Tipologia: CPL
Data firma: 23 novembre 2007
Validità: 31.12.2010
Parti: Confcommercio, Istituti vigilanza Vicenza e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Vicenza
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Ipotesi di accordo
Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione
Titolo III
Art. 4 - Aggiornamento professionale
Titolo IV Tutele e garanzie
Art. 5 - Disposizioni
Art. 6 - Controllo
Art. 7 - Assicurazione - Polizza Ass. Infortuni
Art. 8 - Patente di Guida
Art. 9 - Cambio di appalto
Art. 10 - Flessibilità Positiva, Conciliazione lavoro - nucleo famigliare
Art. 11 - Nascita del figlio
Art. 12 - Congedi parentali
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Assistenza legale
Art. 15 - Contributo di solidarietà
Art. 16 - Comporto per patologie oncologiche o assimilabili

 

Titolo V Trattamento economico
Art. 17 - Ticket
Art. 18 - Indennità
Art. 19 - Indennità interforze
Art. 20 - Part time
Art. 21 - Inquadramento G.P.G.
Art. 22 - Vestiario ed equipaggiamento
Art. 23 - Armamento
Art. 24 - Missione trasferta
Art. 25 - Pausa
Art. 26 - Banca ore
Art. 27 - Premio di risultato
Art. 28 - Previdenza integrativa
Titolo VII Distribuzione contratto
Art. 30
Titolo VIII Vigenza contrattuale
Art. 31
Titolo VIII Obblighi
Art. 32 - Formalità
Protocolli aggiuntivi al contratto integrativo provinciale per i dipendenti da istituti della vigilanza privata
A- Formazione professionale
B- Tutela della salute e della dignità della persona


Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata operanti nella città e provincia di Vicenza

Il giorno 23 novembre 2007 in Vicenza, tra Confcommercio (Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Vicenza) […], gli Istituti: Sicurglobal Vigilanza srl […], Civis spa […], Rangers srl […], Btv spa […], Sped-In srl […], Vicenza Sped Sicurezza Valori srl […], North East Service spa […], le OO.SS. Filcams Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) […], unitamente alle RSA […], Fisascat Cisl (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo Servizi) […], unitamente alle RSA […], Uiltucs - Uil (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) […], unitamente alle RSA […]

Ipotesi di accordo
Premessa

Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale, dunque, ribadiscono l’impegno a promuovere, per quanto di loro competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualificativi dei servizi prestati dalle aziende nell’ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché la sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
Si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro da valere per tutti i Dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella città e provincia di Vicenza in qualunque forma costituiti

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e provincia di Vicenza, per i dipendenti di tutti gli istituti di vigilanza, in qualunque forma costituiti che svolgono tutte le attività di cui all’art. 1 del vigente CCNL per conto terzi a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 2
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e Provincia di Vicenza tra gli Istituti di Vigilanza ed il relativo personale dipendente
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle previste dal CCNL del settore.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 9 del vigente CCNL, in materia d’informazione, gli Istituti forniranno alle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente Contratto, congiuntamente alle RSU e RSA, semestralmente, informazioni con particolare riferimento a:
a. aspetti generali d’ordine strutturale ed istituzionale;
b. prospettive di sviluppo anche in relazione all’istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
c. iniziative di aggiornamento della professionalità;
d. ai dati relativi al Turn Over ed all’andamento occupazionale generale, articolato per settore di attività (zona, banche tele allarmi, ecc..,);
e. dati relativi ai lavoratori occupati nelle località - relativi trasferimenti - avvicinamenti.
f. verifica sull’applicazione del presente accordo.
g. Viste le problematiche relative alla sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari Giurate le parti condividono la necessità di avviare percorsi conoscitivi sugli eventuali programmi - investimenti dagli Istituti di Vigilanza e la loro concretizzazione, atte a migliorare le condizioni di sicurezza dei singoli istituti.
h. A tale scopo, su richiesta delle Segreterie provinciali di Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil le parti si incontreranno entro la fine dì Settembre di ogni anno, l’incontro dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta d’incontro.
i. Le aziende forniranno con periodicità semestrale a ciascuna OOSS firmataria l’elenco dei propri iscritti comprensivo di indirizzo e codice fiscale previa richiesta delle medesime e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

Titolo IV Tutele e garanzie
Art. 5 - Disposizioni

Per ogni servizio che espletano, le Guardie Particolari Giurate ricevono dall’istituto di Vigilanza le relative disposizioni scritte di carattere generico e specifico.
L’Istituto si assicura che i propri dipendenti siano perfettamente a conoscenza delle norme che regolano il servizio.

Art. 6 - Controllo
L’Istituto vigila sull’adempimento delle prescrizioni da parte delle Guardie Particolari Giurate per l’esecuzione dei singoli servizi, adottando i provvedimenti di competenza, segnalando la situazione al Questore.

