Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654*
Tutela della maternità delle lavoratrici.
G.U. 27 aprile 1934, n. 99

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione di norme per la tutela della maternità delle lavoratrici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
 

Disposizioni generali.
Art. 1.

Il lavoro delle donne alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme seguenti a tutela della maternità.
Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi delle allieve dei laboratori-scuola, salvo le esenzioni prevedute dall'art. 2.
Dette norme non si applicano nei riguardi:
a) delle donne addette ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;
b) della moglie, delle parenti e delle affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico;
c) delle donne lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 18;
d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
c) delle donne occupate nei Regi istituiti di istruzione, anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, e nelle aziende dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento non inferiore a quello stabilito dalle singole disposizioni del presente decreto.
Gli istituti e le aziende per i quali ricorrano dette condizioni, saranno determinati con decreto del Ministro per le corporazioni, di intesa con il Ministro che esercita la vigilanza su di essi;
f) delle donne addette a lavori agricoli, salvo il disposto, dell'art. 3.
 

Art. 2.

Il Ministro per le corporazioni può esonerare dall'osservanza delle disposizioni del presente decreto i laboratori-scuola quando, per il carattere educativo della istituzione, per i requisiti occorrenti per l'ammissione delle allieve e per la sorveglianza che si esercita su di esse, sia da ritenere escluso il bisogno della tutela che la legge tende ad assicurare.
Il Ministro può altresì esonerare parzialmente o totalmente i laboratori-scuola, quando il genere e la durata del lavoro e le condizioni igieniche dell'ambiente in cui si presta permettano di adibirvi donne gestanti o puerpere senza nocumento per lo stato fisiologico in cui si trovano.
I Ministeri che hanno la vigilanza sui laboratori-scuola predetti possono presentare al Ministero delle corporazioni proposta per l'esonero.

Art. 3.
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le Corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno estese, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni del presente decreto alle donne occupate in lavori agricoli particolarmente gravosi.
Resta fermo il divieto di impiego delle donne nei lavori di risicoltura durante l'ultimo mese di gravidanza ed il primo mese dopo il parto, a norma dell'art. 82 della legge (testo unico) 1° agosto 1907, n. 636.
 

Art. 4.

La qualità di impiegata, agli effetti del presente decreto, è determinata dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.
Le apprendiste e le allieve sono considerate operaie od impiegate.
Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.
 

Art. 5.

I certificati, gli atti di notorietà, le quietanze e tutti gli altri documenti occorrenti ai fini del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e debbono essere rilasciati senza spesa.
I moduli dei certificati debbono essere forniti gratuitamente dalla Cassa nazionale di maternità.
 

Interruzioni obbligatorie e facoltative del lavoro.
Art. 6.

È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante l'ultimo mese precedente la data presunta del parto, determinata dal certificato medico di gravidanza. Le norme relative al certificato medico predetto saranno stabilite col provvedimento da emanarsi ai sensi del successivo art. 31;
b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il successivo periodo che precedo il parto;
c) durante sei settimane dopo il parto.
 

Art. 7.

In via eccezionale il periodo di interdizione dal lavoro, precedente la data presunta del parto e quello successivo al parto, potranno dal datore di lavoro essere ridotti, su richiesta della donna, fino a tre settimane ciascuno, ove da certificato medico risulti che, per lo stato di salute della donna, per il genere del lavoro e per l'ambiente in cui questo deve svolgersi, può essere consentita l'occupazione di essa senza suo pregiudizio.
 

Art. 8.

Le operaie in istato di gravidanza hanno diritto di assentarsi dal lavoro fin dall'inizio della sesta settimana antecedente la data presunta del parto.
Le impiegate hanno diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di tre mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 8°, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato.
 

Certificato medico di gravidanza.
Art. 9.

A tutti gli effetti del presente decreto, il certificato medico di gravidanza, di cui all'art. 6, della lett. a) fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione, per quanto riguarda la determinazione della data presunta del parto.
 

Conservazione del posto ed altri effetti conseguenti allo stato di gravidanza e di puerperio.
Art. 10.

Per tutto il periodo in cui l'operaia stia assente dal lavoro in virtù degli articoli 6 e 8, comma 1°, il datore di lavoro è obbligato a conservarle il posto.
Qualora, in conseguenza di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio, l'operaia debba rimanere assente dal lavoro per un tempo eccedente i periodi previsti dall'art. 6 e dall'art. 8, comma 1°, il datore di lavoro è obbligato a conservarle il posto per un ulteriore periodo di un mese.
Per le impiegate si applicano le norme dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.
L'aborto spontaneo o terapeutico - escluso quello procurato - sono considerati, agli effetti della interruzione del lavoro e della conservazione del posto, come malattia prodotta dallo stato di gravidanza e di puerperio.
 

