Tipologia: Ipotesi di accordo rinnovo CIT
Data firma: 24 luglio 2009
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2011
Settori: Commercio-Turismo, Lazio
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 (Decorrenza - Durata e inscindibilità)
Avviso comune
Titolo I Orario di lavoro
Art. 2 (Distribuzione dell’orario di lavoro)
Art. 3 (Riposo giornaliero)
Titolo II Lavoro a tempo determinato
Art. 4 (Successione dei contratti a termine)
Art. 5 (Diritto di precedenza)
Art. 6 (Avvio di nuove attività)
Titolo III Lavoro a tempo parziale
Art. 7 (Part-time week end)
Dichiarazione a verbale su parte normativa
Titolo IV Parte speciale alberghi
Art. 8 (Distribuzione dell’orario di lavoro)
Art. 9 (Premio di risultato - Provincia di Roma)

 

Art. 10 (Assistenza sanitaria integrativa - Provincia di Roma)
Art. 11 (Appalto di servizi)
Protocollo per appalto di servizi
Dichiarazione a verbale su appalto di servizi
Titolo V Parte speciale turismo all’aria aperta

Art. 12 (Premio di risultato)
Art. 13 (Assistenza sanitaria integrativa)
Agenzie di viaggio
Art. ... Premio di Risultato
Art. ... Assistenza sanitaria
Titolo VI Parte speciale stabilimenti balneari
Art. … (Indennità di riposo disponibile)
Art. … (Premio di risultato)
Art. … (Assistenza sanitaria integrativa)


Ipotesi di accordo 24 luglio 2009 per il rinnovo del CIT Turismo del Lazio

Premessa
Le Organizzazioni Datoriali e Sindacali, nel sottoscrivere il presente Contratto Integrativo del Turismo hanno espresso la volontà piena di aderire interamente e coerentemente a quanto previsto dal CCNL del Turismo in relazione al secondo livello di contrattazione.
Le parti sono giunte ad una soluzione soddisfacente del confronto, partendo dal alcune premesse condivise:
La negativa congiuntura micro e macro economica, la quale ha condotto ad una recessione mondiale particolarmente avvertita nel settore turistico. Una crisi non dovuta a motivi di impatto emotivo, come fu nel 1991 per la Guerra del Golfo o ancor più nel 2001 con la tragedia delle Torri Gemelle, bensì causata da fenomeni economici e finanziari che rendono meno prevedibile una possibile ripresa in quanto intervengono sulle disponibilità economiche dei soggetti fisici e giuridici.
La necessità di gestire per via contrattuale e non di subire la produzione legislativa in tema di flessibilità, accesso al mondo del lavoro, tipologie dei lavori e di prevenire in questo modo, i possibili contenziosi che ne potrebbero scaturire.
La strutturale complessità ed articolazione delle Aziende del settore Turismo, la quale conduce, sia in termini di vocazione, sia in termini di numero degli addetti che di notevole eterogeneità, ad una diversificazione tale da meritare singole attenzioni.
I contenuti di queste premesse hanno condotto le parti a dotarsi di strumenti condivisi ed idonei a governare problematiche, le quali, se abbandonate in balia dei soli mutamenti legislativi e sociali avrebbero probabilmente portato ad una irrimediabile destrutturazione del settore.
Lo strumento principale individuato di comune accordo è il sistema contrattuale complessivo di primo e secondo livello territoriale di settore la cui sfera di applicazione insiste su tutto il comparto turismo e su tutto il territorio della Regione.
Il Contratto Integrativo deve dunque necessariamente possedere una doppia valenza: deve essere un supporto alla crescita ed allo sviluppo sano delle singole Aziende e deve bloccare quelle situazioni di parziale o totale non rispetto delle regole, favorendo una loro emersione e traghettandole verso posizioni di condivisa riconoscibilità.
Il settore turismo riafferma la propria posizione trainante nell’economia nazionale ed in quella della Regione Lazio, per mantenerla però, c’è bisogno di infrastrutture al passo con i tempi, di progetti nuovi, di risorse umane e manageriali adeguate.
Occorre mettere in atto misure concrete ed efficaci per sviluppare il turismo attraverso un sistema integrato che favorisca la ripetitività della destinazione.
Occorre rilanciare, promuovere ed esaltare il nostro territorio e le ricchezze culturali, storiche e paesaggistiche che lo contraddistinguono, attraverso progetti mirati per ciascuna area.
Occorre valorizzare il turismo congressuale ponendo l’accento sulle occasioni che questo genera e sui luoghi in cui tali occasioni prendono forma.
Ovviamente le risorse umane sono determinanti nell’erogazione di servizi di qualità ed è per questo che dobbiamo favorire la stabilità lavorativa privilegiando oltre che il rispetto integrale dei contratti, una formazione ed un aggiornamento professionale costante, assolutamente necessario per rispondere al miglioramento dell’offerta aumentandone la qualità, in particolar modo nei sistemi di accoglienza.
Sono queste le ragioni che hanno imposto alle parti la definizione di procedure e regole certe nel sistema delle terziarizzazioni e degli appalti, con il fine di salvaguardare la qualità dei servizi e la tutela dei diritti.
Per affrontare al meglio le sfide del futuro, si sente quindi, anche la necessità di costituire, nel breve periodo, tavoli di concertazione permanente con le Istituzioni, Comune, Provincia e Regione, per vincere nella maniera migliore tali sfide coinvolgendo tutti gli “stakeholders” nella definizione e nell’attuazione di politiche turistiche locali maggiormente incisive.
Le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto intendono dare, con la sottoscrizione dello stesso, piena e completa attuazione a quanto previsto dal vigente CCNL Turismo relativamente alla contrattazione territoriale secondo livello.

