Tipologia: CPL
Data firma: 29 novembre 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2009
Parti: Fitist Security, Securcontrol, Sicurglobal Vigilanza/Associazione Italiana Vigilanza e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Ugl-Sicurezza Civile/RSA
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Macerata
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Validità e Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Relazioni Sindacali e Diritti di Informazione
Art. 3 - Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione
Art. 4 - Commissione Paritetica Territoriale
Art. 5 - Ente Bilaterale
Art. 6 - Formazione e Qualificazione Professionale
Art. 7 - Igiene e Sicurezza del Lavoro
Art. 8 - Organizzazione del lavoro e rotazione del servizi
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Pausa
Art. 11 - Straordinario e Banca delle ore
Art. 12 - Riposo giornaliero e settimanale

 

Art. 13 - Ferie e Permessi
Art. 14 - Vestiario
Art. 15 - Automezzi ed Equipaggiamento
Art. 16 - Assicurazioni - Dichiarazione a verbale
Art. 17 - Indennità Cassa e Maneggio Danaro
Art. 18 - Premio di Risultato
Art. 19 - Buono pasto
Art. 20 - Missione e trasferta
Art. 21 - Indennità di anti-taccheggio
Art. 22 - Indennità speciali
Art. 23 - Manutenzione e lavaggio divisa
Art. 24 - Dichiarazioni
Art. 25 - Decorrenza e durata
Art. 26 - Deposito


Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata della provincia di Macerata

Il giorno 29 novembre 2007, presso la sede di Confindustria Macerata, tra gli Istituti di Vigilanza Privata Fitist Security srl - Filiale di Macerata […], Securcontrol srl - Sede di Macerata […], Sicurglobal Vigilanza srl - Filiale di Macerata […], assistite dal […] Consigliere nazionale dell'Associazione Italiana Vigilanza e le OO.SS. Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], Ugl-Sicurezza Civile […], che assistono i Rappresentanti Sindacali Aziendali […] per la Filcams-Cgil, […] per la Fisascat-Cisl, […] per la Uiltucs-Uil, […] per la Ugl-Sicurezza Civile.

Premesso
- che il precedente Contratto Integrativo Provinciale per ì Dipendenti da istituti di Vigilanza Privata era scaduto il 31 dicembre 2005 e che ha continuato a produrre i propri effetti anche per il 2006 in considerazione del fatto che, durante le trattative per il rinnovo del CCNL di categoria siglato il 2 maggio 2006 e firmato nella stesura definitiva il 6 dicembre 2006, le Parti Sociali a livello nazionale si erano date l'un l'altra affidamento che la contrattazione collettiva di secondo livello non potesse essere affrontata prima del 1° gennaio 2007;
- che in data 19 luglio 2007 la Parti hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale regolarmente depositata presso gli Enti territorialmente competenti (Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, Inps di Macerata ed Inali di Macerata), il cui contenuto viene ripreso nel presente Accordo.
Tutto quanto sopra premesso, la Parti dichiarano di stipulare il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza Privata della Città di Macerata e Provincia In applicazione dell'art. 10 del vigente CCNL di settore.

Art. 1 - Validità e Sfera di applicazione del contratto
Le Parti, come sopra identificate e rappresentate, durante il confronto, hanno affrontato gli argomenti di seguito riportati ed hanno deciso di stipulare il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con particolare riferimento all'art. 10, da valere in tutto il territorio della città e della Provincia di Macerata tra gli Istituti di Vigilanza, in qualunque forma costituiti, ed il relativo personale dipendente.
Inoltre, le Parti hanno concordato che con il presente accordo trova piena e concreta attuazione quanto stabilito dal citato CCNL, la cui applicazione, per le materie ed i temi specificatamente nello stesso indicati, era cominciata fin dal 1° gennaio 2006.
Il presente contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, tale da garantire condizioni di base uguali per tutti gli operatori. Pertanto sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Integrativi Provinciali, accordi speciali nazionali, usi e consuetudini locali, nessuna esclusa, se non specificatamente riportati negli articoli che seguono, in quanto i miglioramenti economici e normativi qui pattuiti assorbono totalmente quelli precedentemente stabiliti.
Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle dei vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di cui li CIP è diretta emanazione e parte integrante.

Art. 2 - Relazioni Sindacali e Diritti di Informazione
Le Parti intendono perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità ed attuare e sviluppare, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del vigente CCNL di settore, un sistema di Informazioni globali riferite ai settore e riguardanti In particolare:
- aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
- stato e prospettive di sviluppo del settore;
- influenza di fenomeni connessi all'evoluzione dei servizi sull’organizzazione del lavoro svolto e sugli eventuali riflessi occupazionali futuri;
- Iniziative di aggiornamento e formazione delle professionalità, anche in relazione alla domanda del mercato dell'utenza;
- andamento dell'occupazione e sua struttura; .
- problematiche relative all'organizzazione del lavoro;
- verifica applicazione dell'attuale CIP.
A tal fine, le Parti firmatarie del presente accordo concordano sull’opportunità di incontrarsi almeno semestralmente per l'esame e la discussione delle suddette materie e di altre eventuali.

