Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 3 dicembre 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Asstel e Ugl Comunicazioni
Settori: Servizi, TLC
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Campo di applicazione
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali.
• A) Osservatorio nazionale
• B) Commissione nazionale pari opportunità
• C) Commissione nazionale ambiente e sicurezza
• D) Informazioni in sede nazionale
• E) Informazioni in sede territoriale
• F) Informazioni in sede aziendale
Art. 2 - Formazione professionale.
Art. 5 - Garanzia per prestazioni indispensabili.
Ipotesi rinnovo CCNL 28 giugno 2000
Parte II - Disciplina dei diritti sindacali
Art. 10 - Assemblea.
Art. 11 - Diritto di affissione.
Art. 22 - Telelavoro.
Art. 3 Incontri in sede aziendale.
Art. 23 - Inquadramento.
Art. 23 - Inquadramento.
Art. 23, lett. E) comma 3).
Art. 16 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 17 - Somministrazione a tempo determinato.
Art. 18 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
Contratto di inserimento
Art . 20 - Contratto di apprendistato.
  • Formazione
• Allegato - Profili formativi apprendistato professionalizzante
Art. 25 - Trasferimento.
Art. 26 - Orario di lavoro.
Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 28 - Giorni festivi.
Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno.
• Banca ore
Art. 31 - Ferie.
Art. 32 - Assenze, permessi congedi, aspettativa.
• Assenze
• Permessi
• Permessi per eventi e cause particolari
• Congedo matrimoniale
• Congedi per eventi e cause particolari
Art. 33 - Diritto allo studio e formazione personale.
Art. 34 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 36 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 38 - Tutela della maternità e paternità.
Art. 39 - Tutele specifiche.
• Appalti

• Aumenti retributivi
• Una tantum
Art. 4 - Decorrenza e durata.

In Roma, il 3 dicembre 2005 tra Asstel e Ugl Comunicazioni viene sottoscritto con il presente Protocollo l'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese esercenti i servizi di telecomunicazioni nel testo corrispondente al documento allegato.

A tale proposito:
[…]
-ugualmente, per quanto riguarda i diritti d'informazione, alla partecipazione alle Commissioni paritetiche, agli Osservatori e agli Enti bilaterali previsti da CCNL nelle varie sedi, la partecipazione di Ugl Comunicazioni è limitata alle sedi nazionali, territoriali e aziendali nelle quali disponga di una rappresentanza pari a un tasso di adesione del 10% verificato, rispettivamente in detti ambiti, sulla base della media delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU.
Fermo restando quanto sopra, le Parti firmatarie del presente Protocollo precisano che, ogniqualvolta nel testo contrattuale allegato si fa riferimento ad altri Sindacati dei lavoratori, tale riferimento, in quanto compatibile, deve intendersi valido anche per Ugl Comunicazioni.

