Categoria: 2020
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Tipologia: CCNL
Data firma: 9 gennaio 2020
Validità: 01.02.2020 - 31.12.2023
Parti: Professione in Famiglia-Agci, Casabase, Domus e Uil-Fpl, Associazione Professionale Tagesmutterdomus
Settori: Servizi, Servizi di ausilio familiare
Fonte: professioneinfamiglia


Sommario:

  Composizione delle Parti sociali
Preambolo
Premessa
Capitolo 1 - Parte generale
1. Ambito di applicazione e validità
2. Durata del rapporto
3. Diritti di informazione
4. Formazione
5. Diritto allo studio
6. Rating reputazionale
7. Tentativo facoltativo di conciliazione della lite
8. Interpretazione autentica del CCNL
9. Coperture assicurative
10. Controlli a distanza
11. Procuratore d'aiuto
12. Maternità e gravidanza
13. Diritto al pasto
14. Ente bilaterale
15. Quote di servizio per l'assistenza contrattuale
16. Riscossione delle quote EBINAF e Assistenza contrattuale
17. Riservatezza dei dati personali e aziendali
18. Tutela contro le molestie, le violenze e i maltrattamenti
19. Indennità in caso di morte
20. Prevenzione alla sindrome Burnout
21. Contrattazione integrativa
22. Diritti associativi
23. Diritti sindacali
24. Decorrenza e durata del CCNL
Capitolo 2 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
1. Profili professionali
2. Profilo professionale dell'operatore d'Aiuto
3. Profilo professionale dell'operatore di servizi all'infanzia domiciliare (Tagesmutter)
4. Modalità di esecuzione dell'incarico
5. Forma del contratto di collaborazione
6. Lavoro autonomo occasionale
7. Determinazione del compenso per Operatori d'aiuto
8. Determinazione del compenso per Operatori di servizi all'infanzia domiciliare (Tagesmutter)
9. Regime di convivenza Operatore d'aiuto
10. Norme particolari per prestazioni multiple OdA
  11. Corresponsione del compenso
12. Recesso anticipato del contratto di collaborazione
13. Riposo psicofisico
14. Sospensione dall'incarico
15. Forme assicurative e sicurezza nel lavoro
16. Stabilizzazione occupazionale
17. Rimborsi spese e indennità
18. Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione per le TGM
Capitolo 3 - Rapporti domestici subordinati:

1. Definizione e procedure del rapporto di lavoro
2. Profili professionali
3. Inquadramento professionale e mansionario
4. Trattamento economico
5. Norme particolari per gli Istitutor*
6. Orario di lavoro
7. Lavoro ripartito
8. Rendiconto retributivo
9. Tredicesima mensilità
10. Ferie
11. Trattamento di fine rapporto di lavoro
12. Retribuzione giornaliera
13. Retribuzione mensile
14. Retribuzione supplementare e straordinaria
15. Festività nazionali
16. Trasferte e trasferimenti
17. Malattia e infortunio
18. Periodo di prova e preavviso di licenziamento
19. Fideiussione assicurativa
20. Scatti di anzianità
21. Permessi e assenze
Capitolo 4 - Contratti alla pari
1. Ambito di applicazione
2. Forma contrattuale di ospitalità
3. Diritti di informazione
4. Prestazioni di aiuto
5. Responsabilità dei contraenti
6. Corresponsione e compenso
7. Forme assicurative per la tutela su infortuni e malattie
8. Recesso del contratto
9. Ruolo soggetti intermediari
10. Norma particolare per la durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dei servizi di ausilio familiare

Il giorno 9 gennaio 2020, tra in rappresentanza delle famiglie e delle imprese committenti Professione in Famiglia, aderente ad Agci (Associazione Generale Cooperative Italiane) […]. Professione in Famiglia rappresenta famiglie e imprese datori di lavoro e ospitanti e, per espressa delega, le seguenti associazioni: Fipac (Federazione Italiana Pensionati del Commercio); Anfi (Associazione Nazionale Famiglie Italiane); Aiass (Associazione Italiana Amministratori di Sostegno Solidale), Casabase - Associazione di persone datori di lavoro domestico […], Domus - Associazione Nazionale in rappresentanza di associazioni e cooperative fornitrici di servizi per l'infanzia […] e in rappresentanza dei lavoratori, dei collaboratori e degli ospitati Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali […], Associazione Professionale Tagesmutterdomus - Associazione professionale in rappresentanza delle Tagesmutter […].
Il presente CCNL è stato sottoscritto con il contributo socio-professionale di: Roma au pair in&out- Associazione che opera nel settore degli scambi culturali giovanili; Assomensana -Associazione nazionale di neuropsicologi; Migrazioni - Associazione di promozione dell'integrazione e di multiculturalità

