Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2020, n. 3731 - Ribaltamento del muletto all'interno della centrale elettrica. Responsabilità dell'ente


Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 07/11/2019

 

Fatto

 

l. La Corte di appello di Lecce il 26 ottobre 2018, in parziale riforma della sentenza emessa l'8 marzo 2016 all'esito del dibattimento dal Tribunale di Brindisi, sentenza con cui, all'esito di un complesso processo plurisoggettivo, per quanto in questa sede rileva, A.C. e F.S. sono stati riconosciuti entrambi responsabili, in cooperazione colposa, del reato di lesioni colpose gravissime nei confronti del lavoratore A.P., con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 12 maggio 2009, e dunque condannati, concesse al solo F.S. le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa per il solo F.S., e la s.r.l. C.T. riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, del d. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e, con la riduzione di cui all'art. 12, comma 1, del d. Lgs. n. 231 del 2001, condannata al pagamento di novanta quote, previo riconoscimento ad A.C. della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e stimata la stessa, all'esito del giudizio di bilanciamento, equivalente, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di A.C.; con conferma nel resto.
2. Il fatto, in estrema sintesi, come ricostruito dai giudici di merito.
La sera del 12 maggio 2009, dopo le ore 22.00, all'interno della centrale elettrica di Brindisi dell'Enel stava lavorando, tra gli altri, A.P., dipendente a tempo determinato della agenzia di lavoro "Obiettivo lavoro" con mansioni di operaio addetto all'assemblaggio ("imbracatore") montatore manuale concesso per un mese (in virtù di contratto di somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato del 17 aprile 2009) alla s.r.l. A.C., ditta che aveva avuto in appalto dall'Enel il nolo "a caldo" dei mezzi di sollevamento in relazione all'attività di sollevamento di sacchi di sale e di trasporto degli stessi in appositi siti: nell'occasione, A.P., che era quasi al termine dell'orario di lavoro, avendo iniziato alle 15.00, stava conducendo un carrello elevatore (detto "muletto") con il quale sollevava i pesanti sacchi pieni di sale, minerale che era stato prodotto dal macchinario desalatore "SEC", e li portava sino al luogo indicato per lo stoccaggio temporaneo.
A causa del ribaltamento del muletto sul fianco sinistro, mentre conduceva il mezzo su un percorso diverso da quello previsto per la fase di lavoro, A.P. è rimasto schiacciato e, per il peso del mezzo sulla gamba, ha perso l'arto sinistro. 
La causa del ribaltamento è stata individuata in una improvvisa manovra di svolta a destra del conducente, che stava guidando il mezzo a velocità eccessiva.
La persona offesa, secondo le emergenze istruttorie valorizzate dai giudici di merito, non indossava al momento del sinistro la cintura di sicurezza di cui pure il mezzo era provvisto e che era obbligatorio indossare.
Quanto alle posizioni di garanzia, A.C. era legale rappresentante e sostanziale datore di lavoro, provvisto di poteri organizzativi, gestionali e di spesa, oltre che socio, e responsabile del servizio di prevenzione e protezione (acronimo: R.S.P.P.) della ditta "A.C.", utilizzatrice della manodopera inviata dall'agenzia "Obiettivo lavoro" e contrattualmente tenuta ad adempiere agli oneri di formazione, di addestramento e di sicurezza del lavoratore; F.S. era capocantiere, cioè preposto, ed inoltre direttore tecnico di cantiere e coordinatore dei lavori realizzati dalla ditta A.C. presso la centrale dell'Enel.
I due sono stati ritenuti responsabili per avere impropriamente adibito quel giorno, come - si è ritenuto da parte dei giudici - già avvenuto in precedenza in altre occasioni, A.P., che era stato formato ed informato quale "imbracatore", alle differenti mansioni di conducente di carrello elevatore ovvero per avere tollerato che A.P. vi fosse adibito, pur essendo privo di qualsiasi abilitazione in tal senso e non essendo stato formato alla guida del mezzo né informato circa i rischi specifici, e senza l'ausilio di un altro lavoratore a terra.