Campo di applicazione
Il presente CCNL si applica:
(A) alle imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di "networking" ("ecommerce", internet, posta elettronica, etc.);
(B) alle imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
(C) alle imprese che forniscono servizi di gestione, di manutenzione e di esercizio di impianti e reti di telecomunicazione;
(D) alle imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali.
[…]
A) Osservatorio nazionale
L'Osservatorio, costituito a livello nazionale e formato pariteticamente da 12 componenti appartenenti a ciascuna delle parti stipulanti (6 per la parte imprenditoriale e 6 per la parte sindacale), è sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse reciproco.
Nell'Osservatorio, che si riunisce di norma entro maggio, sono affrontati i seguenti argomenti:
(1) le linee di sviluppo tecnologico del settore, ivi compresa la infrastruttura di rete e la relativa convergenza delle piattaforme tecnologiche, l'introduzione di nuovi servizi (larga banda, ADSL, UMTS, WI-FI, WI-MAX), con specifico riferimento alle possibili applicazioni e alle connesse opportunità di mercato, alle politiche pubbliche di settore;
[…]
(3) la formazione e la riqualificazione professionale, tenuto conto in particolare dei mutamenti e delle connotazioni evolutive delle esigenze formative connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative, professionali e normative;
(4) le pari opportunità, con specifica attenzione all'andamento della occupazione femminile e alle problematiche complessive ad essa connesse;
(5) l'andamento del mercato del lavoro del settore nelle sue componenti più significative con specifico riferimento all'andamento della occupazione articolato per assunzioni e cessazioni, tipologia del rapporto di lavoro, genere e livelli di scolarità;
(6) le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle Direttive UE in materia;
[…]
(9) la diffusione della contrattazione di 2° livello con particolare riferimento alla dimensione aziendale, al numero complessivo di lavoratori e aziende coinvolte e agli indicatori utilizzati per il premio di risultato;
(10) iniziative inerenti la responsabilità sociale delle imprese;
(11) i processi di terziarizzazione e "outsourcing";
(12) iniziative aziendali in materia di "welfare".
L'Osservatorio potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti, oltre che del contributo delle parti stipulanti presenti nell'Osservatorio e, per quanto riguarda i punti 4) e 6), delle Commissioni previste dalle successive lett. B) e C), anche dell'apporto di esperti, ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo.
Gli studi, i dati e le informazioni prodotti dall'Osservatorio, oltre a costituire una base documentale comune, condivisa e utile all'attività delle Parti, potranno - ove sia stato raggiunto un "avviso comune" sulla materia - essere sottoposti all'attenzione di Enti e Istituzioni pubbliche nazionali ed eventualmente territoriali.
Ai fini di cui sopra l'Osservatorio potrà anche realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie e argomenti individuati di comune accordo tra le Parti nella riunione da tenersi entro maggio. I risultati di tali specifiche iniziative formeranno oggetto di massimo 2 riunioni dell'Osservatorio in ragione d'anno.
Le parti nell'ambito dell'Osservatorio stabiliscono i criteri per la ripartizione delle spese relative al funzionamento dell'Osservatorio stesso, mentre quelle concernenti le iniziative di studio di cui al comma precedente verranno concordate preventivamente di volta in volta, con riferimento sia all'ammontare che alla suddivisione, valutando anche la possibilità di utilizzare finanziamenti europei e nazionali eventualmente disponibili.
La segreteria dell'Osservatorio e dei gruppi di lavoro ha presso l'Organizzazione datoriale stipulante, che si fa carico della relativa gestione ordinaria.

B) Commissione nazionale pari opportunità
Con riferimento al punto 4), lett. A), è istituita una Commissione nazionale paritetica costituita da 6 componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, 3 per la parte imprenditoriale e 3 per la parte sindacale.
Alla Commissione, che si riunirà con cadenza di norma semestrale, sono attribuiti i seguenti compiti:
(1) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore anche in relazione a possibili iniziative in materia di orientamento e formazione professionale di concerto con la Commissione Nazionale per la Formazione;
(2) promuovere interventi per facilitare il rientro in servizio delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e salvaguardarne la professionalità;
(3) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi a nuove tecnologie;
(4) raccogliere significative iniziative di azioni positive ex lege n. 125/81;
(5) promuovere iniziative di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro, in coerenza con i principi comunitari in materia; in tale ambito saranno valutate iniziative per prevenire e contrastare nei luoghi di lavoro l'insorgenza di forme e comportamenti discriminatori fondati sull'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, l'età, gli handicap, il sesso.

C) Commissione nazionale ambiente e sicurezza
Con riferimento al punto 6), lett. A), è istituita una Commissione nazionale paritetica costituita da 6 componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, 3 per la parte imprenditoriale e 3 per la parte sindacale.
Alla Commissione, che si riunirà con cadenza di norma semestrale, sono attribuiti i seguenti compiti:
(1) monitorare l'andamento degli infortuni;
(2) valorizzare le iniziative realizzate in ambito aziendale ai fini della prevenzione degli infortuni, della tutela e del miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne;
(3) monitorare l'evoluzione del contesto normativo nazionale e comunitario;
(4) promuovere iniziative che secondo la particolarità del contesto lavorativo, dell'esperienza e della tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori prevenendo l'insorgenza di eventuali patologie.

