Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1700 - Caduta di alcuni tubolari di 700 kg sul lavoratore interinale. Responsabilità del datore di lavoro


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 17/12/2019

 

Fatto

 

l. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, confermava la pronuncia del Tribunale di Lucca del 8.02.2018, che aveva condannato B.A. alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui agli arti. 590 comma 2,4 e 583 comma 1 n.l e 2 cod.pen., in relazione all'art.71 comma 1 D.lvo n.81/2008 e all'art.2017 cod.civ.. Fatto commesso in Villa Basilica il 7.07.2012.
1.1 L'imputazione riguarda l'avere, in qualità di quale datore di lavoro, cagionato per colpa, a P.R., lavoratore interinale inviato dalla Ali spa presso la cartiera Pratolungo in data 28.06.2012, con contratto a tempo determinato di sei mesi, lesioni personali gravissime, in particolare grave trauma contusivo con lesione midollare LI e paraplegia agli arti inferiori che comporta la perdita permanente della funzione della deambulazione. Si contesta la condotta colposa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e violazione delle norme di prevenzione e in particolare di aver consentito di utilizzare attrezzature di sostegno dei tubolari di cartone non idonee ad esser impilate in quanto instabili in presenza di fattori esterni, quali urti, svuotamento o stivaggio non conforme del contenitore inferiore.
Cosicché il P.R., mentre prelevava, uno alla volta, alcuni tubolari di cartone dal contenitore posto in basso, a causa dello svuotamento, il contenitore superiore si inclinava e alcuni tubolari del peso di 700 kg gli rovinavano addosso schiacciandolo.
1.2. L'infortunio, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che riporta puntualmente le risultanze dibattimentali del giudizio di primo grado, avveniva con le seguenti modalità:
il dipendente operaio, P.R. il 7.07.2012 essendo ancora in corso le prove di organizzazione delle varie fasi di lavoro della cartiera, durante il turno pomeridiano fu comandato dall'operaio C., da cui risultava affiancato quale esperto, presso il deposito prossimo al portone di ingresso dove erano disposte le pile di pacchi di anime di cartone da posizionare sulla ribobinatrice, sulle quali viene riavvolta e rifilata la carta tissue per la fabbricazione di prodotti per usi igienici. Il P.R. cominciò a sfilare le anime dal pacco inferiore, quello appoggiato a terra, della pila dei pacchi di anime presenti nel deposito; per effetto dello sfilamento, la stabilità del pacco posizionato sopra veniva meno e quindi il contenitore sovrastante impilato, del peso di circa 700 KG, scivolava verso cadendogli sulla schiena. I Giudici del merito argomentavano che gli accertamenti del personale della ASL avevano evidenziato che le anime di cartone del peso di 20 kg l'una erano stoccate in strutture di metallo quadrate, ossia in tubolari quadrati posti l'uno sopra l'altro a fasci sovrapposti; veniva contestata dalla ASL l'inidoneità della struttura in metallo che teneva insieme legati i vari fasci di anime di cartone, in quanto il peso della fila sovrastante, essendo i pacchi assemblati in due file sovrapposte, faceva cedere la cornice di  contenimento, instabile ed inidonea a sostenere il peso delle anime a fronte di azioni interagenti come lo sfilamento. Era stato accertato che la struttura metallica poteva essere in sé anche idonea ove però fosse stata posizionata in un fila unica e non a file sovrapposte. A seguito dell'infortunio venivano imposte precise prescrizioni al datore di lavoro stante la violazione dell'alt. 71 D.lgs 81/2008 e, all'esito della verifica del successivo adempimento, in data 1.08.2012, l'imputato veniva ammesso alla oblazione amministrativa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi:
I) Mancanza e illogicità della motivazione in riferimento alla inapplicabilità della procedura di prelievo delle anime a mezzo del carrello elevatore. Lamenta sostanzialmente un travisamento della prova in quanto nelle decisioni di merito si perviene all'erronea affermazione che il P.R. sarebbe stato inviato a prelevare manualmente le anime in quanto si assume che queste si trovassero non nel luogo di stoccaggio in un magazzino adiacente la fabbrica ma nei pressi dell'ingresso del capannone. Indica alcuni passi delle testimonianze del funzionario ASL Venturi della relazione del CT Pera e i rilievi fotografici per sostenere il travisamento; sostiene che il luogo di stoccaggio posto alla destra del capannone, a 20 metri dello stesso, era quello in cui si era recato il P.R. su indicazioni del C., che non esisteva un altro e distinto magazzino adiacente alla fabbrica cui sembra far riferimento la Corte territoriale; esisteva, invece, la direttiva interna che non era stata osservata e che imponeva il ricorso al carrello elevatore per il prelievo dell'intero pacco di anime. Conseguentemente il comportamento imprudente del lavoratore aveva interrotto il nesso causale ed escludeva la rimproverabilità soggettiva rispetto all'omesso impedimento a carico del datore di lavoro per il quale il comportamento del lavoratore era del tutto imprevedibile;
II) mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla inidoneità dell'attrezzatura di lavoro costituita da due staffe metalliche formate ciascuna da quattro profilati di acciaio saldati ai vertici e soggetto a carico di un pacco di anime sovrastanti. Deduce che la procedura di prelievo da seguire era quella dell'uso del pancale con l'ausilio del carrello elevatore che non comportava il coinvolgimento fisico del lavoratore; ne derivava che la resistenza della attrezzatura di contenimento delle anime doveva ritenersi adeguata;
III) mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza della colpa da parte del datore di lavoro che ha dato specifiche direttive per prelevare il pacco di anime con il carrello elevatore e trasportarle presso la macchina ribobinatrice, ciò con riferimento alla presunta prevedibilità dell'evento lesivo.
Non è prevedibile e non è esigibile che il datore di lavoro impedisca la trasgressione dolosa delle norme antinfortunistiche organizzative rese note attraverso il direttore di stabilimento e il capo fabbrica e quindi a conoscenza del C., ribobinatore esperto, che stava affiancando il P.R.;
IV) violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in considerazione della tenuità dei precedenti specifici e della loro distanza temporale rispetto al fatto illecito contestato.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito indicati.
2. I motivi primo, secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente.
2.1. Va premesso che in ogni caso, il vizio di travisamento della prova, qualora i giudici delle due fasi di merito siano pervenuti a decisione conforme, come nel caso di specie, può essere dedotto solo nel caso in cui il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 26921701; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep.2014, Nicoli, Rv. 25843201), ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 25683701).
E inoltre è deducibile ex art. 606 c.p.p., il "travisamento della prova" ( cfr. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014 Ud. (dep. 03/02/2014 ) Rv. 258774 - 01), quale si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (Sez. 5 n.39048 del 25.09.2007 Rv. 238215). Siffatto vizio di travisamento della prova è comunque denunciabile con il ricorso per cassazione:
a) quando ricorra la cosiddetta "contraddittorietà processuale" come quando il giudice prosciolga l'imputato ritenendo che questi al momento del fatto non fosse capace di intendere e volere, fondando tale decisione sulle risultanze di una perizia psichiatrica che aveva invece affermato che i disturbi della personalità non erano tali da escludere l'imputabilità (Sez.6,n.8342 del 18.11.2010, Rv. 249583); 
b) quando si tratti di "travisamento di una prova decisiva" acquisita al processo, che è integrato dall'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (Fattispecie in cui i giudici di merito hanno ritenuto che l'atto di delega, quale fonte della responsabilità dell'imputato per il reato di scarichi di acque reflue industriali, concernesse la gestione degli scarichi fognari e non invece, come reso palese dalla intestazione e dal contenuto dell'atto, la sola materia antinfortunistica) (Sez. 3, n. 39729 del 18.06.2009 Rv. 244623);
c) quando si prospetti il vizio di "travisamento della prova dichiarativa", e questo abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima ( Cfr. Sez. 5, n. 9338 del 12.12.2012 Rv. 255087).
Infine, e per concludere, va ribadito che il vizio della prova travisata, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace soltanto quando l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. l^n. 24667 del 15.06.2007 Rv. 237207).
Situazioni queste non rilevabili nella motivazione della sentenza oggi impugnata.
2. La Corte distrettuale correttamente ha ritenuto che incombevano sul datore di lavoro gli obblighi di acquisire una adeguata consapevolezza della situazione e dello svolgimento usuale delle lavorazioni in azienda e di adottare le misure organizzative e mezzi necessari e idonei perché le predette lavorazioni venissero eseguite secondo le modalità di sicurezza. La colpa dell'imputato è stata, pertanto, correttamente individuata nella carenza di ordine organizzativo generale e non nell'omessa costante sorveglianza delle modalità di lavorazione.
Si rileva inoltre che non è in contestazione che l'infortunato, dipendente della società da soli pochi giorni e privo di precedenti esperienze lavorative, abbia riportato lesioni gravissime provocate dal peso di 700 KG circa, costituito da un intero pancale/ pacco di anime di cartone, trattenuto da staffe metalliche che cedevano a fronte del venir meno del sostegno sottostante nella pila dei pancali, per effetto del prelievo dal basso delle singole anime utilizzate nella lavorazione, ossia dal pancale inferiore, di un'ulteriore anima di cartone da posizionare sulla ribobinatrice ( fol 7 sentenza di primo grado e fol 8 sentenza impugnata).
Così come è accertato che lo scivolamento del pancale addosso al lavoratore si è realizzato a seguito della instabilità e l'avvenuto cedimento delle staffe metalliche di contenimento del pancale superiore; è emersa ed accertata pertanto l'inidoneità della struttura ( costituita da staffe metalliche di contenimento dei singoli pacchi di anime posizionate in pile del peso di oltre 700KG) e delle attrezzature messe a disposizione dei dipendenti stante l'evidente rischio di cedimento e ciò in violazione di una specifica norma cautelare antinfortunistica che è stata oggetto di contestazione e la cui contravvenzione è stata estinta per intervenuta oblazione dopo l'adeguamento da parte dell'imputato alle prescrizioni imposte dalla ASL.
