Tipologia: Ipotesi contratto integrativo territoriale
Data firma: 22 luglio 2002
Validità: 22.07.2002 - 31.12.2004
Parti: AIA e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Alberghi Firenze
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1. Contrattazione Collettiva di riferimento e quadro normativo vigente
Art. 2. Ambito territoriale e comparto
Art. 3. Rinvio alla contrattazione integrativa territoriale
Art. 4. Fornitura di servizi alle imprese alberghiere
Art. 5. Forme flessibili di assunzione ed impiego del personale
5.1. Lavoro a tempo parziale.
5.2. Contratto dì lavoro a tempo determinato
5.3. Personale extra e/o di surroga
5.4 Apprendistato
Art. 6. Lavoro notturno

 

Art. 7. Premio di risultato
Art. 8. Consegne e rotture
Art. 9. Formazione
Art. 10. Organismi paritetici per la composizione delle vertenze collettive, individuali e procedere di arbitrato
Art. 11. Sostegno al reddito
Art. 12. Inscindibilità delle norme del presente contratto
Art. 13. Decorrenza e durata
Clausola di salvaguardia
Appendice
Accordo per la ricostituzione del Centro Servizi di Firenze dell’EBTT


Ipotesi di contratto integrativo territoriale comparto aziende alberghiere area fiorentina

Il giorno 22/07/2002, in Firenze tra le O.O.S.S. dei lavoratori Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], e la Associazione Alberghiera di Firenze e Provincia AIA […]

Premesso che
Il sistema di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva è stato definito, in via generale, dal protocollo del 23.07.1993 e dal patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998 che ha confermato il sistema di relazioni aziendali già definito dal citato protocollo, e, contemporaneamente, ha inteso sviluppare il metodo della concertazione;
predetti atti assegnano ai vari livelli della contrattazione collettiva, un ruolo fondamentale nel raccordo fra la previsione normativa, la contrattazione collettiva nazionale di settore e le esigenze di poter usufruire appieno sul territorio delle
dinamiche di sviluppo delle aziende, al fine di garantire nel contempo lo sviluppo della occupazione e la crescita di adeguate professionalità fra tutte le risorse umane;
con il presente accordo territoriale, ove non disposto e concordato diversamente, si farà riferimento a quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore e, pertanto, anche alla ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende del settore turismo 22.01.1999 così come definitivamente concordato dalle parti nel Testo Unico siglato il 4 luglio 2001 (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Intersind, Cgil, Cisl, Uil), le cui premesse, le Parti, intendono qui riportate ed interamente ritrascritte;
Le parti si danno atto che:
questo accordo ha lo scopo di consentire sia ai lavoratori sia alle aziende la gestione di una adeguata flessibilità "concordata della prestazione di lavoro", fermo restando il rispetto delle normative di legge vigenti e contrattuali di riferimento;
si intendono sviluppare attività di servizio da parte dell’Ente Bilaterale del Turismo Toscano (EBTT) e del relativo Centro di Servizio con sede in Firenze in Borgognissanti n. 8 che consentano la istituzione di strumenti operativi, cui le imprese del settore, come pure i lavoratori, potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore. A tal fine, come previsto anche dal Testo Unico qui precedentemente già citato, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, dovranno inviare all'EBTT, anche tramite il corrispondente Centro di Servizio, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, eventuali crediti /debiti formativi.) ai fini della istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l‘offerta di lavoro;
Il mercato del lavoro, anche nel settore turistico, ha sviluppato negli ultimi anni numerosi strumenti allo scopo di garantire forme di flessibilità tese a rispondere alle esigenze del settore. E' necessaria una corretta e concordata gestione di tali strumenti al fine di evitare che si sviluppino aree di precariato che rappresenterebbero, oltre che una lesione ai diritti del lavoratore, un decadimento alla professionalità dei medesimi ed un elemento di concorrenza sleale delle imprese;
È obbiettivo delle parti garantire in azienda la corretta gestione e la necessaria trasparenza delle prestazioni del lavoro flessibile e nel contempo promuovere iniziative tese ad individuare ulteriori possibilità oltre a quelle già previste dalla vigente normativa di certificazione paritetica del cosiddetto lavoro atipico, evitando strumentalizzazioni tese a mascherare eventuale lavoro irregolare o sotto retribuito.

