PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Regione Lazio
E
Inail - Direzione regionale Lazio
E
Anmil Lazio
(Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro)
E
CGIL ROMA E LAZIO - CISL LAZIO - UIL LAZIO - UGL LAZIO - CISAL LAZIO - ABI
(Commissione regionale Abi del Lazio) - AGCI LAZIO - CASARTIGIANI LAZIO - CDO ROMA
- CNA LAZIO - COLDIRETTI LAZIO - CONFAPI LAZIO - CONFARTIGIANATO IMPRESE - LAZIO - CONFCOMMERCIO LAZIO - CONFCOOPERATIVE LAZIO - CONFESERCENTI - LAZIO - CONFETRA LAZIO - CONFPROFESSIONI LAZIO - FEDERALBERGHI LAZIO - FEDERLAZIO - LEGACOOP LAZIO - UNINDUSTRIA UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE DI ROMA, PROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO
E
F.i.s.h. Lazio
(Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)
E
F.a.n.d. Lazio
(Federazione Associazioni Nazionali dei Disabili)

PREMESSO CHE

- La direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, fornisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, all’articolo 2 quarto comma definisce accomodamenti ragionevoli “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 reca disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- la legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili” persegue la finalità di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, attraverso servizi territoriali di sostegno e di collocamento mirato;
- il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, in particolare l’articolo 3, comma 3-bis, prevede che: “al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla . Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”;
- il Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, introducendo il danno biologico nell’oggetto della tutela garantita dall’Inail, ha esteso il diritto dei lavoratori infortunati e tecnopatici a tutte le prestazioni necessarie per il recupero dell’integrità psicofisica, comprensive di quelle funzionali al reinserimento socio-lavorativo;
- il Protocollo d’intesa stipulato in data 24 maggio 2013 e rinnovato da ultimo in data 29 maggio 2019 tra la Regione e l'Inail in attuazione dell’Accordo quadro approvato il 2 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prevede, all’art. 6 che l’Inail e la Regione stipulano una o più convenzioni attuative per attivare stabili forme di collaborazione con riferimento, fra l’altro, a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;
- l’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ha attribuito all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
- la Determinazione del Presidente dell’Inail 11 luglio 2016, n. 258, come modificata dalla determina 19 dicembre 2018, n. 527, ha approvato il Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- le Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51 e 25 luglio 2017, n. 30, come modificate dalla Circolare 26 febbraio 2019, n. 6, hanno disciplinato, rispettivamente, gli interventi in materia di reinserimento e integrazione lavorativa per la conservazione del posto di lavoro e per l’inserimento in nuova occupazione delle persone con disabilità da lavoro;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che definisce le competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, con particolare riferimento all’articolo 1, istituisce la “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” prevede f elaborazione di linee guida in materia di collocamento mirato dei disabili sulla base di principi volti a valorizzare il lavoro di rete tra i soggetti istituzionali del territorio;
- la Determinazione del Presidente dell’Inail 29 settembre 2011, n. 261 reca il “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”, nell’ambito dei quali sono ricompresi specifici interventi per sostenere e facilitare il reinserimento lavorativo;
- la legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 reca “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell’articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 230 che approva lo schema di Protocollo d’Intesa ''Più salute e sicurezza sul lavoro”, sottoscritto in data 29 aprile 2019;
- la Deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 349 che approva lo schema del “Patto per le Politiche Attive" tra la Regione Lazio e le Parti Sociali;
- la Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2016 n. 433 che istituisce la “Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro del Lazio”;
- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2020 adottato con Intesa in Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti n. 156 del 13 novembre 2014 e con il successivo accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 56 del 25 marzo 2015).
- il Piano regionale della prevenzione 2014-2020 della Regione Lazio, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00309 del 6 luglio 2015 come modificato e integrato dal DCA n. U00593 del 16 dicembre 2015;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2017, n. 501 approva l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità;
- la Legge regionale 12 aprile 2019, n. 4 (Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali) e, in particolare, l’art. 10;
- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e in particolare l’articolo I comma 533;
- nell’ambito del sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - delineato dal d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. - le Parti sociali, svolgono un ruolo rilevante, in quanto chiamate a partecipare, insieme ai soggetti istituzionali, alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
 