D) Informazioni in sede nazionale
L'Organizzazione datoriale stipulante, nel corso di un apposito incontro, provvederà - anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio - a fornire, con cadenza annuale, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, elementi conoscitivi afferenti le seguenti tematiche:
(1) scenari evolutivi del settore, con riferimento al quadro istituzionale regolatorio, ai fenomeni di evoluzione tecnologica e ai mutamenti macroeconomici e di mercato;
(2) andamento dei livelli occupazionali - disaggregati, ove possibile, per sesso, categoria e fascia d'età - e delle relative dinamiche interne correlate sia al quadro legislativo, ivi compresi gli strumenti di politica attiva del lavoro, che ai fenomeni connessi all'introduzione di tecnologie innovative;
(3) linee di tendenza dei principali indicatori economici del settore, in relazione alle esigenze di competitività nazionale e internazionale delle imprese, con particolare riferimento alle tendenze qualitative e quantitative degli investimenti nel settore e alle dinamiche del costo del lavoro.

E) Informazioni in sede territoriale
Per la vigenza del presente contratto, nel corso di apposito incontro annuale, una delegazione delle Associazioni degli industriali territorialmente competenti fornirà - anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio - alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni riguardanti gli argomenti di cui alla lett. D) con specifico riferimento al territorio considerato.
Le aree geografiche interessate dalla informativa territoriale sono individuate come segue:
Nord Ovest:
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria;
Nord Est:
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
Centro Ovest:
Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna;
Centro Est:
Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise;
Sud:
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia.
Le informazioni verranno fornite presso le sedi delle Associazioni degli industriali di Milano, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Ancona, Palermo, Bari e Napoli.
In occasione del rinnovo biennale del CCNL le Parti verificheranno la funzionalità di questo modello territoriale, in coerenza con lo sviluppo del settore e la localizzazione delle imprese.

F) Informazioni in sede aziendale
Con cadenza annuale e di norma nel 1° quadrimestre le imprese che occupano complessivamente più di 250 dipendenti provvederanno - anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio - a fornire, con l'assistenza delle Associazioni degli industriali dove hanno sede le Direzioni generali aziendali, alle Organizzazioni sindacali stipulanti e congiuntamente alle RSU, ove costituite, informazioni sulle materie di seguito individuate:
(1) gli andamenti e le prospettive produttive conseguenti ai programmi qualitativi e quantitativi di investimento, con particolare riferimento a quelli che comportino diversificazioni di attività e nuove localizzazioni produttive;
(2) l'evoluzione degli assetti tecnologici e organizzativi e le relative ricadute sul sistema produttivo e sulla organizzazione complessiva del lavoro;
(3) le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia degli impianti;
(4) i programmi qualificanti afferenti la formazione e l'aggiornamento professionale, avuto particolare riguardo alle azioni promosse nei confronti del personale femminile e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità;
(5) l'andamento dell'occupazione, distinto per sesso, tipologia di contratto e inquadramento professionale;
(6) il sistema complessivo degli orari di lavoro;
[…]
Qualora dovessero successivamente intervenire modifiche significative dei programmi aziendali sulle materie oggetto di informazione, saranno forniti ulteriori aggiornamenti integrativi.
Dichiarazione a verbale.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e della riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.

