Tipologia: CPL
Data firma: 19 luglio 2005
Validità: 01.08.2005 - 31.10.2007
Parti: Associazione Commercio Turismo Servizi Piccole e Medie Imprese-Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-TDS, Belluno
Fonte: fisascat.it

Sommario:


Accordo per la stipulazione del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Belluno.

Addì 19 luglio 2005, presso la sede dell’Associazione Commercio Turismo Servizi Piccole e Medie Imprese della Provincia di Belluno, tra l’Associazione Commercio Turismo Servizi Piccole e Medie Imprese della Provincia di Belluno - aderente alla Confcommercio […], le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del Terziario e del Turismo […], Filcams-Cgil, […] Fisascat-Cisl, […] Uiltucs-Uil

Relazioni sindacali
Le parti consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali, per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione, dei servizi, sia sotto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all’occupazione, convengono di realizzare un sistema innovativo di relazioni sindacali e di informazioni, coerenti con le esigenze delle aziende e dei lavoratori; favorendo in tal modi corretti e utili rapporti, attraverso la diffusione e l’approfondimento delle conoscenze delle problematiche dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese, prevenendo o riducendo così, l’eventuale conflittualità tra le parti.
Annualmente, di norma entro il I quadrimestre, l’Ascom e le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil si incontreranno, al fine di procedere ad un esame congiunto, articolato per comparti merceologici e settori omogenei, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla Legislazione commerciale e di disciplina dell’orario d'apertura dei negozi, anche con riferimento al Decreto Legislativo n. 114/1998 e alla legislazione della Regione Veneto oltre che ai provvedimenti attuativi dell’Ente provincia, nonché ai nuovi processi in tema di Mercato del Lavoro, come disciplinati dal CCNL e dalla nuova normativa Legislativa.

Sfera di applicazione
Il presente contratto deve essere applicato dalle aziende della provincia di Belluno che applicano il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
[…]
Le parti si impegnano, anche attraverso l’E.B. del Commercio e dei servizi della Provincia di Belluno, a dare la massima diffusione informativa al presente contratto, allo scopo di farlo conoscere nel modo più completo ai rispettivi rappresentati.

Osservatorio Provinciale
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 16, prima parte, del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario dalla distribuzione e dei servizi, le parti convengono di istituire l'Osservatorio Provinciale che svolgerà le proprie funzioni all’interno dell’E.B. del Commercio e dei Servizi della Provincia di Belluno e sarà composto dai membri del Consiglio Direttivo del predetto E.B., i quali, all’occorrenza, si potranno avvalere di esperti.
A tal fine, l'Osservatorio Provinciale;
- Programma e organizza a livello di competenza relazioni sul quadro economico e produttivo dei comparti e dei settori, con le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, - realizzando a questo scopo una convenzione con la Camera di Commercio;
- fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri previsti nel punto delle relazioni Sindacali.
- Istituisce una banca dati ed elabora, anche ai fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e part time.
- effettua il monitoraggio degli stage aziendali.
- Effettua il monitoraggio delle evoluzioni delle professionalità considerando le carenze che le aziende e le loro associazioni e le forze sociali riscontrano, individuando i conseguenti bisogni formativi, relazionandosi allo scopo con le scuole professionali della provincia e della regione.
- istituisce una banca dati, interagendo con i centri per l’impiego, provinciali e periferici sui fabbisogni e le disponibilità di professionalità.

Commissione Paritetica Provinciale
Le parti confermano l'operatività, nel contesto dell’Ente Bilaterale, della Commissione Paritetica Provinciale prevista dall’art. 2 dell’accordo provinciale del 12.11.1999.
A detta Commissione sono demandati i seguenti specifici compiti:
a) interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del vigente CCNL;
b) esprimere il “parere di conformità" per i contratti di apprendistato;
c) svolgere le altre funzioni previste dal CCNL e dagli Accordi territoriali in ordine all’instaurazione di particolari rapporti di lavoro a tempo parziale, al monitoraggio del mercato del lavoro con specifica attenzione ai bisogni formativi degli addetti;
Le parti convengono altresì che alla predetta Commissione vengano demandati anche i seguenti compiti;
attivare ulteriori funzioni e ruoli dovessero essere previsti da normative nazionali o territoriali in particolare modo in materia di previdenza integrativa e di mercato del lavoro;
svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei percorsi formativi ai sensi dell’art. 18, Legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998
Composizione delle controversie e Commissione Provinciale di Conciliazione. […]