CONSIDERATO CHE

- Le persone con disabilità, ivi comprese quelle con disabilita da lavoro, presentano un rischio elevato di esclusione dal mercato del lavoro;
- sul datore di lavoro grava l’obbligo di adottare misure appropriate per consentire alle persone con disabilità da lavoro di accedere a una nuova occupazione o di conservare quella precedente;
- tali misure consistono in accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro e prevedono sia interventi di carattere materiale come il riallestimento della postazione di lavoro e/o la sostituzione delle attrezzature, sia interventi di carattere organizzativo come la ricerca di mansioni diverse, la riduzione o la rimodulazione dell'orario di lavoro o il cambiamento dei turni, in modo da consentire al lavoratore infortunato e/o tecnopatie^, di concorrere alla ricerca dì nuove opportunità di reinserimento lavorativo, in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- la Regione Lazio nell’ambito delle proprie competenze in materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali e definizione di politiche integrate in materia di sanità, istruzione, formazione e lavoro, istituzioni scolastiche, svolge la funzione di avviamento e di reinserimento al lavoro definendo specifiche azioni per favorire il collocamento delle persone con disabilità conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale;
- la Regione Lazio, inoltre, nell’ambito delle proprie competenze concernenti le politiche del lavoro esercita, attraverso i propri uffici territoriali, le funzioni e i compiti, in particolare, in materia di:
a) analisi e valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali delle persone con disabilità;
b) creazione di un sistema integrato fra i servizi per l’impiego, i servizi sociali e sanitari territoriali, le attività formative, le azioni di supporlo e gli strumenti di politica attiva del lavoro a favore delle persone con disabilità, quali l’accompagnamento al lavoro, il tirocinio, il tutoraggio specialistico, forme di assistenza tecnica e di sostegno psico-sociale;
c) svolgimento dei servizi per il collocamento dei disabili e di collocamento mirato di cui alla legge n. 68/1999, anche ai sensi della legge regionale n. 19/2003;
- l’Inail, nell’ambito del “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”, svolge un ruolo di supporto e di accompagnamento finalizzato a favorire opportunità di occupazione dei lavoratori con disabilità attraverso interventi mirati all’assunzione del proprio ruolo lavorativo, nonché all’acquisizione di livelli di consapevolezza e di competenze spendibili nel mondo del lavoro;
- Inail e la regione Lazio riconoscono che, in attesa della definizione dei necessari raccordi a livello nazionale e dell’attivazione della sezione “Banca dati del collocamento mirato” nell’ambito della Banca dati politiche attive e passive, è comunque utile che l’Inail possa condividere con la Regione il patrimonio informativo di cui dispone e che, a sua volta, metta a disposizione la propria esperienza e la propria competenza in merito all’erogazione delle prestazioni di sostegno ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale che vivono situazioni di difficoltà di reinserimento nel proprio ambiente di vita, sociale e lavorativo al fine di collaborare fattivamente alla rete integrata con i servizi del territorio.
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Obiettivi)

Le Parti, nell’intento condiviso di promuovere, il reinserimento e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale e di assicurare alle stesse persone il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, perseguono congiuntamente e in maniera integrata, nel rispetto delle specifiche competenze, l’obiettivo di sostenere la conservazione del posto di lavoro e il reinserimento lavorativo delle persone divenute disabili da lavoro, iscritte e non iscritte negli elenchi di cui all’articolo 8 L. n. 68/1999.
In particolare Regione Lazio e Inail - Direzione regionale Lazio, di seguito Inali Lazio perseguono ì seguenti obiettivi:
- facilitare la conservazione del posto di lavoro o l’inserimento in nuova occupazione delle persone divenute disabili a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, mediante azioni coordinate che prevedono anche il coinvolgimento del Centro per l’impiego - Servizio Inserimento Lavoro Disabili, di seguito SILD;
- collaborare nella predisposizione di progetti personalizzati mirati a consentire il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilita da lavoro attraverso l’uso di metodologie e strumenti condivisi e mediante gli strumenti, anche di natura finanziaria, per gli accomodamenti ragionevoli, previsti dal quadro normativo e regolamentare di Inail;
- collaborare con le altre parti firmatarie del protocollo alla diffusione della cultura del diritto .al lavoro e inclusione lavorativa delle persone con disabilita da lavoro, promuovendo le pari opportunità tra lavoratori, anche attraverso la valorizzazione della figura del disability manager, attraverso la predisposizione e la distribuzione di materiale informativo relativo alle competenze e funzioni dell’Inail nell’ambito del reinserimento e dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, nonché la partecipazione a eventi e manifestazioni culturali organizzate dal territorio;
- collaborare, negli ambiti delle rispettive competenze, con l’Anmil, le Organizzazioni sindacali, le Organizzazioni datoriali, le Organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, -interlocutori privilegiati delle Istituzioni nelle materie attinenti al lavoro e soggetti attivi della rete territoriale - per la massima diffusione, tra i possibili beneficiari della presente convenzione e per la sensibilizzazione del contesto sociale sulle relative tematiche. Tale processo sarà favorito anche attraverso specifiche iniziative formative rivolte ai rls/rlst e ai rappresentanti aziendali competenti in materia.
 

