Cassazione Penale, Sez. 3, 27 gennaio 2020, n. 3157 - Mancanza di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. I concetti di interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta e non all'esito


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: ANDREAZZA GASTONE Data Udienza: 04/10/2019

 

Fatto

 

1. La Smalto Design S.r.l. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22/02/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 06/06/2018 di irrogazione di sanzione amministrativa per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, lett. a), 10, 25 undecies, comma 2, lett. a) n. 1 e 39 del d. lgs. n. 231 del 2001 in relazione al reato di cui all'art. 137, comma 5, del d. lgs. n. 152 del 2006 per non avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del predetto reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie commessi per conto e nell'interesse della società.
2. Con un unico motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 5 lett. a) del d.lgs. n. 231 del 2001.
Premesso che condizione essenziale per l'imputabilità del fatto all'ente è la sussistenza del vantaggio, di natura oggettiva e valutabile ex post, o del profitto, di natura soggettiva e valutabile ex ante, che l'ente stesso tragga dalla commissione del reato, deduce che nel caso di specie, relativo a reato colposo, la non volontà caratterizzante lo stesso è incompatibile con i predetti interesse o vantaggio; contesta la individuazione fattane dalla sentenza impugnata che ha sostanzialmente ritenuto la sussistenza dei requisiti nell'avere evitato o ridotto i costi relativi agli interventi strumentali necessari ai fini della prevenzione dell'inquinamento idrico o nell'avere più semplicemente velocizzato i tempi e ritmi del ciclo produttivo. In realtà sarebbe stato necessario accertare in concreto se l'omissione in termini di aggiornamento tecnologico mediante la predisposizione di strumenti finalizzati alla prevenzione dell'inquinamento rispondesse ex ante ad un interesse della società o avesse consentito di conseguire un vantaggio; e sul punto doveva allora considerarsi che la violazione contestata era stata connotata da occasionalità, essendo stata la società sempre in regola con le autorizzazioni comunali, e non certo frutto di una specifica politica aziendale volta alla massimizzazione del profitto con contenimento dei costi in materia di sicurezza.
Ai fini poi di ritenere soddisfatte le condizioni di tipicità, rileva la necessità di individuare un contenuto minimo dei modelli organizzativi ritenuti idonei a prevenire tali tipi di reato.
E sotto questo profilo osserva come difetti, nel d. lgs. n. 121 del 2011 (che ha integrato il d.lgs. n. 231 del 2001 con l'introduzione dell'art. 25 undecies), una norma analoga a quella dell'art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008 che indichi le linee guida cui uniformare i modelli di organizzazione aziendale ai fini della loro presunta idoneità a prevenire reati ambientali.
Nessun vantaggio od interesse quindi potrebbe essere rinvenuto nel presunto risparmio in tema di predisposizione dell'apparato antinquinamento ovvero di sostituzione delle tubature ovvero di mancato aggiornamento tecnologico degli impianti, neppure specificato dai testi intervenuti. Nessun accenno inoltre è stato speso quanto al costo che la società avrebbe dovuto sostenere per la regolarizzazione mentre l'adozione di un modello organizzativo, non essendo obbligatoria, non può integrare il requisito dell'interesse o del vantaggio.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso deve essere rigettato.
L'assunto del ricorrente appare essenzialmente incentrarsi sulla impossibilità di individuare, con riferimento al reato di cui all'art. 137 del d. lgs. n. 152 del 2006 (oggi art. 452 quaterdecies cod. pen.), nella specie presupposto per l'affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25 undecies, comma 2, lett. a) cit., la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 231 del 2001 come necessari in via generale per l'affermazione della predetta responsabilità; in particolare, né il requisito dell'interesse né quello del vantaggio sarebbero logicamente conciliabili con la natura colposa dell'addebito penale in questione, tanto più a fronte della dedotta natura occasionale della violazione contestata, essendo stata la società sempre in regola con le autorizzazioni comunali, e della mancanza di linee guida, come quelle invece previste per i reati in materia di sicurezza sul lavoro, cui uniformare i modelli di organizzazione aziendale ai fini della loro presunta idoneità a prevenire reati ambientali.
Tale impostazione, tuttavia, va disattesa.
Deve muoversi anzitutto dal fatto che una lettura delle norme imperniata sulla incompatibilità logica tra necessaria sussistenza dei requisiti dell'interesse o del vantaggio, da una parte, e natura colposa del reato-presupposto, dall'altro, si risolverebbe, a ben vedere, in una interpretado abrogaos delle norme che hanno, appunto, introdotto, nel catalogo dei reati -presupposto, illeciti che, come quello in oggetto, appaiono contraddistinti dalla natura di reati colposi di mera condotta; proprio considerando infatti tale ultima circostanza, è evidente come il legislatore abbia inteso configurare anche i reati colposi quali titoli di addebito della conseguente responsabilità amministrativa, a ciò, dunque, conseguendo l'obbligo, per l'interprete, di adattare agli stessi i criteri di imputazione dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 cit..
