Tipologia: CPL
Data firma: 21 marzo 2003
Validità: 21.03.2003 - 31.12.2005
Parti: Assvigilanza, Ascom, Metronotte, Secur Vigilanza, La Vigile S. Marco, Y Greca e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Belluno
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Validità e Sfera di Applicazione del Contratto
Art. 2 Relazioni Sindacali e Diritti di Informazione
Art. 3 Professionalità Sicurezza e Formazione
Art. 4 Buono Pasto/Ticket
Art. 5 Rimborsi
Art. 6 Premio Produzione
Art. 7 Assistenza Legale

 

Art. 8 Vestiario
Art. 9 Indennità mezzi propri per l'esecuzione del servizio
Art. 10 Norme a Tutela delle Guardie Particolari Giurate
Art. 11 Decorrenza e Durata
Dichiarazione
Quota di servizio


Contratto integrativo provinciale per le guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza privata operanti in Belluno e provincia

L'anno 2003, il giorno 21 marzo in Belluno presso la sede dell’Associazione del Commercio Turismo Servizi e pmi, tra l'Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza (Assvigilanza) […], l’Ascom […], Metronotte srl […], Secur Vigilanza […], La Vigile S. Marco […], Y Greca […] e la Filcams - Cgil […], la Fisascat - Cisl […], la Uiltucs - Uil […], visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente ed in particolare quanto in premessa e all'art. 10; visto il CCIP del 23 ottobre 1997; vista la disdetta dei precedenti CCIIPP e la piattaforma rivendicativa presentata dalle OO.SS. come sopra costituite
Rilevato
• che le parti, come sopra individuate, dichiarano di voler dare applicazione all'art. 10 del vigente CCNL;
• che le parti, nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali, dichiarano di aver completato ed esaurito il confronto che, per l'intera durata del presente accordo, si svilupperà unicamente con riferimento alle materie qui convenute e/o quelle previste dal CCNL. Quanto sopra rilevato si stipula il presente CCIP di lavoro da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata, in qualunque forma costituiti, operanti in Belluno e Provincia.

Premessa
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una ulteriore spinta qualificante delle relazioni sindacali ai vari livelli e dedicare una particolare attenzione agli aspetti occupazionali, nonché alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificata e ad una offerta che deve presentare conseguenti caratteristiche di flessibilità.
Alla luce di quanto sopra le parti ribadiscono il loro impegno a promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza Privata nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle G.P.G. addette ai servizi.

Art. 1 Validità e Sfera di Applicazione del Contratto
Il presente CCIP disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e provincia di Belluno, tra gli Istituti di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti, e relativo personale dipendente.
Per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, globalmente di miglior favore, che annulla e sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti integrativi Provinciali.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle del CCNL stipulato in data 08 gennaio 2002.

Art. 2 Relazioni Sindacali e Diritti di Informazione
Le parti firmatarie del presente accordo, nel rispetto delle reciproche distinte autonomie e responsabilità, intendono rafforzare le relazioni sindacali. A tal fine si propongono di attuare uno scambio di informazioni sullo stato e le prospettive del settore che consenta, da una parte, di valorizzare gli elementi di responsabilizzazione degli addetti all'esecuzione dei servizi e, dall'altra, di evitare che si possa sviluppare una concorrenza tra le Aziende improntata sul basso profilo imprenditoriale attraverso il ricorso ad espedienti non in linea con le esigenze di professionalità e di sicurezza degli addetti.
Le parti firmatarie, inoltre, oltre a dare puntuale applicazione a quanto previsto dall’art. 3 del vigente CCNL in materia di diritti di informazione, intendono porre particolare attenzione alle informazioni relative ai riflessi occupazionali che potrebbero aversi in conseguenza di eventuali processi di trasformazione degli Istituti di Vigilanza.

Art. 3 Professionalità Sicurezza e Formazione
Le parti con il rinnovo del CCIP si propongono l'obiettivo di intervenire nei settori della professionalità e della sicurezza strettamente connessi fra loro.
Al riguardo, considerato che in sede nazionale è stato istituito l’Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata avente, tra gli altri, i seguenti scopi:
- promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello regionale e coordinarne l’attività verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
- promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie ed in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni opportune per la loro pratica attuazione;
ciò considerato, le parti si impegnano a promuovere la costituzione dell’Ente Bilaterale Regionale entro il 31.12.03, avente i compiti e l’organizzazione stabiliti a livello nazionale da appositi statuti e regolamento, al quale demandare la predisposizione dei programmi e dei moduli formativi, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 25 CCNL.

