Tipologia: CPL
Data firma: 30 aprile 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.12.2005
Parti: Anivp, Assvigilanza, Univ, Istituti vigilanza Verona e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Verona
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 2 Diritti di informazione
Art. 3 Ente Bilaterale Regionale Veneto
Titolo III - Formazione
Art. 4
Art. 5 Aggiornamento professionale
Titolo IV - Organizzazione del lavoro
Art. 6 Turni giornalieri e nastro orario
Art. 7 Disposizioni
Titolo V - Tutele e garanzie
Art. 8 Patente di guida

 

Art. 9 Cambio di appalto
Art. 10 Pari opportunità
Art. 11 Congedi parentali
Art. 12 Ferie
Art. 13 Assistenza legale e testimonianze a processi
Art. 14 Vestiario ed equipaggiamento
Titolo VI - Trattamento economico
Art. 15 Buono pasto
Art. 16 Premio di risultato
Art. 17 Trasferte e rimborso spese
Decorrenza
Art. 18


Contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata di operanti nella città di Verona e provincia ex art. 10 CCNL 08.01.2002.

Addì 30-4-2003, in Verona tra (Anivp) Associazione Nazionale fra gli istituti di Vigilanza Privata […], Assvigilanza, Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata […], Univ Unione Nazionale Istituti di Vigilanza […], La Ronda spa […], La Vigile spa [...], North East Services spa […], Adige Televigilanza sr1 […], Granguardia srl […], Corpo Vigili dell'Ordine srl e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams-Cgil […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini o dal Turismo Servizi - Fisascat-Cisl […], l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs-Uil […], con una delegazione dei lavoratori; considerato che il negoziato à stato condotto e si è concluso con esiti condivisi dalle parti; si è pervenuti alla stipula del presente accordo, congiuntamente sottoscritto.
Si è stipulato il presente Contratto Collettivo Integrativo da valere per i dipendenti da Istituti di Vigilanza operanti nella provincia di Verona.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto di Lavoro disciplina in maniera unitaria, Il rapporto di lavoro dei dipendenti operanti in questa Provincia. Esso è parte integrante del vigente CCNL e, come tale, deve essere applicato, al pari dello stesso, da tutti gli Istituti di Vigilanza privata, Consorzi di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 2 - Diritti di informazione

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 8 del vigente CCNL, in materie di informazione, gli Istituti forniranno su richiesta delle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente contratto, contestualmente e congiuntamente con le RSU-RSA, informazioni con cadenza semestrale con particolare riferimento a:
A) fenomeni connessi all'evoluzione dei servizi sull'organizzazione del lavoro esistente e su eventuali riflessi occupazionali;
B) prospettive di sviluppo anche in relazione ad investimenti aziendali, a nuove tipologie di servizi;
C) banca ore-straordinari;
D) contratti di formazione lavoro, contratti a tempo determinato, apprendistato;
E) dati relativi al turn-over.
F) Dati relativi all'erogazione al premio di risultato

Art. 3 - Ente Bilaterale Regionale Veneto
Cosi come previsto dall’art. 11 del CCNL le parti auspicano che sia istituito, nel più breve tempo possibile e comunque entro il corrente anno, l'Ente Bilaterale Regionale Veneto, del settore.
Nel caso in cui entro il 31.12.03 l'Ente Bilaterale Regionale Veneto non dovesse essere costituito, le parti concordano di incontrerai per verificare l'opportunità di istituire l'Ente Blaterale della provincia di Verona. Gli istituti di vigilanza comunicheranno all'Ente Bilaterale eventuali assunzioni riguardanti i CFL, Apprendistato, Part-Time e tempo determinato.
Gli scopi dell’Ente Bilaterale sono quelli previsti dal CCNL, ed in particolare:
- predisporre programmi e moduli formativi, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 25 del CCNL, individuando i fabbisogni formativi a livello regionale e specifici della provincia di Verona;
- attivare gli organismi per la composizione delle controversie così come previsto dagli art. 12, 13 e 14 del vigente CCNL.
- un’analisi e mappatura dei rischi ed alla redazione di eventuali condizioni minime di sicurezza alla luce di quanto disposto dal d.lgs. 626/94 e successivi.
[…]

Titolo III - Formazione
Art. 4

Le parti, nel rivendicare il loro esclusivo diritto - dovere nel promuovere la formazione professionale dei lavoratori ed in attesa di quanto verrà attuato in sede di Ente Bilaterale Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale, ritengono di dover definire, sin d’ora, alcune linee guida in materia di formazione ed aggiornamento professionale.
Pertanto, concordano quanto di seguito.
a. Alle aspiranti G.P.G. verranno consegnati, a cura degli Istituti, moduli formativi, predisposti dalla Commissione Paritetica di cui al precedente punto a) finalizzati alla conoscenza dei compiti e dei diritti - doveri della G.P.G., delle prescrizioni, delle cautele, della sicurezza sul lavoro, delle tecniche operative per l’esecuzione dei singoli servizi e degli apparati ricetrasmittenti; unitamente ai moduli formativi verrà consegnato un Questionario che le G.P.G. dovranno compilare e riconsegnare sottoscritto prima dell'assunzione al fine di stabilire il grado di addestramento. Sempre prima dell’assunzione le stesse dovranno addestrarsi all'uso delle armi ed ottenere, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la licenza di porto di pistola, nonché frequentare un corso di addestramento teorico secondo adeguati percorsi formativi occorrendo mediante l’ausilio di enti esterni.
b. Dopo l'assunzione, una formazione pratica sull'utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, unitamente a 35 ore di servizio svolte in affiancamento operativo con G.P.G. esperte
Qualora l'assunzione si riferisca a un lavoratore che abbia effettuato l’addestramento, presso altro Istituto di Vigilanza negli ultimi 12 mesi, il medesimo sarà esonerato dall'attività addestrativa presso l’Azienda di nuova assunzione.
L'attività formativa di cui al presente punto b) s'intende retribuita ed i relativi costi saranno a totale carico degli Istituti.

Titolo IV - Organizzazione del lavoro
Art. 6 Turni giornalieri e nastro orario

I turni giornalieri del normale orario di lavoro dovranno essere svolti nell’arco massimo di dodici ore, salvo motivate esigenze di servizio.
Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all'orario normale giornaliero contrattuale il recupero delle ore non lavorate dovrà, essere effettuato entro e non oltre il mese successivo.
Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso.
[…]

Art. 7 Disposizioni
I dipendenti ricevono dall’ufficio servizi e/o dalla centrale operativa dell’Istituto di vigilanza l’ordine di servizio inerente il turno di lavoro da espletare. Gli ordini di servizio verranno trasmessi ad ogni singola guardia mediante prospetto settimanale o quindicinale sulla base delle diverse tipologie dei servizi, fatte salve eventuali situazioni di emergenza (assenze non preventivabili, particolari richieste dell’utenza motivate da carattere d'urgenza, ecc.) che consentano la comunicazione anche verbale delle variazioni. L'istituto si assicura che i propri dipendenti siano a conoscenza delle norme che regolano il servizio e che siano in possesso di tutte le dotazioni previste dalle autorità preposte al controllo.

Titolo V - Tutele e garanzie
Art. 10 Pari opportunità

Verranno favoriti interventi di pari opportunità uomo/donna nel lavoro, anche attraverso, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive.
Le parti intendono, visto quanto stabilito dall'art. 20 del CCNL aderire agli schemi formativi, che verranno proposti alle parti stesse dal costituendo Ente Bilaterale Veneto o Ente Provinciale.