Tipologia: CCNL
Data firma: 27 novembre 2019
Validità: 01.12.2019 - 30.11.2022
Parti: Conflavoro PMI e Fesica-Confsal
Settori: Installatori e Manutentori Piscine
Fonte: cnel

Sommario:

 

Premessa
Validità del contratto
Campo di applicazione
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 1 Assunzione - requisiti per l'accesso.
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Mansioni lavorative e variazioni di posizione organizzativa
Art. 4 Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute formazione e rispetto dell'ambiente
Art. 5 Attuazione normativa
Art. 6 Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST
Art. 7 Articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità/elasticità
Art. 8 Articolazione dell’orario di lavoro: multiperiodicità
Art. 9 Reperibilità
Art. 10 Banca delle ore
Art. 11 Modalità di fruizione
Art. 12 Lavoro straordinario
Art. 13 Lavoro notturno e lavoratori notturno
Art. 14 Riposi settimanali, festività, riposi compensativi
Art. 15 Permessi retribuiti
Art. 16 Permessi per decesso e gravi Infermità di familiari
Art. 17 Congedi per gravi motivi familiari
Art. 18 Lavoro festivo, lavoro domenicale e 4 Novembre
Art. 19 Ferie
Art. 20 Diritto allo studio
Art. 21 Congedi per formazione
Art. 22 Disciplina della richiesta di congedo
Art. 23 Conservazione del posto di lavoro
Art. 24 Normale retribuzione
Art. 25 Tipologie di retribuzione
Art. 26 Minimi di paga
Art. 27 Assorbimenti
Art. 28 Trattamento personale a provvigione
Art. 29 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 30 Premio di risultato
Art. 31 Scatti di mento o di professionalizzazione
Art. 32 Indennità di cassa e maneggio di denaro
Art. 33 Assenze
Art. 34 Malattia
Art. 35 Obblighi del lavoratore
Art. 36 Periodo di comporto
Art. 37 Trattamento economico per malattia
Art. 38 Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 38 bis Aspettativa non retribuita per malattie oncologiche
Art. 38 ter Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 39 Aspettativa
Art. 40 Infortunio
Art. 41 Astensione obbligatoria per maternità
Art. 42 Congedi parentali e per malattia del figlio
Art. 43 Congedi e permessi per handicap
Art. 44 Congedo matrimoniale
Art. 45 Trasferte, ritiro patente, rimborso spese chilometrico
Art. 48 Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento

 

Art. 49 Sistemi di video sorveglianza aziendale
Art. 50 Preavviso
Art. 51 Trattamento di fine rapporto
Art. 52 Contrattazione collettiva decentrata
Contratti flessibili
Lavoro part time

Art. 53 Tipologie di lavoro a tempo parziale
Art. 54 Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 55 Assunzione
Art. 56 Obblighi di comunicazione
Art. 57 Clausole flessibili ed elastiche
Art. 58 Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 59 Retribuzione
Art. 60 Periodo di comporto per malattia
Art. 61 Consistenza dell’organico aziendale
Art. 62 Diritto di precedenza
Lavoro a tempo determinato
Art. 63 Requisiti di applicabilità
Art. 64 Apposizione del termine
Art. 65 Periodo di Prova
Art. 66 Durata e proroghe
Art. 67 Proporzione numerica
Art. 68 Diritto di precedenza
Art. 69 Retribuzione
Somministrazione
Art. 70 Sfera di applicabilità
Art. 71 Tutela del lavoratore
Art. 72 Esercizio del potere disciplinare
Art. 73 Retribuzione
Telelavoro e lavoro agile
Art. 74 Definizione
Art. 75 Sfera di applicabilità
Art. 76 Disciplina del rapporto
Art. 77 Diritti e doveri del telelavoratore e del lavoratore agile
Art. 78 Poteri e obblighi del datore di lavoro
Art. 79 Dotazioni strumentali e utenze
Art. 80 Orario di lavoro
Art. 81 Contrattazione aziendale
Istituti sindacali
Art. 82 Rappresentanze Sindacali
Art. 83 Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 84 Assemblea
Art. 85 Referendum
Art. 86 Trattenute sindacali
Art. 87 Ente Bilaterale autonomo del settore privato EBIASP
Art. 88 Osservatorio Nazionale
Art. 89 Enti Bilaterali Territoriali
Art. 90 Osservatori Territoriali
Art. 91 Finanziamento Ente Bilaterale Autonomo del settore privato
Art. 92 Assistenza Sanitaria integrativa “Fondosani”
Art. 93 Organismo Paritetico Nazionale OPNASP
Art. 94 Fondi
Classificazione del personale
Art. 95 Classificazione del personale
Appendici
1. Regolamento dell'apprendistato
2. Regolamento delle commissioni paritetiche di conciliazione
Tabella retributiva