In altri termini, dunque, è proprio la necessaria presa d'atto della sussistenza, tra i reati - presupposto, di fattispecie colpose, ad impedire che una problematica adattabilità alle stesse del concetto di commissione nell' interesse e a vantaggio dell'ente possa giungere ad escludere ciò che il legislatore ha invece inteso introdurre, ovvero appunto una responsabilità amministrativa della persona giuridica discendente dalla commissione di reati anche solo colposi.
Tale impostazione, del resto, trova conferma in quanto già questa Corte ha avuto modo di affermare.
Va infatti rammentato come già le Sezioni Unite, con la sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261112-261115, una volta escluso che la nuova estensiva disciplina, positivizzata dapprima nell'art. 25 septies e, successivamente, nell'art. 25 undecies del d lgs. n. 231 del 2001, possa essere ritenuta inapplicabile posto che, così ragionando, si perverrebbe alla «radicale caducazione di un'innovazione normativa di grande rilievo», ha precisato che « il problema prospettato deve essere (...) risolto nella sede propria, che è quella interpretativa. I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe l'interpretazione letterale della norma, accredita senza difficoltà l'unica alternativa, possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio.
(...) L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali dell'ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente».
Ed anche successivamente si è ribadito, con riferimento ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, che i concetti di interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico : «indubbiamente, non rispondono all'interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, mentre è indubbio che un vantaggio per l'ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro» (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti e altro, Rv. 268066).
2. Peraltro, una volta preso atto di ciò, l'adattamento di cui si è detto non pare operazione così impervia se solo si abbia cura di considerare i risultati cui è giunta la giurisprudenza della Corte nell'interpretazione dei concetti, da ritenere alternativi in quanto legati dalla disgiuntiva "o", di interesse e di vantaggio di cui all'art. 5 cit..
Si è infatti, in più occasioni, precisato che, mentre il criterio di interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, e cioè al momento della commissione del fatto, secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, quello del vantaggio assume una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (Sez. Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit; Sez. 5, n. 40380 del 15/10/2012, ; Sez. 6, n. 12653 del 25/03/2016; Sez. 2, n. 52316 del 09/12/2016; Sez. 6, n. 38363 del 2018).
Inoltre, con riferimento specificamente ai reati In materia di sicurezza sul lavoro, la nozione di interesse/vantaggio è stata letta, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale, precisandosi che nei reati colposi l'interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese . che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione, sub specie, dell'aumento di produttività che ne può derivare sempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa "favorita” dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe "rallentato" quantomeno nei tempi (Sez. 5, n. 31003 del 23/06/2015, Goffi e Italnastri S.p.a, non mass.).
Si è quindi ribadito, sempre con riferimento ai predetti reati, che «ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento, morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui 'costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi» (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, cit.).
3. I principi appena ricordati ben possono adattarsi dunque anche ai reati ambientali di natura colposa, introdotti, per il tramite dell'art. 25 undecies cit., nell'elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente e, specificamente, al reato già previsto dall'art.137 del d.lgs. n. 152 del 2006 e, oggi, dall'art. 452 quaterdecies cod. pen.
Anche con riguardo ad esso, infatti, a maggior ragione trattandosi di reato di mera condotta, l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva.
Non va trascurato, del resto, che già questa Corte ha ritenuto che il "risparmio" in favore dell'Impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchlo, Rv. 275570).
Correttamente, quindi, i giudici di merito, nell'affermare la sussistenza della responsabilità amministrativa, hanno fatto riferimento proprio a tali profili come esemplificativi in particolare del vantaggio per l'ente discendente dalla commissione del fatto facendo esatta applicazione, in definitiva, del principio per cui lo stesso sussiste qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso (Sez. 4, n.  38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda, S.c.a, Rv. 274320).
E ciò tanto più non potendo essere la violazione prospettata, come viene invece fatto in ricorso, in termini meramente occasionali atteso che, come da Imputazione, il superamento dei limiti venne riscontrato in tre diverse date (il 05/09/2012, il 16/0572014 e il 30/07/2015) in occasione di altrettanti campionamenti, ben potendo dunque ritenersi che la mancata predisposizione di cautele atte ad evitare l'inquinamento si sia inserita all'interno di scelte aziendali consapevoli; sicché, neppure la mancanza di linee guida che, sulla scorta di quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, funzionino da riferimento per modelli di organizzazione aziendale, può ostare alla configurabilità dell'illecito amministrativo ravvisato dal giudici di merito.
4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2019