La s.r.l. A.C. è stata riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, del d. lgs. n. 231 del 2001.
Per completezza espositiva, risulta che la persona offesa è stata risarcita, in parte dalla assicurazione Fondiaria Ass.ni s.p.a. e in parte dalla s.rl. C.T., di cui A.C. è legale rappresentante (v. p. 9 della sentenza impugnata e p. 41 di quella del Tribunale ).
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza A.C., F.S. e la s.r.l. C.T., tramite separati ricorsi curati da differenti difensori, affidandosi a più motivi con i quali denunziano sia violazioni di legge che vizi di motivazione; li si sintetizza, secondo quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. attuaz. cod. proc. pen.
4. Il ricorso nell'interesse di A.C. (avv. Vincenzo Farina del Foro di Brindisi) è articolato in sette motivi.
4.1. Con il primo motivo si censura erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 533 cod. proc. pen. e 6, par. 3, lett. d), CEDU e, nel contempo, mancanza di motivazione, per non avere la Corte territoriale, in relazione al primo motivo di appello, escluso la implausibilità delle ipotesi alternative affacciatesi nel processo: ciò con particolare riferimento alla divergenza tra le dichiarazioni rese nel corso delle indagini e quella rese a dibattimento, alla denunzia del comportamento abnorme della vittima, giudicato interruttivo del nesso causale, alla plausibilità di una deroga avvenuta ad insaputa di A.C., peraltro impossibilitato ad essere costantemente presente in più cantieri in luoghi diversi.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale (artt. 40, 41 e 589 cod. pen. e 16, comma 3, del d. lgs. n. 231 del 2001) e mancanza di motivazione con riguardo alla valutazione della posizione di garanzia e degli obblighi gravanti sull'imputato.
La motivazione della Corte di appello, nella parte in cui (alla p. 7) afferma la sussistenza della responsabilità di A.C. in quanto datore di lavoro con poteri di gestione e di spesa, trascura, ad avviso del ricorrente, la autonomia di F.S., che non solo veniva indicato come direttore tecnico di cantiere e coordinatore dei lavori ma che in concreto, secondo quanto emerso dall'istruttoria, ad avviso del ricorrente svolgeva tali funzioni senza la presenza di A.C., che in pratica - si ritiene - aveva trasferito a F.S. tutti i poteri concernenti l'organizzazione dell'impresa.
La Corte di appello, pur avendo affermato la penale responsabilità di F.S., in qualità di direttore tecnico di cantiere, coordinatore dei lavori e "preposto carrellista", sicuramente gravato dell'obbligo di garanzia quanto alla sicurezza dei dipendenti, non ne avrebbe, però, tratto le necessarie conseguenze quanto alla mancanza di responsabilità in capo a F.S.. Si richiamano precedenti di legittimità stimati pertinenti e si sottolinea avere la Corte di merito trascurato il contenuto del quinto motivo di appello, incentrato sulla esistenza di una vera e propria delega di funzioni da parte di A.C. a F.S..
Il ricorrente sottolinea l'adozione di un modello organizzativo gestionale ex art. 30 d. lgs. n. 81 del 2008 da parte della società («è fuori di dubbio che la C.T. srl si fosse regolarmente dotata del modello organizzativo ex L. 231/2000, la cui mancata adozione non è in alcun modo contestata alla società A.C. srl», così alla p. 5) ed inoltre la predisposizione da parte della stessa del documento di valutazione del rischio (acronimo: D.V.R.). La adeguatezza del modello organizzativo, peraltro, esplicherebbe la sua efficacia esimente sia quanto all'ente che nei confronti del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 16, comma 3, e 30, comma 4, del d. lgs. n. 81 del 2008, intendendosi assolto l'obbligo di vigilanza datoriale - si ritiene, come una "presunzione assoluta" - in caso di adozione e di efficace attuazione del modello organizzativo. 
4.3. Mediante il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 27 Cost. e 43 cod. pen. e di omissione di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato.
