Tipologia: CPL
Data firma: 2 aprile 2008
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2011
Parti: Assvigilanza, Univ, Assiv, Ancst-Legacoop, Federlavoro e servizi-Confcooperative, Agcipsl, Istituti di Vigilanza e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Venezia
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 2 - Diritti di informazione a livello territoriale
Art. 3 - Diritti di informazione a livello aziendale
Titolo III
Art. 4 - Bilateralità
Art. 5 - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 6 - Cambio di appalto
Titolo IV Tutele e garanzie
Art. 7 - Disposizioni
Art. 8 - Patente di guida
Art. 9 - Assistenza legale
Art. 10 - Nascita del figlio
Art. 11 - Congedi parentali

 

Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Vestiario ed equipaggiamento
Art. 15 - Armamento
Art. 16 - Missione e/o trasferta
Art. 17 - Pause
Art. 18 - Banca ore
Art. 19 - Riposo Giornaliero
Art. 20 - Flessibilità
Titolo V Trattamento economico
Art. 21 - Indennità interforze
Art. 22 - Indennità controllo radiogeno
Art. 23 - Premio di fidelizzazione
Art. 24 - Ticket (Buono pasto)
Art. 25 - Premio di Risultato
Art. 26 - Durata


Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata operanti nella Città e Provincia di Venezia

Il giorno 02 del mese di aprile 2008 in Venezia, tra Assvigilanza (Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata) […], Univ (Unione Nazionale Istituti di Vigilanza) […], Assiv (Associazione Italiana Vigilanza) […], Ancst-Legacoop […], Federlavoro e servizi-Confcooperative […], Agcipsl (Associazione Generale Cooperative Italiane) […], presenti gli Istituti di Vigilanza Privata: Sicurglobal Vigilanza srl […], Serenissima Vigilanza Privata spa […], Civis spa […], Castellano srl […], Padova Controlli srl […], Fidelits spa […], Costantini Divisione Sicurezza scarl […], Y Greca […], Dipartimento Sicurezza Privata srl […], North East Service spa […], Fortis Vigilanza srl […], Securpol Venezia srl […], Italpol Group spa […], Arco snc […], Gruppo Sicurezza Venezia […], Icits Italia […], La Vigile San Giorgio spa […], Securty Line srl […], le OO.SS. Filcams Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Alberghi Mense e Servizi) […], Fisascat Cisl (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo) […], Uiltucs Uil (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) […], presenti i Delegati Sindacali delle varie aziende rappresentate

Premesso che
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale. Ribadiscono dunque, l'impegno a promuovere, per quanto di loro competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dalle aziende nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi ì livelli occupazionali e professionali esistenti, nonché la sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi, si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro da valere per tutti i Dipendenti degli istituti di Vigilanza Privata operanti nella Città e Provincia di Venezia in qualunque forma costituiti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della Città e Provincia di Venezia, peri dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza, in qualunque forma costituiti, che svolgono tutte le attività di cui all'art. 1 del vigente CCNL per conto terzi, a norma del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce, ad ogni effetto, le norme di tutti i precedenti contratti integrativi provinciali, fatte salve le condizioni di miglior favore in essere previste da accordi aziendali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle previste dal CCNL del settore.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 2 - Diritti di informazione a livello territoriale

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 9 del vigente CCNL in materia di informazione, gli Istituti forniranno alle Strutture Sindacali Provinciali firmatarie del presente Contratto, congiuntamente alle RSU o RSA, semestralmente, informazioni con particolare riferimento a:
a) aspetti generali d’ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione all'istituzione di nuovi tipologie di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità;
d) dati relativi al Turn Over ed all’andamento occupazionale generale, articolato per settore di attività;
e) verifica sull'applicazione del presente accordo.

Art. 3 - Diritti di informazione a livello aziendale
Gli Istituti, a richiesta delle Strutture Sindacali Aziendali, di norma semestralmente, forniranno le informazioni di cui all'art. 14 del vigente CCNL, mentre annualmente e nel rispetto della legge 675/96, forniranno informazioni in materia di lavoro straordinario e di riposi giornalieri.

Titolo III
Art. 4 - Bilateralità

Le parti confermano la validità del sistema della bilateralità e, pertanto, previa verifica dei contenuti, auspicano di far proprie le determinazioni assunte dall'Ente Bilaterale in materia di formazione e riqualificazione e di composizione delle controversie nonché le iniziative di carattere assistenziale e solidaristico che comportino l'onere di una partecipazione degli Istituti e dei lavoratori.
[…]