Art. 1. Contrattazione Collettiva di riferimento e quadro normativo vigente
Nella definizione del presente accordo integrativo territoriale, le parti hanno convenuto di fare riferimento, se non concordato e disposto diversamente a quanto previsto:
a) dall'ipotesi di accordo del rinnovo de! contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo 22/01/1999 (Testo unico siglato il 04 07.2001)- comparto Aziende Alberghiere e, conseguentemente, a quanto demandato dalla vigente contrattazione collettiva nazionale settore Turismo (Federalberghi) alla contrattazione di secondo livello;
b) dai provvedimenti normativi emanati a disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche successivamente alla data del 04/07/2001, con l'impegno di valutare congiuntamente la opportunità di eventuali successivi accordi territoriali, dove tali provvedimenti demandassero alla contrattazione integrativa territoriale la individuazione delle condizioni e delle modalità della concreta attuazione del disposto legislativo.

Art. 2. Ambito territoriale e comparto
Questo contratto integrativo territoriale ha validità nell'ambito dell'Area di Firenze e provincia ed è riferito al comparto imprese alberghiere; imprese alberghiere associate all'AIA- Associazione Imprese Alberghiere della provincia di Firenze, o alle imprese che, comunque versano i contributi all'EBTT.
Il contratto integrativo, nel 'ambito e nel comparto sopra indicati si applica:
• alle imprese alberghiere che occupano fino a quindici dipendenti,
• alle imprese alberghiere che occupano più di quindici dipendenti la dove nelle stesse non si svolga la contrattazione integrativa aziendale;
• le parti dichiarano la propria disponibilità finalizzata all’estensione del presente contratto ad altre realtà organizzative territoriali;

Art. 4. Fornitura di servizi alle imprese alberghiere
Premesso che.
le O.O.S.S. dei lavoratori esprimono parere negativo rispetto alla diffusione sul territorio fiorentino, del fenomeno di fornitura di servizi alle imprese alberghiere, che attualmente sono prevalentemente stipulati con Società cooperative perché ritengono che tale utilizzo potrebbe influenzare negativamente gli standard qualitativi delle aziende alberghiere;
lo strumento dell'appalto è giudicato positivamente dalle imprese perché costituisce secondo le stesse, uno dei sistemi di esternalizzazione di segmenti dell'attività di impresa, efficace in quanto a flessibilità dell'organizzazione produttiva dei committenti ed utile al fine dell’acquisizione degli spazi di mercato, e quindi dello sviluppo dell’occupazione, per le società appaltatrici (prevalentemente enti cooperativi);
le parti, al solo fine di circoscrivere il fenomeno nell'ambito di una corretta applicazione della normativa vigente, convengono che
è urgente pervenire ad un monitoraggio del fenomeno, avendo ben chiaro l'ambito normativo a cui ricondurre, per quanto riguarda le imprese alberghiere, la tipologia degli appalti in questione;
in assenza di una normativa che regolamenti chiaramente le forme nuove di esternalizzazione delle attività produttive di beni e servizi che hanno trovato di fatto ampia diffusione, occorre comunque pervenire all’individuazione di soggetti appaltatori aventi caratteristiche di imprenditorialità ed autonomia gestionale all'interno dell’impresa alberghiera appaltante, senza che con ciò vengano meno l'unicità dell'impresa e la qualità dei servizi di quest’ultima;
deve essere affermato con immediatezza l’impegno da parte dei committenti e delle società appaltataci a garantire ai lavoratori ed alle lavoratrici impegnati in tali appalti di trattamenti minimi inderogabili sia retributivi che normativi previsti contrattazione collettiva del Settore Turismo
di costituire una commissione paritetica di monitoraggio al fine di verificare le caratteristiche degli appalti di cui sopra per quanto riguarda i requisiti di imprenditorialità degli appaltatori con riferimento alla fornitura di servizi in particolare - in linea di massima - con riguardo al possesso dei mezzi e delle attrezzature, alla dipendenza gerarchica o funzionale, dei lavoratori impiegati nell'appalto, dall’appaltatore, all’esercizio del potere direttivo da parte dell’imprenditore o di personale dallo stesso dipendente , al coordinamento che comunque il lavoratore deve avere con tale appaltatore, qualora si tratti di lavoratori non subordinati
tale commissione paritetica sarà composta da un rappresentante di ciascuna delle OO.SS. dei lavoratori firmatarie da questo contratto e da tre rappresentanti della associazione datoriale AIA - Firenze
la Commissione Paritetica opererà presso la sede del Centro Servizio - Via Borgognissanti n. 8, in rapporto anche con l’osservatorio del mercato del lavoro previsto all’art. 18 del CCNL 22/01/1999.
Le parti si impegnano a promuovere la costituzione della Commissione entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo integrativo territoriale.
le parti si attiveranno presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze affinché alle riunioni della Commissione possa essere invitato un funzionario del Servizio Ispezione del Lavoro; il funzionario verrà invitato a titolo consultivo.