Al riguardo, la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare quanto si legge nella sentenza di primo grado, la cui motivazione sarebbe estremamente lacunosa, senza, però, pronunziarsi sui profili soggettivi dell'imputazione colposa e, in particolare: sulla esigibilità in concreto di una condotta conforme alla regola cautelare; sulla prevedibilità e sulla prevedibilità dell'evento; e sulla causalità della colpa, per verificare cioè se la regola cautelare il cui rispetto è stato omesso fosse volta a scongiurare esattamente quel tipo di evento in concreto verificatosi e per accertare la rilevanza nella concreta vicenda del comportamento alternativo lecito. Si richiama giurisprudenza di legittimità stimata pertinente.
L'imputato sarebbe stato, dunque, condannato per responsabilità oggettiva o di posizione, in violazione - si ritiene - dell'art. 27 Cost.
4.4. Il quarto motivo è incentrato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quali prevalenti o, almeno, equivalenti all'aggravante, ciò in cui si concretizzerebbe la violazione degli artt. 62-bis, 63 e 69 cod. pen.
Il diniego della Corte di merito, incentrato sulla mancata emersione di elementi positivi, sul ruolo dell'imputato e sulla presenza di precedenti penali (p. 9), trascurerebbe però l'età avanzata di A.C., la non specificità e la non gravità dei precedenti penali e l'essersi l'imputato prodigato per risarcire i danni.
4.5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 133 cod. pen. ed omissione di motivazione a causa della ritenuta eccessività della pena.
La Corte di appello si sarebbe limitata a rifarsi alla sentenza di primo grado, senza fornire alcuna indicazione sulla pena base e sul quantum di aumento per le aggravanti ed ignorando il sesto motivo di appello.
In particolare, mancherebbe qualsiasi giustificazione della pena, benché essa sia superiore al minino edittale; non sarebbero stati considerati elementi favorevoli alla difesa positivamente emersi (le grandi dimensioni dell'impresa, la delega di funzioni conferita, il comportamento negligente e non facilmente prevedibile della vittima, la presenza del documento di valutazione del rischio DUVRI); infine, si sarebbe applicata, ma - si ritiene - ingiustamente ed illogicamente, la medesima sanzione ai due imputati pur avendo gli stessi posizioni differenti e non sovrapponibili.
4.6. Con il sesto motivo si censura violazione degli artt. 163, 164 e 175 cod. pen. ed omissione di motivazione quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario, senza fornire giustificazione, nonostante le richieste fossero state 
specificamente avanzate con il quinto motivo di appello ed essendo i benefici, ad avviso del ricorrente, applicabili; si richiamano precedenti di legittimità ritenuti pertinenti.
4.7. Infine, mediante l'ultimo motivo si lamenta la violazione degli arti. 590, 157, 159 e 160 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen., per essere il reato estinto per prescrizione prima della sentenza della Corte di appello, avendo la Corte di merito - si assume - totalmente ignorato le conclusioni in tal senso rassegnate dalla difesa all'esito dell'udienza in appello.
Si segnala anche, in via subordinata, che la prescrizione sarebbe comunque maturata nel tempo occorrente per l'esame del ricorso da parte della S.C.
5. Il ricorso nell'interesse di F.S. (avv. Giuseppe Guastella del Foro di Brindisi) è affidato a cinque motivi.
5.1. Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 40, 41 e 589 cod. pen. e 16, comma 3, e 30 del d. lgs. n. 81 del 2008 e, nel contempo, «erroneità della motivazione» (p. 1 del ricorso) in relazione al riconoscimento dell'an di responsabilità di F.S., con particolare riferimento all'affermazione contenuta alla p. 8 della sentenza impugnata, ove si sottolinea il ruolo di capocantiere dello stesso e l'avere impiegato A.P. in lavorazioni per le quali il lavoratore non era stato assunto.
