Categoria: 2007
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Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CPL
Data firma: 23 luglio 2007
Validità: 01.08.2007 - 31.07.2011
Parti: Istituti vigilanza Campobasso e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Campobasso
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione
Art. 4 - Permessi sindacali
Art. 5 - Permessi RLS
Art. 6 - Ente Bilaterale
Formazione
Art. 7 - Formazione
Art. 8 - Aggiornamento professionale e continuo
Art. 9 - Cambi di appalto e garanzie occupazionali
Organizzazione del lavoro
Art. 10 - Orario di lavoro - Sistema di applicazione
Art. 11 - Banca delle ore

 

Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Organizzazione del lavoro
Tutele e garanzie
Art. 14 - Patente di guida
Art. 15 - Congedi parentali
Art. 16 - Malattia
Art. 17 - Mantenimento del posto di lavoro
Art. 18 - Assistenza legale e testimonianze a processi
Art. 19 - Vestiario ed equipaggiamento
Trattamento economico
Art. 20 - Ticket
Art. 21 - Premio di risultato
Art. 22 - Rinnovo arma
Art. 23 - Maneggio denaro
Art. 24 - Decorrenza e durata


Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata operanti nella città di Campobasso e provincia, 1/8/2007 - 31/7/2011

Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente contratto integrativo provinciale disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio della città di Campobasso e provincia, il rapporto di lavoro tra tutti gli Istituti, Consorzi e Cooperative di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti, ed il relativo personale dipendente. Esso è parte integrante del vigente CCNL e, come tale, deve essere applicato, al pari dello stesso, fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi aziendali.

Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 9 dei vigente CCNL, in materia di informazione, gli Istituti forniranno alle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente contratto, informazioni relativamente a: .
- prospettive di sviluppo anche in relazione ad investimenti aziendali;
- fenomeni connessi all’evoluzione dei servizi sull’organizzazione del lavoro e di quelli esistenti e su eventuali riflessi occupazionali;
- consistenza degli organici, in relazione alle varie tipologie di servizio;
- banca ore, straordinari, ferie, tipologie di contratto individuale esistenti, turnazione ferie, calendari corsi di formazione (tipologia, durata e partecipanti) etc.
su richiesta coerente delle stesse OO.SS..

Art. 5 - Permessi RLS
Le parti concordano che le ore di permesso annuali per i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, per assolvere i loro compiti, saranno pari a 70 ore annue.

Art. 6 - Ente Bilaterale
Così come previsto dall’art. 6 del CCNL vigente le parti si impegnano ad avviare le procedure, nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro e non oltre il corrente anno, per costituire nel settore l’Ente Bilaterale per il Molise.
Gli scopi dell’Ente Bilaterale sono quelli previsti del CCNL vigente ed, in particolare, si conviene di:
- predisporre programmi e moduli formativi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del CCNL vigente, individuando i fabbisogni formativi specifici di Campobasso e provincia;
- attivare gli organismi per la composizione delle controversie, così come previsto dagli artt. 11, 12 e 13 (Commissione Paritetica Provinciale) del vigente CCNL;
- rappresentare il settore aventi le Autorità preposte, per quanto di competenza;
- favorire interventi di pari opportunità uomo/donna nel lavoro finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive;
- sviluppare attività di studio e di ricerca per comprendere e monitorare l'evoluzione del settore.
All’atto della costituzione dell’Ente Bilaterale per il Molise, lo stesso si attiverà verso l’Ente Bilaterale nazionale per il recupero delle quote di competenza territoriale eventualmente risultanti versate e accantonate.

Formazione
Art. 7 - Formazione

Le parti nel rivendicare il loro esclusivo diritto-dovere di intervenire nella formazione professionale dei lavoratori, ritengono che l'Ente Bilaterale costituendo debba promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale delle guardie particolari giurate ex antea ed ex postea assunzione.
Concordano, pertanto, quanto di seguito:
a. L’Ente dovrà predisporre i moduli formativi in grado di preparate professionalmente le aspiranti GPG. Tali moduli dovranno rispondere, sul piano qualitativo, agli standard previsti per la formazione obbligatoria, che la normativa in essere assegna ai singoli Istituti (conoscenza dei compiti e dei diritti-doveri delle G.P.G., delle prescrizioni, delle cautele, della sicurezza sul lavoro, delle tecniche operative per l’esecuzione dei singoli servizi e degli apparati ricetrasmittenti).
b. Al fine di stabilire il grado di addestramento delle aspiranti G.P.G., sarà consegnato un questionario, unitamente ai moduli formativi, predisposto dall’Ente, che le stesse dovranno compilare e riconsegnare, debitamente, sottoscritte, all’Ente stesso.
c. Prima dell'assunzione, le aspiranti G.P.G., dovranno addestrarsi all’uso delle armi ed ottenere, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la licenza di porto di pistola.
d. Dopo l’assunzione, entro i primi sei mesi di attività, le G.P.G. saranno avviate a corsi di addestramento secondo adeguati percorsi formativi predisposti dall’Ente stesso. Tutto ciò, previa una formazione pratica sull’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti ed unitamente ad alcune ore di servizio svolte in affiancamento operativo con G.P.G. esperte.
e. L’Ente Bilaterale, al termine dei moduli formativi e professionali, certificherà, attraverso attestato, la frequenza ai percorsi formativi, nonché il grado di addestramento raggiunto delle singole G.P.G.
Qualora l’assunzione si riferisca ad un lavoratore che abbia effettuato l’addestramento alle dipendenze di altro Istituto di Vigilanza negli ultimi 12 mesi, il medesimo sarà esonerato dall’attività addestrativa presso l’Azienda di nuova assunzione.

Organizzazione del lavoro
Art. 10 - Orario di lavoro - Sistema di applicazione

Resta confermato il sistema di orario di lavoro così come previsto, dal vigente CCNL.
Qualora nell’applicazione del sistema di orario, definito con il presente contratto si determinassero problemi applicativi tali da rendere necessario il ricorso ad orari diversi da quelli previsti, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno per confrontarsi, ed eventualmente concordare, le possibilità a le modalità tecniche del passaggio ad altra distribuzione dei riposi e dei permessi (anche per una parte del personale) per sopravvenute esigenze di servizio.

Art. 13 - Organizzazione del lavoro
Par quanto attiene i turni di servizio, gli Istituti comunicheranno, di norma, la programmazione per periodi almeno quindicinali.
Fermo restando l’applicazione ed il rispetto delle vigenti norme in materia di lavoro, eventuali deroghe saranno oggetto di tempestiva valutazione in sede aziendale.