Articolo 2
(Attività finalizzata all’elaborazione dei progetti di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro)

Regione Lazio e Inail Lazio, ai fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, garantiscono piena collaborazione tra i Centri per l’Impiego - SILD - e le Unità territoriali Inail del Lazio nelle attività di progettazione individuale dedicate alle persone con disabilità da lavoro.
In osservanza della normativa sul trattamento dei dati personali dì cui all’artico lo 4 e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione, per il tramite dei Centri per l’impiego e Inail Lazio, per il tramite delle Direzioni territoriali, condividono ì nominativi delle persone con disabilità da lavoro iscritte negli elenchi istituiti presso gli uffici competenti o delle quali, indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi, abbiano comunque acquisito conoscenza, quali potenziali destinatarie di interventi per il reinserimento lavorativo.
L’Inail Lazio, anche per il tramite delle Direzioni territoriali, provvede per quanto di competenza:
-alla partecipazione alle attività programmate e organizzate dai Centri per l’impiego ai fini dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
-alla progettazione degli interventi di reinserimento e di inclusione lavorativa delle persone con disabilita da lavoro in collaborazione e integrazione con gli operatori del SILD istituito presso il Centro per l’impiego competente.
Le Parti si impegnano a promuovere attività dì informazione e comunicazione alle imprese in materia di reinserimento lavorativo.
Le Parti promuovono la cultura dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità da- lavoro partecipando all’elaborazione di specifico materiale informativo sull’accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro nonché a eventi formane i/i riformativi organizzati nel territorio.
Le Parti si impegnano a collaborate con i Centri per l’impiego e/o con Inail Lazio, ciascuna secondo le proprie competenze, nell’ambito degli interventi per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro. Le stesse si impegnano a collaborare, negli ambiti delle rispettive competenze; al fine di rimuovere tutti gli ostacoli di qualsivoglia natura (culturali, economici e organizzativi) anche attraverso l’istituzione, all’interno delle aziende, del responsabile dell’inserimento lavorativo (così come previsto dall’art. 11 del d.lgs n. 151/2015) e/o dì organismi paritetici interni all’azienda con compiti di indirizzo, monitoraggio e di promozione dell’inclusione dei lavoratori con disabilità.
Le Parti firmatarie promuovono incontri e iniziative volti alla diffusione capillare sul territorio regionale delle misure dedicate al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.
 

Articolo 3
(Istituzione del tavolo tecnico)

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, sarà istituito un “Tavolo tecnico”, al quale partecipano un rappresentante della Regione Lazio, un rappresentante dell’Inail Lazio, un rappresentante dei SILD della Regione Lazio istituiti presso i Centri per l’impiego, quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, quattro rappresentanti delle Organizzazioni datoriali, due rappresentanti delle Organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e un rappresentante di Anmil, con le funzioni di:
- facilitare le relazioni e la collaborazione tra le Parti in un’ottica di rete;
- valutare e monitorare lo stato di attuazione della presente convenzione redigendo una relazione annuale da trasmettere al tavolo di coordinamento di cui al Protocollo “Più Salute e Sicurezza sul lavoro”;
- individuare eventuali criticità su tematiche non direttamente affrontate dalla convenzione e proporre possibili azioni migliorative di quanto in essa stabilito;
- effettuare lo scambio di informazioni relative alle attività svolte in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa.
Il tavolo tecnico si riunisce di norma con cadenza trimestrale e in ogni caso su richiesta di un componente.
 

Articolo 4
(Trattamento dati personali)

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679 e nel d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
Le parti, in qualità di autonomi titolari/responsabili esterni del trattamento, assicurano che i dati personali/dati aziendali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione,
Le parti assicurano che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Le- parti utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
 

Articolo 5
(Validità e durata della convenzione)

La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
La convenzione può essere rinnovata per un uguale periodo a seguito di esplicita manifestazione di volontà delle parti a mezzo PEC. Lo stesso mezzo dovrà essere utilizzato anche in caso di eventuale disdetta o sospensione per sopraggiunte innovazioni legislative e/o regolamentari.
 

Art. 6
(Oneri finanziari)

La presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.
 

Art. 7
(Foro competente)

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente convenzione c che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria.
Il Foro competente è in via esclusiva quello dì Roma.
Resta escluso il ricorso all’arbitrato.
 

Art. 8
(Disposizioni finali)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d’uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione rimarranno a esclusivo onere e carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 8 gennaio 2020


Fonte: inail.it