Richiamato il ruolo ed i compiti del preposto, quale era F.S., si sottolinea che, affinchè possa correttamente affermarsi la penale responsabilità dello stesso, alla posizione di garanzia, discendente dalla legge o dal contratto, deve necessariamente affiancarsi la sussistenza di poteri impeditivi, «la cui sussistenza va valutata in concreto. Come puntualmente evidenziato nello specifico motivo di appello, non è ipotizzabile estendere gli obblighi di vigilanza gravanti sul F.S. fino al punto di pretendere che lo stesso si trattenesse in centrale oltre i turni di lavoro allo scopo di prevenire imponderabili e non preventivabili condotte violative degli obblighi contrattuali da parte dei lavoratori, a meno di non trasformare la responsabilità del coordinatore in una forma di responsabilità oggettiva, in assenza di qualunque profilo di colpa» (così alla p. 3 del ricorso).
Il ricorrente, poi, cita giurisprudenza di legittimità che ritiene pertinente, per inferirne che «Dunque, gli obblighi incombenti sul coordinatore per la sicurezza e l'esecuzione dei lavori non sono illimitatamente perduranti [...] Non incombe su tale figura, Infatti, un obbligo di vigilanza del cantiere in sé [...] non avendo poteri impeditivi o coercitivi specifici ma solo poteri di mera segnalazione formale delle inadempienze. In altre parole, accertato che l'attività non era in corso e che il lavoratore ha al di fuori delle proprie mansioni ed orario lavorativo deciso di cimentarsi nella guida di un mezzo eludendo qualunque sorveglianza e prelevandone le chiavi, se ne deve inferire che alcun obbligo di prevenzione, attuale e concreto, gravasse sul coordinatore [...] Pertanto, competendo al preposto esclusivamente dei poteri di vigilanza, ma non di materiale intervento, è evidente come, anche laddove presente sul posto, il F.S. non avrebbe potuto disporre dei tempo necessario per inoltrare formale segnalazione al datore di lavoro, trattandosi di un episodio di repentina e probabilmente isolata verificazione» (così alla p. 4 del ricorso).
5.2. Mediante il secondo motivo ci si duole della violazione dell'art. 43 cod. pen. e di omessa motivazione.
Ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata, alla p. 8, «muove dall'asserita assegnazione del lavoratore a mansioni per le quali io stesso non era stato assunto e dall'obbligo di verifica in capo al F.S. nonostante, dall'esame delle deposizioni testimoniali siffatta circostanza non sia stata provata ai di fuori di ogni ragionevole dubbio, venendo esclusivamente in rilevo il dato per cui il F.S. era il responsabile della vigilanza, non già che lo stesso avesse disposto o consentito che i lavoratori operassero ai di là delle proprie mansioni» (così alla p. 4 del ricorso).
Richiamati, dunque, i principi fondamentali in tema di accertamento dell'elemento soggettivo colposo (esigibilità della condotta conforme alla regola cautelare; prevedibilità e prevedibilità dell'evento; causalità della colpa, se cioè la regola cautelare omessa fosse volta a scongiurare esattamente quell'evento verificatosi in concreto; rilevanza del comportamento alternativo lecito, rispettoso della norma cautelare), la difesa di F.S. ritiene «che nessun profilo di colpa sia ravvisabile in capo ai coordinatore, il quale, pur avendo assolto in modo impeccabile i compiti a lui affidati ed essendo stato assiduamente in cantiere per seguire l'andamento dei lavori, non abbia adottato provvedimenti idonei riguardo alla specifica condotta inosservante dei più elementari standard di sicurezza, tenuta in via estemporanea ed eccezionale ai di fuori del turno di lavoro e pertanto assolutamente imprevedibile e quindi non fronteggiabile nemmeno nel caso in cui il F.S. fosse stato presente sul luogo del fatto, non disponendo comunque lo stesso di poteri impeditivi a contenuto coercitivo, bensì di mera contestazione formate delle sue inadempienze» (così alle pp. 5-6 del ricorso).
5.3. Con l'ulteriore motivo si censura promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) ed omissione di motivazione in relazione al tema della eccessività della sanzione irrogata.