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Installatori e Manutentori Piscine

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di novembre in Roma, presso la sede della Fesica Confsal, P.zza di Villa Carpegna n. 58, tra Conflavoro PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese […], aderente Conflavoro, e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato […], con l'assistenza della Confsal, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori […], si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese di Installazione e Manutenzione Piscine

Premessa
La grande trasformazione del lavoro che è in corso e che si sta sviluppando con sempre maggiore velocità richiede che le Parti sociali si assumano la responsabilità di accompagnare i datori di lavoro e i loro collaboratori nella serena accettazione della necessità di abbracciare il cambiamento continuo, per potersi confrontare adeguatamente, come insiemi, con la più accesa concorrenzialità che ha già investito le attività manifatturiere e che ora sta investendo, con crescente forza anche le attività professionali e t servizi di ogni genere
Una tale responsabilità si fonda su un rapporto aperto fra le Parti sociali e richiede, da un lato, strumenti contrattuali più semplici e aggiornati, e da altro lato una maggiore attenzione alle logiche collaborative e partecipative, sia all'interno delle organizzazioni produttive, attraverso la premialità di risultato, che tra le organizzazioni rappresentative, attraverso la bilateralità, con la quale si può attivare il welfare contrattuale: supportare il welfare aziendale/interaziendale o territoriale; svolgere la formazione lungo tutto l'arco della vita; gestire le istanze di certificazione dei contratti, di conciliazione, mediazione, arbitrato.
Stante le caratteristiche di multidisciplinarietà insite nelle attività di installazione e manutenzione piscine, le Parti, con la stesura del presente contratto, intendono disciplinare in maniera omogenea per tutto il territorio e per tutte le aziende i rapporti di lavoro al fine di garantire uniformità di trattamento

Campo di applicazione
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale. Il rapporto di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente e, per tutta la sua durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile
Il presente CCNL si applica alle aziende rientranti nel settore della installazione e manutenzione piscine, sia pubbliche che private, sia coperte che scoperte, intendendo con questo la promozione, la vendita, la fornitura ed il montaggio di componenti che formano la struttura e l'impianto di una piscina, nonché la successiva manutenzione, comprese tutte le attività connesse a quelle sopra descritte.
Considerato il fatto che le piscine scoperte sona operative solamente nei mesi estivi, le attività di manutenzione consistenti in:
- apertura della piscina
- pulizia della vasca
- operazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto di trattamento acqua
- approvvigionamento di prodotti chimici
- messa a riposo della piscina
possono essere considerate stagionali e inquadrabili nel periodo che va dal mese di maggio al mese di ottobre.
Pertanto, per i lavoratori che eseguono le suddette operazioni, è consentita la stipula di contratti a tempo determinato stagionali la cui durata è strettamente legata al periodo di apertura delle piscine.
In forza delle previsioni di cui all'art. 19 comma 2, dlgs 81/2015, i periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro a tempo determinato stagionali non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 19 anzidetto;
Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 81/2015, l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato stagionali non è soggetta al limiti quantitativi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva per l’assunzione di lavoratori a termine;

Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 3 - Mansioni lavorative e variazioni di posizione organizzativa