Art. 2 - Formazione professionale.
1) Le Parti, nel riconoscere il ruolo strategico che la formazione riveste nella valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso processi di sviluppo e riorientamento delle competenze, hanno convenuto sulla opportunità di istituire la Commissione Nazionale Paritetica per la Formazione professionale, costituita da 12 componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, 6 per la parte imprenditoriale e 6 per la parte sindacale.
2) L'attività della Commissione, che si avvarrà anche dei risultati delle attività di analisi e studio svolte dall'Osservatorio nazionale di cui al precedente art. 1, è finalizzata ad approfondire gli impatti sul mercato del lavoro e sulle professionalità derivanti dall'evoluzione tecnologica e dalla introduzione di nuovi servizi.
3) Alla Commissione, che si riunirà con cadenza di norma semestrale, sono attribuiti i seguenti compiti:
-monitoraggio della evoluzione legislativa in materia di formazione professionale, con riguardo anche alle possibili opportunità di ricorso a forme di finanziamento/incentivazione regionale, nazionale ed europeo;
-analisi dei fabbisogni formativi, all'interno del settore, con riferimento sia al consolidamento delle professionalità esistenti che allo sviluppo delle nuove competenze professionali derivanti dalla evoluzione tecnologica e dall'introduzione di nuovi modelli di lavoro. A tale scopo la Commissione farà riferimento anche alle risultanze delle attività svolte dall'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese;
-azioni di sensibilizzazione e orientamento presso le Istituzioni comunitarie, nazionali e locali per la promozione di interventi mirati allo sviluppo delle professionalità nell'ambito del settore;
-indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per l'aggiornamento permanente delle competenze professionali e di massimizzazione del livello di impiegabilità delle risorse del settore;
-individuazione di proposte ed azioni mirate alla sperimentazione di progetti ed esperienze di formazione professionale rivolti a esigenze di riconversione professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché a iniziative di nuova imprenditorialità;
-elaborazione di proposte di progetti formativi che, anche attraverso lo strumento della formazione a distanza, nell'ambito della mobilità professionale, siano finalizzati all'arricchimento delle competenze dei lavoratori in coerenza con l'evoluzione tecnologica e organizzativa dell'impresa.
4) Nell'ambito del quadro generale così determinato, la Commissione Nazionale per la Formazione professionale potrà inoltre prevedere:
-contatti con analoghi Organismi nazionali ed esteri finalizzati a promuovere forme di collaborazione e di comparazione a livello internazionale;
-collaborazioni con Scuole/Università per la realizzazione di iniziative mirate al rafforzamento delle sinergie Impresa/Scuola su materie attinenti al mercato e alle tecnologie di interesse per le imprese del settore.
5) Le Parti convengono che gli incontri della Commissione nazionale avranno sede presso l'Organizzazione datoriale stipulante, che fornirà i servizi di segreteria.
6) Le Parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi 6 mesi dall'avvio dei lavori della Commissione nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupano almeno 2.000 dipendenti.
7) La Commissione aziendale sarà costituita pariteticamente da 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza dell'impresa e 3 in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali stipulanti e delle RSU, ove costituite.
8) La Commissione aziendale potrà svolgere le seguenti attività:
-monitorare i fabbisogni formativi connessi all'esigenza di mantenere livelli di professionalità coerenti con l'evoluzione tecnologica e organizzativa dell'impresa;
-formulare linee guida in materia di aggiornamento e riconversione professionale in connessione ai fabbisogni formativi rilevati;
-effettuare un'analisi quali-quantitativa dell'attività di formazione e riqualificazione svolta a livello annuale nell'impresa.
9) Gli incontri della Commissione aziendale avverranno presso la sede dell'Associazione degli industriali competente.
10) Le decisioni delle Commissioni paritetiche di cui sopra saranno adottate all'unanimità dei loro componenti.
11) Le Parti convengono di istituire, entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo di rinnovo del CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale (EBN) dotato di personalità giuridica autonoma rispetto alle Parti, ma di esse emanazione, definendo contestualmente i relativi costi di funzionamento e la relativa attribuzione.
12) Fermo restando che dall'atto della sua costituzione l'EBN assumerà il compito di interlocuzione con Fondimpresa per quanto riguarda progetti formativi relativi al settore, le Parti valuteranno il progressivo trasferimento all'EBN di tutti i compiti della Commissione nazionale paritetica per la formazione professionale che sarà di conseguenza sciolta.