Quanto alla circostanza su cui vertono sostanzialmente i motivi di ricorso e cioè che fosse obbligatoria una determinata modalità di prelievo delle anime di cartone dalle pile dei pancalì stoccati in magazzino mediante l'uso di muletti, i Giudici di merito affermano:
- che non risultano procedure scritte in questo senso ( fol 9 e 10 sentenza di primo grado), né il datore di lavoro aveva impedito l'utilizzazione della procedura manuale nonostante la palese instabilità della struttura metallica ( fol 10);
- che né l'infortunato né il suo collega di lavoro, esperto ribobinatore, C., hanno riferito di esser a conoscenza di modalità operative obbligatorie diverse da quelle utilizzate nel caso in questione che,quindi, si sono trovati a gestire secondo un' attività normalmente rientrante nelle loro mansioni;
- che nel caso di specie, non si trattava di prelevare i pancali di anime di cartone, pesanti tonnellate, dalle pile nelle quali erano stoccati e di posizionarle all'Interno della fabbrica nei pressi della ribobinatrice, ma, in relazione ad un'eventualità del tutto coerente con la dinamica del lavoro di azienda, di prelevare le anime, sfilandole una alla volta, che si trovavano già all'Interno della fabbrica, a pochi metri dalla porta di ingresso, in pancali sovrapposti a due nella struttura metallica.
Sul punto il riscontro desumibile dalla testimonianza del teste V., funzionario ASL, indicato nel ricorso, è chiaro:" all'interno della cartiera all'ingresso sulla destra venivamo stoccate le anime di due dimensioni che dovevano servire a ribobinare la carta; quando c'era bisogno con un muletto andavano a prendere un pancale uno di questi fasci di bobine e venivano portate vicino alla macchina; quel giorno ci si accorse che le bobine vicino alla macchina bobinatrice erano di misura inferiore a quelle che servivano per la lavorazione e allora il P.R. fu comandato ad andare a prelevarle una alla volta nell'area di stoccaggio. Lo stoccaggio a due fasce, che, come risulta dalle foto, una superiore e una inferiore, venivano tenute assieme da una struttura metallica quadrata; togliendo le anime dal fascio inferiore il peso sopra non ha retto e ha schiacciato il lavoratore che è rimasto sotto con il peso addosso di 700 kg".
2.1. La ricostruzione dei fatti, ripercorsa in maniera logica e coerente dalla Corte territoriale, ha accertato la violazione di una normativa specifica antinfortunistica nonché l'omessa informazione e formazione del lavoratore in ordine ai rischi connessi alle mansioni svolte. E' evidente, pertanto come valorizzato da entrambi i Giudici di merito, che si trattava di compiti non delegabili di valutazione del rischio facenti capo al datore di lavoro.
2.2. Infondato è anche il rilievo che contesta il giudizio di non abnormità del comportamento del lavoratore.
La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi formulati a tale riguardo dal giudice di legittimità. Nell'ampia serie di pronunce possono rammentarsi quelle che insegnano non essere idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 - dep. 19/02/2014, Rovaldi, Rv. 259313); e quella secondo la quale, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 27/03/2017, Gerosa e altri, Rv. 269603). Nel caso che occupa è fuor di dubbio che il sinistro si sia verificato mentre il lavoratore svolgeva i compiti che gli erano stati assegnati; l'imprudenza o la negligenza nella operazione effettuata rappresenta proprio la concretizzazione del rischio che le regole prevenzionistiche riferibili alla formazione all'informazione e alla messa a disposizione di strutture e attrezzature idonee vuole evitare.
2.3. Se non vi fossero state le citate carenze organizzative riconducibili al datore di lavoro e ai suoi preposti, quindi, i lavoratori avessero assimilato le relative corrette modalità di lavorazione e vi fosse stata la messa a disposizione di attrezzature idonee tra cui quelle metalliche di sostegno e di contenimento dei pancali di anime impilate, l'infortunio non si sarebbe presumibilmente verificato.
Il giudizio controfattuale, formulato in questi termini, non presenta alcuna manifesta illogicità siccome scaturente e dedotta dalle risultanze di causa correttamente evidenziate e le deduzioni difensive tendono a prospettare elementi possibilisti di diversa valutazione dei fatti, incapaci di inficiare quella conclusione (fol. 10 sentenza impugnata e fol 8 sentenza di primo grado).
3. Il quarto motivo, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato trattandosi di un beneficio rimesso alla valutazione del giudice di merito; sul punto la Corte territoriale ha congruamente motivato con riferimento alla presenza di precedenti penali specifici, benché taluni risalenti nel tempo, che impedisce di effettuare una prognosi positiva riguardo al pericolo di recidiva da considerarsi concretamente probabile, alla luce della palese disattenzione dimostrata con riferimento al rispetto della normativa antinfortunistica. (Sez. 2 - , n. 16366 del 28/03/2019 Ud. (dep. 15/04/2019 ) Rv. 275813 - 01).
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.
 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17.12.2019