Tipologia: CPL
Data firma: 16 aprile 2009
Validità: 01.03.2009 - 31.12.2011
Parti: Istituti vigilanza Bergamo, Assiv, Assvigilanza, Univ e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Bergamo
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Validità e sfera d’applicazione
Art. 2
Art. 3 - Relazioni sindacali - Diritti di informazione a livello territoriale ed aziendale
Art. 4 - Formazione professionale
Art. 5 - Danni a beni strumentali
Art. 6 - Vestiario ed equipaggiamento
Art. 7 - Norme a tutela delle guardie particolari giurate

 

Art. 8 - Anticipo sulle retribuzioni future per l’acquisto dell’arma
Art. 9 - Indennità
Art. 10 - Buono pasto / indennità di mensa
Art. 11 - Premio di risultato
Art. 12 - Modalità di corresponsione dell’erogazione economica
Art. 13 - Banca ore
Art. 14 - Decorrenza e durata
Art. 15 - Clausola di applicabilità


Contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata operanti nella città di Bergamo e provincia

Addì 16 aprile 2009 in Bergamo presso la Prefettura, visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente con particolare riferimento all’art. 10, il Contratto Integrativo Provinciale del 29 gennaio 2003, la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale presentata dalle OO.SS. come sopra costituite, il verbale di accordo del 19 dicembre 2007 e l’ipotesi di accordo sottoscritta il 10 febbraio 2009; rilevato che lei parti firmatarie dichiarano di voler dare applicazione all’art. 10 del CCNL vigente; che la specifica interrelazione definita al momento della stipula del CCNL vigente consente di procedere alla stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale; che le parti, per la dovuta coerenza alle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano socio economico, nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali di seguito pattuito, dichiarano di aver completato il confronto che, per l'intera durata del presente accordo, dovrà svilupparsi unicamente con riferimento alle materie qui convenute e/o quelle previste dal CCNL; quanto sopra rilevato si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale da valere per i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza Privata, In qualsiasi forma costituiti, operanti nella città di Bergamo e Provincia.

Premesso
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale.
Le parti esprimono viva preoccupazione circa la possibile evoluzione occupazionale nel settore in relazione alle scelte degli Istituti bancari e delle maggiori utenze, in ragione delle quali deriva l’esigenza di porre particolare attenzione da parte dei soggetti firmatari sui problemi concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’occupazione.
L’attenzione di cui sopra dove attuarsi mediante un confronto, atto a far fronte alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificata e ad una offerta che deve presentare caratteristiche di flessibilità nonché essere competitiva sotto il profilo dei costi.
Le parti, inoltre, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di competenza, iniziative idonee a garantire una ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell’ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi livelli occupazionali e professionali delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
Le parti si propongono, altresì, di intervenire, qualora se ne dovesse presentare la necessità, nelle sedi opportune al fino di evitare crisi strutturali del settore e concorrenzialità esasperata.
Le OO.SS. a questo proposito si impegnano ad assumere le più opportune iniziative per la sottoscrizione e l'applicazione del Contratto Integrativo Provinciale anche a quegli istituti di Vigilanza Privata, in qualsiasi forma costituiti, operanti, o che opereranno, in Bergamo e Provincia, non presenti alle trattative per il rinnovo del presente Contratto Integrativo Provinciale.
Sempre a tale riguardo le parti convengono sulla necessità di intervenire, in tutte le opportune sedi, affinché vengano repressi i comportamenti delle organizzazioni che offrono e svolgono prestazioni del tutto simili a quelle regolate e sanzionate dal T.U.L.P.S., senza essere munite della indispensabile licenza di P.S. e qualificando i servizi di vigilanza come fossero di custodia o portierato.
Le parti intendono, infine, ribadire, da subito, il proprio impegno a contribuire, per quanto nelle proprie possibilità e coerentemente con gli obbiettivi comuni enunciati anche nel presente Contratto, affinché vengano represse e sanzionate fenomeni di concorrenza sleale.