1. Il lavoratore deve essere adibito ai e mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni^ appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria lega e
3. Il mutamento di mansioni à accompagnato, ove necessario, dal assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni […]

Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell'ambiente
1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza su luogo di lavoro, della tutela della salute, della formazione e del rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l'opportunità di operare, ciascuna in relazione al proprio ruolo in maniera responsabile consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia
2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le sanzioni previste dal proprio Statuto nel confronti del socio inadempiente.
3. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 9 della Legge n. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 5 - Attuazione normativa
Le Parti stipulanti considerano le norme di tutela previste dal D.Lgs n. 81/2008 siano intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela del a totalità degli operatori presenti in tutte le attività professionali, anche associative appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle strutture che volgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 6 - Rappresentanti del Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST
1. La formazione del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potrà essere effettuata attraverso piattaforme eLearning anche per i suoi aggiornamenti, come previsto dall'ASR del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del DLgs n. 81/2008.
2. In merito al servizio RLST affidato all’OPNASP, si fa riferimento all'Accordo interconfederale 29 giugno 2016 e s.m.i.

Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità/elasticità
1. L'orario di lavoro è di 40 ore settimanali, da ripartire su 5 o 6 giorni settimanali in base alle esigenze aziendali
2. In considerazione di particolari situazioni di servizio, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, è consentito alle Imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario settimanale nelle precedenti o successive settimane e comunque nell'arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità
3. Pertanto, qualora dall'andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l'orario contrattuale previsto, per es. di 173 ore, e che in un altro esso non venga raggiunto; non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di 'oro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi la media delle 173 ore nell'arco di un periodo di dodici mesi.
4. […] La suddetta compensazione deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario contrattuale: qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano soltanto parziali, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore maturate e non compensate con la maggiorazione prevista per le ore di lavoro straordinario.
5. La modalità di articolazione dell'orario di lavoro, cosi come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati.
6. L'azienda deve informare i lavoratori, con anticipo di almeno due settimane, della volontà di utilizzare l'istituto della flessibilità attraverso apposita comunicazione contenente Indicazioni sulle modalità di esecuzione della flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.
7. L'azienda può consentire che, al fine di una migliore funzionalità del servizio e maggiore efficienza della prestazione lavorativa, oltre che in via di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutti i lavoratori o gruppi di lavoratori godano di una elasticità di orario in entrata e della pausa pranzo, intesa quale possibilità di anticipare o posticipare l'ingresso e ridurre la pausa pranzo, fino a 30 minuti, rispetto all'inizio dell'orario di lavoro fissato e della pausa pranzo, con correlato recupero da parte dev'interessato alla fine della stessa giornata lavorativa.

Art. 8 - Articolazione dell'orario di lavoro: multiperiodicità
Per accrescere la competitività delle Imprese le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva e assecondare le variazioni di intensità dell'attività produttiva, le Parti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 66/2003, riconoscono idonea l'adozione di una articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro contrattuale in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a dodici mesi
[…]
A livello aziendale. tramite appositi accordi sottoscritti tra le Parti stipulanti il presente contratto verranno concordate le modalità applicative dell'articolazione oraria di cui al comma precedente da ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati.

Art. 9 - Reperibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi caratterizzato dalla necessità e dall'obbligo dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo le disposizioni aziendali.
2. Uno specifico accordo aziendale definirà le specifiche modalità operative e le relative compensazioni per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che d trattamento economico, cerne pure ove possibile, in termini di rotazione: […]
3. La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sull’intesa fra le parti ma, ove le particolarità del servizio svolto dall'azienda lo richiedano necessariamente, per ragioni di pubblica utilità. Il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente documentati, in mancanza dei quali il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di licenziamento.

Art. 10 - Banca delle ore
1. Le Parti convengono di istituire la banca delle ore. Nell'ambito della contrattazione aziendale o individuale, il lavoratore può optare in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate per l’accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla quale attingere per fruire dei riposi supplementari
2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore nei limiti previsti dall'art. 12, comma 3.