Art. 3 - Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione
E' costituita la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione ai sensi della Legge 80/1998, secondo quanto pattuito nel verbale di accordo allegato firmato in data odierna, che sostituisce il precedente accordo del 6 ottobre 2000.

Art. 4 - Commissione Paritetica Territoriale
Le Parti si impegnano a costituire ed ad attivare entro il 31 marzo 2008 la Commissione Paritetica Territoriale, così come definita dall'art. 3 del precedente CIP.

Art. 5 - Ente Bilaterale
Le Parti, concordano sulla necessità di promuovere la costituzione dell'Ente Bilaterale Regionale,

Art. 7 - Igiene e Sicurezza del Lavoro
Nel confermare il pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale vigente, gli Istituti riconfermano il proprio impegno teso alla soluzione del problemi relativi all'ambiente di lavoro ed alla tutela della salute dei lavoratori e si dichiarano disponibili ad intervenire tempestivamente qualora si evidenziassero necessità oggettive.
Gli Istituti firmatari si impegnano inoltre ad attuare per i lavoratori neo assunti momenti formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze dei rischi specifici e generici dell'ambiente di lavoro.
Le OO.SS, dopo la firma del presente CIP procederanno, ai sensi di legge, alle nomine del RLS se non già presente e/o nominato in ogni singola Azienda.
Con riferimento alla legislazione vigente, in particolare all'art. 5 della legge 300/70, le Aziende potranno far controllare l'idoneità psicofisica del lavoratore da parte di Enti Pubblici ed Istituti di Diritto Pubblico Specializzati. Pertanto i dipendenti all’atto del rilascio, a proprie spese, e all'atto del rinnovo annuale del Decreto di Approvazione a Guardia Particolare Giurata e della licenza di porto di pistola, a spese dell'azienda, saranno sottoposti a visito medica presso le varie A.S.L. competenti per territorio, ai fine di accertare l'idoneità psicofisica del lavoratore a) maneggio delle armi ed allo svolgimento dei servizio di guardia particolare giurata. (Legge n. 184 - Legge n. 180).
Del pari dovrà essere consentito ai lavoratori, che lo desiderassero, di sottoporsi, a proprie spese, a visita medica ed esami al fine di verificare lo stato della propria saluto psicofisica.
Le richieste di permesso a tale scopo dovranno essere fatto con un congruo anticipo, al fine di evitare disservizi. Si utilizzeranno i permessi retribuiti come da art. 34 del vigente CCNL.
Il lavoratore e1 comunque tenuto a documentare mediante apposita dichiarazione la visita medica effettuata.

Art. 8 - Organizzazione del lavoro e rotazione del servizi
Al fine di evitare discriminazioni, compatibilmente con le esigenze e la natura dei servizi, anche in relazione all’insostituibilità del personale e tenuto conto pure delle capacità del singoli lavoratori, le Aziende adotteranno il sistema della rotazione del turni di servizio tra i lavoratori stessi.

Art. 9 - Orario di lavoro
Sulla base di quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali, per il personale tecnico operativo la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà avvenire secondo i seguenti sistemi:
a) come previsto dall'art. 76 del CCNL vigente (5 + 1)
b) come prevista dall'art. 77 del CCNL vigente (6 + 1 + 1)
Dopo un'attenta verifica su quale dei due sistemi adottare, le Parti, di comune accordo, confermano che per il personale del ruolo tecnico operativo l'orario di lavoro rimarrà quella stabilito dall'art. 76 del succitato CCNL e cioè il sistema dei 5+1 (cinque giorni di lavoro cui seguirà un giorno di riposo); resta altresì confermato che l'orario giornaliero contrattuale è di n. 7 ore. Naturalmente, per la completa applicazione dell'art. 76, verranno concessi n.7 giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato, così come pure gli altri permessi di cui all'art. 84 del CCNL e cioè le cinque ex - festività religiose e nazionali (Legge 5 marzo 1977, n. 54), la festa del Santo Patrono, sei giornate di permessi annuali retribuiti, più un'ulteriore giornata di permesso annuale, per un totale complessivo di 20 giornate. Le Aziende ribadiscono l'impegno di far godere, una volta al mese, una giornata di permesso abbinata ai giorno di riposo, indipendentemente dai giorni della settimana, come già previsto nel precedente CIP.
• L'orario di lavoro, così come qui stabilito, potrà essere modificato in tutta la Provincia dietro richiesta delle OO.SS, o delle RSA/RSU, ma solo dopo che in sede di Commissione Paritetica Provinciale sì siano verificate le possibilità e le modalità tecniche di passare dal sistema 5+1 a) sistema 6+1+1, tenendo conto che per nessuna delle Aziende tale passaggio comporti un aumento dei costi.
Sono fatte salve, in quanto condizioni migliorative e pertanto senza diritto a maggiorazioni di spostato riposo, le soluzioni già previste nel precedente CIP che si riferiscono al riposo fatto cadere nelle giornate di sabato o di domenica, purché venga salvaguardato il principio che i giorni di riposo in un anno siano n. 61 e nell'arco di ciascun mese n. 5 (n. 6 per un solo mese dell'anno).