Art. 1 - Validità e sfera d’applicazione
Il presente Contralto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della Città e Provincia di Bere amo in tutte le aziende in qualsiasi forma costituite, che svolgono attività di vigilanza, sorveglianza e custodia per conto terzi a norma della legislazione vigente.

Art. 3 - Relazioni sindacali - Diritti di informazione a livello territoriale ed aziendale
Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 9 del vigente CCNL in materia di informazione, gli Istituti forniranno alle Strutturo Sindacali Provinciali firmatarie del presente Contratto, congiuntamente alle RSU o RSA, semestralmente, informazioni con particolare riferimento:
a) aspetti generali d’ordine strutturalo ed Istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione all'istituzione di nuovo tipologie di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità;
d) dati relativi al turn over ed all'andamento occupazionale, articolato per settore di attività;
e) verifica sull’applicazione del presente accordo.

Art. 5 - Danni a beni strumentali
Premesso:
1) che è volontà delle parti quella di adoperarsi al fine di ridurre il fenomeno degli incidenti stradali e costruire una maggiore coscienza che incida concretamente sui comportamenti formali e sostanziali delle Guardie Particolari Giurate durante il servizio e che elimini, quindi, anche i fenomeni negativi nell’uso non corretto dogli strumenti e delle attrezzature in dotazione, che producono:
a) inutili rischi alla sicurezza ed integrità fisica dei lavoratori;
b) ingiustificati aumenti dei costi per ciascun Istituto, a causa del danneggiamento dei mezzi in dotazione che, in quanto beni strumentali, costituiscono patrimonio dell'azienda e sono, nel contempo, strumenti di lavoro;
c) danni a terzi eventualmente coinvolti in incidenti stradali;
2) che, fermo restando quanto previsto dalle leggi in materia di responsabilità per danni, si ravvisa l’opportunità di dar luogo ad una precisa regolamentazione dei criteri da adottare per l’eventuale riconoscimento dei danni provocati a qualsiasi bene strumentale affidato al lavoratore per fatto e colpa dello stesso.
Ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
A) il lavoratore ha l’obbligo di usare i mezzi dell’azienda con la massima cura e diligenza;
B) il lavoratore ò tenuto a segnalare tempestivamente, su apposita scheda predisposta dall’azienda, qualsiasi difetto riscontrabile o guasto o necessità di manutenzione dovuti sia all’usura che all'utilizzo del mezzo;
C) l’azienda si impegna a predisporre la scheda automezzo, a far eseguire le riparazioni segnalate ed a tenere i mezzi in buona efficienza mediante riparazioni o/o sostituzioni di parti;
D) nel caso di danni a beni affidati al lavoratore, il relativo risarcimento sarà a carico dello stesso quando il fatto derivi da sua responsabilità accertata in conformità alle disposizioni di logge (art. 7 Legge 300) ed in misura pari al valore del danno quantificato, ovvero alla eventuale franchigia in polizza ed alla spesa effettivamente sostenuta qualora questa sia inferiore alla franchigia stessa.
[…]

Art. 13 - Banca ore
In conformità a quanto previsto dall'art. 81 del CCNL, le parti concordano che, con decorrenza e applicazione dello stesso, possono essere richieste prestazioni ulteriori di cui all'art. 79 nel limite di 2 ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.
L'utilizzo di tale istituto contrattuale costituirà oggetto di verifica tra le Direzioni Aziendali le RSU/RSA e/o le OO.SS. Provinciali firmatarie del presente accordo.
Nota a verbale: le parti, considerato che le problematiche e le esigenze di cui al presente art. 13 costituiscono materia di interesse comune ai vari Istituti di Vigilanza operanti nella città e in provincia di Bergamo, hanno convenuto di definire le suddette questioni, in sede di CIP, la cui decorrenza, anche se non espressamente prevista, al riguardo deve intendersi con effetto dal 1° maggio 2004, coincidenti con quella del vigente CCNL.

Art. 15 - Clausola di applicabilità
Il presente accordo troverà applicazione solo dopo la sua sottoscrizione da parte di tutti gli Istituti di Vigilanza presenti ed operanti in forza di licenza prefettizia in Bergamo e Provincia.