Art. 12 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario annuale di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
In caso di utilizzo degli istituti della flessibilità o della multiperiodicità dell’orario di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata "a consuntivo” in base alla articolazione di cui agli artt. 7 e 8
2. È facoltà del datore di lavora di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore
Il ricorso a prestazioni di lavora straordinario è inoltre sempre ammesso in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e Immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
eventi particolari come mastre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi della normativa e in tempo utile a le RSA.
3. Le parti concordano che una quota pari al 100% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale nella Banca delle ore
4. Il lavoratore non può prestare lavoro straordinario ove non s a stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro
[…]

Art. 14 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi
1. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica Ai sensi degli artt. 2 e 3 Legge n. 370/1934 e Art. 9, c. 2 e 3 del DLgs. n. 66/2003, si prevede per le aziende di poter definire un giorno di riposo diverso dalla domenica
[…]
3. Per le ore di lavoro effettuate nei giorni di riposo settimanale è prevista […] il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, nel rispetto della normativa in materia.

Art. 40 - Infortunio
1. […] Il lavoratore è tenuto, salvo casi di forza maggiore, a comunicare immediatamente l'infortunio al proprio datore di lavoro
[…]

Art. 48 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Premessa
Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
- osservare l'orario di lavoro stabilito ed adempiere a tutte le formalità poste in essere per il controllo delle presenze, svolgere tutti i compir assegnati, nel rispetto delle norme del presente CCNL e degli accordi, con la massima diligenza ed assiduità;
[…]
- evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali, dell'azienda e trattenere, oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda stessa o che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative
- rispettare ove prescritto l'obbligo di indossare la divisa o gli Indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni debitamente forniti dall'azienda;
- rispettare le disposizioni aziendali.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con
a. ammonizione verbale;
b ammonizione scritta;
c. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione base;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
e. licenziamento individuale
[…]
10. A titolo esemplificativo incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovera scritto o della multa o della sospensione in base alla gravità dell'infrazione stessa, il lavoratore che
[…]
b. abbandoni, senza giustificato motivo il proprio posto di lavoro;
c. ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
d. provochi guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende a causa di disattenzione o negligenza;
e. contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nel locali riservati alla clientela;
f. non esegua il lavora con assiduità o lo esegua con negligenza.
11. in via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per ‘giusta causa' le seguenti infrazioni:
a. gravi guasti provocati al materiale dell’azienda provocati da negligenza;
[...]
d. abbandono del posto di lavoro nel casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
e. recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a) b) e c) sopra indicate al punto 10);
f. gravi offese rivolte al proprietario, alla sua famiglia, alla clientela ai superiori e ai colleghi di lavoro;
g. ripetuto stato di ubriachezza;
h. asportazione o danneggiamento volontario di materiale aziendale;
i. grave insubordinazione e comportamento oltraggioso verso i superiori;
[…]
k. litigio seguito da vie di fatto, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto
[…]
14 Le parti condividono l'esigenza di poter adeguare o implementare a lista delle esemplificazioni delle mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze delle aziende o quando esse non siano chiaramente identificabili tra quelle richiamate dal presente articolo
[…]

