Tipologia: CPL
Data firma: 18 dicembre 2007
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2009
Parti: Istituto di Vigilanza della Provincia di Sondrio, Fidelitas, Security e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Servizi, Istituti vigilanza, Sondrio
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Validità e sfera d’applicazione
Articolo 1
Articolo 2
Relazioni sindacali diritti di informazione e formazione ente bilaterale nazionale e regionale commissione paritetica territoriale
Articolo 3
Norme a tutela delle guardie particolari giurate
Mezzi di protezione individuale (giubbotto antiproiettile, armamento, apparati radio e casco)
Articolo 4
Divisa ed equipaggiamento
Articolo 4/bis
Articolo 4/ter
Articolo 4/quater
Articolo 4 / quinquies
Sospensione della patente
Articolo 5

 

Missione e trasferta rimborso spese
Articolo 6
Danni automezzi
Articolo 7
Nuovi servizi
Articolo 8
Articolo 8/bis
Ordine di servizio
Articolo 9
Articolo 9/bis
Banca ore
Articolo 10
Trattamento economico
Articolo 11
Indennità
Buono mensa

Articolo 12
Premio di risultato
Articolo 13
Decorrenza e durata
Una tantum


Contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata operanti in provincia di Sondrio

Oggi 18 dicembre 2007, tra l’Istituto di Vigilanza della Provincia di Sondrio srl […], la Fidelitas filiale di Sondrio spa [assente], l’Istituto di Vigilanza privata Sondrio Security srl […] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], le RSU Aziendali dell'istituto di Vigilanza della Provincia di Sondrio […], visti il contratto collettivo Nazionale di Lavoro vigente con particolare riferimento agli art. 9 e 10 e la piattaforma presentata dalle OO.SS. come sopra indicate; rilevato che le parti come sopra individuate dichiarano di voler dare applicazione agli art. 9-10 del CCNL vigente; si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata, in qualunque forma costituiti, operanti in Sondrio e Provincia.

Premessa
Le parti, nel definire il presente accordo, intendono perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali ai vari livelli, mediante un confronto atto a far fronte alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificata e di una offerta competitiva in termini di costi. Le parti, inoltre, ribadiscono il proprio impegno a promuovere iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell’ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che tenda a salvaguardare ed incrementare, ove possibile, i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.

Validità e sfera d’applicazione
Articolo 1

Il presente contratto disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e Provincia di Sondrio in tutte le aziende in qualunque forma costituite, che svolgono attività di vigilanza, sorveglianza e custodia per conto terzi a norma dell' art. 134 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Relazioni sindacali diritti di informazione e formazione ente bilaterale nazionale e regionale commissione paritetica territoriale
Articolo 3

Le parti, con riferimento a quanto in premessa indicato, al fine di dare attuazione anche all’art. 6 del CCNL di categoria, e dal verbale di accordo siglato in data 10 Novembre 2006 a Milano in materia di Enti Bilaterali, in attesa della loro costituzione sulla definizione di programmi e moduli formativi anche a livello territoriale, individuano nella Commissione Paritetica Territoriale, l’ente preposto alla definizione di programmi e specifici moduli formativi del territorio.
La Commissione è composta da 3 componenti effettivi e da tre componenti supplenti designati dalle OO.SS e da 3 componenti effettivi e 3 componenti supplenti in rappresentanza degli Istituti di Vigilanza e dalle associazioni di categoria. Le designazioni dei componenti perverranno alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto Integrativo Provinciale; la Commissione avrà anche lo scopo di esaminare le questioni relative:
a) alla vigilanza circa la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale ivi compresi quelli locali, nonché di quanto disposto dalla competente autorità sul territorio;
b) all’analisi dei rischi di eventuali condizioni di sicurezza anche alla luce di quanto disposto dalla Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le esercitazioni di tiro a segno;
c) ai rapporti Istituzionali: con particolare riferimento alle problematiche del settore e alle norma d'esecuzione dei servizi nonché degli standard qualitativi;
d) all’equipaggiamento, armamento e apparati di comunicazione, con verifica annuale dello stato di conformità;
e) all’analisi dell’offerta e della domanda settoriale e relative osservazioni;
f) alla verifica e monitoraggio di quanto previsto agli articoli relativi ai cambi di appalto, alla sospensione della patente e ai danni agli automezzi;
g) attivazione e sottoscrizione della previdenza integrativa di settore e assistenza sanitaria integrativa, come prevista dal CCNL;
h) alla verifica dei percorsi formativi attuati a livello di singolo istituto e alla relativa attestazione di conformità.
I) al recepimento ed archiviazione degli accordi territoriali in vigore e agli eventuali futuri contratti aventi la stessa natura.
Gli incontri informativi si terranno, di norma, ogni quattro mesi su richiesta di una delle parti. L’incontro dovrà avvenire non oltre 15 giorni dalla richiesta in una sede concordata tra le parti. Le decisioni della Commissione, aventi carattere interpretativo, espresse all’unanimità, saranno vincolanti per le parti e produrranno gli stessi effetti del Contratto Integrativo Provinciale.
Nel caso non si addivenisse a decisioni unanime, dovrà essere richiesto l’intervento della commissione paritetica nazionale prima di intraprendere qualsiasi ulteriore iniziativa.

