale si realizzeranno confronti finalizzati a possibili intese in materia di organizzazione del lavoro, anche sulla base dei dati riferiti alle materie di cui all'art. 3.
Per quanto attiene i turni di servizio, gli Istituti comunicheranno, di norma, la programmazione per periodi almeno quindicinali.
[…]

Art. 13 - Banca Ore
Fermo restando, nel resto, quanto previsto dall'art. 68 CCNL vigente, è possibile per gli Istituti, previo accordo con le RSA-RSU, d'intesa con le OO.SS. Territoriali firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale, far confluire un'ulteriore ora nel conto individuale, di cui al capo n. 1 del succitato citato articolo 68.

Titolo V Tutele e garanzie
Art. 19 - Vestiario ed equipaggiamento

Le parti concordano, nel rigoroso rispetto delle normative di legge in vigore, che, all'atto dell'assunzione, ad ogni Vigile, venga assegnato il vestiario idoneo per affrontare la stagione in cui il vigile viene assunto.
Fermo restando la quantità prevista dal Contratto Integrativo Provinciale precedente, in sede aziendale si concorderà con le RSA/RSU quali capi fanno parte del vestiario, la loro qualità e le modalità di distribuzione.
Gli Istituti si impegnano a sostituire in ogni periodo dell'anno le divise rotte o gravemente danneggiate durante lo svolgimento del servizio.

Allegati
Allegato 2: Diritti sindacali

Viene confermato quanto sottoscritto in data 27.07.1984.
Le scriventi OO.SS. a seguito dei confronti intervenuti nel corso del rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per quanto attiene l'esercizio dei diritti sindacali rendono noto quanto segue:
1. Assemblea
a) il diritto dell'assemblea sarà esercitato prevalentemente durante il pomeriggio;
b) per esigenze inalienabili potranno essere convocate in altra parte del giorno e della notte;
c) al fine di evitare un uso diverso delle ore destinate ad assemblee, le OO.SS., congiuntamente per le assemblee unitarie o singolarmente per le assemblee di Organizzazione, raccoglieranno la firma dei lavoratori partecipanti.
Tale firma si intende utile ai fini della retribuzione delle ore di assemblea.
2. Permessi sindacali […]
3. Sciopero
[…]
4. Dirigenti sindacali (Componenti di organismi del Sindacato)
[…]
Le OO.SS. auspicano che gli Istituti di Vigilanza di Milano e Provincia, da parte loro, instaurino relazioni sindacali coerenti con l'evoluzione strutturale economica e normativa del settore della Vigilanza.