Ipotesi rinnovo CCNL 28 giugno 2000
Parte II - Disciplina dei diritti sindacali
Art. 10 - Assemblea.

1) Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e le RSU possono chiedere di indire per le unità produttive, in locali di cui l'azienda abbia disponibilità, assemblee del personale dipendente ai fini dell'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, legge n. 300/70 e agli accordi interconfederali.
2) Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge n. 300/70. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di seguito indicate, per quanto compatibili.
[…]
4) […] Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la continuità del servizio, la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 11 - Diritto di affissione.
1) Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25, legge n. 300/70.
2) Le aziende in ciascuna unità produttiva metteranno a disposizione delle Organizzazioni sindacali stipulanti e delle RSU appositi spazi, accessibili a tutti i lavoratori, per l'affissione di comunicazioni.
Dette affissioni saranno effettuate anche attraverso apposita bacheca elettronica, intendendosi per tale una pagina web attivata dall'azienda, su richiesta delle RSU, nell'ambito del sistema intranet dell'azienda medesima.
La predetta estensione e le specifiche modalità operative di accesso delle RSU alla bacheca elettronica saranno definite a livello aziendale, senza aggravio di costi e nel rispetto delle procedure aziendali di utilizzo degli strumenti informatici.
3) Le suddette comunicazioni riguarderanno materie d'interesse sindacale e del lavoro e saranno tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 22 - Telelavoro.
1) Le Parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l'organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l'attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei "mobility manager". Le Parti convengono altresì che, tenendo conto delle possibilità insite nella società dell'informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l'obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro.
2) Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro subordinato che al lavoro autonomo.
3) Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell'attività svolta.
4) Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
-telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
-telelavoro da Centri o postazioni satellite, qualora l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
[…]
6) Fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa.
7) Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
8) I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività all'interno dei locali dell'impresa.
[…]
9) Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della azienda favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale, le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all'interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell'impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro.
10) […]
Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
11) Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, della installazione e della manutenzione degli strumenti necessari a un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro.
12) Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
[…]
14) Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
15) Le Parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all'Accordo interconfederale 9.6.04.

Art. 3 - Inserire dopo il comma 19) il seguente:
Incontri in sede aziendale.
20) Anche a livello di singola unità produttiva, in presenza di significative innovazioni e/o trasformazioni tecnologiche e/o produttive, per valutare gli effetti inerenti a modifiche dei livelli occupazionali, orari, e inquadramenti e formazione, si avvierà un momento di approfondimento ed esame propositivo sulle suddette tematiche da svolgersi in sede sindacale con la competente Direzione aziendale.
21) Nel caso di accordi nazionali riferiti ad aziende plurilocalizzate, le RSU delle singole unità produttive, congiuntamente alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, potranno richiedere alle competenti Direzioni aziendali un incontro, da effettuare anche in sede sindacale, in merito all'applicazione dell'accordo stesso.

L'art. 16 è sostituito dal seguente
Art. 16 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
[…]
8) I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
[…]
10) Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Somministrazione a tempo determinato.
[…]
3) I lavoratori somministrati dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
4) Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati.

