Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 23 febbraio 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2003
Parti: Commissione Paritetica (Aat, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil)
Settori: Commercio-Turismo, Alberghi, Taormina
Fonte: fisascat.it
Sommario:
Art. 1) |
Art. 8) Lavoro stagionale |
Accordo integrativo locale, Taormina lì 23 Febbraio 2001, al CCNL, da valere per il Personale dipendente delle Aziende alberghiere del Comune di Taormina e da tutte le Aziende alberghiere del comprensorio associate alla Associazione Albergatori Taormina, composto da 12 articoli, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Art. 1) - Le Parti contraenti dichiarano di riconoscere e accettare la disciplina accolta sul CCNL 06 Ottobre 1994 e modificato dal CCNL del 20.1.99, per i dipendenti delle Aziende alberghiere e l’accordo Quadro Regionale Turismo Sicilia del 20 Aprile 2000.
Art. 3) Per quanto riguarda l'assunzione del Personale con contratto a tempo determinato , le imprese alberghiere si obbligano a riassumere con diritto di precedenza i Lavoratori che vi abbiano prestato servizio durante l'anno precedente, fatto salvo l’obbligo da parte del lavoratore di esercitare tale diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 23 comma 2 legge 56/87 , in maniera tale da favorire lo sviluppo della professionalità. Eventuali casi di non riassunzione dovranno essere comunicati dai diretti interessati entro trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto. A tal fine le Parti, in sede di Commissione Paritetica, tratteranno i casi in contestazione.
Art. 4) Orario di lavoro
Le Aziende potranno accedere alla seguente distribuzione dell’orario di lavoro, previa comunicazione e relativa vidimazione della Commissione Paritetica:
a) L’orario di lavoro potrà essere strutturato secondo le seguenti modalità:
- 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni di 8 ore;
- 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni di 6.40 ore;
- 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni di 7 ore e ½ giornata di 5 ore. Eventuali variazioni durante il corso della stagione o dell’anno, potranno applicarsi previa comunicazione e relativa vidimazione della Commissione Paritetica.
Art. 5) Flessibilità
a) In relazione alla peculiarità del settore turistico ed in applicazione a quanto previsto dal CCNL vigente, le Parti potranno adottare sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quanto prescritto dalla normativa contrattuale di settore, non darà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Tale distribuzione non potrà superare le 8 ore giornaliere e dovrà essere contenuta entro le 48 ore settimanali.
Il mancato recupero delle ore eccedenti le 40 ore e fino alle 48 ore darà luogo a congedi di conguaglio che potranno essere goduti o retribuiti entro la fine della stagione o dell’anno, secondo quanto previsto dal CCNL e dall’integrativo locale.
Sono fatte salve le maggiorazioni contrattuali, le condizioni economiche e normative di miglior favore per tutto il personale in forza alla data di stipula del presente accordo. Ai Lavoratori che verrà applicato tale sistema di flessibilità verranno riconosciute ulteriori 24 ore (in ragione di anno) di permessi.
b) I congedi, in funzione dei flussi turistici, potranno essere disposti, anche in via anticipata, a compenso delle prestazioni delle settimane lavorative di durata superiore a quella contrattuale, nella misura in cui ciò è disposto dal CCNL vigente.
c) Le ore di permessi retribuite, di cui all’articolo 70, potranno essere disposte in funzione dei flussi turistici ed anche in via preventiva rispetto a successivi periodi di rinnovo di prestazioni di lavoro a tempo determinato laddove ricorre tale consuetudine. L’applicazione di tali sistemi è operativa previa comunicazione alla Commissione Paritetica.
Art. 8) Lavoro stagionale
Le parti nel confermare l’esigenza e l’attenzione al prolungamento delle attività stagionali, tenuto conto anche delle previsioni di legge ed i contenuti degli accordi intervenuti in materia a livello regionale, decidono di rinviare le determinazioni in attesa di una definizione normativa legislativa.
Per quanto riguarda le aziende annuali si procederà come segue:
Percentuale dei Lavoratori da assumere a tempo determinato (Art. 62 CCNL): si stabilisce, in fase sperimentale per gli anni 2001/2002, la liberalizzazione della percentuale per quelle aziende che ne faranno richiesta tramite l’associazione di categoria alla commissione paritetica. Non appena verrà recepita la direttiva Europea sulla materia, le Parti si incontreranno per armonizzare quanto previsto nel presente articolo.
Art. 11) Lavoro Notturno
Alla luce delle nuove disposizioni in materia di lavoro notturno, stabilisce quanto segue:
- La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro dei Lavoratori notturni addetti alla portineria e/o al ricevimento, occupati negli alberghi, viene fissata in sei giornate in deroga a quanto previsto
dell’articolo 178 del CCNL 1994;
- La durata del riposo intermedio durante il periodo non può essere superiore a 3 (Tre) ore ininterrotte;
- Ai Lavoratori notturni che su richiesta del datore di lavoro assicurino la propria disponibilità a soddisfare, durante i riposi intermedi, eventuali esigenze manifestate dalla clientela, è riconosciuta una speciale indennità pari a Lire 5.000 (Cinquemila) 2,58 Euro, per ciascuna ora di riposo intermedio non usufruito.
Decorrenza e durata
[…]
Per quanto non previsto nel presente si richiama al CCNL e all’accordo quadro regionale del 20.04.2000, che sono parte integrante del presente accordo integrativo territoriale.