Categoria: 2001
Visite: 5105

Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 18 settembre 2001
Parti: WWF e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, RSA
Settori: Commercio-TDS, WWF
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1
Art. 2 Inquadramento contrattuale
Art. 3 Criteri d'attribuzione dei livelli
Art. 4 Corrispondenza dei livelli
Art. 5 Classificazione
Art. 6 Adeguamento della classificazione
Art. 7 Verifica posizioni professionali
Art. 8 Voci della retribuzione

 

Art. 9 Retribuzione
Art.10 Aumenti contrattuali e nuova Paga Base
Art. 11 Assorbimenti
Art. 12 Allineamento della Paga Base
Art. 13 Nuovi assunti
Art. 14 Armonizzazione del 3° Elemento.
Art. 15 Scatti d'anzianità
Art. 16 Orario di lavoro
Art. 17


Ipotesi di accordo

Il giorno 18 settembre 2001, presso la sede nazionale dell'Associazione Italiana per il WWF - Onlus, tra Associazione Italiana per il WWF - Onlus (di seguito detta WWF Italia) […] e la Fisascat Cisl Nazionale […], la Filcams Cgil Nazionale […], i dirigenti territoriali Fisascat e Filcams […], la RSA […], si è stipulato il presente accordo, costituito da una premessa e da n° 17 articoli.

Premessa
Le parti, nel rispetto della piena autonomia organizzativa di WWF Italia e di rappresentanza associativa della Fisascat e Filcams e ferme restando le rispettive responsabilità, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, in particolare in campo socio-ambientalistico, per la salvaguardia, lo sviluppo e la promozione della vita associativa per il contributo che i lavoratori possono apportare agli obiettivi specifici di WWF Italia, sia sotto il profilo organizzativo, sia sul versante più strettamente gestionale, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazione di tipo concertativo/partecipativo che esalti gli aspetti motivazionali e rafforzi il legame socio-economico che intercorre, tra WWF Italia e i propri dipendenti.
Considerato che WWF Italia in data 3/01/99 ha presentato istanza per ottenere l'ammissione all'anagrafe delle Onlus e che l'art. 10 del DLgs 460/97 pone, in particolare, precisi vincoli gestionali, le parti, con il presente accordo, intendono garantire nella forma e nella sostanza il rispetto delle menzionate disposizioni.
Pertanto, gli obiettivi enunciati nei successivi artt. 1 e 2, saranno realizzati attraverso un complesso di norme che, fermo restando le condizioni preesistenti, sappiano rispondere efficacemente alle esigenze delle due parti e, nel contempo, favoriscano il dovuto arricchimento degli aspetti professionali dei collaboratori, impegnati al rispetto dei principi etici insiti nella tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, quale condizione indispensabile per il progresso delle attività sociali e istituzionali dell'Associazione.
A tale scopo, le parti proporranno al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, una verifica dei contenuti del presente accordo e la conferma di quanto sopra esposto.
Inoltre, le parti, vista la delicatezza della situazione socio/ambientale, sottoporranno allo stesso Ministero e per suo tramite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle Istituzioni Locali, l'esigenza di rilanciare le attività promozionali e di sensibilizzazione dei cittadini, assicurando alle attività di WWF Italia l'indispensabile sostegno.

Art. 1
Le parti, in considerazione dello sviluppo che le attività di WWF Italia hanno avuto negli ultimi anni, cui si è accompagnata una corrispondente azione organizzativa che si faceva nel tempo più complessa imponendo, necessariamente, un aumento degli addetti, al fine di favorire, attraverso norme di regolazione dei rapporti di lavoro più complete, un equilibrio tra le aspettative del personale e le esigenze della struttura e una gestione operativa più moderna, hanno convenuto di abrogare i vigenti regolamenti per il personale.

Art. 2 Inquadramento contrattuale
Conseguentemente a quanto stabilito al precedente art. 1, le parti considerano, per analogia, adatto alla realizzazione degli obiettivi enunciati il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
Pertanto, con l'obiettivo di creare maggiore sintonia fra i settori operativi di WWF Italia e un migliore coordinamento fra ruoli, responsabilità e diritti del personale, le parti convengono di regolare i rapporti di lavoro di tutto il Personale Dipendente, ivi compreso il personale operativo presso le oasi, con il CCNL, di cui al comma precedente, a partire dal 1° Ottobre 2001, con ciò realizzando un miglioramento complessivo unitario e inscindibile rispetto alle pattuizioni in essere.

Art. 6 Adeguamento della classificazione
Le parti considerano il contenuto del precedente art. 5 un atto di mera trasposizione e corrispondenza tecnica tra le classificazioni di riferimento.
Pertanto, nel mese di Novembre 2001 le parti s'incontreranno per un esame approfondito della struttura della classificazione del personale, anche alla luce delle modifiche dell'organizzazione del lavoro e della struttura operativa intervenute nel corso degli ultimi anni.
L'obiettivo degli incontri sarà quello di predisporre un sistema classificatorio più rispondente alle caratteristiche del CCNL, più coerente sul piano dell'identificazione dei ruoli e delle responsabilità oggettive. Un sistema che sappia coniugare esigenze organizzative e aspettative professionali, che imprima alla struttura un orientamento innovativo e motivante e nello stesso tempo individui le particolari funzioni interessate agli obblighi ai sensi della L. 223/91 (riserva nelle assunzioni nominative) e della L. 68/99 (collocamento obbligatorio).

Art. 16 Orario di lavoro
1. Dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, a tutto il personale impiegatizio, in tema d'orario di lavoro, si applicano le disposizioni previste in materia dal CCNL.
Qualora l'ente, al fine di migliorare la propria gestione interna e il servizio per la collettività e le istituzioni, intendesse adottare un regime d'orario diverso da quello in vigore e ricorrere alle formule di flessibilità dell'orario stabilite dal CCNL, su richiesta dello stesso ente, le parti s'incontreranno per svolgere gli approfondimenti del caso e, in fine, adottare le risoluzioni convenute con apposita intesa.
2. L'orario di lavoro settimanale per tutti gli operatori d'oasi, ex agricoli (inquadrati nel settore agricoltura alla data del presente accordo) è pari a 39 ore settimanali, distribuite secondo lo schema vigente.
L'articolazione dell'orario a 39 ore settimanali si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui all'art. 68 Parte Seconda del CCNL.
Qualora l'ente intendesse adottare un regime d'orario diverso da quello in vigore e ricorrere alle formule di flessibilità dell'orario stabilite dal CCNL, su richiesta dello stesso ente, le parti s'incontreranno per svolgere gli approfondimenti del caso e, in fine, adottare le risoluzioni convenute con apposita intesa.
3. Pertanto, i lavoratori per i quali è adottata l'articolazione dell'orario di lavoro a:
• 40 ore settimanali, disporranno di un monte ore di permessi retribuiti pari a 104 ore annue accantonate in Banca delle ore;
• 39 ore settimanali, disporranno di un monte ore di permessi retribuiti pari a 68 ore annue accantonate in Banca delle ore;
• nelle ipotesi di cui sopra, qualora si attuino i regimi di flessibilità, i predetti monte ore di permessi saranno incrementati in relazione a quanto stabilito dal CCNL
La fruizione dei permessi accantonati in Banca delle ore avverrà secondo le modalità stabilite dal CCNL. Le parti, entro il 31 Dicembre 2001, s'incontreranno per verificare a livello aziendale l'eventuale esigenza di adattamenti e concordare modalità di fruizione diverse rispondenti a specifiche esigenze comunemente riscontrate.

Art. 17
Per quanto non previsto dal presente accordo, valgono le norme del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.