Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 07 gennaio 2020, n. 142 - Rischio seppellimento previsto nel DVR ma nessuna misura di prevenzione adottata. Responsabilità del comproprietario dell'immobile e titolare della ditta incaricata di eseguire i lavori


 

Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 18/12/2019

 

 

Fatto

 

 

1. La Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto, con la quale P.P. era stato condannato per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche e altro, ha dichiarato estinti i reati di cui ai capi B), C) e D) per prescrizione, rideterminando la pena per il capo A) in mesi sei di reclusione e confermando nel resto.
2. All'imputato si è contestato, nella qualità di datore di lavoro, in quanto amministratore unico della ditta P.A. s.r.l., nonché di committente dei lavori di realizzazione di opere in un fabbricato di proprietà, di avere cagionato al lavoratore U.C.G., muratore, lesioni personali per colpa generica e specifica, consistita quest'ultima: nella violazione dell'art. 96 comma 1 lett. g), in relazione all'art. 89 comma 1 lett. h) e all'allegato VI del d.lgs. 81/08, perché, pur avendo previsto nel Documento Valutazione Rischi (di seguito DVR) il rischio specifico del seppellimento dei lavoratori per eventuali frane della scarpata, correlato alle operazioni di scavo, sbancamento, fondazione e movimenti terra, ometteva di prevedere concrete misure di sicurezza, adeguate a prevenire o ridurre tale rischio; nella violazione dell'art. 95 comma 1 lett. a) d.lgs. 81/08, per non avere assicurato le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e il mantenimento del cantiere in condizioni di sufficiente salubrità, procedendo alla realizzazione di un muro di sostegno, in assenza di permesso a costruire, senza il deposito dei calcoli strutturali prescritto per le zone sismiche e, comunque, in violazione delle norme della buona tecnica costruttiva, avuto riguardo alla natura e alle condizioni del terreno; nella violazione dell'art. 159 comma 2 lett. a) in relazione all'art. 118 d.lgs. 81/08, per non avere assicurato nei lavori di sbancamento finalizzati alla realizzazione del muro di contenimento e di un passaggio pedonale pertinenziali all'immobile, una inclinazione tale da impedire franamenti, avuto riguardo alla natura del terreno e, comunque, per non avere assicurato il consolidamento del terreno contro il rischio di frane; infine, nella violazione dell'art. 159 comma 1 lett. g) in relazione all'art. 89 comma 1 lett. h) e all. VI d.lgs. 81/08, perché, pur avendo previsto nel DVR il rischio specifico del seppellimento di cui sopra, aveva però omesso di prevedere concrete misure di sicurezza, adeguate a prevenire o ridurre detto rischio.
3. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato con difensore, il quale ha formulato sei motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 43 cod. pen., 96 lett. g), in relazione all'art. 89 lett. h), 95 comma 1 lett. a) e 118 del d.lgs. 81/08, assumendo che la contestazione sarebbe priva di fondamento, atteso che, nella specie, non erano stati realizzati né uno scavo, né una trincea, ma solo un muro di recinzione, senza funzione di contenimento della scarpata, che non era appoggiata ad esso. 
Quanto agli ulteriori addebiti, la difesa ha osservato che, secondo gli esiti della stessa consulenza del pubblico ministero, il crollo del muro era ascrivibile soltanto all'infortunato, non sussistendo alcuna correlazione causale tra lo stato di disordine del cantiere e l'evento, altresì rilevando la genericità dell'addebito.
Si assume, inoltre, che - nella specie - non sarebbe stato condotto alcun lavoro di sbancamento, il terreno vicino alla scarpata non avendo caratteristiche tali da fare prevedere frane o scoscendimenti, il crollo del muro essendo stato conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori di costruzione di esso.
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge quanto al profilo di colpa generica ascritto, rilevando che il P.P. aveva affidato al suo dipendente la esecuzione dei lavori e predisposto un piano operativo sotto la sorveglianza del C., direttore dei medesimi.
Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge anche con riferimento alla ritenuta addebitabilità dell'evento, in difetto di un accertamento sulle cause del crollo, come riconosciuto dallo stesso consulente del pubblico ministero.
Con il quarto motivo, ha dedotto vizio della motivazione, assumendone la erroneità e contradditorietà, nonché l'illogicità, quanto alla valutazione delle prove, con specifico riferimento alle dichiarazioni dell'ispettore ASL G. e del fratello della vittima e alle conclusioni del consulente dell'accusa che, pure, non aveva ritenuto accertata la causa di quel crollo, nessun elemento di conferma del dichiarato dell'organo accertatore (che aveva riferito che il muro era crollato a causa del cedimento della scarpata) essendo rinvenibile nelle affermazioni del fratello della vittima, il quale si era limitato ad affermare di aver sentito un forte rumore.
Sotto altro profilo, la difesa ha richiamato la circostanza che il direttore dei lavori, nominato dall'imputato proprio al fine di vigilare sulla esecuzione dei lavori, era stato assolto.
Con il quinto motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento alla valutazione del comportamento del lavoratore, unico responsabile del crollo del muro.
Con il sesto, infine, ha dedotto violazione di legge in relazione al calcolo delle sospensioni del termine di prescrizione, che la Corte di merito ha ritenuto spirare al 05/01/2020, convenendo la difesa sul periodo di giorni 686 calcolato con riferimento all'astensione del difensore dall'attività di udienza indetta dall'organismo di categoria, ma non anche sul periodo di ulteriori giorni 119, riferibili a richieste di rinvio del difensore per effettuare produzioni documentali.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il giudice di merito ha ricostruito la dinamica del sinistro attingendo alle acquisite evidenze probatorie. Sulla scorta di esse, ha ritenuto accertati gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, non prima di avere descritto la dinamica degli eventi.
A seguito di segnalazione del 118, era Intervenuto sul luogo dell'Infortunio un ispettore ASL il quale aveva constatato che l'incidente (crollo di un muro, una parte del quale realizzata nei giorni precedenti, che aveva investito il lavoratore presente al di sotto di esso) era accaduto mentre erano in corso lavori di realizzazione del muro stesso da parte di dipendenti della ditta dell'Imputato (che era pure uno dei committenti dell'opera, unitamente alla consorte P.). Erano stati richiesti due permessi a costruire, depositato quello per la esecuzione del muro proprio il giorno dell'Infortunio.
Il fratello dell'infortunato aveva riferito di essersi trovato nel cantiere allorché aveva sentito un rumore improvviso e notato il muro, la cui costruzione era iniziata due giorni prima, crollato addosso alla vittima. Il P.P. aveva ordinato ad altri dipendenti di riempire il vuoto tra il muro e la scarpata del terreno retrostante. Il muro era stato realizzato senza fondazione.
Il consulente del pubblico ministero, dal canto suo, aveva precisato che la realizzazione del muro era iniziata senza titolo abilitativo e, quanto alle modalità di esecuzione dell'opera, che esso era stato eretto con una modestra fondazione (blocchetti di Poroton), tagliata una parte della scarpata, ipotizzando che la stessa stesse in piedi da sola, sebbene si trattasse di un vero e proprio muro di sostegno o contenimento, realizzato in maniera inidonea, senza adempiere all'obbligo di "deposito sismico".
Era indubbio, per il consulente, che - ove l'opera fosse stata eseguita come muro di sostegno - non sarebbe crollata, poiché un normale dimensionamento di un metro e mezzo avrebbe garantito contro il rischio di ribaltamenti o crolli, sia durante l'esecuzione dei lavori, che successivamente.
L'esperto aveva indicato una pluralità di possibili cause del crollo.