Capitolo 1 - Parte generale
Art. 1 - Ambito di applicazione e validità

1. Il presente CCNL si applica in ambito nazionale ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e in regime di occasionalità autonoma, regolati dal Decreto Legislativo n. 81 del 15.6.2015 art. 2 co. 2 lettera a) e stipulati da imprese che forniscono servizi privati di assistenza domiciliare, ai contratti subordinati di lavoro domestico destinati all'ausilio della persona e ai contratti alla pari riconducibili alla Legge 18 maggio 1973, n. 304.
2. Il presente CCNL annulla e sostituisce gli accordi sindacali che hanno regolamentato le collaborazioni coordinate e continuative in ambito ai servizi familiari integrativi e sostitutivi sottoscritti tra Professione in Famiglia, Unai e Sul del 7 aprile 2016, tra Professione in Famiglia, Unai e Uilfpl del 28 novembre 2016 e dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Associazione nazionale Domus, l'Associazione Professionale Tagesmutter Domus e la Felsa Cisl Nazionale.
3. I lavorator* coinvolti possono essere di nazionalità italiana e straniera o apolide e con età superiore ai 17 anni.
4. Le norme sottoscritte dal presente CCNL sono considerate inscindibili tra esse. La mancata osservanza, anche parziale, delle stesse determina l'inapplicabilità dell'intero CCNL.
5. Qualora dovessero prodursi normative di legge che incidano sull'attuale CCNL, le parti si impegnano ad incontrarsi per ricercare le forme di adeguamento e di armonizzazione.
6. Il Capitolo 3, destinato ai rapporti di lavoro domestici subordinati, potrà essere adottato dalle agenzie di lavoro in somministrazione qualora il cliente ne richieda l'applicazione. Particolari condizioni potranno essere concordate con associazioni di rappresentanza delle agenzie in merito ai diritti particolari dei lavoratori somministrati.

Art. 3 - Diritti di informazione
1. Stante le peculiarità di estrema frammentazione dei rapporti di lavoro, le Parti concordano di costituire un osservatorio nazionale paritetico che monitori periodicamente i dati statistici del settore, delle normative di legge e della regolare applicazione contrattuale.
2. Il lavoro svolto dall'osservatorio sarà reso pubblico attraverso le forme più idonee, stabilite tra le Parti.

Art. 8 - Interpretazione autentica del CCNL
1. Al fine di contenere le possibili liti tra gli attori, le Parti costituiscono la Commissione Paritetica Nazionale per l'interpretazione autentica del CCNL, condizione preliminare ad ogni controversia che diventa motivo di improcedibilità in ambito giudiziario.
2. Le Parti predisporranno apposito Regolamento a cui gli attori dovranno attenersi qualora ne facessero ricorso.
3. L'inoltro dei quesiti dovrà essere presentato tramite un firmatario del presente CCNL.

Art. 9 - Coperture assicurative
1. Oltre a quanto disposto dalla legislazione vigente in riferimento agli aspetti previdenziali e assistenziali, le imprese sono obbligate a stipulare apposita polizza assicurativa che risponda verso danni arrecati a terzi dai propri collaborator*.
2. Le Parti si impegnano, attraverso l'ente bilaterale, a ricercare adeguate convenzioni assicurative che tutelino i rischi connessi al lavoro di assistenza di ausilio e di ospitalità non coperti dalle normative di legge vigenti.

