Tipologia: Ipotesi di accordo integrativo
Data firma: 6 aprile 2001
Validità: 01.06.2001 - 31.05.2005
Parti: Apam e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Alberghi, Milano
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Articolo 1 (validità e sfera di applicazione)
Articolo 2 (contratti a tempo determinato e lavoro temporaneo)
Articolo 3 (lavoro extra)
Articolo 4 (nastro orario)
Articolo 5 (apprendistato)
Articolo 6 (rimborso libretto sanitario)
Articolo 7 (premio di risultato)
Articolo 8 (corresponsione e riproporzionamento)
Articolo 9 (clausole di salvaguardia)
Articolo 10 (congedi per motivi familiari)

 

Articolo 11 (anticipazione indennità Inail)
Articolo 12 (liquidazione competenze di fine rapporto)
Articolo 13 (osservatorio)
Articolo 14 (formazione professionale)
Articolo 15 (percorsi formativi)
Articolo 16 (sicurezza sul lavoro)
Articolo 17 (procedure di conciliazione)
Articolo 18 (assistenza contrattuale)
Articolo 19 (inscindibilità)
Articolo 20 (decorrenza e durata)


Ipotesi di accordo integrativo per gli alberghi della provincia di Milano

Il giorno 6 aprile dell’anno 2001 si sono incontrati presso l’Apam, in corso Buenos Aires 77 - Milano […] Apam Associazione Provinciale Albergatori di Mlano e […] Filcams-Cgil Milano e Provincia, […] Fisascat-Cisl Milano e Provincia, […] Uiltucs-Uil Milano e Provincia.

Premesso che
Lo sviluppo armonico del settore ridiede anche il consolidamento di moderne relazioni sindacali, ferme restando l’autonomia dell’arista imprenditoriale e le rispettive responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
l’evoluzione della domanda, con le fluttuazioni tipiche della realtà milanese dovuta alla importanza dei periodi fieristici rende necessaria una sempre maggiore efficienza per rispondere alle esigenze della clientela;
le caratteristiche strutturali delle attività alberghiere richiedono anche un mercato del lavoro flessibile, non esclusivamente basato sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
il comparto alberghiero della Provincia di Milano è caratterizzato da un’ampia mobilità territoriale dei lavoratori con il conseguente rischio di perdita di investimenti professionali;
visto il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da aziende del settore Turismo 6 ottobre 1994 come modificato dall’accordo del 22 gennaio 1999; si è stipulato il presente Contratto Integrativo per I dipendenti da aziende alberghiere della provincia di Milano, composto da 20 articoli, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Articolo 1 (validità e sfera di applicazione)
(1) Il presente contratto integrativo territoriale disciplina, per tutta la provincia di Milano, i rapporti dì lavoro tra le aziende alberghiere di cui al Capitolo “2° livello di contrattazione” del CCNL 21 gennaio 1999, punti 8b) e 9) ed il relativo personale dipendente.
(2) Le parti, convenendo sulla necessità di mantenere nell’ambito provinciale la più opportuna e possibile omogeneità contrattuale, anche al fine di promuovere le condizioni per una più equa concorrenzialità di mercato, assumano il presente contratto integrativo quale punto di riferimento valido per le aziende alberghiere detta provincia di Milano.

Articolo 2 (contratti a tempo determinato e lavoro temporaneo)
I valori previsti dall’articolo 62 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 come modificato dall’accordo del 22 gennaio 1999, sono modificati come segue:

Base di computo

Lavoratori assumibili

da 0 a 4

4 unità

da 5 a 9

5 unità

da 10 a 25

7 unità

da 26 a 35

8 unità

da 36 a 50

12 unità

Oltre 50

22% (max 17% per ciascuna fattispecie)


Articolo 4 (nastro orario)
Il nastro orario per il personale inquadrato come lavapiatti è fissato in quattordici ore.
[…]

Articolo 13 (osservatorio)
(1) Le parti istituiscono presso l’Ente Bilaterale Territoriale Comparto Alberghi di Milano e Provincia l’Osservatorio Provinciale.
(2) L’Osservatorio esaminerà in particolare i flussi turistici di Milano e Provincia con lo scopo di individuare la tipologia della clientela, la nazionalità, le finalità della presenza, la quantità degli arrivi e dei pernottamenti, nonché i periodi temporali degli stessi.
(3) I lavori dell’Osservatorio dovranno evidenziare in particolare l’esigenza di modelli organizzativi in grado di garantire la necessaria efficienza e flessibilità del settore, esaminando l’occupazione nelle sue tipologie: a tempo indeterminato, determinato, dei lavoratori extra e delle altre forme, nonché le esigenze di formazione professionale e la sicurezza sul lavoro.
(4) Alle attività dell’Osservatorio parteciperanno, pariteticamente, rappresentanti dell’Apam e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie. Le riunioni si svolgeranno su richiesta di una delle due Parti e comunque almeno due volte all’anno. Di comune accordo si potrà prevedere di volta in volta la presenza di esperti di fiducia delle parti.

Articolo 16 (sicurezza sul lavoro)
Le parti ribadiscono la validità degli accordi del 20 gennaio 1998 e del 3 gennaio 1998 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (decreto legislativo n. 626 del 1994), che costituiscono parte integrante del presente contratto integrativo territoriale.