Titolo I Orario di lavoro
Art. 2 (Distribuzione dell’orario di lavoro)

In attuazione del rinvio previsto dall'art. 13 del CCNL 19 luglio 2003 (e sue successive modifiche ed integrazioni) ed in deroga a quanto previsto dall’art.104 dello stesso CCNL vengono previsti i seguenti sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di superiore a quelle prescritte dall’art. 97 del CCNL e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 97 del CCNL non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 97 del CCNL non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 97 del CCNL non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di otto settimane consecutive.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro sedici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a quattordici e ventisei settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi, di cui all'art. 100 è elevato a 118 ore.
Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di tre volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra Direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la Direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato ai lavoratore.
In attuazione del rinvio previsto dall'art. 13 del CCNL 19 luglio 2003 (e sue successive modifiche ed integrazioni) ed in deroga a quanto previsto dall’art. 104 dello stesso CCNL e dai commi precedenti, in relazione alle peculiarità del settore turistico e alle conseguenti esigenze produttive e organizzative, l'orario di lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di due settimane, applicabile per due volte in ciascun bimestre. Ai lavoratori interessati sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari ad un'ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all'art. 100 del CCNL 19 luglio 2003 (e successive modifiche ed integrazioni)

Art. 3 (Riposo giornaliero)
In attuazione del rinvio legislativo alle disposizioni contenute in contratti collettivi stipulati anche a livello territoriale (in assenza di una specifica regolamentazione a livello di contrattazione nazionale), previsto dall’art. 17, comma 1 del Decreto Legislativo n. 66/2003, così come sostituito dall’art. 41, comma 7 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133), le Parti definiscono le seguenti modalità di godimento del riposo giornaliero:
“Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. "Su specifiche richieste del singolo lavoratore o per comprovate esigenze organizzative aziendali concordate con il lavoratore, il sopra indicato limite delle 11 ore consecutive di riposo potrà essere ridotto fino ad un minimo di 8 ore, previo accordo scritto tra le parti il cui arco temporale di validità dovrà necessariamente essere indicato all’interno dell’accordo stesso. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”.