In particolare, non sarebbe stata indicata quale sia la pena base prima dell'aumento per l'aggravante, mancherebbe qualsiasi giustificazione della sanzione, benché essa sia superiore al minino edittale, non sarebbero stati considerati, nonostante il motivo di appello, elementi favorevoli alla difesa (mancanza di poteri impeditivi in capo all'imputato, comportamento negligente e non facilmente prevedibile della persona offesa) idonei ad influire sulla valutazione della gravità del fatto.
Si invoca, quindi, «l'applicazione di una pena computata nel minimo edittale con il minimo aumento per le aggravanti, considerando altresì che la valutazione complessiva degli elementi acquisiti, unitamente all'incensuratezza del F.S. e alla sua condotta processuale, avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere le attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla contestata aggravante, la cui ritenuta equivalenza rispetto alle stesse non è in alcun modo supportata dalla benché minima motivazione» (così alle pp. 6-7 del ricorso).
5.4. Il quarto motivo di impugnazione ha ad oggetto la ritenuta violazione di legge quanto agli artt. 62, n. 6, e 133 cod. pen. e la «insufficiente motivazione sul punto» (così alla p. 7 del ricorso).
Si sottopone a critica il passaggio motivazionale (p. 9) della sentenza impugnata con cui si esclude la concedibilità a F.S. dell'attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen., non essendovi prova che lo stesso abbia in qualche misura concorso al pagamento della somma versata a titolo di risarcimento.
Si evidenza che la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, ritenuto applicabile tale attenuante ove l'imputato abbia conoscenza del risarcimento eseguito dalla società assicuratrice e mostri la volontà di farlo proprio, invocando, in particolare, i principi di diritto puntualizzati da Sez. 4, n. 23663 del 24/01/2013, che ha riconosciuto - ad avviso del ricorrente - l'attenuante al delegato alla sicurezza di un'azienda con riferimento al risarcimento effettuato dalla società titolare dell'azienda, conformemente, peraltro, a quanto già affermato da Sez. 4, n. 14523 del 02/03/2011, e da Sez. 4, n. 46557 del 04/10/2004, oltre che da S.C., n. 12670 del 1991.
Inoltre, «dalla natura oggettiva della circostanza discend[e] l'estensibilità della stessa anche ai coimputato dipendente della A.C. s.r.L, ove si consideri che l'art. 118 c.p., letto in relazione all'art. 70 c.p. non include la circostanza attenuante de qua fra quelle che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono e che l'attenuante de qua possa comunque dirsi riferibile anche all'imputato, atteso il ruolo dallo stesso svolto all'interno della compagine sociale» (così alla p. 8 del ricorso).
5.5. Infine, con l'ultimo motivo (comune all'ultimo motivo della difesa di A.C.) il ricorrente si duole della violazione degli artt. 590, 157, 159 e 160 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen., per essere, a suo avviso, il reato, che è stato commesso il 12 maggio 2009, estinto per prescrizione prima della sentenza della Corte di appello, avendo la Corte di merito - si assume - ignorato le conclusioni in tal senso rassegnate dalla difesa all'esito dell'udienza in appello.
In subordine, si evidenzia come la prescrizione sarebbe comunque maturata nel tempo occorrente per l'esame del ricorso da parte della S.C.
6. Il ricorso nell'interesse della società C.T. (avv. Danilo Di Serio del Foro di Brindisi) è articolato in quattro motivi, i primi tre dei quali attengono all'an della responsabilità, lamentando la violazione del d. lgs. n. 81 del 2008 e del d. lgs. n. 231 del 2001 e carenza di motivazione, assumendosi avere i giudici di appello non considerato le doglianze svolte con l'impugnazione di merito; l'ultimo motivo attiene al quantum sanzionatorio.
6.1. Con il primo motivo si lamenta mancanza di interesse o di vantaggio dell'ente, con motivazione che si stima insufficiente o contraddittoria sul punto.
