Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 18 aprile 2002
Validità: 01.05.2002 - 30.09.2005
Parti: Confcommercio, Assvigilanza, Istituti vigilanza Vicenza e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Vicenza
Fonte: fisascat.it

Sommario:

  Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Diritti di informazione
Art. 4 Ente Bilaterale Regionale Veneto
Titolo III Formazione
Art. 5 Formazione
Art. 6 Aggiornamento professionale
Titolo IV Tutele e garanzie
Art. 7 Disposizioni
Art. 8 Controllo
Art. 9 Assicurazione - Polizza ASS. infortuni
Art. 10 Patente di Guida
Art. 11 Cambio di appalto
Art. 12 Pari opportunità
Art. 13 Congedi parentali
Art. 14 Ferie
  Art. 15 Assistenza legale
Titolo V Trattamento economico

Art. 16 Ticket
Art. 16 bis Indennità
Art. 17 Inquadramento G.P.G.
Art. 18 Vestiario ed equipaggiamento
Art. 19 Armamento
Art. 20 Missione trasferta
Art. 21 Una tantum
Titolo VI Distribuzione contratto
Art. 22
Titolo VII Vigenza contrattuale
Art. 23
Dichiarazione verbale
Titolo VIII Obblighi
Art. 24 formalità
Protocollo aggiuntivo al contratto integrativo provinciale per i dipendenti da istituti della vigilanza privata

Ipotesi di accordo

Premessa
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale, dunque, ribadiscono l'impegno a promuovere, per quanto di loro competenza, iniziative idonee a garantire un’ulteriore crescita dei livelli qualificativi dei servizi prestati dalle aziende nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché la sicurezza personale e collettiva delle guardie Particolari Giurate addette ai servizi, si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro da valere per tutti il Dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella città e provincia di Vicenza

Titolo 1 Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e provincia di Vicenza, per i dipendenti di tutti gli istituti di vigilanza , in qualunque forma costituiti che svolgono tutte le attività di cui agli artt. 1 e 64 del vigente CCNL per conto terzi a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 2
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina in maniera unitaria il rapporto per tutto il territorio della città e Provincia di Vicenza tra gli Istituti di Vigilanza ed il relativo personale dipendente.
[…]
Per quanto non previsto, dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle previste dal CCNL del settore.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Diritti di informazione

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 9 del vigente CCNL, in materia d’informazione, gli Istituti forniranno alle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente Contratto, congiuntamente alle RSU e RSA, semestralmente, informazioni con particolare riferimento a:
a. aspetti generali d'ordine strutturale ed istituzionale;
b. prospettive di sviluppo anche in relazione all’istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
c. iniziative di aggiornamento della professionalità;
d. ai dati relativi al Turn Over ed all'andamento occupazionale generale, articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc...);
e. dati relativi ai lavoratori occupati nelle località - relativi trasferimenti - avvicinamenti
f. verifica sull’applicazione del presente accordo.
g. Viste le problematiche relative alla sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari Giurate le parti condividono la necessità di avviare percorsi conoscitivi sugli eventuali programmi - investimenti degli Istituti di Vigilanza e la loro concretizzazione, atte a migliorare le condizioni di sicurezza dei singoli istituti.
h. A tale scopo, su richiesta delle Segreterie provinciali di Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil le parti si incontreranno entro la fine di Settembre di ogni anno, l’incontro dovrà avvenire entro e non
oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta d'incontro.