Art. 10 - Flessibilità Positiva, Conciliazione lavoro - nucleo famigliare
Le parti concordano che la piena applicazione della L. 8 marzo 2000 n. 53, legge 125/91 Legge 296/06 e Dlgs 151/2001 e DM 214/2007, raccomandazione UE e successive modificazioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi della città, è subordinata ad un'attenta analisi della situazione del settore in provincia di Vicenza.
Le parti intendono, visto quanto stabilito dall'art. 30 del CCNL, promuovere iniziative finalizzate ad incentivare l'adesione degli Istituti di Vigilanza agli schemi di progetto di formazione, che verranno proposti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, e le eventuali sperimentazione di nuovi schemi d'orari di lavoro, concordemente definiti e recepiti, titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
In particolare, le parti ritengono, che l’innovazione organizzativa per la sperimentazione di prassi conciliative, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della Legge 8 marzo 2000 n° 53, sia anche elemento determinante al fine di introdurre un sistema sperimentale integrato di diversi strumenti ed azioni concrete dedicate alla flessibilità positiva ed alla conciliazione tra impegni di vita e di lavoro delle lavoratrici, lavoratori degli Istituti di vigilanza.
Si concorda che, nel momento in cui vengano attivati i progetti sopra richiamati, le parti si impegnano a sperimentare all’interno degli Istituti buone prassi conciliative anche attraverso:
a) la riorganizzazione interna con la promozione dell'istituto del part - time per la conciliazione nucleo famigliare/lavoro dì dipendenti nella prima fase di ripresa lavorativa dal periodo di maternità/paternità
b) Promuovere la sperimentazione di orari flessibili in entrata ed in uscita.

Titolo V Trattamento economico
Art. 25 - Pausa

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 74 del CCNL in merito alle pause di dieci minuti retribuiti, di cui all’art. 17 comma 1-4 del Dlgs 66/2003, si conviene che per il personale operante nei servizi di piantonamento fisso, servizi di zona/pattuglia e nelle centrali operative nonché nei reparti contazione, fruirà la suddetta pausa, senza alcuna formalità, nel rispetto delle esigenze di servizio.
I lavoratori addetti al trasporto valori, effettueranno la pausa giornaliera con modalità tali da garantire la sicurezza dei carichi e dello stesso equipaggio. Qualora per specifiche e particolari esigenze la pausa in questione non si sia potuta effettuare, i medesimi lavoratori saranno tenuti a comunicare per iscritto, al termine del servizio appena concluso, tale impossibilità e le relative ragioni alla centrale operativa che ne prenderà nota rilasciando copia firmata per ricevuta, per procedere, previa verifica, al recupero secondo quanto previsto dal CCNL all’art. 74.

Art. 26 - Banca ore
In conformità a quanto previsto dall’art. 81 del vigente CCNL, le parti concordano che, con decorrenza dallo stesso, possono essere richieste prestazioni ulteriori di cui all’art. 79 nel limite di 2 ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.

Protocolli aggiuntivi al contratto integrativo provinciale per i dipendenti da istituti della vigilanza privata
Le parti sottoscritte, in relazione a quanto previsto dal contratto integrativo provinciale, del quale il presente protocollo costituisce parte integrante, convengono quanto segue:

A- Formazione professionale
Le parti, nel rivendicare il loro esclusivo diritto - dovere nel promuovere la formazione professionale dei lavoratori ed in attesa di quanto verrà attuato in sede di Ente Bilaterale Nazionale, ritengono di dover definire, sin d’ora, alcune linee guida in materia di formazione ed aggiornamento professionale.
Pertanto, concordano quanto di seguito.
Verrà commissionato, a spese degli istituti di vigilanza, alle Associazioni ed alle OO.SS firmatarie del presente accordo uno studio di analisi per verificare i fabbisogni ed i percorsi formativi.
I corsi di formazione saranno finalizzati all’acquisizione di professionalità elevate, professionalità intermedie, professionalità atte ad agevolare l’inserimento - aggiornamento professionale, conoscenza del CCNL, del presente accordo e D.Lgs. 626/94,
Alle aspiranti G.P.G. verranno consegnati, a cura degli istituti, moduli formativi, predisposti dalla Commissione Paritetica di cui al precedente punto a) finalizzati alla conoscenza dei compiti e dei diritti - doveri della G.P.G., delle prescrizioni, delle cautele, della sicurezza sul lavoro, delle tecniche operative per l’esecuzione dei singoli servizi e degli apparati ricetrasmittenti; unitamente ai moduli formativi verrà consegnato un questionario che le G.P.G. dovranno compilare e riconsegnare sottoscritto prima dell’assunzione al fine di stabilire il grado di addestramento. Sempre prima dell’assunzione le stesse dovranno addestrarsi all’uso delle armi ed ottenere, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la licenza di porto di pistola.
Dopo l'assunzione, previa una formazione pratica sull’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, unitamente a 35 ore di servizio svolte in affiancamento operativo con G.P.G. esperte, entro i primi sei mesi di attività, verranno impartite delle ore di addestramento teorico secondo il percorso predisposto dalla Commissione di cui al precedente punto a).
Qualora l’assunzione si riferisca a un lavoratore che abbia effettuato l’addestramento come sopra precisato presso altro Istituto di vigilanza negli ultimi 12 mesi, il medesimo sarà esonerato dall’attività addestrativa presso l'Azienda di nuova assunzione.
L’attività formativa di cui al presente punto a) s’intende retribuita ed i relativi costi saranno a totale carico degli istituti.

B) Tutela della salute e della dignità della persona
(Condizioni ambientali)
Le parti al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro nelle aziende, promuovono, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
("Mobbing")
Le parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le parti intendono per "mobbing" quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessata e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
A tal fine in via sperimentale per un anno (1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008), si concorda dì affidare ad un organismo paritetico per le pari opportunità i seguenti compiti:
1) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno “mobbing”;
2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
4) formulare un codice quadro di condotta.
(Molestie sessuali)
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali" allegato alla raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l'obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le parti concordano inoltre sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
(Definizione)
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le partì considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Le aziende adotteranno, d'intesa con l’organismo, le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.
Qualificazione della formazione
Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.