Art. 10 - Controlli a distanza
1. Preso atto delle normative vigenti in tema di controlli audiovisivi sul lavoro, le Parti concordano che i datori di lavoro domestici e gli ospitanti che, qualora fossero installati strumenti di controllo audiovisivo all'interno dell'abitazione in cui viene svolto il lavoro o l'ospitalità, dovranno informare preventivamente i lavorator* o gli ospitat* della loro presenza, l'ubicazione, il grado di registrazione temporale e la distruzione dei dati.
2. Il committente che invia il collaborator* presso l'abitazione del cliente è tenuto ad assicurarsi dell'esistenza di videosorveglianza e, nel caso, informare dettagliatamente il collaborator* con le stesse modalità di cui al comma precedente.
3. Gli impianti audiovisivi non potranno in alcun modo rilevare ambienti destinati alla riservatezza personale dei lavorator* e ospitat* (es: camera riservata, servizi igienici).
4. Sarà cura dell'impresa o ente fornitore di servizi per l'infanzia informare preventivamente l'utenza della presenza di strumenti audiovisivi.
5. Fermo restando il diritto individuale di ricorrere a vie legali, il mancato rispetto della norma comporterà la possibilità per i lavorator* di dimissioni per giusta causa senza preavviso e una penale a carico del datore di lavoro pari ad € 100 e dell'ospitante pari al doppio del compenso settimanale concordato. L'operatore d'aiuto potrà sospendere il servizio per giusta causa con informazione preventiva al committente.
Nota a verbale: le Parti sociali prendono atto che negli enti aderenti a Domus non verranno utilizzati impianti di videosorveglianza.

Art. 12 - Maternità e gravidanza
1. Vengono applicate le norme di legge vigenti.
2. Particolari condizioni vengono riportate nei rispettivi Capitoli.

Art. 13 - Diritto al pasto
1. Tutti i lavorator* e ospitat*, rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL hanno diritto al regolare consumo dei pasti quotidiani, intesi come: prima colazione, pranzo e cena.
2. Le modalità di consumo (orari e qualità del cibo) saranno concordati tra le parti e dovranno permettere un tempo congruo di almeno 1 ora e qualità dignitosa alle esigenze alimentari.
3. Il diritto ai pasti (pranzo o cena) decorrono qualora vengano superate le 6 ore di lavoro consecutive.
4. Il diritto alla colazione decorre qualora il lavorator* abbia svolto lavoro notturno.
5. Il diritto alla colazione, pranzo e cena spetta in condizione di convivenza od ospitalità.
6. Qualora le condizioni rendessero oggettivamente impossibile il consumo dei pasti, i lavorator*/ospitat* avranno il diritto ad una indennità giornaliera […]

Art. 14 - Ente bilaterale
1. Le Parti, considerando le attività di ausilio familiare interconnesse tra le varie forme di rapporto di lavoro, istituiscono l'Ente Bilaterale Nazionale di Ausilio Familiare (di seguito EBINAF).
2. Per espressa volontà delle Parti firmatarie, l'ente sarà costituito da Professione in Famiglia e da Uil Fpl.
Domus e Casabase conferiscono totale delega a Professione in Famiglia per rappresentarle nella fase costituente e negli organismi, così come Tagesmutter Domus conferisce pari delega a Uil Fpl con le stesse finalità.
3- Le prestazioni dell'EBINAF saranno orientate all'assistenza sanitaria integrativa, alla formazione professionale, allo sviluppo occupazionale, alla corretta applicazione del CCNL, alle forme di sostegno per i lavoratori stranieri, altre forme coerenti con il presente CCNL.
4. Tale Ente dovrà orientare le proprie prestazioni e servizi ad entrambi i soggetti utilizzatori del presente accordo.
5. L'Ente dovrà prevedere specifico atto costitutivo, statuto e regolamento predisposto dalle parti sociali.
6. L'Ente non ha finalità lucrative.
7. La governance dell'Ente dovrà garantire la pariteticità delle parti stipulanti.
8. Il funzionamento e le prestazioni dell'ente saranno garantiti attraverso il versamento delle quote di adesione a carico dei datori di lavoro e dei lavorator* in forma paritetica.
9. Possono aderire all'EBINAF anche le famiglie non datori di lavoro in forma volontaria.
10. Le entità e la riscossione delle quote sono definite dall'art. 16.
11. Per espressa volontà delle Parti, 1'1% del margine operativo netto annuo del bilancio dell'ente bilaterale verrà destinato a finalità sociali di cura e prevenzione della disabilità e della non autosufficienza.
12. Le Parti si impegnano a costituire l'Ente entro il 28 febbraio 2020.
13. Considerata la peculiarità professionale delle Tagesmutter, l'adesione all'Ente bilaterale di dette lavoratrici è sospesa. Le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2020 per definirne l'adesione.