Art. 5 - Formazione e aggiornamento professionale
Le parti si impegnano ad attuare un programma di formazione e di aggiornamento delle Guardia Particolari Giurate secondo lo schema di seguito indicato:
• Formazione
a) Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Ente Bilaterale Regionale Veneto, predisporrà i moduli formativi ed i questionari di cui ai successivi punti;
b) I corsi di formazione saranno finalizzati all'acquisizione di nozioni e di professionalità atte ad agevolare l'inserimento e l'aggiornamento professionale del personale del ruolo tecnico-operativo.
c) Alle aspiranti G.P.G., verranno consegnati, a cura degli Istituti, i moduli formativi predisposti dall'Ente, finalizzati alla conoscenza dei compiti e dei diritti-doveri della G.P.G., delle prescrizioni, delle cautele, della sicurezza sul lavoro, delle tecniche operative per l'esecuzione dei singoli servizi e degli apparati ricetrasmittenti; unitamente ai moduli formativi verrà consegnato un questionario che le aspiranti G.P.G. dovranno compilare e riconsegnare sottoscritto prima dell'assunzione a! fine di stabilire il grado di addestramento. Sempre prima dell'assunzione le stesse dovranno addestrarsi all'uso delle armi ed ottenere, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la licenza di porto di pistola.
d) Dopo l'assunzione, previa una formazione pratica sull'utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, unitamente a 35 ore di servizio svolte in affiancamento operativo con G.P.G. esperte, entro i primi sei mesi di attività, verranno impartite delle ore di addestramento teorico, secondo il percorso predisposto dall'Ente.
Qualora l'assunzione si riferisca ad un lavoratore che abbia effettuato l'addestramento, come sopra precisato, presso un altro Istituto di Vigilanza nei 12 mesi precedenti, il medesimo sarà esonerato dall'attività addestrala presso l'Azienda di nuova assunzione.
L’attività formativa di cui al presente punto d) s'intende retribuita ed ì relativi costi saranno a carico degli Istituti.
• Aggiornamento professionale
A cura dell'istituto, le G.P.G. sono informate, mediante conferenze o moduli formativi predisposti dall'Ente Bilaterale, dell'eventuale sopravvenienza di norme abrogative e/o sostitutive di precedenti disposizioni.
Ogni tre mesi, ciascuna G.P.G, effettuerà esercitazioni di tiro con l’arma in dotazione, fatte salve condizioni di miglior favore aziendalmente in essere.
Per ciascuna G.P.G. è istituito un libretto di tiro ove viene annotata ogni esercitazione svolta.
Per ciascuna esercitazione, prescritta dalla vigente normativa, verrà corrisposta una indennità forfetario pari ad un'ora della retribuzione normale di cui all'art. 105 del CCNL.

Titolo IV Tutele e garanzie
Art. 7 - Disposizioni

Per ogni servizio che espletano le G.P.G. ricevono dall'istituto di Vigilanza le relative disposizioni di servizio.
L'Istituto deve assicurarsi che i propri dipendenti siano a conoscenza delle norme che regolano il servizio.

Art. 13 - Orario di lavoro
Gli Istituti programmeranno la turnazione di norma su base settimanale comunicandola con congruo anticipo ai propri dipendenti, fermo restando che i turni programmati potranno subire variazioni in ragione di contingenti esigenze tecniche ed organizzative.

Art. 17 - Pause
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 74 del CCNL in merito alle pause di dieci minuti retribuiti, di cui altari. 17 comma 1-4 del D.lgs 66/2003, si conviene che per il personale operante nei servizi di piantonamento fisso, servizi di zona/pattuglia e nelle centrali operative nonché nei reparti contazione, fruirà la suddetta pausa, senza alcuna formalità, nel rispetto delle esigenze di servizio.
I lavoratori addetti al trasporto valori, effettueranno la pausa giornaliera con modalità tali da garantire la sicurezza dei carichi e dello stesso equipaggio.
Qualora per specifiche e particolari esigenze la pausa in questione non si sia potuta effettuare, j medesimi lavoratori saranno tenuti a comunicare per iscritto, a] termine dei servizio appena concluso, tale impossibilità e le relative ragioni alla centrale operativa che ne prenderà nota rilasciando copia firmata per ricevuta, per procedere, previa verifica, al recupero secondo quanto previsto dal CCNL all’art. 74, fatte salve diverse modalità in essere a livello aziendale.

Art. 18 - Banca ore
In conformità a quanto previsto dall'art. 81 del CCNL, le parti concordano che, con decorrenza e l'applicazione dello stesso, possono essere richieste prestazioni ulteriori di cui all'art. 79 nel limite di 2 ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.
L’utilizzo di tale istituto contrattuale costituirà oggetto di verifica tra le Direzioni Aziendali le RSU/RSA e/o le OO.SS. Provinciali firmatarie del presente accordo.

Art. 19 - Riposo Giornaliero
Fermo restando quanto contenuto nell’art. 72 del vigente CCNL, le parti convengono che le eventuali ore di riposo giornaliero non godute devono essere recuperate entro e non oltre i 45 giorni successivi al mancato godimento.
Nel caso in cui il recupero avvenga tra il 31esimo ed il 45esimo giorno il risarcimento del danno sarà pari al 50% della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 105 CCNL per ogni ora recuperata oltre il 30esimo giorno e fino al 45esimo giorno,
Nota a verbale: le parti, considerato che le problematiche e le esigenze di cui ai precedente art. 19, costituiscono materia di interesse comune ai vari Istituti di Vigilanza operanti nella città e in provincia di Venezia, hanno convenuto di definire le suddette questioni, in sede di Contratto Integrativo Provinciale, la cui decorrenza al riguardo deve intendersi con effetto dal 1° maggio 2004, coincidente con quella del vigente CCNL.

Art. 20 - Flessibilità
In sede aziendale potranno essere contrattate forme diverse di flessibilità, così come previsto dall'art. 78 del CCNL vigente e una diversa distribuzione della cadenza dei riposi e dei permessi, nel rispetto, per il resto dei sistemi di distribuzione dell'orario previsti a livello nazionale. Tali forme saranno oggetto di intese a livello di singolo Istituto, tra Direzione Aziendale, RSU/RSA e/o OO.SS. Provinciali firmatarie del presente accordo.

Titolo V Trattamento economico
Art. 22 - Indennità controllo radiogeno

La indennità di cui all’art. 31 lettera d) del CCNL vigente è estesa anche al personale che svolge servizio di controllo radiogeno presso tribunali e porti o dove siano necessarie specifiche autorizzazioni.