Art. 52 - Contrattazione collettiva decentrata
1. Dall’entrata in vigore del presente CCNL per il tramite delle Associazioni Regionali o Territoriali del datori di lavoro e dei lavoratori sottoscrittrici del presente CCNL, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali
2. Rientrano nell'ambito della contrattazione azienda e tutti gli Istituti economici extracontrattuali e, secondo il principio di prevalenza del contratto aziendale sottoscritto dalla maggioranza dei rappresentanti aziendali dei lavoratori o approvato dalla maggioranza dei dipendenti, anche gli altri istituti, fermi restando i limiti della legge nazionale e le regolamentazioni comunitarie e internazionali. Ferma altresì restando la sorveglianza delle Parti stipulanti secondo le procedure che verranno stabilite con successivo accordo.
3. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale mediante la creazione di condizioni utili a nuovi Investimenti o all‘avvio di nuove iniziative ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni diverse aziendale, possono essere realizzate specifiche intese modificative, anche in via sperimentale o temporanea di uno o più istituti disciplinati dal presente CCNL
4. Tali intese sono definite a livello aziendale con l'assistenza delle strutture territoriali delle Parti stipulanti, che le sottoscrivono In quanto coerenti con quanto previsto al punto precedente
5. Le intese modificative dovranno indicare: gli obiettivi che si intendono conseguire, la durata (qualora di natura sperimentale o temporanea) i riferimenti puntuali agli articoli del CCNL oggetto di modifica, le pattuizioni a garanzia dell’esigibilità dell'accordo con provvedimenti a carico degli inadempienti di entrambe le parti.

Contratti flessibili
Lavoro part time
Art. 56 - Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro è tenuto ad informare la RSA, ove esistente, con cadenza annuale, sull'andamento dell’utilizzo delle assunzioni a tempo parziale e sulla relativa tipologia.
In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all'Ente Bilaterale, per le finalità statistiche dello strumento negoziale.

Art. 59 - Retribuzione
Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo, economico e normativo, non meno favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello
In tal senso li lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile In particolare per quanto riguarda.
[...]
c. la maternità;
[...]
e. l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
f. l'accesso ai servizi aziendali;
[...]
h. i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni […]

Art. 61 - Consistenza dell’organico aziendale
In tutti i casi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti a somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno

Art. 62 - Diritto di precedenza
1. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali salvo diverse disposizioni di legge
2. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in lavoro a tempo parziale A richiesta del lavoratore il rapporto di lavora a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno
3. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilita lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c 3. della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
4. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente d’età non superiore a tredici anni o con Figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n 104/1992 è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
[…]

Lavoro a tempo determinato
Art. 63 - Requisiti di applicabilità

1. Il contratto di lavoro a tempo determinato è destinato a soddisfare le esigenze variabili sia dei datori di lavoro, a cui necessita impiegare per un periodo di tempo determinato dei lavoratori per svolgere determinate tipologie di attività sia dei lavoratori interessati a svolgere tale attività.
2. Le assunzioni con contratto a tempo determinato, escluse quelle effettuate per mansioni individuate come stagionali nel campo di applicazione, sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato
[…]
5. L'assunzione a tempo determinato finalizzata alla sostituzione di un lavoratore/lavoratrice può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dai lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentate sia rispetto al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del DLgs n. 151/2001
[…]

Art. 67 - Proporzione numerica
1. Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra
2. Assunzioni esenti da limitazioni numeriche
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le seguenti casistiche:
- nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
- da imprese start-up innovative di cui all'art. 25, c. 2 e 3, del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 2 5 per le società già costituite;
- per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21, c. 2. del DLgs n. 81/2015;
- per sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni;
- stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti pubblici e privati derivanti da trasformazione da precedenti enti pubblici vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale
3. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratore nelle singole unità produttive un solo dipendente a tempo indeterminato
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa […]
5. Annualmente l'azienda fornirà alla RSA indicazioni in merito al numero totale dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, distinti per causale, e il numero totale delle ore di lavoro rispettivamente prestate

Somministrazione
Art. 70 - Sfera di applicabilità

[…]
2. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 71 - Tutela del lavoratore
1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.lgs n. 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tate obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti del lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto, nei confronti dei propri dipendenti
[…]

Art. 73 - Retribuzione
1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore
[…]