Art. 18 - Tutela contro le molestie, le violenze e i maltrattamenti
1. Qualora un lavorator* o un ospitat* subisse molestie, violenze o maltrattamenti in costanza di rapporto di lavoro, o ad esso ricondotto, ovvero mentre svolge servizio presso l'utente o in regime di ospitalità ha il diritto di recedere dal contratto per giusta causa senza preavviso.
2. Analogo recesso nei confronti del lavorator* se dette condizioni venissero riscontrate verso il datore di lavoro o il cliente assistito.
3. Quanto sopra riportato non esclude il diritto al ricorso legale individuale della parte offesa.
4. Qualora il lavorator* venisse a conoscenza di maltrattamenti e violenze nel contesto domestico in cui opera, sarà tenuto a segnalarlo alle autorità preposte. A tale scopo verrà debitamente informato sulle forme di prevenzione attraverso il sito web dell'ente bilaterale e durante i corsi formativi a cui parteciperà.
Dichiarazione delle parti sociali
Le Parti, fermo restando il diritto individuale alla difesa, qualora in possesso di comprovati indizi riconducibili a comportamenti e ad atti di violenza, molestia e maltrattamento verso la persona, rinunceranno ad assumere l'incarico difensivo e valuteranno la possibilità di costituirsi parte civile.

Art. 20 - Prevenzione alla sindrome Burnout
1. La sindrome di Burnout è l'esito patologico di un processo stressogeno prolungato che interessa, in varia misura, diversi operatori e professionisti che sono impegnati quotidianamente e ripetutamente in attività che implicano le relazioni interpersonali. In particolare, si manifesta in persone impegnate nelle relazioni socio-educative, particolarmente motivate e determinate nello svolgimento del proprio lavoro. Ciò determina una caparbietà nel continuare le attività di assistenza anche dopo aver superato i livelli di allerta di uno stress prolungato, inducendo l'emergere della sindrome del Burnout, che si caratterizza per la comparsa di tre dimensioni negative: esaurimento emotivo, col venir meno dell'empatia e della propensione nel mettersi nei panni degli altri (assistiti in primis); derealizzazione, caratterizzato dal ridotto investimento sul proprio lavoro e sulle prospettive di carriera, orizzontale o verticale; depersonalizzazione, che si manifesta con la difficoltà di percepirsi come individuo portatore di bisogni e di emozioni. La sindrome del Burnout si sviluppa in sette fasi, le prime delle quali sono impercettibili dal soggetto e ciò comporta che il momento in cui emerge ormai la sindrome è già consolidata. L'esito di tale percorso può essere, nel peggiore dei casi, il suicidio con possibile omicidio-suicidio nei confronti dell'assistito.
2. Al fine di prevenire tale sindrome i datori di lavoro dovranno predisporre tutte le modalità utili per contenere lo stress e permettere ai lavoratori le fasi di recupero psico-fisico o le cure necessarie. A titolo esemplificativo:
a. Evitare l'eccessivo prolungamento dei servizi in convivenza per singola persona;
b. Promuovere momenti di socializzazione;
c. Contattare periodicamente l'operatore sulle condizioni personali;
d. Prevedere periodi di permesso programmati;
e. Introdurre strumenti di riconoscimento sociale del lavoro svolto.
3. L'EBINAF dovrà predisporre adeguate informazioni sulle modalità di prevenzione della sindrome nella fase di formazione professionale.

Art. 21 - Contrattazione integrativa
1- In considerazione di particolari e giustificate condizioni regionali o territoriali, le Parti si impegnano a definire norme integrative al presente accordo.
2- Gli accordi potranno avere valenza territoriale ovvero interaziendale o di consorzio di imprese.
3- Detti accordi saranno definiti in sede nazionale.