Art. 8 Vestiario
Gli Istituti di Vigilanza forniranno in uso ai propri dipendenti del ruolo tecnico operativo idonei capi di vestiario come da elenco relativo alla dotazione predisposto da ciascun Istituto.

Art. 10 Norme a Tutela delle Guardie Particolari Giurate
A. Danni agli automezzi.
Premesso

1- che il presente articolo è volto principalmente a ridurre il fenomeno degli incidenti stradali ed a costruire una maggiore coscienza professionale che incida concretamente sui comportamenti formali e sostanziali delle guardie giurate dipendenti durante il servizio e che elimini, quindi, anche i fenomeni negativi nell'uso non corretto degli strumenti in dotazione, che producono:
a) inutili rischi alla sicurezza ed all’integrità fisica dei lavoratori;
b) ingiustificati aumenti dei costi dell'istituto, a causa del danneggiamento dei mezzi in dotazione che, in quanto beni strumentali, costituiscono patrimonio dell'azienda e sono, nel contempo, strumenti di lavoro;
c) danni a terzi eventualmente coinvolti in incidenti stradali;
2- che è volontà delle parti superare ed appianare il contenzioso in essere, riportandosi, per quanto riguarda il risarcimento dei danni, alla normativa di cui al presente articolo;
3- che, fermo restando quanto previsto dalle leggi in materia di responsabilità per danni, si ravvisa l'opportunità di far luogo ad una precisa regolamentazione dei criteri da adottare, in sede aziendale, per il risarcimento dei danni provocati ai mezzi avuti in dotazione dall'azienda per fatto e/o colpa imputabili al lavoratore, come tali non rimborsati dalle compagnie di assicurazione.
Ciò premesso, le parti concordano:
A. Il lavoratore ha l'obbligo di usare i mezzi dell'azienda con la massima cura e diligenza.
B. Il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente, su apposita scheda predisposta dall'azienda, qualsiasi riscontrabile difetto o guasto o necessità di manutenzione dovuti sia all'usura che all'utilizzo del mezzo;
C. Nel caso di danni a mezzi avuti in dotazione dall'azienda per fatto o colpa imputabile al lavoratore il risarcimento del danno stesso sarà a carico del lavoratore nella misura, per ogni sinistro, indicata nel prospetto di cui al successivo punto "G". Nel caso di contestazione in ordine alla responsabilità del lavoratore si procederà alla verifica in contraddittorio tra l'azienda e le OO.SS. firmatarie del presente accordo entro il 30 di ogni mese.
Le somme dovute dal lavoratore saranno trattenute in busta paga dal salario mensile con rate non inferiori a € 25.00 (venticinque) cadauna e comunque di importo proporzionale all'entità del danno in un periodo di norma, non superiore ad un anno, salvo casi di particolare e/ o rilevante importo da concordare tra le parti;
D. Il dipendente è responsabile per le contravvenzioni a lui elevate nel caso di mancato rispetto delle vigenti norme di circolazione stradale, salvo casi di effettiva emergenza e necessità;
E. in ordine a quanto previsto nel precedente punto B. del presente articolo per danni causati agli automezzi si intendono quelli relativi alla carrozzeria, alle dotazioni di bordo e alle parti meccaniche, in conseguenza di incidenti o sinistri in senso lato, esclusi cioè i guasti derivanti alla meccanica dal normale uso del mezzo, i quali rimangono a totale carico dell'azienda.
F. l'azienda si impegna a predisporre la scheda automezzo, a far eseguire le riparazioni segnalate ed a tenere i mezzi in buona efficienza mediante periodici controlli e a provvedere tempestivamente alle necessarie riparazioni e/o sostituzioni di parti;
G. il risarcimento del danno, per ogni sinistro, a carico del lavoratore è determinato nella seguente misura
Primo incidente o sinistro: 20% (ventipercento) con un limite massimo di €. 200.00# (duecento). Secondo incidente o sinistro: 30% (trentapercento) con un limite massimo di € 300.00 (trecento) Terzo incidente o sinistro: 40% (quarantapercento) con un limite massimo € 400.00# (quattrocento)
Quarto incidente o sinistro e successivi: 50% (cinquantapercento) con un limite massimo di € 700.00# (settecento)
Per la Metronotte srl resta in vigore sul punto la disciplina economica di cui al precedente CCIP.
B. Sospensione della patente […]
C. Appalti e Garanzie Occupazionali
[…]