Art. 5. Forme flessibili di assunzione ed impiego del personale
5.4 Apprendistato

Le parti confermano di riconoscere nell’istituto dell'apprendistato un importante strumento per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro sia con riferimento al necessario ed indispensabile collegamento tra la scuola ed il lavoro sia con riferimento all'acquisizione delle competenze previste per il conseguimento della qualifica.
Riconosciuta, pertanto, irrinunciabile l'esigenza di valorizzare il momento formativo dell'apprendistato le parti si impegnano a promuovere anche l’intervento dell’EBTT e del relativo Centro di Servizio di Borgognissanti 8, nella definizione ed attuazione delle attività formative
Fra le parti, nel condividere quanto sopra affermato ed avendo riguardo a quanto demandato in materia di apprendistato alla competenza della contrattazione integrativa territoriale dalla vigente Contrattazione collettiva di settore (Turismo - Federalberghi 2.01.1999). viene concordato e stipulato quanto segue in deroga a quanto disposto dalla predetta contrattazione collettiva di settore:
• Rapporto apprendisti lavoratori qualificati
È consentita, nelle singole imprese alberghiere, l'assunzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato
Sono ricompresi nel calcolo e quindi nel numero dei lavoratori qualificati anche tutti i lavoratori che rivestono le qualifiche per le quali è ammesso l'apprendistato, fermo restando che il numero degli apprendisti non potrà superare quello del personale qualificato con qualifica corrispondente

Art. 6. Lavoro notturno
Le parti,
considerato l’attuale quadro normativo che regola il lavoro notturno, D.Lgs. 26/11/1999 n. 532;
considerato quanto disposto dalla contrattazione collettiva del settore Turismo (CCNL 22.01.1999 nel testo Unico siglato il 04/07/2001) che ha regolamentato ampiamente la prestazione lavorativa dei lavoratori notturni;
concordano di fare riferimento alle vigenti norme di legge e contrattuali di settore e di comparto per quanto riguarda la instaurazione e la disciplina del rapporto di lavoro notturno.