Telelavoro e lavoro agile
Art. 74 - Definizione

1. Il telelavoro è l'attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente senza una presenza fisica continuativa all'interno dei locali aziendali, in quanto consiste in una forma di organizzazione del lavoro prevalentemente a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la sua azienda. Il lavoro agile è modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavora, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa
2. Non possono pertanto essere svolta con modalità di telelavoro quelle mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza costante o prevalente del lavoratore fuori dal locali aziendali qual ad esempio:
a. autisti,
b. operatori di vendita,
c. lavoratori comandati presso al tre ditte o presso cantieri e/o appalti.
d. ogni altra mansione che preveda per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
3. Il Telelavoro pub essere di tre tipi senza escludere la promiscuità tra gli stessi:
a. domiciliare; svolto nell'abitazione del telelavoratore;
b. mobile attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri che non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore né con gli uffici aziendali
4. Il centro di telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell'azienda.
5. Per il tipo 3) b, è richiesto che il lavoratore comunichi all'azienda il sito prescelto, sia agli effetti dell'adempimento degli obblighi di sicurezza che ai fini delle coperture assicurative
6. Per il lavoro agile, fatte salve le evoluzioni normative, valgono e stesse tipizzazioni del precedente punto 3), ferma restando l'alternanza del lavoro in sede aziendale come da tipo legale

Art. 75 - Sfera di applicabilità
1. Il telelavoro e il lavoro agile hanno carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la concessione come l'accettazione della modalità di telelavoro o lavoro agile non può in alcun modo essere pretesa- salva sia stata espressamente concordata al fatta della assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2. L'accordo tra l'azienda e il lavoratore sul telelavoro o sul lavoro agile deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata del telelavoro o del telelavoro, a tempo determinato o indeterminato
3. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle parti potrà, con preavviso di almeno 50 giorni, dare disdetta dell'accordo e chiedere il ritorna allo svolgimento stabile dell'attività lavorativa presso l'azienda.
4. Nel caso di accordo per il tempo determinato, il telelavoro o il lavoro agite potrà essere disdettato, prima della scadenza de termine, da parte dell’azienda soltanto in caso di comprovate esigenze funzionali/organizzative
5. Il telelavoro o il lavoro agile può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'azienda stessa.

Art. 76 - Disciplina del rapporto
1. Il telelavoro o il lavoro agile può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati. Tali modalità non possono pertanto trovare applicazione rispetto ai lavoratori occasionali né a quelli autonomi.
2. Il telelavoro o il lavoro agite può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato, qualunque sia il modo in cui si espleta;
3. Il telelavoro e il lavoro agite sona semplicemente una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legate. Il telelavoratore e il lavoratore agile fanno infatti parte a piena titolo dell'organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è in tutto o in parte, esterno all'azienda,

Art. 77 - Diritti e doveri del telelavoratore e del lavoratore agile
1. Al telelavoratore e al lavoratore agile sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'azienda.
2. Il telelavoratore e il lavoratore agile devono essere messi nella condizione di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono, in correlazione con la strumentazione aziendale, e sulle tecniche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro o al lavoro agile nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente lo status precedentemente acquisito.
4. Al telelavoratore e al lavoratore agile è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature fornitegli.

Art. 78 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del telelavoratore o del lavoratore agile e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro, salvo diversi accordi.
[…]
5. II datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte te misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore e del lavoratore agile, tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria,
6. L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro o di lavoro agile, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere stato informato e di conoscere le prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare

Art. 79 - Dotazioni strumentali e utenze
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro o lavoro agile, salvo diverse intese, dovranno essere fornite al lavoratore dall’azienda e resteranno di proprietà aziendale.
[...]
3. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni, il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l’automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale
[…]

Art. 80 - Orario di lavoro
1. Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i carichi di lavora assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell’azienda.
2. Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore l'art. 3 (orario normale di lavoro, art. 4 (durata massima dell'orario di lavoro), art. 5 (lavoro straordinario), art. 7 (riposo giornaliero), art. 8 (pause), artt. 12 e 15 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del DLgs n. 66/2003
3. Il lavoratore agile seguirà, salvo le intese modificative anche occasionali, lo schema di lavoro, in alternanza tra presenza nel o nei luoghi di lavoro e assenza dagli stessi, previsto dagli accordi.

