Categoria: Normativa regionale
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Regione Lazio
Regolamento 8 gennaio 2020, n. 3
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche
B.U.R. 9 gennaio 2020, n. 3

LA GIUNTA REGIONALE
ha adottato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
e m a n a

il seguente regolamento:
 

Art. 1
(Modifica all'articolo 19 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 bis è sostituito dal seguente:
“3. Il Segretario generale si avvale di una segreteria, coordinata da un responsabile, individuato nell'ambito della dotazione organica tra il personale assegnato alla struttura, il cui contingente di personale è stabilito nel limite di sei unità, ed ulteriori quattro unità che possono essere temporaneamente assegnate a diverse Segreterie delle Direzioni regionali in ragione di specifici progetti o particolari esigenze che determinano carichi di lavoro aggiuntivi. Al fine dello svolgimento ottimale delle proprie funzioni e previa direttiva della Giunta regionale, il Segretario generale istituisce articolazioni organizzative di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d bis) ed e), nonché posizioni dirigenziali individuali previste al comma 2 del medesimo articolo”.
 

Art. 2
(Modifiche all'articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1)

1. Al comma 1, dell'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 8), le parole “Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio” sono sostituite dalle seguenti: “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”;
b) al numero 9), le parole “Cultura e Politiche Giovanili” sono sostituite dalle seguenti: “Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo”;
c) il numero 10) è soppresso;
d) al numero 11), le parole “Per lo Sviluppo economico, le attività produttive e Lazio Creativo” sono sostituite dalle seguenti:“Per lo Sviluppo economico e le attività produttive”.
 

Art. 3
(Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. All'Allegato B del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione e la declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio” sono sostituite dalle seguenti:

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Organizza e rende operativi i programmi per l'investimento sul capitale umano. Rappresenta l'Autorità di gestione (AdG) dei Programmi operativi regionali finanziati con il FSE e, in tale ambito, svolge le attività previste dai regolamenti dell'Unione. Assicura l'unitarietà di azione e il coordinamento delle attività svolte dagli Organismi Intermedi e delle altre Strutture (Enti in house, in particolare) incaricate di svolgere attività cofinanziate dalla programmazione FSE per conto della AdG. Promuove e definisce progetti europei di settore. Opera, in qualità di Struttura regionale attuatrice, in materia di ricerca e innovazione relativamente alla programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione dei risultati dei Programmi operativi regionali finanziati con il FESR e, più in generale, in relazione agli obiettivi di propria competenza, del Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico. Predispone gli atti finalizzati allo sviluppo e potenziamento del sistema dell'offerta formativa; autorizza il riconoscimento di crediti formativi; assicura l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze: istituisce le Commissioni di certificazione delle competenze acquisiti in contesti formali, non formali ed informali. Coordina e promuove le attività per la realizzazione di: a) un sistema formativo integrato che, valorizzando l'autonomia dei soggetti coinvolti (istituzioni scolastiche, università, organismi di formazione professionale accreditati) sia in grado di favorire il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite ai fini della mobilità interna al sistema, nella prospettiva dell'orientamento e dell'apprendimento per tutto l'arco della vita; b) un sistema di diritto allo studio universitario che, attraverso interventi di riorganizzazione legislativa e di rigorosa revisione della spesa, pone maggiore attenzione alla componente studentesca, rivestendo il ruolo di proposta e di controllo di qualità dei servizi; c) un sistema integrato di cooperazione tra le strutture regionali (istruzione, formazione professionale, lavoro, servizi sociali, lavori pubblici, sanità, trasporti) al fine di individuare le priorità e progettare interventi coordinati; d) lo sviluppo della ricerca e delle reti di conoscenza e l'offerta di R&S da parte delle università e dei centri di ricerca. Cura il fondo per l'osservatorio astronomico di Campo Catino (l.r. 22/1988).
Programma e gestisce le politiche attive in materia di lavoro, finanziate con risorse comunitarie, nazionali e regionali. Favorisce l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e in particolare: disciplina, indirizza e coordina il sistema regionale dei servizi per il lavoro; organizza e gestisce il sistema di accreditamento dei servizi per l'impiego; gestisce l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro; svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione dei contesti produttivi in termini di buona occupazione e in particolare: realizza e coordina iniziative di promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego; realizza azioni per valorizzare l'apprendimento diretto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei lavoratori nei contesti produttivi; attua il sistema normativo per la certificazione delle competenze; realizza azioni per l'emersione del lavoro non regolare; promuove e definisce azioni programmatiche per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; individua interventi di analisi, sviluppo e aggiornamento continuo del patrimonio professionale del lavoratore per garantirne il rafforzamento e l'innovazione delle competenze nonché la mobilità anche in ambito internazionale; attua e disciplina la normativa nazionale del contratto di lavoro in apprendistato e dei tirocini; incentiva lo sviluppo e la qualità dell'occupazione mediante la diffusione della responsabilità sociale delle imprese; incentiva lo sviluppo della partecipazione dei lavoratori finalizzata a favorire il coinvolgimento degli stessi nell'impresa anche attraverso l'informazione, la consultazione e/o la negoziazione. Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione del capitale umano per il miglioramento della coesione sociale e in particolare: organizza e promuove iniziative di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio e ne incentiva le assunzioni; attua gli interventi a sostegno del reddito per l'inserimento nel lavoro; attua le politiche di genere in materia di lavoro; promuove gli interventi per la prevenzione delle crisi aziendali e dei processi di espulsione dal mondo del lavoro; organizza e coordina gli interventi connessi alle crisi aziendali, il reinserimento dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mondo del lavoro, la definizione di nuove soluzioni occupazionali; disciplina ed autorizza gli ammortizzatori sociali in deroga; favorisce, in linea con le indicazioni europee, lo sviluppo di idonei strumenti per la gestione e il superamento della precarietà occupazionale e promuove nuove prospettive di crescita, anche attraverso il sostegno all'apprendimento permanente. Promuove la contrattazione territoriale. Cura gli adempimenti amministrativi relativi ai lavoratori socialmente utili iscritti nell'elenco regionale. Assicura il raccordo con enti e organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di: promuovere ed attuare l'utilizzo integrato dei fondi strutturali; promuove e definisce progetti europei di settore. Cura il raccordo con i Programmi a carico di altri fondi comunitari e nazionali; promuove e coordina interventi di carattere interregionale e transnazionale. Cura gli aspetti normativi, il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle politiche per il lavoro. Organizza e gestisce i sistemi informativi in materia di lavoro.”;
b) la denominazione della Direzione regionale “Cultura e Politiche Giovanili” è sostituita dalla denominazione “Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo”;
c) nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Cura l'attuazione del programma Lazio Creativo.”;
d) la denominazione della Direzione regionale “Per lo Sviluppo economico, le attività produttive e Lazio Creativo” è sostituita dalla seguente denominazione: “Per lo Sviluppo economico e le attività produttive”;
e) nella declaratoria di competenze della Direzione regionale di cui alla lettera d) sono soppresse le seguenti parole:
1) “Cura l'attuazione del programma Laziocreativo”;
2) “Provvede alla gestione amministrativa delle competenze regionali in materia di sfruttamento di cave, miniere, torbiere, acque minerali e termali”;
f) nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Politiche Ambientali e ciclo dei rifiuti” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Provvede alla gestione amministrativa delle competenze regionali in materia di sfruttamento di cave, miniere, torbiere, acque minerali e termali.”;
g) la denominazione e la declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Lavoro” sono soppresse;
 

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 1, lettere a) e c), e 3, comma 1, lettere a) e g), si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2020.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, lì 8 Gennaio 2020
 

Il Presidente
Nicola Zingaretti