Richiamata la motivazione della sentenza impugnata (p. 10), si sottolinea essere emerso dall'istruttoria che la s.r.l. si era dotata del prescritto documento di valutazione del rischio (impropriamente chiamato POS) conforme a legge e sufficientemente dettagliato e completo, documento rispetto al quale, peraltro, la sentenza opererebbe confusione concettuale; inoltre, «è fuori di dubbio che la C.T. srl si sia regolarmente dotata dei modello organizzativo ex L. 231/00, la cui mancata adozione non è in alcun modo contestata la società A.C.» (così alle pp. 2-3 del ricorso); ancora, non sarebbe emersa la sussistenza di un vantaggio o di un interesse in capo alla società, proprio per la accertata presenza dei due documenti richiamati, che sarebbero solo stati disapplicati o violati da taluno dei soggetti indicati nell'art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, a causa della imperfetta esecuzione delle misure preventive previste.
Si richiama al riguardo l'insegnamento di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261115-01, secondo cui, tra l'altro, «In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all' "interesse o ai vantaggio", devono essere riferiti alla condotta e non all'evento».
Osserva quindi la società che «[...] nel caso di specie non si ravvisa nella condotta del datore di lavoro quella tensione finalistica rivolta al perseguimento di un interesse qualificabile della società, né da essa derivò alcun apprezzabile vantaggio in termini di risparmio di costi o velocizzazione delle procedure di lavoro, dal momento che la A.C. s.r.l. si era regolarmente dotata di un DVR e comunque disponeva di tutti i dispositivi di sicurezza relativi all'attività da essa svolta» (così alla p. 4 del ricorso). 
6.2. Con il secondo motivo si denunzia mancanza nel caso di specie dell'elemento soggettivo della c.d. colpa di organizzazione ed omessa motivazione sul punto.
La Corte di merito avrebbe trascurato la doglianza svolta in appello circa l'inesistenza della c.d. colpa da organizzazione, essendo responsabile l'ente non già oggettivamente, cioè per ciò solo, ma soltanto se non prevede ovvero se non previene la realizzazione di reati.
Si richiama al riguardo un ulteriore insegnamento tratto dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2014: «In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli» (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261113-01).
Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, si sarebbe in presenza di una condotta abnorme del lavoratore, posta in essere al di fuori delle proprie mansioni e competenze, non emergerebbe alcuna prova dell'interesse o del vantaggio dell'ente, mancherebbe la dimostrazione del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche da parte della società e, anzi, il lavoratore avrebbe, per sua consapevole scelta, eluso fraudolentemente le previsioni antinfortunistiche, ciò che, già di per sé, sarebbe sufficiente ad escludere ogni tipo di responsabilità della A.C. s.r.l., anche ove, in ipotesi, fossero stati sottovalutati o incompletamente valutati alcuni rischi lavorativi.
6.3. Mediante il terzo motivo la ricorrente società A.C. si duole della violazione dell'art. 41 cod. pen. e di omessa motivazione.
La condotta del lavoratore, che il ricorrente stima abnorme ed assolutamente eccezionale ed imprevedibile nella sua leggerezza, costituirebbe causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen.
Richiamati i principi, anche affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che governano l'accertamento della causalità omissiva, si assume che la condotta sconsiderata di A.P. sarebbe indice del fatto che lo stesso non avesse mai utilizzato il carrello elevatore prima di allora e fosse all'oscuro delle più elementari regole di utilizzo dello stesso, «talché è chiaro altresì come quella determinante l'infortunio fosse stata la prima ed unica volta in cui lo stesso si era posto alla guide del carrello, evidentemente ritenendo incautamente di esserne all'altezza, e nonostante l'espresso divieto di cui non poteva non essere a 
conoscenza» (così alla p. 7 del ricorso); inoltre, «Non poteva di certo la A.C. srl prevedere l'Iniziativa posta in essere dal suo dipendente in lavoro presso la società committente e consistente nel condurre un mezzi per la guida del quale non disponeva di patente, di autorizzazione da parte della A.C. srl, né di competenza e formazione ed ai di fuori del tragitto consentito. Conclusivamente, [... la] Corte di appello, limitandosi a richiamare l'ipotetica quanto generica ed indifferenziata sussistenza di un interesse o vantaggio dell'ente, in nulla prende posizione circa la sussistenza degli atri requisiti necessari a fondare la responsabilità della persona giuridica ai sensi del dlg.vo 231/2001» (così alla p. 10 del ricorso).
