Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 24 gennaio 2020
Validità: 01.04.2019 - 31.03.2023
Parti: Uniontessili-Confapi e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, PMI
Fonte: filctemcgil.it

Sommario:

 

Sezione I Parte Generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 8 - Decorrenza e durata
Art. 13 - Diritto alle prestazioni della bilateralità - ENFEA, OPNC, ENFEA Salute
Art. … ENFEA e OPNC
Art. … Sanità integrativa - ENFEA Salute
Art. 15 - Sistema Informativo - Osservatorio Nazionale Tessile per i settori rappresentati
Art. 16 - Formazione
Art. 18 - Lavoro esterno - politiche di reshoring
Capitolo IV Mercato del lavoro
Art. 32 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 30 - Contratto a termine - somministrazione di lavoro a tempo determinato
Capitolo V Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 39 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 58 - Permessi, assenze ed aspettative.
Art. 63 - Malattia e infortunio non sul lavoro

 

Art. 12 bis - Elemento di garanzia retributiva
Art. 12 ter - Indennità sostitutiva in caso di mancata applicazione di quanto previsto dalla lettera C ) dell'art. 12.
Parte operai - Art. 15 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Parte intermedi - Art. 6 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Parte impiegati e quadri - Art. 8 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Avviso Comune da presentare a ENFEA
Avviso comune per la richiesta di prestazioni di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 dlgs 80/2015
Recepimento in fase di stesura della normativa in materia di unioni civili ed armonizzazione con la normativa contrattuale di riferimento
Art. 33 - Previdenza complementare
Sezione I Classificazione del personale
Parte retributiva

Tabelle degli elementi retributivi contrattuali a decorrere dal 1 febbraio 2020


Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 12.10. 2016 per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli

Sezione I Parte Generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 13 - Diritto alle prestazioni della bilateralità - ENFEA, OPNC, ENFEA Salute

La bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza Confapi è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro;
2. i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti;
[…]

Art. … ENFEA e OPNC
I contributi dovuti ad ENFEA e OPNC rappresentano una quota a carico delle aziende come di seguito indicato:
ENFEA: […]
Euro 4,5/mese x lavoratore a tempo pieno, x 12 mensilità
Euro 4,25/mese x lavoratore part time fino a 20 ore, x 12 mensilità
OPNC:
Euro 1,5/mese x lavoratore di azienda priva di RLS, x 12 mensilità
Euro 0,5/mese x lavoratore di azienda con RLS interno, x 12 mensilità
[…]

Art. 15 - Sistema Informativo - Osservatorio Nazionale Tessile per i settori rappresentati
Le Parti ritengono che l'approfondita conoscenza del settore e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni industriali partecipate nel sistema dei settori rappresentati.
La pratica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo scopo - attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi e l'individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le filiere produttive migliorando la competitività delle aziende, difendendo l'occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
Per perseguire queste finalità le Parti, ferme restando la rispettiva autonomia di iniziativa e le distinte responsabilità, concordano di aggiornare il sistema informativo contrattuale attribuendo un ruolo centrale per detto Osservatorio.
L'Osservatorio è costituito da sei rappresentanti designati da Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil e da altrettanti delle Associazioni imprenditoriali, che costituiscono il Comitato di Indirizzo Strategico. Il Comitato ha il compito di orientare l'attività dell'Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche, approvando i programmi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte.
Le parti convengono di dare avvio entro la data del 30 giugno 2020 alle attività previste dall'Osservatorio al fine di dare piena attuazione ai compiti previsti. A tal fine entro la suddetta data Uniontessile e Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil procederanno a comunicare i rispettivi rappresentanti.
All'atto di costituzione dell'Osservatorio le parti procederanno a definire apposito regolamento circa il funzionamento dello stesso.
Omissis
2. Concertazione di iniziative a favore della difesa e sviluppo dei settori rappresentati
Omissis

Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
Omissis
- aggiungere al punto P) dopo "l'analisi comparativa (benchmarking) delle migliori pratiche in materia di responsabilità sociale" "e definendo anche apposite linee guida in materia"
- dopo la lettera K aggiungere la lettera L) definire interventi per far fronte alle conseguenze dell'invecchiamento attivo e dell'integrazione lavorativa tra generazioni.
Omissis
Livello aziendale
omissis
Informazione e consultazione

A livello aziendale - di norma annualmente - le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di cinquanta 30 dipendenti (....)
omissis

Art. 16 - Formazione
Omissis
Dopo l'ultimo comma aggiungere:

Nelle Aziende con almeno 100 dipendenti e nelle quali la RSU è composta da almeno 3 delegati la RSU individua nel proprio ambito il delegato alla formazione, in possesso di adeguate competenze, per la condivisione dei piani formativi aziendali.

Art. 18 - Lavoro esterno - politiche di reshoring
Omissis
Le aziende committenti lavorazioni a terzi e/o appalti inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza sottoscritto dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché l'applicazione delle leggi dello Stato sul lavoro.
Omissis

Capitolo IV Mercato del lavoro
Omissis
Art. 32 - Regime di orario a tempo parziale
Omissis
In particolare le aziende, entro il limite complessivo del 9%, accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi.
Omissis


Art. 30 - Contratto a termine - somministrazione di lavoro a tempo determinato
Le Parti si richiamano all'accordo quadro europeo del 18 marzo 1999 e alle disposizioni di legge vigenti in materia nelle quali si prevede che il contratto subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le Parti inoltre confermano che il contratto di lavoro a tempo determinato contribuisce a migliorare la competitività delle imprese dei settori interessati, salvaguardando le esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
L'azienda informerà annualmente la RSU o in sua assenza le OO.SS. Territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, sulle dimensioni quantitative del ricorso ai contratti di lavoro di cui al presente articolo e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
[…]
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in somministrazione dovranno ricevere un'informazione e una formazione sufficienti ed adeguate alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, l'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 30% rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono altresì escluse dalle percentuali di cui sopra le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia. Resta confermato altresì che, con accordo a livello aziendale tra le RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, potranno essere elevate le suddette percentuali per tutte le ipotesi individuate dalla normativa vigente.
Sono altresì esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi e riferiti alle seguenti ipotesi specifiche:
1. lavorazioni connesse all'aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordini;
3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
4. attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell'impresa.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della legge 68/99, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di legge.
Qualora l'applicazione del 30% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
[…] Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all'assenza.
L'andamento delle assunzioni sulla base della normativa sopra concordata sarà oggetto di verifica con le RSU e/o con le OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, anche in relazione alle sue ricadute sull'occupazione.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
[…]
Omissis

Capitolo V Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 39 - Flessibilità dell'orario di lavoro

omissis
In questo modo le ore prestate oltre l'orario normale settimanale, fino ad un massimo di 104 ore annue, elevabili con accordo sindacale sino a 112 ore complessive, saranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro effettuate in regime di flessibilità, maggiorati del 17% per le prime 48 ore di supero, del 20% per le successive.
Omissis