Mezzi di protezione individuale (giubbotto antiproiettile, armamento, apparati radio e casco)
Articolo 4

Dal momento che le GPG possono svolgere a rotazione o nel tempo tutti i tipi di servizi legati al settore, i rischi affrontati sono di vario genere, essi sono prevalentemente legati ad eventi traumatici dovuti ad avvenimenti delittuosi.
Proprio per questo, riteniamo necessario che tutte le guardie debbano essere dotate delle migliori protezioni individuali oggi sul mercato (giubbotto antiproiettile, armamento, casco antiproiettile, quest’ultimo solo per chi svolge servizio di trasporto valori là dove prescritto dalla Prefettura).
Tutti i mezzi di protezione individuali delle GPG saranno consegnati prima della prestazione del servizio e resi dalle stesse al termine.

Divisa ed equipaggiamento
Articolo 4/bis

Come previsto dal CCNL art. 119 l’uniforme, l’equipaggiamento e gli strumenti di protezione individuali saranno forniti, nella loro completezza, a spese del datore di lavoro.
Il Contratto Integrativo Provinciale prevede la sottoscrizione di un accordo aziendale entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente CIP, tra ogni singolo Istituto di Vigilanza e la RSU/RSA riguardante le modalità di distribuzione di quanto previsto al comma precedente.
Inoltre nelle zone considerate di alta montagna la divisa sarà adeguata alle condizioni climatiche.

Nuovi servizi
Articolo 8

A seguito di acquisizione di nuovi servizi, le RSU/RSA dovranno essere preventivamente informate allo scopo di contribuire all’organizzazione del lavoro.
L’istituto di vigilanza, nel caso di acquisizione di nuovi clienti, ne darà comunicazione scritta alle guardie interessate al controllo, preoccupandosi di aggiornare l’elenco abbonati ogni tre mesi.

Articolo 8/bis
Al fine di garantire l’uguaglianza e il rispetto di tutte le indennità eventualmente spettanti dal CCNL e dal contratto integrativo provinciale in essere, l’istituto di Vigilanza non può unilateralmente effettuare accordi personali con le singole GPG rispetto alla remunerazione e all’orario di lavoro, di eventuali nuovi e vecchi servizi.

Ordine di servizio
Articolo 9

Le rappresentanze sindacali RSU/RSA devono poter verificare l’ordine di servizio.
Tale servizio dovrà essere esposto dopo la consultazione della RSU/RSA, con almeno tre giorni d’anticipo dall’entrata in vigore dello stesso.
Nota a verbale
Eventuali modifiche di carattere straordinario e non prevedibile apportate dopo la presa visione della RSU/RSA e dei lavoratori, dovranno essere segnalate su apposito brogliaccio.

Articolo 9/bis
In via sperimentale, ogni tre mesi la RSU/RSA incontrerà l'azienda per una verifica congiunta dell’apposito brogliaccio al fine di valutare l’entità dell’utilizzo, ed intraprendere le eventuali iniziative necessarie.

Banca ore
Articolo 10

Come previsto dal CCNL art. 81 è facoltà delle GPG di compiere eventuali ulteriori prestazioni lavorative, nel limite di un’ora per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.
Qualora la GPG decida di effettuare eventuali prestazioni, entro il limite di un’ora oltre quella prevista dal comma precedente, deve avere la possibilità di poter decidere come usufruirne delle ore cumulate in apposito conto, che potrà essere erogato con la retribuzione del mese successivo la prestazione, con una maggiorazione del 35%.