Art. 22 - Diritti associativi
1. Ai datori di lavoro iscritti a Professione in Famiglia, nonché ai singoli lavorator* iscritti al Uil Fpl, viene garantita la consulenza sindacale per la certificazione sulla corretta applicazione del presente accordo nell'atto di stipula del contratto di collaborazione coordinato e continuativo.
2. Parimenti viene garantita l'interpretazione autentica degli articoli che costituiscono il presente CCNL.
3. In presenza di contenzioso nel rapporto di lavoro ovvero del contratto alla pari, le Parti sociali si impegnano a ricercare adeguate soluzioni conciliative extra giudiziali da proporre alle parti coinvolte nella lite, qualora espressamente richiesto da questi ultimi in forma congiunta.
4. Per quanto previsto ai punti precedenti sarà costituita apposita Commissione Paritetica Nazionale delle parti stipulanti il presente accordo.

Art. 23 - Diritti sindacali
1. Ai lavorator* assunti in forma subordinata o attraverso cococo è riconosciuto il diritto di adesione sindacale.
2. L'adesione dovrà essere presentata al datore di lavoro attraverso la compilazione di modulo predisposto dal sindacato.
3. Il datore di lavoro provvederà ad operare la relativa trattenuta sindacale dalla retribuzione e riversarla semestralmente al sindacato prescelto.
4. I lavorator* hanno il diritto di riunirsi in assemblea territoriale in orari che non pregiudichino il normale svolgimento del lavoro, dandone preventivamente informazione al datore di lavoro con almeno otto giorni di preavviso. Per quanto possibile, i datori di lavoro ricercheranno le soluzioni organizzative per garantire la partecipazione dei lavorator* all'assemblea.
5. I lavorator* a cui viene applicato il presente CCNL hanno diritto ad eleggere una propria rappresentanza sindacale in ambito provinciale, regionale e nazionale. Le modalità di elezione saranno definite dalle organizzazioni sindacali e l'esito elettorale comunicato a Professione in Famiglia.
6. I lavorator* hanno il diritto di due ore annue per approfondire le norme contrattuali e di legge giuslavorista. Dette ore saranno gestite da Uil Fpl e rientranti nella normativa sulla formazione.

Capitolo 2- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Art. 9 - Regime di convivenza OdA

1. La prestazione lavorativa di OdA può essere erogata anche in regime di convivenza presso l'abitazione dell'assistito.
2. Le procedure relative agli atti amministrativi circa il domicilio temporaneo del collaboratore presso il cliente dovranno essere definiti preliminarmente tra il committente, il collaboratore e il cliente, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
3. L'orario di lavoro giornaliero in caso di convivenza è pari ad un massimo di 10 ore.
[…]
8. Il collaboratore avrà diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive giornaliere.
9. Il collaboratore avrà il diritto al riposo settimanale pari a una intera giornata e di mezza giornata da concordarsi con il cliente e dandone comunicazione congiunta al committente.
10. Detta prestazione dovrà comportare uno specifico accordo scritto con il cliente del committente ove siano precisate le condizioni dignitose di vitto e alloggio dell'operatore.
11. L'assenza di tali condizioni non vincola l'operatore alla prestazione.
[…]
13. La presenza del collaboratore nell'abitazione dell'assistito, fuori dall'orario stabilito, dovrà essere rispettosa della buona creanza e dell'igiene personale.

Art. 10 - Norme particolari per prestazioni multiple OdA
1. Qualora la prestazione dei collaborator* OdA venga fornita a più soggetti e in luoghi di lavoro diversi, riconducibili ad unico contratto di servizio, verrà considerata "prestazione multipla" e maggiorato del 15%.
2. Il regime orario della prestazione multipla, comprensiva del tempo di spostamento, è commisurato alle 8 ore giornaliere e alle 40 ore settimanali e il compenso verrà riconosciuto con il valore orario.
[…]

Art. 13 - Riposo psicofisico
1. Ogni singolo collaborator* ha diritto ad un adeguato periodo di riposo psico-fisico. Esso si realizza durante l'arco della giornata con la garanzia di un minimo di 11 ore consecutive di riposo, della settimana con almeno 1 giornata e dell'anno con 28 giorni di calendario.
[…]