Dichiarazione a verbale su parte normativa
Le parti si danno atto di voler introdurre, all’interno del presente rinnovo contrattuale, alcune modifiche alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante contenuta nel CIT turismo del Lazio del 2005 nonché di voler definire, in materia di sicurezza sul lavoro, una disciplina contrattuale che dia concreta attuazione ai dettami posti dal recente D.Lgs n. 81/2008 in tema di RLS (Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza).
In particolare, in tema di formazione per gli apprendisti le Parti convengono sulla necessità di elaborare una disciplina che tenga conto delle specificità dei vari comparti rientranti nella sfera di applicazione del presente CIT nonché del coordinamento tra le disposizioni contenute nel Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (che ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato dettata dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) e quelle dettate, anche in materia di profili professionali, dalla vigente normativa di livello regionale emanata proprio ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003 come originariamente formulato (Legge Regionale 10 agosto 2006, n. 9, recante disposizioni in materia di “formazione nell’apprendistato” e successivo Regolamento di attuazione del 21 giugno 2007, n. 7), con l’obiettivo ultimo di incentivare sempre più l’utilizzo di tale istituto contrattuale che rappresenta, alla luce dell’attuale quadro normativo, il principale strumento per l’incremento dell’occupazione giovanile.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, invece, le Parti si r danno atto di voler definire a livello territoriale ed in attesa di una eventuale disciplina di livello nazionale, il sistema delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza per le aziende sotto i 15 dipendenti anche attraverso il coinvolgimento/ dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio al quale dovrà essere affidato un opportuno ruolo formativo.
Tenuto conto della rilevanza degli istituti sopra citati nonché della necessità di approfondire, prima della stesura di un articolato contrattuale, il quadro normativo-contrattuale di riferimento (peraltro in continua evoluzione). Le Parti stesse convengono sull’opportunità di rinviare la definizione delle materie sopra citate nell’ambito della stesura definitiva del presente CIT che dovrà concludersi entro il mese di novembre 2009.
Pertanto, fino all’individuazione della nuova disciplina sulle succitate materie, rimane applicabile la normativa contrattuale in essere.

Titolo IV Parte speciale alberghi
Art. 8 (Distribuzione dell’orario di lavoro)

L'art. 17 del CIT 28 giugno 2005 è riformulato come segue: "La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dei lavoratori notturni addetti alla portineria occupati negli alberghi con un numero di camere non superiore a 70 può essere fissata in sei giornate in deroga a quanto previsto dall'art. 213 del CCNL 19 luglio 2003.
La durata del riposo intermedio durante il periodo non può essere superiore a tre ore ininterrotte.
Ai lavoratori notturni che, su richiesta del datore di lavoro, assicurino la propria disponibilità a soddisfare durante i riposi intermedi eventuali esigenze manifestate dalla clientela, è riconosciuta una speciale indennità pari a euro 5,00 (diconsi euro cinque) per le aziende con un numero di camere non superiore a 50 e ad euro 6,00 (diconsi euro sei) per le aziende con un numero di camere compreso tra 50 e 70, per ciascuna ora di riposo trascorsa nei locali dell'azienda senza svolgere la prestazione lavorativa.".

Art. 11 (Appalto di servizi)
In deroga a quanto previsto dall’Accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 27 luglio 2007, le Parti definiscono la seguente procedura da attuarsi in caso di conferimento in appalto a terzi della gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente dall’azienda alberghiera.
1. L'azienda, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà - per il tramite della Federalberghi Roma - le RSA/RSU, unitamente alle OO.SS.LL. firmatarie del presente Contratto integrativo territoriale, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
- servizi o attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- requisito dimensionale a regime dell’azienda committente e conseguenze dello stesso;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto integrale dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale del settore Turismo;
- l'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
2. Tale procedura - la cui apertura deve essere comunicata anche all’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo del Lazio - si esaurirà entro 10 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
3. Entro tale termine su richiesta delle RSA/RSU ovvero delle OO.SS.LL. firmatarie del presente Contratto integrativo territoriale, sarà attivato un confronto - che dovrà concludersi entro 30 giorni dalla convocazione di cui al punto 1) - finalizzato alla sottoscrizione del seguente Protocollo, i cui contenuti rappresentano la disciplina convenuta dalle Parti stipulanti il presente rinnovo contrattuale in materia di appalto di servizi.
Le Parti si danno atto e si riconfermano che la procedura di informativa/confronto di cui al presente articolo deve essere Esperita prima dell’effettivo conferimento in appalto dell’attività/servizio al soggetto giuridico terzo.

Titolo VI Parte speciale stabilimenti balneari
Art. … (Indennità di riposo disponibile)

Stante la distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro dei lavoratori e la necessità di garantire i servizi di balneazione all’utenza, ai lavoratori in turno di riposo intermedio potrà essere richiesta la disponibilità a soddisfare eventuali esigenze manifestate dalla clientela. A fronte di tale disponibilità sarà riconosciuta una speciale indennità pari a Euro 5,00 (cinque,00) per ciascuna ora di riposo resa disponibile.
La durata del riposo intermedio durante il periodo non potrà essere superiore a n. 3 (tre) ore ininterrotte.