Tipologia: CPL
Data firma: 2 ottobre 2013
Validità: 01.10.2013 - 31.12.2015
Parti: Legacoop Servizi, Confcooperative e Fisascat-Cisl, FP-Cgil, Fpl-Uil
Settori: Servizi, Cooperative sociali, Lecco
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, durata
Art. 2 Relazioni Sindacali
Art. 3 Comitato Misto Paritetico Provinciale
Art. 4 Diritto allo studio, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
Art. 5 Attività di soggiorno
Art. 6 Utilizzo del mezzo proprio di trasporto
Art. 7 Abiti da lavoro, tempi di vestizione

 

Art. 8 Cambi di gestione
Art. 9 Congedo parentale e trattamento economico
Art. 10 Permessi ex festività
Art. 11 Elemento retributivo territoriale
Art. 12 Garanzia dei servizi in caso di sciopero
Art. 13 Pari opportunità
Art. 14 Politiche di conciliazione famiglia lavoro
Art. 15 Condizioni di miglior favore


Il giorno 2 ottobre 2013, a Lecco in Via Belvedere n. 15, si sono riuniti: Legacoop Servizi Lecco […], Confcooperative Lecco […], Fisascat Cisl Monza Brianza e Lecco […], Funzione Pubblica Cgil […], Fpl Uil Lecco […], per analizzare le richieste contenute nella “Piattaforma Contratto Collettivo Integrativo Provinciale di Lavoro della Provincia di Lecco” presentata dalle OO.SS., in data 26/06/2012 in conformità all’art. 10 - punto 2 del CCNL Cooperative Sociali del 16/12/2011 sottoscrivendo un accordo sulle materie sotto indicate rientranti pertanto nel Contratto integrativo collettivo provinciale di lavoro di Lecco

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, durata
Il presente contratto si applica integralmente a tutto il personale, sia socio sia dipendente che opera nella provincia di Lecco, in forza alle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, individuate dall’articolo 1 del CCNL, delle Cooperative Sociali che svolgono la loro attività in provincia di Lecco anche con sede legale in altra provincia.
Il presente accordo, fatto salvo diversa indicazione di durata prevista da accordi in essere o in calce ciascun articolo o da ogni eventuale modifica derivante da accordi nazionali ed aziendali, decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31-12- 2015 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta, con lettera raccomandata o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
Il presente accordo, anche se disdettato da una delle parti, produrrà comunque i suoi effetti sino a diversa ed ulteriore definizione delle parti.

Art. 2 Relazioni Sindacali
Le partì ritengono che la contrattazione di 2° livello sia uno strumento importante che può concorrere a migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti dalle cooperative sociali nel settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
Consapevoli che tale obiettivo si raggiunge se alla soddisfazione dell’utenza si accompagna la crescita economica e professionale di lavoratori, le parti individuano nell’applicazione del CCNL, delle Cooperative Sociali e nella contrattazione di 2° livello su tutto il territorio provinciale lo strumento atto a raggiungere tale scopo,
A tal fine, le associazioni cooperative si fanno parte attiva nei confronti delle proprie associate e si impegnano affinché i regolamenti interni redatti ai sensi della Legge 142/2001 riaffermino in toto l’applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali.
Le parti sono, altresì, consapevoli delle difficoltà in cui versa il settore, che deriva sia dalla diminuzione delle risorse pubbliche destinate al sostegno del welfare state, sia dalla sfavorevole congiuntura economica generale.
Inoltre l’azione della pubblica amministrazione è rivolta spesso al solo risparmio, rendendo pertanto necessario un impegno sempre più forte sul versante della sensibilizzazione e del controllo e, quindi, del rispetto della normativa, delle modalità di aggiudicazione degli appalti.
Le parti riconfermano la necessità di un articolato e stabile sistema di relazioni sindacali da attivare a livello territoriale, quale opportunità di confronto e risoluzione di problematiche relative al settore e per una effettiva esigibilità del CCNL e di tutti i suoi articoli.
Titolate alla contrattazione territoriale sono le associazioni datoriali e le OO.SS. firmatarie del CCNL.

Art. 3 Comitato Misto Paritetico Provinciale
Viene costituito presso la sede di Confcooperative Unione Provinciale di Lecco in Lecco, via Belvedere 15, il Comitato Misto Paritetico Provinciale composto da un rappresentante per ogni Associazione Sindacale e un rappresentante per ogni Associazione Datoriale che si riunirà dietro convocazione di una delle parti.
Compiti principali di tale comitato sono:
- valutare l’andamento del settore, ai diversi livelli con particolare attenzione all’assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e negli appalti, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- valutare le esigerne al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello provinciale affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
- svolgere funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione di tirocini ai sensi della normativa vigente; svolgere le competenze specifiche di cui all'art. 2 del CCNL;
- favorire la promozione e la sperimentazione attraverso la contrattazione aziendale di azioni positive in tema di welfare aziendale, conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e pari opportunità di genere;
Per tutto quanto qui non previsto le Parti rimandano alla contrattazione collettiva nazionale e territoriale.

Art. 7 Abiti da lavoro, tempi di vestizione
[…]
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere fomiti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuali di cui al d.lgs. 81/08, i tempi di vestizione e svestizione non potranno complessivamente superare i 10 minuti.
Quanto sopra non riguarda l’ipotesi in cui il dipendente è tenuto ad indossare soltanto il camice, oppure ha facoltà di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa, nel qual caso il tempo di vestizione e svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Art. 13 Pari opportunità
Le parti ritengono che, per concorrere a migliorare la qualità dei servizi e del lavoro offerti dalle Cooperative Sociali, debbano essere promosse e rispettate buone prassi in un’ottica di pari opportunità di genere.
Tale prassi, saranno rispettose delle normative specifiche, in particolare nelle seguenti attività, rivolte alle lavoratrici ed ai lavoratori:
- Modalità di selezione;
- Formazione e formazione continua;
- Percorsi di carriera interni aziendali;
- Organizzazione del lavoro;
- Tempi e orario di lavoro;
allo scopo di garantire pari opportunità di genere.

Art. 14 Politiche di conciliazione famiglia lavoro
La conciliazione tra il lavoro, il privato e la vita familiare è determinante per l’integrazione di genere. Nel valorizzare i progetti sperimentali attivati dalle cooperative che operano nel territorio della Provincia di Lecco, che hanno incluso norme e strumenti a favore della conciliazione tra tempi di vita e lavoro, le parti si impegnano a promuovere azioni positive relative alle seguenti azioni:
- Flessibilità degli orari;
- Reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo;
- Interventi e servizi innovativi.