Art. 11.

La donna che continua a prestare regolarmente la sua opera dopo aver presentato al datore di lavoro il certificato medico di gravidanza, non può essere licenziata durante il restante periodo di gestazione in cui può essere addetta al lavoro, se non in caso di colpa costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto, ovvero nel caso di sospensione a tempo indeterminato del lavoro nell'azienda o nel reparto cui è addetta.
 

Art. 12.

La ripresa del lavoro da parte della donna che sia stata assente in virtù delle disposizioni del presente decreto e delle disposizioni da esso richiamate, determina di diritto lo scioglimento, senza eventuale preavviso ed indennità, del rapporto della persona assunta in sua sostituzione, purchè a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del suo servizio.
 

Trasporto e sollevamento di pesi.
Art. 13.

È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi le donne in istato di gravidanza nei tre mesi precedenti la data presunta del parto.
 

Riposi per l'allattamento.
Art. 14.

Il datore di lavoro deve dare alle madri che allattano direttamente i propri bambini, per un anno dalla nascita di questi, due periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento.
Detti riposi sono indipendenti da quelli prescritti dagli articoli 18 e 19 della legge per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di uscire dall'azienda, quando il datore di lavoro non abbia messo a sua disposizione la camera di allattamento di cui all'art. 16.
Quando invece il datore di lavoro abbia messo a disposizione detta camera, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, ed in tal caso la donna, non ha diritto ad uscire dall'azienda.
Per i lavori di risicoltura restano fermi i disposti dell'art. 84 testo unico 1° agosto 1907, n. 636, e dell'art. 14 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157.
 

Art. 15.

I periodi di riposo per l'allattamento si reputano ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
 

Camera di allattamento.
Art. 16.

È fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro, quando in questi siano occupate almeno cinquanta donne di età dai 15 ai 50 anni.
Il Ministero delle corporazioni può esonerare dall'obbligo della camera di allattamento, quando nelle dipendenze dei locali di lavoro od in prossimità di essi esistano istituzioni per l'assistenza ai lattanti, nelle quali la madre possa provvedere convenientemente all'allattamento, o quando per altre circostanze ritenga che non ne ricorra la necessità.
 

Art. 17.

La camera di allattamento deve essere illuminata e ben ventilata; ben riscaldata nella stagione fredda. Deve altresì essere convenientemente arredata e tenuta in istato di scrupolosa pulizia e provvista di acqua.
Per le aziende che occupino almeno 100 donne, da 15 ai 50 anni, l'Ispettorato corporativo può prescrivere che alla camera di allattamento sia adibito personale idoneo per la custodia dei bambini durante le ore di lavoro delle madri.
 

Assicurazione obbligatoria per la maternità.
Campo di applicazione.

Art. 18.

È obbligatoria l'assicurazione per la maternità delle donne dai 15 ai 50 anni soggette al presente decreto e delle donne lavoranti al proprio domicilio. Sono escluse le impiegate la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le L. 800 nonché le donne soggette all'assicurazione sulle malattie nelle nuove Provincie, a norma del R. decreto 29 novembre 1929, n. 2146.
L'assicurazione è gestita dalla Cassa nazionale di maternità.
Per le donne non soggette all'assicurazione obbligatoria per la maternità è ammessa l'assicurazione facoltativa, osservate le disposizioni che potranno essere stabilite ai sensi dell'art. 31.
 

Sussidi di maternità.
Art. 19.

L'assicurazione obbligatoria per la maternità ha lo scopo di corrispondere un sussidio di L. 300 in caso di parto e di L. 100 in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza.
 

Art. 20.

La donna ha diritto al sussidio di maternità quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) che alla data del concepimento si trovi al lavoro e nei trecentosessanta giorni precedenti il parto o l'aborto abbia lavorato almeno 15 giorni. Il concepimento si considera avvenuto nove mesi prima del parto maturo; sei mesi prima del parto prematuro e tre mesi prima dell'aborto;
b) che nei due anni precedenti quello del parto o dell'aborto risultino versati i relativi contributi.
 

Art. 21.