6.4. Infine, con il quarto motivo di ricorso nell'interesse della società si censura violazione degli arti. 133 cod. pen. e 12 del d. lgs. n. 231 del 2001 ed «erroneità della motivazione» (così alla p. 10 del ricorso).
Richiamata la parte della sentenza impugnata (p. 10) in cui si affronta il tema del trattamento sanzionatorio dell'ente, si censura il ragionamento svolto, incentrato sulla applicabilità in linea di principio della riconosciuta attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. anche alla società, pur senza produzione di effetti, stante il limite di sanzione pecuniaria stabilito dall'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 231 del 2001.
Si evidenzia la inconferenza del richiamo, in quanto l'art. 12 del d. lgs. n. 231 del 2001 prevede espressamente la diminuzione della sanzione pecuniaria in una serie di casi (non avere l'ente tratto vantaggio o aver ricavato un vantaggio minimo, il risarcimento del danno e la eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, l'adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi), mentre l'art. 10 riguarda il diverso caso della esclusione della operatività del meccanismo di pagamento in misura ridotta, una oblazione speciale prevista dall'art. 16 del d. lgs. n. 231 del 2001.
Avendo la Corte di appello, in ragione del denunziato errore, trascurato le diminuenti la cui applicazione si era invocata ed il cui riconoscimento avrebbe comportato, ad avviso del ricorrente, una cospicua diminuzione della sanzione irrogata, si insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


l. Va premesso che il reato, che risale al 12 maggio 2009 (12 maggio 20019 + sette anni e sei mesi = 12 novembre 2016) è prescritto nel mese di dicembre 2018, cioè dopo l'adozione della sentenza impugnata, che risale al 26 ottobre 2018, per effetto delle sospensioni che risultano indicate nella scheda in atti; ciò con esclusivo riferimento alla posizione delle persone fisiche imputate, in quanto, come noto, ai sensi dell'art. 22 del d. lgs n. 231 del 2001, essendo stato contestato all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato, «la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio».
Sicché risultano manifestamente infondati gli ultimi due motivi sviluppati nei ricorso delle persone fisiche, secondo cui la prescrizione sarebbe intervenuta prima dell'adozione della sentenza di appello (v. punti n. 4.7. e 5.5. del "ritenuto in fatto").
2. Ciò posto, quanto al ricorso nell'interesse di A.C., si osserva quanto segue.
2.1. I primi tre (tra i sette) motivi attengono all'an della responsabilità penale.
Quanto alla divergenza tra le dichiarazione rese dall'infortunato nelle indagini e a dibattimento (primo motivo, v. punto 4.1 del "ritenuto in fatto"), si rinviene adeguata spiegazione alla p. 8 della sentenza impugnata.
Quanto ai temi - assai genericamente evocati (primo motivo, v. punto 4.1 del "ritenuto in fatto") - della abnormità del comportamento della vittima, interruttivo del nesso causale, alla plausibilità di una deroga alle regole generali avvenuta ed insaputa di A.C., impossibilitato ad essere sempre fisicamente presente, per stessa ammissione del ricorrente, si tratta di mere "ipotesi alternative", che, proprio in quanto tali, non hanno spazio nel giudizio affidato ala Corte di legittimità.
In ogni caso, la Corte di appello alle pp. 4-9 (da leggere insieme alle pp. 34-39 della decisione del Tribunale), ha ricostruito la vicenda, peraltro conformemente alla sentenza di primo grado, escludendo l'abnormità della condotta del lavoratore infortunato, che era stato destinato dal preposto F.S., in più occasioni, e non solo in quella in cui si è verificato l'incidente, a mansioni pericolose per le quali non aveva titolo abilitativo né era stato formato, cioè alla conduzione del "muletto", mentre era stato assunto per fissare da terra, i sacchi al veicolo, peraltro senza assistenza di un collega, ciò nella consapevolezza di A.C., essendosi sottolineato che era datore di lavoro di una ditta di piccole dimensioni (p. 7) e, nel contempo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (acronimo: R.S.P.P.) della ditta utilizzatrice della manodopera inviata dall'agenzia "Obiettivo lavoro", con l'obbligo contrattuale di adempiere agli oneri di formazione, di addestramento e di sicurezza del lavoratore; e non è risultato che A.C., in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, abbia predisposto l'organizzazione dell'impresa in modo tale che vi fossero sempre due addetti ai sacchi di sale (p. 7). 