Ente Bilaterale
Le parti, nel riconfermare il ruolo centrale dell’Ente Bilaterale del Commercio dei servizi e del Turismo della Provincia di Belluno nel sistema complessivo delle relazioni sindacali, si impegnano ad incrementarne l’attività con l'individuazione di nuovi servizi, intensificando inoltre il loro impegno all’interno dell’Ente stesso al fine di costruire un efficace ambito di conoscenza, di confronto e di risoluzione delle problematiche per il miglioramento continuo delle condizioni e delle relazioni sindacali del settore.
A tale fine le parti con il presente contratto stabiliscono di incrementare l’attività dell’Ente Bilaterale del Commercio dei Servizi e del Turismo della Provincia di Belluno estendendo al comparto del Commercio gli interventi a sostegno dei datori di lavoro e i sussidi ai lavoratori, individuando una serie di nuovi servizi che verranno gestiti dall’ente stesso ed attribuendo all’Ente, conformemente alle previsioni di cui al p.to 4 dello Statuto, compiti in materia di Formazione, Contratti a termine, Apprendistato, Part-time, Previdenza integrativa, sicurezza sul lavoro, diffusione della contrattazione collettiva.
I Servizi e gli strumenti messi in atto dall'Ente Bilaterale del Commercio dei Servizi e del Turismo della provincia di Belluno, sono rivolti esclusivamente a favore delle aziende e dei lavoratori in regola con il versamento dei contributi previsti dal regolamento dell’Ente stesso.
Contribuzione […]

Sicurezza sul lavoro-Organismo Paritetico Provinciale
Le parti, considerato quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche, concordano sull'opportunità di operare in maniera attiva per far crescere nel settore una vera cultura della sicurezza sul lavoro, al fine di garantire un’informazione e formazione a tutti i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, attivando allo scopo un programma di informazione, formazione ed altre iniziative attraverso l’E.B. del Commercio e dei Servizi della Provincia di Belluno.
In tale contesto le parti convengono di costituire all’interno dell’E.B., un’apposita sezione denominata Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro (OPP).
L’OPP sarà composto da tre rappresentanti di ConfcommercIo e da tre rappresentanti di Filcams, Fisascat, Uiltucs con relativi supplenti.
L'Organismo Paritetico Provinciale, oltre agli adempimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994, avrà i seguenti compiti:
- assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dall'OPP e saranno trasmesse all’organismo Paritetico Nazionale; tali pareri potranno essere trasmessi inoltre, ad Enti ed istituzioni, quali le USL, il Servizio Ispezioni del Lavoro, la Magistratura, la Regione ecc.
- promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
- elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'OPN, progetti formativi e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
- ricevere verbali con l'indicazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e provvedere ad iscriverne i nominativi in un’apposita lista in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 6 dell’Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94 del 18 novembre 1996;
- designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.
L’Organismo Paritetico
- assume le proprie decisioni all’unanimità, la decisine unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le Organizzazioni stipulanti;
- redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (Aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

Nastri orari e orario di lavoro
Nastro orario di lavoro in turno spezzato
Le parti convengono di fissare un orario massimo per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali al fine di dare una regola comune a tutto il mondo del lavoro dipendente, nel rispetto del Contratto Nazionale del settore Terziario, delle leggi in materia di orari di lavoro e delle direttive CEE.
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL all'interno di tale nastro orario il datore di lavoro che opera con orario continuato di apertura dell’esercizio concorderà la pausa pranzo con il lavoratore dipendente, ovvero con le OO.SS., le RSU/RSA ove costituite.
Le parti convengono che dal 1° agosto 2005 il nastro orario venga fissato in 11 ore e 30 minuti.
Nastro orario e orario di lavoro in turno unico
Le parti ritengono necessario disciplinare la materia degli orari di lavoro per i lavoratori dipendenti in turno unico e convengono di fissare il nastro orario per tali lavoratori, in 6 ore e 40 minuti al giorno. In caso di superamento di tale orario le parti convengono di istituire una pausa retribuita di mezz'ora.
Retribuzione prestazioni festive e nel giorno di riposo settimanale
[…]
Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, il godimento del riposo compensativo potrà essere individuato, previa intesa tra ditta e lavoratore interessato, anche in momento diverso da quello indicato dall'art. 66 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, fermo restando che il recupero dovrà avvenire entro la settimana successiva.
Dichiarazione a verbale […]