Contratto di inserimento
Mantenere l'art. 19 del CCNL ai fini della disciplina dei CFL in corso fino al loro esaurimento.
Nuovo articolo - Contratto di inserimento.
[…]
5) […]
Nel progetto verranno indicati:
[…]
(b) la durata e le modalità della formazione.
[…]
7) Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita fra prevenzione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
8) La formazione dovrà risultare da libretto formativo approvato con DM 10.10.05 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione. Transitoriamente, in attesa della disponibilità del libretto formativo del cittadino la certificazione della formazione sarà effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
[…]
11) Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le previsione di legge e dell'Accordo interconfederale 11.2.04.
[…]

Art . 20 - Contratto di apprendistato.
Le Parti si danno atto che l'apprendistato è uno specifico rapporto di lavoro finalizzato a far conseguire al lavoratore, attraverso una mirata formazione, un'idonea qualificazione professionale nell'obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell'occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani d'età compresa tra 18 e 29 anni compiuti ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso un'adeguata formazione volta all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali.
Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28.3.03 n. 53.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione.
[…]
L'apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.
[…]

Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai CCNL, si conviene quanto segue.
La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 80 ore, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale.
In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione sarà pari a 1/3 del monte ore annuo previsto.
Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
I profili formativi sono definiti nell'allegato che forma parte integrante del presente contratto.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo approvato dal DM 10.10.05 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato.
La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza "on the job" e in affiancamento. La formazione formale può essere esterna o interna alla azienda.
Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.
Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra Regione.
Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo.
Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento al DM 28.2.00.

Art. 26 - Orario di lavoro.
1) Ferma restando la disciplina legale dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, ai soli fini contrattuali la durata massima normale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore, distribuite di norma su 5 o 6 giorni alla settimana.
1 bis) Ai sensi dell'art. 4, comma 4), D.lgs. n. 66/03, la durata media dell'orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e le RSU, o, in mancanza, le Organizzazioni sindacali potranno concordare l'estensione del periodo da 6 a 12 mesi.
2) Previo esame con la RSU, la Direzione aziendale stabilisce l'articolazione giornaliera, anche in modo non uniforme, dell'orario di lavoro settimanale contrattuale, nonché gli eventuali orari elastici di entrata, intervallo e uscita del personale. Per specifiche oggettive esigenze finalizzate a garantire la continuità e la funzionalità del servizio da soddisfare in modo tempestivo e non espletabili con le ordinarie articolazioni giornaliere dell'orario di lavoro (quali l'avvio di nuove unità produttive/organizzative, l'immissione sul mercato di prodotti e servizi ad alta tecnologia, le operazioni connesse ai cambi "release", eventi straordinari come "Telethon", "Trenta ore per la vita" e manifestazioni simili), l'azienda può stabilire, per predefiniti periodi temporali, diverse modalità di collocazione della prestazione. Delle predette esigenze tecnico-produttive, nonché delle modalità applicative l'azienda darà preventiva comunicazione alla RSU interessata entro 48 ore. Per le ore di lavoro non coincidenti con la collocazione ordinaria, verrà corrisposta una maggiorazione del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 30 (Lavoro supplementare, etc.). La predetta maggiorazione non è cumulabile con eventuali maggiorazioni spettanti ad altro titolo. Di norma ogni 6 mesi, su richiesta della RSU e/o le Organizzazioni sindacali, si effettuerà un incontro per esaminare l'andamento e le motivazioni del fenomeno, nonché le modalità applicative.
3) Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità della attività lavorativa dovute a motivi stagionali o contingenti, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco di ciascun semestre, con i limiti massimi di 48 ore settimanali e 12 ore giornaliere e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti. L'azienda definirà tali regimi di orario previo esame congiunto con la RSU interessata. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. […]
4) Gli orari di lavoro individuali possono essere:
-orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito;
-orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore.
5) I lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle turnazioni stabilite dall'azienda, anche per specifiche aree organizzative di appartenenza. Per i lavoratori turnisti, l'eventuale giornata di libertà potrà anche non essere consecutiva a quella di riposo.
6) Sono considerati lavoratori addetti a turni avvicendati coloro che normalmente effettuano la loro prestazione lavorativa in attività in cui vi sia una effettiva coincidenza tra la fine di un turno di lavoro e l'inizio di quello successivo, secondo un ritmo rotativo programmato che comporti la necessità di compiere un lavoro ad ore differenziate su un periodo determinato di giorni o settimane. Non sono pertanto da considerarsi tali, oltre ai lavoratori che operano ad orario base e ai lavoratori che operano ad orari sfalsati/speciali, quelli che pur osservando in modo continuativo un orario coincidente per inizio e termine con quello del turno avvicendato, sono addetti a posti di lavoro in cui di fatto non viene attuato avvicendamento di turni per motivi di organizzazione aziendale ovvero inerenti il particolare tipo di lavoro.
Nei casi di lavoro a turni avvicendati, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio al servizio o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
7) Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, come definiti al precedente comma, che prestano normalmente la propria attività per 8 ore giornaliere e per 40 ore settimanali, viene riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti al giorno per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
8) In linea normale i turni di servizio sono articolati in modo da garantire a ciascun lavoratore un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra la fine del turno di lavoro e l'inizio di quello successivo. Diversi periodi di riposo potranno essere concordati a livello aziendale.
[…]

