Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

TRA

 

L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallèe d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Maria Grazia Monaci, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio dell'Università
 

E
 

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nella persona del Direttore della Sede Regionale di Aosta Dott. Giuseppe VILLANI, domiciliata per la carica presso la Sede Regionale INAIL di Aosta, corso Padre Lorenzo n. 18
qui di seguito chiamati anche Università e Inail, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti
 

PREMESSO CHE

• il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, indennitari, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
• l'INAIL, in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico per la Sicurezza) intende partecipare a pieno titolo alla promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche in sinergia con gli altri attori istituzionali per la sicurezza;
• in data 18 maggio 2007 tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'INAIL è stato stipulato un protocollo d'intesa che attiva un programma di orientamento formativo e professionale, indirizzato all'acquisizione di nuove logiche in termini socio-economici e tecnologici e allo sviluppo della ricerca scientifica sulle problematiche emergenti in materia di salute e sicurezza, per orientare e sostenere gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali e dell'Università, ormai prossimi al confronto con il mondo del lavoro;
• l'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
• l'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
• l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali dei propri studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento in strutture esterne all'Ateneo;
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.
 

Art. 2 - Finalità

Le Parti si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifiche iniziative su tematiche di comune interesse.
 

Art. 3 - Oggetto

Le Parti concordano di collaborare, in particolar modo, nella realizzazione di iniziative riguardanti:
• lo scambio di informazioni e dati su materie di reciproco interesse;
• l'organizzazione congiunta di attività di approfondimento scientifico e di promozione culturale (conferenze, convegni, seminari, giornate di studio) su tematiche di interesse comune, compresa la divulgazione tra gli studenti dell'Università della "cultura della sicurezza e prevenzione";
• lo svolgimento di stage e di tirocini di formazione e orientamento di studenti dell'Università presso l'INAIL - Sede regionale di Aosta.
 

Art. 4 - Modalità attuative

Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni.
 

Art. 5 - Responsabili

La responsabilità delle azioni previste dalla presente convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
In particolare, i Responsabili:
• curano le comunicazioni ufficiali;
• concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
• assicurano la continuità delle attività poste in essere.
Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.
 

Art. 6 - Durata e rinnovo

La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data della stipula.
La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire anche mediante scambio di note fra le Parti.
 

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Il responsabile della protezione dei dati per l'Inail è contattabile al seguente indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
 

Articolo 8 - Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Articolo 9 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.
 

Art. 10 - Registrazione e spese di bollo

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.
 

Art. 11 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.
 

IL DIRETTORE
DELLA SEDE REGIONALE INAIL
Giuseppe VILLANI
  LA RETTRICE
DELL'UNIVERSITÀ
Maria Grazia Monaci

Fonte: inail.it