Art. 9. Formazione
Le parti convengono che costituisce esigenza primaria del settore turistico quella di integrare attraverso la formazione alle carenze del sistema di istruzione professionale.
Tale obiettivo si rende indispensabile in relazione al mutare delle competenze professionali richieste dal mercato dell'occupazione e delle dinamiche di sviluppo delle carriere degli occupati delle imprese turistiche.
Le parti, al fine di incentivare un sistema di formazione che consenta di poter valorizzare e dare rilevanza alle modalità con la quale i servizi vengono erogati ed in particolare al ‘clima’’ di accoglienza che gli operatori riescono a creare al momento della produzione e della vendita, decidono di programmare la costituzione di una Commissione Paritetica che avrà come oggetto la formazione professionale.
Tale Commissione Paritetica che prenderà il nome di “Commissione per la incentivazione della formazione professionale", sarà composta da n. 3 Rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro.
A tale Commissione vengono demandati i seguenti compiti:
verifica delle materie e dei contenuti relativi ai Contratti di Formazione Lavoro;
verifica delle materie relative ai Contratti di Inserimento Professionale.
verifica delle materie e degli accordi relativi agli Stages;
individuazione e pianificazione dei fabbisogni formativi
verifica della idoneità temporale e contenuto formativo dei corsi di formazione lavoro sia istituzionali sia a carattere volontario;
- modalità di godimento e quantità dei permessi da usufruire per la formazione,
La stessa Commissione potrà altresì esprimere pareri in merito a:
programmi di inserimento lavorativo e tirocini formativi con riferimento alla legge 68/99 (assunzioni obbligatorie disabili);
- programmi e formazione in merito al D.Lgs. 626/94 (sicurezza sui luoghi di lavoro);

Clausola di salvaguardia
Le parti si impegnano ad armonizzare il presente Contratto Integrativo Territoriale con le eventuali novità che potranno essere introdotte dal CCNL Settore Turismo - Federalberghi in corso di rinnovo.

Appendice
Accordo per la ricostituzione del Centro Servizi di Firenze dell’EBTT


In data odierna 12 luglio 2002 in Firenze, tra l’AIA- Associazione Impresa Alberghiera di Firenze e Provincia, aderente a Federalberghi […], la Federazione Italiana Pubblici esercizi della Confcommercio di Firenze […], la Fiavet Toscana […], la Faita […], la Rescasa […], le O.O.S.S. dei lavoratori; Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl […], Uiltucs - Uil […], si è raggiunto il seguente accordo per la ricostituzione dei Centri Servizi di Firenze