Riduzione dell'orario di lavoro
9) Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, viene riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro di 72 ore in ragione di anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno. Per i lavoratori addetti a turni avvicendati, così come definiti al precedente comma 6), che prestano la propria attività in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, sarà inoltre riconosciuto, a decorrere dall'1.12.04, un ulteriore permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.
[…]

Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno.
[…]
3) Il lavoro [supplementare, straordinario] di cui al precedente comma 1) è ammesso in via normale per un periodo non superiore a 250 ore annuali, salve in ogni caso le deroghe ed eccezioni di legge.
[…]
5) Il limite delle 8 ore giornaliere di prestazione dei lavoratori notturni è calcolato come media nell'arco della settimana, ovvero nel più ampio periodo eventualmente previsto nelle aziende in applicazione dei modelli di flessibilità oraria di cui al comma 3), art. 26 (Orario di lavoro).
6) Il divieto di adibire al lavoro notturno le donne per il periodo che va dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno d'età del bambino, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale; la non obbligatorietà del lavoro notturno - prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per
-lavoratrice madre di un figlio d'età inferiore a 3 anni o, in alternativa, lavoratore padre convivente con la stessa;
-lavoratrice o lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente d'età inferiore a 12 anni;
-lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale.
[…]
8) È in facoltà dell'azienda di richiedere ai lavoratori, entro i limiti consentiti dalla legge o dal presente contratto, di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo o notturno e il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro supplementare e/o straordinario richiesto dalla azienda.
[…]

Banca ore
Le Parti convengono di istituire dall'1.4.06 la banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 100 ore annue individuali secondo i seguenti criteri e modalità.
Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non richiedono entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di optare per il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni contrattualmente previsto nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese della effettuazione della prestazione straordinaria.
I lavoratori che richiedono formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di optare per il riposo potranno fruirlo con le modalità e quantità previste per il conto ore di cui all'art. 26.
[…]

Art. 38 - Tutela della maternità e paternità.
1) In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 39 - Tutele specifiche.
Appalti

Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti considerano prioritario definire un sistema che consenta di contrastare l'insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare.
Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici, nonché di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell'appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell'appaltante.
La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell'appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l'applicazione del presente contratto da parte delle ditte appaltatrici.
In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche attinenti all'appalto di servizio ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
Negli incontri di cui all'art. ___ le aziende forniranno alle RSU dati aggregati relativi alla tipologia delle attività conferite in appalto, alle localizzazioni, nonché al numero dei lavoratori interessati dipendenti dalle ditte appaltatrici e delle attività eventualmente soggette a subappalto.
Le aziende richiederanno agli appaltatori di comunicare semestralmente l'elenco delle eventuali aziende subappaltatrici.
I lavoratori dipendenti di aziende appaltatrici operanti presso l'azienda committente possono usufruire dei servizi mensa con opportune intese tra l'azienda appaltante e azienda appaltatrice.