Il credito al sussidio non può essere ceduto, pignorato, o sequestrato.
 

Decadenza dal diritto al sussidio.
Art. 22.

La donna decade dal diritto di sussidio:
a) in caso di sentenza definitiva di condanna per infanticidio o per procurato aborto;
b) quando, in caso di aborto, non sia stata presentata domanda entro trenta giorni.
 

Art. 23.

La gestante o puerpera che durante i periodi di interruzione obbligatoria dal lavoro presta la sua opera dietro retribuzione alla dipendenza altrui, decade dal diritto al sussidio:
a) per L. 100, ove presti servizio nel periodo di interruzione obbligatoria antecedente o successiva al parto;
b) per L. 200, ove presti servizio in entrambi i periodi predetti.
La presente disposizione non si applica alle donne lavoranti al proprio domicilio.
 

Prescrizione e sospensione dell'azione.
Art. 24.

L'azione per conseguire il sussidio si prescrive nel termine di un anno dalla data del parto o dell'aborto.
In caso di provvedimento penale contro la donna, per infanticidio o per procurato aborto, la prescrizione decorre dalla data del provvedimento definitivo di proscioglimento.
Fino a quella data rimane sospeso il pagamento del sussidio.
 

Contributi obbligatori.
Art. 25.

Per l'assicurazione obbligatoria di maternità è stabilito un contributo annuale di L. 7, di cui L. 3 a carico della donna soggetta all'assicurazione, e L. 4 a carico del datore di lavoro.
Ove la donna non percepisca retribuzione, l'intero contributo è a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte di contributo cui è obbligata la donna. Egli ritiene tale parte sulla retribuzione.
Qualunque patto contrario alle sopradette disposizioni è nullo.
 

Art. 26.

Lo Stato rimborsa alla Cassa nazionale di maternità, per ciascun parto o aborto sussidiato, la quota di L. 18.
A carico della gestione riguardante l'assicurazione sulla disoccupazione è stabilito un contributo globale annuo nella misura che sarà determinata con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale.
 

Art. 27.

Il privilegio stabilito dall'art. 1957 C. C. per i crediti dello Stato si estende ai crediti derivanti dai contributi di assicurazione non versati dal datore di lavoro.
 

Prestazioni delle assicurazioni sociali.
Art. 28.

Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali e della determinazione della loro misura, sono computati utili, ancorché non sia stato versato alcun contributo, i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro previsti dal presente decreto o dalle disposizioni da questo richiamate.
Per detti periodi si considera come versato a favore delle donne assicurate il contributo stabilito per la classe più bassa di retribuzione.
 

Sanzioni.
Art. 29.

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente decreto sono puniti:
a) con l'ammenda da 50 a 200 lire per ciascuna delle donne addette al lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, per le violazioni agli articoli 3, 6, 10 e 11 e nel caso di rifiuto, opposizione od ostacolo all'esercizio del diritto di assenza dal lavoro previsto dall'art. 8;
b) con l'ammenda da 50 a 500 lire, per le contravvenzioni agli articoli 14, 15 e 16;
c) con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, per le contravvenzioni agli articoli 18 e 25, per ciascuna delle donne addette al lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione;
d) con l'ammenda da L. 200 a L. 500, per le contravvenzioni agli articoli 13 e 17 comma 1°;
e) con l'ammenda da L. 50 a L. 500, per le contravvenzioni all'art. 17, comma 2°.
Per le contravvenzioni da parte dei datori di lavoro alle norme che saranno emanate per l'attuazione del presente decreto potrà nelle medesime norme essere stabilita la pena dell'ammenda fino a L. 500.
 

Art. 30.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
1° il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2157, che approva il testo unico di legge sulla Cassa nazionale di maternità;
2° il R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, convertito in legge 2 luglio 1929, n. 1289, contenente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio;
3° il R. decreto 28 agosto 1930, n. 1358, contenente le norme di attuazione del Regio decreto-legge suddetto per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio;
4° il decreto Ministeriale 22 novembre 1930, che approva i moduli per i certificati prescritti dagli articoli 7, 11, 14 e 17 del suddetto R. decreto 28 agosto 1930, n. 1358;
5° l'art. 34 e l'art. 39 ultimo comma, del regolamento approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro.
 

Art. 31.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la grazia e giustizia, le norme di attuazione del presente decreto che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione delle norme predette.
 

Art. 32.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1934 - Anno XII


* Abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito in l. 18 febbraio 2009, n. 9