Alla stregua di tali contributi dichiarativi, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza che le cause dirette del crollo non fossero state accertate, atteso che, in ogni caso, ciascuna di esse sarebbe stata riconducibile alla condotta colposa dell'Imputato, il quale, comproprietario dell'immobile e titolare della ditta incaricata di eseguire i lavori, nonché soggetto che aveva seguito costantemente lo svolgimento degli stessi, aveva violato le regole di salvaguardia, specificamente preposte a garantire dal rischio concreto, atteso che aveva omesso di valutare quello di seppellimento, aveva disposto che il muro fosse realizzato senza deposito del progetto, e infine consentito che lo sbancamento fosse effettuato in maniera inadeguata.
In altri termini, come osservato dalla Corte di merito, il fatto stesso di avere ordinato la realizzazione del muro di contenimento della scarpata riempiendo lo spazio vuoto tra la stessa e il primo si era posto in termini di diretta causalità con qualsiasi Ipotesi di crollo del muro (quindi, anche con un urto accidentale di un mezzo meccanico dello stesso cantiere), essendo stata omessa ogni misura di sicurezza per prevenire il rischio del crollo, del tutto prevedibile, considerate le caratteristiche dello sbancamento effettuato.
Né, per i giudici del merito, l'imputato poteva invocare, ai fini di dimostrare l'interruzione del nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento, la condotta negligente o imperita altrui: il riferimento è al direttore del lavori e alla stessa vittima.
Quanto al primo, la Corte perugina ha affermato, sulla scorta delle dichiarazioni del teste U.C.G., fratello della vittima, che era stato proprio il P.P. a ordinare la costruzione di quel muro e il riempimento dello spazio tra lo stesso e lo scavo, confermando tale versione anche dopo le contestazioni difensive intese ad accreditare che l'ordine era promanato dal direttore dei lavori C., mandato assolto, trattandosi di soggetto che il dichiarante neppure conosceva.
Quanto al secondo, Inoltre, la Corte d'appello ha rilevato che il crollo non era ascrivibile alla cattiva esecuzione dell'opera da parte del lavoratore Infortunato, poiché costui stava lavorando alle dipendenze del P.P., pure committente dell'opera, utilizzando materiali fornitigli da quegli, senza alcun potere di sindacato sulla scelta delle modalità di esecuzione di essa in relazione al dimensionamento e alle caratteristiche dell'opera.
Quel giudice ha poi osservato che la esecuzione del muro con attivazione delle cautele pretermesse, Ivi compresa quella di avere realizzato il muro in violazione delle norme di buona tecnica costruttiva, avrebbe con certezza scongiurato l'evento, atteso che quelle cautele ne avrebbero scongiurato il crollo per una delle possibili cause individuate dall'esperto M..
Sul versante soggettivo, infine, la Corte d'appello ha rilevato che l'evento era ricompreso tra quelli rientranti nello rischio specifico, avendo l'imputato dovuto e potuto prevederlo per evitarlo.
3. Più di una premessa s'impone alla luce delle doglianze difensive, avuto riguardo alla conformità delle decisioni di merito e alla omogeneità dei criteri di valutazione utilizzati.
3.1. Il ragionamento probatorio che sostiene la sentenza impugnata deve costituire oggetto di una critica effettiva, articolata attraverso enunciati espliciti e argomentati rispetto alle ragioni in fatto e In diritto su cui si regge la decisione censurata (cfr., Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Gattelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, anche in motivazione, specificamente sul ricorso per cassazione).
Inoltre, in caso di doppia sentenza conforme, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (cfr. sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cfr. sez. 3 n. 13926 dell'01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).
3.2. Sotto altro profilo, va nuovamente affermata l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).
3.3. Tale tema introduce direttamente quello dell'esatta individuazione del vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità. È vero che - a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006 - il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità di tale vizio anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (cfr. sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911); ma è altrettanto pacifico che, anche a seguito di tale modifica, resta pur sempre non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 3 n. 18521 dell'11/01/2018, Ferri, RV. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099, cit.).
In ogni caso, va ribadito che un ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (cfr. sez. 4 n. 14732 dell'01/03/2011, Molinario, Rv. 250133).