Art. 15 - Forme assicurative e sicurezza sul lavoro
1. Il collaborator* beneficia delle tutele previdenziali e assistenziali definite dalle leggi in vigore. Il committente si renderà obbligato al corretto pagamento delle medesime.
[…]
3. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge in riferimento alla sicurezza sul lavoro e sulla salvaguardia della salute, il committente garantirà adeguate informazioni al collaborator* sui generici rischi infortunistici che potrebbero accadere nei luoghi di lavoro in cui prestano servizio. Per i collaborator* che abbiano superato i 12 mesi di collaborazione, il committente garantirà una visita medica gratuita per verificare lo stato di salute dei medesimi.
4. Compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, al fine di prevenire la Sindrome di Burnout, il committente dovrà ricercare tutte le forme atte a contenere lo stress da prestazione del collaborator*.

Art. 18 - Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione per le TGM
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, la cui esecuzione rimane sospesa senza diritto al corrispettivo, per un periodo pari a quello della sospensione e comunque non superiore a 180 giorni. Restano intesi gli obblighi della collaboratrice di riferire immediatamente dell'infortunio occorsole e di documentare con apposito certificato lo stato di malattia.
2. In caso di maternità il periodo di sospensione è compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva del parto, fino ad un periodo massimo di 180 giorni.
3. Ai sensi del decreto legislativo n. 80/2015, attuativo del c.d. "Jobs Act" in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai 4 mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 4 mesi post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto e la data presunta del parto, superi il limite complessivo dei 180 giorni. Nel caso in cui la collaboratrice in stato di gravidanza abbia maturato il diritto alla proroga del rapporto contrattuale, le sarà riconosciuto un diritto di prosecuzione.
4. E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta all'adozione di regolamenti dell'Ente Gestore della collaboratrice che prevedano per la stessa l'astensione per il periodo di congedo maggiore dei 5 mesi di astensione obbligatoria, ovvero dalla data di notizia di gravidanza fino ai 2 mesi precedenti la data presunta del parto; in tal caso la collaboratrice avrà diritto ad una proroga del contratto nell'ambito della durata dell'incarico di riferimento per un periodo pari a quello dell'astensione anticipata.
5. E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza o la salute della collaboratrice nel periodo compreso tra la data di inizio della maternità e i due mesi precedenti la data presunta del parto; In tal caso la stessa avrà diritto ad una proroga del contratto, nell'ambito della durata dell'incarico di riferimento, per un periodo pari a quello dell'astensione anticipata e con le stesse regole per la maternità non a rischio. Tali eventi dovranno essere debitamente certificati e, comunque, resta ferma la possibilità del committente di richiedere apposita verifica, medica nel limite delle possibilità previste.
6. Tenuto conto dell'alto valore sociale e della grande considerazione che le parti intendono riservare alla maternità, il committente si impegna, quale disposizione di miglior favore, a riconoscere anche alle collaboratrici che nell'anno precedente non abbiano maturato i contributi necessari, la stessa percentuale corrisposta dall'Inps (80%) a titolo di indennità di maternità. Tale indennità sarà riconosciuta per quota parte differenziale e, comunque, fino a concorrenza dell'80%, qualora la medesima collaboratrice acceda ai trattamenti previsto dagli articoli 74 e 75 del Decreto Lgs. N. 151/2001.
7. Le collaboratrici che abbiano terminato il periodo di astensione obbligatoria, qualora abbiano reso la dichiarazione di disponibilità, hanno diritto di precedenza per la stipula di nuovi contratti.
8. Per quanto concerne gli aspetti previdenziali, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
9. Le Parti, infine, si danno atto che le norme relative alla maternità contenute nel presente articolo si applicano anche ai casi di adozione e affidamento.