Art. 4 Ente Bilaterale Regionale Veneto
Così come previsto dall'art. 11 del CCNL le parti auspicano che venga istituito, nel più breve tempo possibile e comunque entro il corrente anno, l’Ente Bilaterale Regionale Veneto, del settore.
Nel caso in cui entro il 31.12.02 l'ente Bilaterale regionale non dovesse essere costituito le parti concordano di incontrarsi per verificare l'opportunità di istituire l'Ente Bilaterale della provincia di Vicenza.
Gli scopi dell’Ente Bilaterale sono quelli previsti dal CCNL, ed in particolare:
- Predisporre programmi e moduli formativi, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 25 del CCNL, individuando i fabbisogni formativi a livello regionale e specifici della provincia di Vicenza.
In questo contesto gli Istituti di Vigilanza comunicheranno all'Ente Bilaterale eventuali assunzioni in CFL, apprendistato, part - time e tempo determinato.
[…]

Titolo III Formazione
Art. 5 Formazione

Le parti, nel rivendicare il loro esclusivo diritto - dovere nel promuovere la formazione professionale dei lavoratori ed in attesa di quanto verrà attuato in sede di Ente Bilaterale Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale, ritengono di dover definire, sin d’ora, alcune linee guida in materia di formazione ed aggiornamento professionale.
Pertanto, concordano quanto di seguito.
a. Entro e non oltre il 31.12.2002 verrà commissionato, a spese degli istituti di vigilanza, alle Associazioni ed alle OO.SS firmatarie del presente accordo uno studio di analisi per verificare i fabbisogni ed i percorsi formativi.
b. I corsi di formazione saranno finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate, professionalità intermedie, professionalità atte ad agevolare l'inserimento - aggiornamento professionale, conoscenza del CCNL del presente accordo e D.Lgs. 626/94.
c. Alle aspiranti G.P.G. verranno consegnati, a cura degli Istituti, moduli formativi, predisposti dalla Commissione Paritetica di cui al precedente punto a) finalizzati alla conoscenza dei compiti e dei diritti - doveri della G.P.G., delle prescrizioni, delle cautele, della sicurezza sul lavoro, delle tecniche operative per l’esecuzione dei singoli servizi e degli apparati ricetrasmittenti; unitamente ai moduli formativi verrà consegnato un Questionano! che le G.P.G. dovranno compilare e riconsegnare sottoscritto prima dell'assunzione al fine di stabilire il grado di addestramento. Sempre prima dell’assunzione le stesse dovranno addestrarsi all'uso delle armi ed ottenere, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la licenza di porto di pistola.
d. Dopo l'assunzione, previa una formazione pratica sull’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, unitamente a 35 ore di servizio svolte in affiancamento operativo con G.P.G. esperte, entro i primi sei mesi di attività, verranno impartite delle ore di addestramento teorico secondo il percorso predisposto dalla Commissione di cui al precedente punto a).
Qualora l’assunzione si riferisca a un lavoratore che abbia effettuato l’addestramento come sopra precisato presso altro Istituto di vigilanza negli ultimi 12 mesi, il medesimo sarà esonerato dall’attività addestrativi presso l'Azienda di nuova assunzione.
L’attività formativa di cui al presente punto d) s’intende retribuita ed i relativi costi saranno a totale carico degli Istituti.

Titolo IV Tutele e garanzie
Art. 7 Disposizioni

Per ogni servizio che espletano, le Guardie Particolari Giurate ricevono dall’istituto di Vigilanza le relative disposizioni scritte di carattere generico e specifico.
L’Istituto si assicura che i propri dipendenti siano perfettamente a conoscenza delle norme che regolano il servizio.

Art. 12 Pari opportunità
Le parti rilevano che la piena applicazione della L. 8 marzo 2000 n. 53, 125/91, raccomandazione CEE e successive modificazioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi della città, è subordinato all’emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi attuativi che al momento della sottoscrizione del presente accordo non sono stati emanati dal legislatore.
Le parti intendono, visto quanto stabilito dall’art. 28 del CCNL, l’adesione degli Istituti di Vigilanza agli schemi di progetto di formazione, che, verranno proposti alle Organizzazioni firmatarie del presente accordo dal costituendo Ente Bilaterale Veneto e/o Vicentino, e le eventuali sperimentazione di nuovi schemi d’orari di lavoro, concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il presente accordo, titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.