3.4. Va, poi, precisato, che - in sede di legittimità - non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Caniello e altri, Rv. 256340; sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Curró Nicola, Rv. 275500).
Trattasi di principi sui quali è da ultimo ritornato il Supremo Collegio di questa Corte, ritenendo non revocabile in dubbio la legittimità del ricorso alla motivazione implicita che non costituisce l'opposto di quella esplicita, bensì «una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un'argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica e giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda». Cosicché, deve concludersi che, nella motivazione implicita, manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo [cfr., in motivazione, Sez. Unite n.20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino e altri (in cui si è altresì precisato che il ricorso alla motivazione implicita, oltre a trovare riscontro nella disciplina processuale, là dove essa impone che la sentenza contenga "una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto" su cui è fondata (art. 544, primo comma e 546, primo comma, lett. e, cod. proc .pen.), è altresì compatibile con il diritto a un processo equo ex art. 6 della C.E.D.U., come interpretato dalla Corte di Strasburgo (richiamando in motivazione la sentenza della Quarta Sezione del 24.07.2015, nella causa Chipani ed altri c. Italia).
4. Alla stregua dei principi sopra richiamati, deve affermarsi la manifesta infondatezza del primo motivo: la difesa si è limitata a contestare le caratteristiche del muro realizzato, nonostante i giudici del merito siano addivenuti alla conclusione che si trattava di un muro di contenimento alla luce di convergenti evidenze probatorie, anche di natura tecnica.
Inoltre, i giudici territoriali hanno congruamente spiegato la ritenuta irrilevanza della incertezza circa la causa del crollo, rilevando che lo stesso non si sarebbe comunque prodotto ove l'opera fosse stata realizzata seguendo le norme della buona tecnica costruttiva, tenuto conto delle accertate caratteristiche dello sbancamento effettuato e del muro eretto.
5. Anche il secondo e il quinto motivo sono manifestamente infondati. 
Ancora una volta, la difesa non ha effettuato un preventivo vaglio critico delle ragioni a sostegno della decisione censurata, ivi esposte in maniera del tutto congrua e scevra da contraddizioni anche con riferimento alla non addebitalità esclusiva dell'evento a colpa di terzi.
La decisione, peraltro, si pone in termini di ferrea coerenza con i principi più volte ribaditi da questa Corte di legittimità.
Infatti, è vero che, in materia di infortuni sul lavoro, si è passati da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, parimenti gravati dall'obbligo di osservanza di specifiche disposizioni cautelari e di agire con diligenza, prudenza e perizia (cfr., in motivazione, Sez. 4 n.8883 del 10/02/2016, Santini e altro). Si è, così, individuato il principio di auto responsabilità del lavoratore e abbandonato il criterio esterno delle mansioni, sostituito con il parametro della prevedibilità, intesa come dominabilità umana del fattore causale (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 41486 del 2015, Viotto). Tali principi hanno definitivamente sancito il passaggio - a seguito dell’introduzione del d.lgs 626/94 e, poi, del d.lgs. 81/2008 - dal principio "dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva.
Tuttavia, è altrettanto indiscusso che nessun esonero di responsabilità datoriale può configurarsi all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo di quel garante di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (cfr. sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.).
Peraltro, va anche ribadito, quanto al dedotto profilo di colpa assorbente che la difesa rinverrebbe nella esecuzione dell'opera edile da parte della vittima, che l'argomento è stato ampiamente e del tutto congruamente affrontato dalla Corte di merito e le censure articolate con il ricorso non evidenziano vizi del ragionamento svolto da quel giudice, ma ripropongono una diversa interpretazione del compendio probatorio, che costituisce oggetto proprio del sindacato di merito. Nella specie, la Corte di merito ha debitamente evidenziato che il lavoratore stava eseguendo lavori su indicazione dello stesso P.P., utilizzando materiale da costui messo a disposizione, senza alcun potere di sindacato circa le modalità di esecuzione della stessa.