Art. 81 - Contrattazione aziendale
1. Alla contrattazione aziendale è demandata:
a. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
b. ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
c. l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del telelavoratore;
d. l'adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni del azienda;
e. l'individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica,
f. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in datazione agli stessi
g. In mancanza di contrattazione aziendale varranno gli accordi tra l'azienda e il singolo lavoratore
2. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale o individuale prima dall'inizio del contratto di telelavoro o di lavoro agile.

Istituti sindacali
Art. 83 - Rappresentanze Sindacali Aziendali

[…]
4. Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell'unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavora in luoghi accessibili a tutti I lavoratori.
[…]

Art. 84 - Assemblea
1. Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro, le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a deposizione dal datore di lavoro.
[…]
3. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OOSS stipulanti il presente CCNL durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite
4. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico
5. Le riunioni possono riguardare la generalità del lavoratori ovvero gruppi di essi
6. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacar, stipulanti il CCNL indicati nella convocazione
7. Le riunioni non potranno superare, singolarmente le due ore e trenta minuti di durata

Art. 87 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato Ebiasp
1. Le Parti concordano che l'Ente Bilaterale Autonomo del Settore Privato, in sigla Ebiasp costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
[...]
Ebiasp è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento
A tal fine Ebiasp Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
[…]
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d. elabora, progetta e gestisce- direttamente a attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materia di formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la foro pratica realizzazione a livello territoriale;
[…]
g. Istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt. 121, 131 e 132 del presente CCNL e ne coordina le attività;
h. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato e dei contratti a termine;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
k. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato dei lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ., e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
l. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
m. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
n. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
[…]
q. può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo Interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL.
4. Ebiasp svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva
5. Per la certificazione dei contratti di lavoro. Ebiasp dispone un'apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
6. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, Ebiasp Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione dei presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali
7. Ebiasp potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in mater a di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti L'istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad Integrare il presente CCNL
[…]
9. Gli organi di gestione Ebiasp saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
10 La costituzione degli Ebiasp Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Ebiasp nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento

Art. 88 - Osservatorio Nazionale
1. L'Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale Autonomo del settore privato - Ebiasp può Istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
[…]
b. riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale- Ebiasp inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale i risultati ricevuti dagli Ebiasp Territoriali;
e. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale.
d. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale all’Ebiasp Nazionale;
[…]
f. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo del contratti d’inserimento.

Art. 89 - Enti Bilaterali Territoriali
1. Ebiasp Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[…]
d. il coordinamento la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
[…]
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
[…]
2. Ebiasp Territoriale svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time e lavoro intermittente,
3. Per la certificazione dei contratti di lavoro l’Ebiasp Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all'uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale
4. Ebiasp Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti in Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire ai miglioramento culturale e professionale de; lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto

Art. 90 - Osservatori Territoriali
1. Ebiasp Nazionale può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolga, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio Nazionale realizzando una fase d'esame e di studio, idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali
2. A tal fine l’Osservatorio Territoriale:
a. programma ed organizza al livello di competenza le relazioni sulle materie oggetto di analisi, inviandone i risultati di norma a cadenza trimestrale, all’osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dall’Associazione imprenditoriale in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della Legge n. 56/1987 restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4 c. 4 della Legge n. 628/1951;
b. ricerca ed elabora anche a fini statistici, dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale all'Osservatorio Nazionale;
c. predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
[…]

Art. 93 - Organismo Paritetico Nazionale OPNASP
1. Le Parti concordano che l'Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato, in sigla OPNASP costituisce lo strumento necessaria al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal Dlgs. 81/08.
2. OPNASP, è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
3. A tal fine OPNASP attua ogni utile iniziativa e in particolare:
- supportare le imprese nel l'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all'obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del DLGS 81/2008, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine l’Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente;
- Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLST ai sensi dell'art. 51 comma 8 del Dlgs. 81/2008
- Dare comunicazione all’Inail dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi del RLST.
- Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall’Organismo costituito.