Premesso che le parti intendono fare riferimento a quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore in merito agli Enti Bilaterali ed in particolare:
-alla premessa del CCNL 22.01.1999 per i dipendenti di aziende del settore Turismo così come definito dalle parti sociali nel Testo Unico siglato il 4.07.2001;
-al protocollo in materia di formazione professionale previsto dal CCNL 22.01.1999;
-agli articoli dal n. 18 al n. 33 compreso del CCNL 22.01.1999;
Premesso che le parti si impegnano a definire per ogni comparto di rappresentanza, accordi territoriali concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti secondo quanto prescritto dagli articoli 10, 11, 12, del vigente CCNL;
che le stesse parti si impegnano a considerare il sistema degli enti bilaterali non come strumenti autonomi dell’attività di negoziazione propria delle parti sociali ma come elementi che proprio dalla contrattazione collettiva traggono la propria legittimazione ad operare secondo gli impegni ed i compiti che ad essi vengono espressamente demandati;
le parti firmatarie si danno atto;
a) di volere con il presente accordo dare una soluzione positiva alla verifica delle attività e dei compiti da assegnare al ricostituendo Centro Servizi in modo tale da corrispondere alle aspettative dei propri associati relativamente alla visibilità ed ad un corretto e proficuo funzionamento del Centro Servizi Stesso;
b) di impegnarsi ad aprire un confronto con le rispettive rappresentanze regionali e con gli organi dell’Ente Bilaterale regionale affinché siano introdotte modifiche nel funzionamento dell’EBTT tali da permettere e garantire al Centro Servizi al differenza del passato la maggior tempestività possibile nell’uso delle risorse allo stesso Centro Servizi assegnate per dare risposte adeguate alle esigenze di volta in volta segnalate alle parti sociali territoriali 'dalle imprese e dai lavoratori che contribuiscono al gettito dell’area fiorentina;
c) che tale confronto dovrà vertere sui seguenti punti:
dotare il Centro Servizio dell’anagrafica completa delle aziende fiorentine associate all’EBTT con relativi importi delle quote versate;
determinare il bilancio di previsione di spesa in base alle priorità di intervento stabilite dal comitato di gestione del C.S che nell’ambito delle sue competenze e su mandato delle parti sociali può anche cambiare destinazione in corso di anno, secondo le esigenze manifestate dalle imprese e dai lavoratori di riferimento, garantendo comunque la compatibilità con gli scopi associativi; attribuire al comitato di gestione la possibilità di determinare in corso di anno e eventuali interventi al fine di supportare iniziative specifiche che dovessero rendersi necessarie per risolvere problematiche relative al turismo ed agli addetti a tale settore nell’area fiorentina,
Intervenire affinché sia responsabilizzati direttamente i coordinatori del centro di servizio per l’uso delle risorse di propria competenza e del loro corretto impiego ed amministrazione nei limiti previsti nello statuto e nei regolamenti;
garantire fino dall’inizio dell’anno la piena disponibilità e capienza dei conti bancari di pertinenza in base alla percentuale di spettanza delle quote riscosse l’anno precedente con relativo conguaglio in base al gettito finale dell’anno in corso;
- apportare le modiche e gli aggiornamenti necessari agli statuti e regolamenti per rendere compatibili ed esigibili i contenuti dei punti precedenti;
d) di ricostituire sulla scorta di quanto stabilito ai punti a), b), c), il Centro Servizi fiorentino dell’EBTT e di affidare ad esso oltre a quanto stabilito dal CCNL Turismo vigente il controllo e la gestione di tutto ciò che il confronto e la negoziazione di cui alle premesse del seguente accordo demanderà alle sue competenze;
e) di determinare con il presene accordo un rilancio immediato delle attività del Centro di Servizi che dovrà, da subito, provvedere ai seguenti compiti;
1. in considerazione di quanto previsto in premessa del rinnovo del CCNL settore turismo vigente del 22.01.1999 relativamente all’agevolazione dell’incontro domanda offerta di lavoro, di attivare la banca dati domanda-offerta di lavoro e l’osservatorio sugli andamenti quantitativi e qualitativi dell’occupazione nei settori turistici, creando un rapporto di sussidiarietà con i centri provinciali per l’impiego (vedi convenzione Regione Toscana ed EBTT luglio 2000). Si Specifica che l’osservatorio verrà organizzato avvalendosi dello strumento banca dati nonché delle comunicazioni previste da parte aziendale dagli articoli 64, 74, 78 e 83 del CCNL turismo.