Inoltre e risolutivamente, valga un richiamo alla giurisprudenza consolidata di questa Corte per rilevare che l'obbligo di prevenzione si estende anche agli incidenti che possano derivare da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore Infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento [Sez. 4 n. 3787 del 17/10/2014 Ud. (dep. 27/01/2015), Rv. 261946; n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259227],
Infine, obblighi eventualmente ascrivibili a terzi soggetti, titolari di autonoma posizione di garanzia, non configurano l'esonero che la difesa propone con le doglianze esposte in ricorso: gli addebiti contestati al P.P., invero, sono da un lato di natura tipicamente datoriale (adozione delle cautele per prevenire il rischio specifico di seppellimento); dall'altro, collegati alla concorrente qualità di committente dell'opera che ne ha costantemente seguito gli sviluppi, come tale titolare di un'autonoma posizione di garanzia quale soggetto che aveva dato le direttive fonte di pericolo (cfr., sul punto specifico, sez. 4 n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi e altri, Rv. 264974; sez. 4 n. 23171 del 09/02/2016, Russo e altro, in motivazione).
6. Anche la manifesta infondatezza del terzo e del quarto motivo costituisce diretto precipitato della inosservanza dei principi indicati in premessa in ordine alla natura del sindacato di legittimità: da un lato, infatti, la difesa ha omesso un confronto effettivo con le motivazioni alla stregua delle quali la Corte d'appello ha ritenuto del tutto irrilevante l'individuazione, tra le varie possibili, della specifica causa del crollo del muro; dall'altro, ha proposto una lettura alternativa delle prove, contestando quella data dai giudici del doppio grado sulla scorta di un ragionamento esplicativo che, per congruità e mancanza di contraddizioni, si sottrae al sindacato di legittimità.
7. Infine, è manifestamente infondato anche il sesto motivo.
Va premesso, intanto, che la contestazione della difesa sul calcolo dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, in virtù del quale la Corte di merito ne ha indicato lo spirare al 05/01/2020, ha riguardato solo quello di 119 giorni ricollegabile al rinvio dell'udienza del 25 febbraio 2015 (disposto su istanza delle parti intesa a documentare il perfezionamento dell'/fer amministrativo per il rilascio del permesso in sanatoria). Cosicché, deve ritenersi che il termine, anche accedendo alla tesi difensiva, tuttavia manifestamente infondata per le ragioni che si vanno a esporre, sarebbe spirato nelle more del ricorso, la cui inammissibilità, tuttavia, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non avrebbe in ogni caso consentito alla causa estintiva del reato verificatasi dopo la sentenza d'appello di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (cfr. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14703/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/01/2014, Rv. 259205).
Peraltro, come sopra anticipato, l'assunto secondo cui il rinvio disposto all'udienza del 25 febbraio 2015 non determinerebbe la sospensione del termine di prescrizione, è del tutto destituito di fondamento alla stregua del consolidato orientamento del giudice di legittimità.
Sul punto, pare sufficiente ribadire che - ove il giudice accordi un rinvio dell'udienza, su richiesta del difensore pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore - il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, (cfr. Sezioni Unite n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914; sez. 3 n. 19687 del 21/0372018, Tudisca, Rv. 273057; sez. 6 n. 37593 del 13/07/2018, Rv. 273827; sez. 5 n. 26449 del 13/04/2017, Flammia e altro, Rv. 270539; sez. 6 n. 51912 del 17/10/2017, Pizzolante, Rv. 271561; sez. 4 n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271328). In maniera coerente a tale principio, peraltro, si è pure precisato che il provvedimento di rinvio del processo per esigenze proprie della parte richiedente, ancorché illegittimamente adottato, dà sempre luogo alla sospensione del corso della prescrizione, nonostante sia la medesima parte a dolersi dell'effetto sospensivo conseguente a tale rinvio (cfr. sez. 3 n. 38988 del 09/05/2017, Donadoni e altri, Rv. 270787).
8. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
In Roma il 18 dicembre 2019.