Tipologia: Ipotesi CPL
Data firma: 25 maggio 2009
Validità: 25.05.2009 - 31.12.2012
Parti: Univ, Assiv, Assvigilanza, La Vigilanza, Vigilanza Città di Brescia, Fidelitas, Sicurgarda, G4 Brescia, Nuova Sicurezza del Cittadino Gruppo Civis, Corpo Vigili dell’Ordine e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs, RSU/RSA
Settori: Servizi, Istituti vigilanza, Brescia
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
1. Validità e sfera di applicazione
2. Ente Bilaterale
3. Sicurezza
4. Diritto di informazione
5. Visite mediche e tiro a segno
6. Arma
7. Ticket/buoni pasto

 

8. Vestiario ed equipaggiamento
9. Indennità di vestiario
10. Ferie
11. Banca ore
12. Salario variabile - Premio di risultato
15. Durata
Allegati


Ipotesi di contratto integrativo provinciale per le guardie particolari giurate dipendenti di tutti gli istituti di vigilanza privata di Brescia e provincia

Le associazioni datoriali presenti Univ […], Assiv […], Assvigilanza […] e gli Istituti di Vigilanza presenti La Vigilanza scarl […], Vigilanza Città di Brescia […], Fidelitas spa […], Sicurgarda […], G4 Brescia srl […], Nuova Sicurezza del Cittadino Gruppo Civis […], Corpo Vigili dell’Ordine srl […]; Le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uil Tucs […], presenti le RSU e RSA aziendali, visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato in Roma il 2 maggio 2006

Premesso che
Le parti, nel definire il presente accordo hanno inteso perseguire una sempre maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello aziendale che territoriale.
Considerato che il negoziato è stato condotto e si è concluso con esiti condivisi,
Le parti dichiarano di stipulare il presente Contratto Integrativo Provinciale inderogabilmente valido per tutti i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza Privata operanti in Brescia e Provincia in qualunque forma costituiti.

1. Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per i tutto il territorio della città e provincia di Brescia, per i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza, operanti in Brescia e provincia, in qualunque forma costituiti che svolgono tutte le attività di cui all’art. 1 del vigente CCNL per conto terzi a norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza art. 134 e seguenti e successive modifiche.
Lo stesso, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce, ad ogni effetto, le norme di tutti i precedenti
In considerazione di alcune situazioni particolari che si succedono all'interno di alcuni istituti e che comportano l’applicazione di trattamenti economici più vantaggiosi per alcune voci, onde consentire una sempre maggiore uniformità del costo del lavoro e delle relative retribuzioni, le O.O.S.S. si rendono disponibili a svolgere degli incontri a livello aziendale tesi a valutare tali elementi.

2. Ente Bilaterale
Le parti confermano la validità del sistema della Bilateralità e, pertanto, previa verifica dei contenuti, auspicano di far proprie le determinazioni assunte dall’Ente Bilaterale in materia di formazione c riqualificazione professionale, di composizione delle controversie e di ogni altra materia prevista dallo Statuto e dal Regolamento dell’Ente stesso.

3. Sicurezza
Al fine di accrescere la tutela della sicurezza fisica delle GPG, gli istituti dovranno impegnarsi a fornire alle stesse mezzi c strumenti sempre più aggiornati e funzionali ai vari servizi, quali: giubbotti antiproiettili, radio portatili compatibilmente con le possibilità di collegamenti anche sui siti da ispezionare e quant’altro necessario e previsto nelle disposizioni regolamentari

4. Diritto di informazione
1) Fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, art. 15 e art. 80 del CCNL vigente, gli Istituti di Vigilanza operanti nella Provincia di Brescia forniranno di norma con cadenza annuale a livello aziendale alle OO.SS territoriali congiuntamente alle RSU/RSA firmatarie del presente accordo le seguenti informazioni:
- prospettive di sviluppo anche in relazione all’istituzione di nuove tipologie di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
- consistenza degli organici;
- Tipologie dei servizi effettuati;
- Applicazione della normativa di cui al Testo Unico 81/08 e successive modifiche.
- Programmazione delle ferie dei dipendenti;
- Ristrutturazioni aziendali di particolare rilievo;
- Lavoro straordinario, banca ore.

11. Banca ore
In conformità a quanto previsto dall’art. 81 del vigente CCNL, le parti concordano che, con decorrenza 01/06/09 , possono essere richieste prestazioni ulteriori di cui all’art. 79 nel limite di 2 ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.