Art. 10 - Pausa
Fermo restando quanto previsto all'art. 74 del CCNL e considerato che i servizi vigilanza possono essere di carattere continuativo e di carattere discontinuo e di attesa e custodia, le Parti concordano quanto segue;
- per i servizi discontinui (zona stradale) e di attesa e custodia (piantonamenti fissi, centrale operativa, trasporto valori, etc.) la g.p.g. potrà usufruire della pausa secondo modalità stabilite con la direzione dell'istituto di appartenenza;
- per i servizi continuativi (piantonamenti anti-rapina senza pausa, etc,) la direzione di ogni singolo Istituto concorderà contrattualmente con l'utenza le modalità di fruizione della pausa sul posto di lavoro.
"Stante te particolari esigenze del settore e data la necessità di garantire la protezione di beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sui posto di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio che richiedano comunque l'intervento della g.p.g, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio".
"Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di servizio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 1 - 4 del D.Lgs. n. 66/2003, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi"
Pertanto, al fine di recare il minor disagio possibile all'utenza, nel caso in cui dovessero verificarsi le situazioni qui sopra descritte, la g.p.g, dovrà dare tempestiva comunicazione con qualsiasi mezzo dell'impossibilità di poter fruire della pausa, confermando tale comunicazione per iscritto su di apposito modulo allo scopo predisposto da ciascun Istituto. Le modalità di fruizione della pausa verranno indicate negli ordini di servizio.

Art. 11 - Straordinario e Banca delle ore
Le Parti concordano che le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere contenute e limitate alle effettive esigenze del settore ed alla necessità di garantire la protezione del beni pubblici e privati affidati agii Istituti di Vigilanza. Ferma restando la facoltà dei datori di lavoro di richiedere prestazioni di lavoro straordinario, le stesse, sommate all'orario normale di lavoro, non potranno superare mai il limite stabilito dall'art. 81 lettera b) del CCNL vigente.
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 81 del CCNL sottoscritto il 2 maggio 2006 e ferma restando la volontarietà di tale prestazione da parte del lavoratore, le Parti concordano che con la decorrenza ed applicazione dello stesso CCNL, confluiscano nel conto individuale di banca delle ore di ciascun lavoratore una ulteriore ora, così come previsto al secondo comma del citato art. 81, nel limite massimo di due ore per ogni giornata lavorativa.
Le Parti stabiliscono che, tenuto conto delle effettive esigenze del settore e della necessità di garantire la protezione del beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, la prestazione lavorativa non potrà superare il limite di dodici ore nell'arco di una stessa giornata,
Le Parti concordano che la prima ora dopo l'orario giornaliero normale sarà computata come straordinario e, qualora la prestazione straordinaria sia superiore ad un'ora, l'ultima o le ultime due ore di tale prestazione andranno a cumularsi nel monte Individuale di banca delle ore.
Mensilmente gli Istituti di Vigilanza comunicheranno al lavoratore sul cedolino paga il numero delle ore accumulate in banca delle ore. Dette ore verranno recuperate secondo quanto stabilito dal citato art. 81 del CCNL ed il lavoratore stesso, su apposito modulo, indicherà la propria scelta in merito al suddetto recupero.

Art. 12 - Riposo giornaliero e settimanale
Fermo restando quanto stabilito dagli art. 72 del CCNL vigente, al fine di consentire, compatibilmente con le esigenze aziendali, la rotazione tra servizi notturni e diurni e per far fronte a particolari esigenze improvvise ed imprevedibili, potranno essere concordati nel rispetto della volontarietà del lavoratore e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 66/2003, turni di riposo giornaliero non inferiori ad otto ore.
Per quanto concerne il riposo giornaliero di 11 ore, abbinato al riposo settimanale di 24 ore per complessive 35 ore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 73 del CCNL vigente, ribadendo la volontarietà del lavoratore, il turno di riposo settimanale di 35 ore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, non potrà essere inferiore a ventiquattro ore.
Per le modalità di recupero delle ore di riposo giornaliero non godute, verrà istituito un apposito "conto riposo", nel quale confluiranno le suddette ore che seguirà le stesse regole della "banca delle ore" prevista dal vigente CCNL di settore. Le ore di riposo che da apposita verifica congiunta non risultino recuperate entro 3 mesi dalla maturazione, verranno monetizzate a titolo di risarcimento danni con una maggiorazione pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o oraria, di cui all'art. 105 del CCNL vigente.