Capitolo 3 - Rapporto di ausilio familiare subordinato
Art. 6 - Orario di lavoro

1. La durata del lavoro è concordata all'atto dell'assunzione.
2. Le ore lavorate eccedenti a quanto stabilito dall'atto di assunzione sono considerate: supplementari se inferiori alle 40 settimanali se non conviventi e a 54 se conviventi; sono considerate straordinarie se venissero superate dette soglie.
3. Il lavorator* ha il diritto di riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive e 3 ore per il consumo dei pasti (colazione, pranzo, cena) se in regime di convivenza.
4. Se superate le 6 ore consecutive giornaliere, il lavorator* ha diritto alla pausa per il consumo del pasto.
5. È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22:00 alle ore 06:00, L'orario di lavoro di 10 ore giornaliere in regime di convivenza, stante la possibile diversa distribuzione durante l'arco della giornata, è considerato flessibile e non programmabile. Le ore di mancato servizio ma presenti nel luogo di lavoro sono considerate di attesa e quindi non retribuite.
6. È altresì considerato lavoro notturno prolungato quello prestato dalle ore 21:00 alle ore 08:00 di semplice presenza.
7. Il lavoro notturno discontinuo è considerato tale quando viene prestato dal lavorator* per l'assistenza alla persona dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
8. Il lavoro notturno è vietato ai lavorator* minorenni.
9. L'orario effettuato oltre a quello stabilito all'atto dell'assunzione potrà essere recuperato durante l'arco del mese o trasformato in permessi retribuiti durante l'anno. Il recupero o la trasformazione saranno concordati tra le parti con atto scritto.
10. In caso di regime di convivenza che comporti un orario inferiore alle 10 ore giornaliere, il valore della retribuzione oraria sarà commisurata suddividendo il corrispondente stipendio mensile con il coefficiente 234 per le ore di lavoro. A tali lavorator* saranno comunque garantiti colazione, pranzo e cena. In tale caso l'orario di lavoro sarà definito in forma precisa.
11. Di norma l'orario di lavoro settimanale viene svolto da lunedì a sabato. I lavorator* in regime di convivenza avranno il diritto di riposo settimanale pari ad una intera giornata coincidente normalmente con la domenica e mezza giornata da concordarsi durante la settimana.
12. Su richiesta del lavorator* la giornata intera di riposo potrà essere diversamente concordata con il datore di lavoro. Analoga richiesta di sostituzione potrà riguardare le giornate di festività nazionali. Resta inteso che le giornate diversamente indicate dal lavorator* assumeranno pari valore contrattuale ai fini retributivi a quelli previsti per le domeniche e per le festività nazionali.

Art. 10 - Ferie
1. Il lavorator* ha diritto ad un massimo di 28 giorni di calendario di ferie all'anno per il recupero psico-fisico, […]

Capitolo 4 - Contratto alla pari
Le Parti sociali sono consapevoli che il contratto alla pari non è riconducibile ad un rapporto di lavoro ma piuttosto ad un accoglimento temporaneo in seno a famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed eventualmente professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di ospitalità.
Per tali condizioni, le Parti sociali intendono regolamentare diritti e doveri che potranno essere presi a riferimento dall'ospitante e dall'ospitat*e riportati nella redazione del contratto alla pari.
La seguente normativa si riferisce alla Legge 18 maggio 1973, n° 304 e alle norme ad essa collegate.

Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il contratto si applica sull'intero territorio nazionale e coinvolge in qualità di ospitat* tutte le persone straniere con età compresa tra i 17 e i 30 anni munite di certificato medico rilasciato non oltre 3 mesi prima del collocamento e attestante l'assenza di impedimenti psico-fisici alla cura dei bambini.

Art. 4 - Prestazioni di aiuto
[…]
5. L'ospitat* ha diritto a 14 giorni, ovvero 336 ore, di vacanza ogni 12 mesi di ospitalità contrattualizzata. […]

Art. 5 - Responsabilità dei contraenti
1. I contraenti rispondono in prima persona per fatti che abbiano comportato danni alla controparte e a terzi.
2. Dovranno tenere un comportamento reciprocamente rispettoso tra loro e verso terzi.
3. L'ospitante dovrà garantire il tempo sufficiente che permetta all'ospitat* di frequentare luoghi adibiti al conseguimento delle finalità culturali e scolastiche precisate nel contratto.
4. L'ospitat* dovrà garantire di mantenere pulito e ordinato l'ambiente occupato, preavvisare per quanto possibile di eventuali ritardi di rientro e di rispettare le regole della famiglia di accoglienza.
5. L'ospitante dovrà garantire il rispetto della libertà di culto dell'ospitat*, la differenza culturale e le conseguenti eventuali differenti necessità alimentari.