2. Di individuare attraverso la costituzione della banca dati domanda-offerta di lavoro e dell’osservatorio del mercato del lavoro le necessità professionali ed il riconoscimento delle competenze nonché determinare, di concerto con le costituzioni locali, i fabbisogni e gli indirizzi formativi per orientare le risorse pubbliche verso reali processi di qualificazione e garanzia occupazionale, il C.S. per quanto riguarda la formazione si riserverà il compito di individuare i bisogni l’indirizzo ed il controllo dei moduli formativi affidandone la pratica attuazione ad associazioni Temporanee di impresa, a società di formazione facenti capo alle parti sociali costituenti l’Ente bilaterale, ad associazioni facenti riferimento all’Ente Bilaterale Regionale.
3. Costituzione di un osservatorio sugli andamenti economici sulle variazioni e sulle previsioni dei flussi turistici nonché le variazioni produttive del comparto turistico dell'area fiorentina così da dotarsi di strumenti di misurazione per quantificare proposte economiche eventualmente concordate a livello territoriale dalle partì sociali e da erogare a favore degli addetti del settore ed offrire contemporaneamente alle imprese consuntivi e anticipazioni sulla stagione in corso e quelle future
4. Sostegno al reddito attraverso riconoscimenti economici per i lavoratori che partecipano a corsi di formazione e riqualificazione durante i periodi di non lavoro stagionale e a termine e di quanto stabilito in materia dall’ente bilaterale regionale in materia di intervento per ristrutturazioni aziendali e calamità naturali.
5. Promozione di stages aziendali in raccordo con enti pubblici ed istituti scolastici ed universitari nonché con le strutture preposte alla tutela dei portatori di handicap.
6. Modulistica per comunicazioni ed attivazione contratti a termine, apprendistato, formazione e lavoro part-time, extra come previsto da contrattazione nazionale e/o territoriale
7. Attività di promozione e supporto per la sicurezza sui luoghi di lavoro così come previsto dall’accordo interconfederale in applicazione della legge 626/94 (organismo paritetico)
Nonché l’attivazione di convenzioni specifiche con gli organismi preposti dalle vigenti norme di legge e contrattuali alla tutela ed alla prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attuazione di un programma che possa anche prevedere l’istituzione di un documento personale, intestato ad ogni singolo lavoratore, attestante le visite periodiche di legge effettuate in materia di lavoro (sanitarie, lavoratori notturni, ed altro ivi compresi percorsi formativi)
I programmi dovranno tener conto anche della normativa relativa all’HACCP nel rispetto delle vigenti norme di legge e collettive in materia.
8. Promozione e sostegno del fondo chiuso di settore per la previdenza complementare così come demandato al Centro Servizi da accordi territoriali sindacali tra le parti sociali (art. 142 CCNL Turismo).
9. Funzioni di segreteria della/e commissione/i paritetica/che provinciali di conciliazione obbligatoria delle vertenze di lavoro, recependo per il loro funzionamento quanto previsto dal punto 10 dell’accordo regionale tra le parti datoriali e sindacali
f) Si concorda inoltre che tutta l’attività del Centro Servizi, così come sopra configurata è pianificata dal Comitato di gestione e sarà organizzata da un operatore individuato dalle parti sociali territoriali, che si attiverà per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e garantire nello stesso tempo il buon funzionamento della struttura.
g) La struttura del Comitato di gestione del Centro Servizi si articolerà su due sedi decentrate (Borgognissanti 8 e Via Ponte alle Mosse 167) che si avvarranno ciascuna di n. 1 addetto, con contratto di lavoro part-time, per l’attività pratica e di segreteria.
h) Per particolari progetti ed interventi deliberati dal Comitato di Gestione la suddetta struttura, potrà avvalersi di ulteriori collaborazioni per il tempo strettamente necessario alla loro realizzazione

Dichiarazione a verbale di AIA e Fipe
Premesso che l’AIA di Firenze e la Fipe di Firenze avevano manifestato volontà di recedere dall’EBTT in considerazione, a loro parere, della mancata funzionalità della struttura dell’EBTT, manifestando altresì alle O.O.S S. l’intenzione di voler concordare, in armonia con quanto previsto dall’articolo 18, comma 1 e 2 del vigente CCNL, la costituzione di un Ente Bilaterale limitato all’area territoriale di Firenze e provincia;
che l’AIA e la Fipe giudicando positivamente il presente accordo intende soprassedere a tale programma augurandosi che il ricostituito Centro di Servizi sia in grado di fornire i servizi e raggiungere gli obiettivi che gli associati si aspettano.
Le parti sociali nominano i seguenti signori quali membri del Comitato di Gestione del ricostituito Centro Servizi di Firenze:
[…]
I coordinatori del ricostituito Centro Servizi stabiliscono che la prima riunione del Comitato di Gestione sarà convocata entro la prima decade del prossimo mese di settembre con il seguente Ordine del Giorno:
1) Preventivo attività 2002;
2) Individuazione struttura operativa;
3) Varie ed eventuali
Firenze 12 luglio 2002