Rispetto a tale ricostruzione, il primo ed il terzo motivo di ricorso (punti nn. 4.1. e 4.3. del "ritenuto in fatto") svolti nell'interesse di A.C. si limitano, a ben vedere, a reiterare questioni già poste e già adeguatamente risolte dai giudici di merito.
La questione della delega è stata affrontata a p. 7 della sentenza impugnata, ove, sia pure sinteticamente, si è rammentato che tutti i poteri organizzativi, gestionali e di spesa erano in capo ad A.C., il quale, peraltro, nel documento di valutazione del rischio consegnato ad Enel si auto-definiva responsabile della sicurezza; e si è anche sottolineato, alla stessa p. 7, che non è risultato che A.C., in qualità di responsabile del servìzio di prevenzione e di protezione, abbia predisposto l'organizzazione dell'impresa in modo tale che vi fossero sempre due addetti ai sacchi di sale, anziché uno solo.
Sicché risultano congruamente disattese anche le questioni poste con il secondo motivo di ricorso (punto n. 4.2. del "ritenuto in fatto").
Del tema, in verità appena accennato nell'impugnazione, relativo alla adozione da parte della società A.C. di un modello organizzativo gestionale ex art. 30 d. lgs. n. 81 del 2008 da parte della società (si legge alla p. 5 del ricorso «è fuori di dubbio che la C.T. srl si fosse regolarmente dotata del modello organizzativo ex L 231/2000, la cui mancata adozione non è in alcun modo contestata alla società A.C. srl»), si dirà più avanti, sub n. 4.3.7. (cui si rinvia) in relazione ad analogo argomento sviluppato dalla difesa dell'ente.
2.2. Quanto al secondo gruppo di motivi (quarto, quinto e sesto), essi attengono al trattamento sanzionatorio: al riguardo si rinviene sintetica ma adeguata motivazione alla p. 9 della sentenza impugnata, ove si spiega: che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. va riconosciuta ma con giudizio di mera equivalenza, in ragione della gravità delle conseguenze patite dalla vittima, che ha perso un arto; che non possono invece riconoscersi le attenuanti generiche, non emergendo motivi validi ed anche per il ruolo dell'imputato nella vicenda e per la presenza di precedenti penali; che la pena comminata, di un mese e dieci giorni di reclusione, è determinata dalla gravità della condotte e delle conseguenze della stessa.
Si tratta di motivazione sintetica ma congrua e logica, in linea con l'orientamento, cui occorre dare continuità, secondo il quale «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima ai minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (così Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01; in conformità, v., tra le numerose, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01).
Sono, quindi, decisamente da disattendere, siccome anch'ess^ manifestamente infondate, le doglianze di cui al quarto e quinto motivo di ricorso.
2.3. Quanto alla censura avente ad oggetto la mancata concessione all'imputato della pena sospesa e della non menzione (sesto motivo di ricorso), è pur vero che nell'atto di appello (pp. 15-16 e 19 dell'atto di appello; cfr. altresì p. 2 della sentenza impugnata) il ricorrente aveva richiesto i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., ma la p. 39 della sentenza di primo grado evoca i precedenti ostativi in effetti risultanti dal casellario, ossia: sentenza del Tribunale di Salerno del 16 dicembre 2015 per fatti del 19 agosto 2009 e sentenza della Corte di appello di Lecce del 21 gennaio 2015, per fatti del 29 novembre 2010, entrambe (punti nn. 2 e 3 del casellario) a pena condizionalmente sospese.
3. In relazione al ricorso proposto nell'interesse di F.S., si osserva quanto segue.
3.1. I primi due motivi (punti nn. 5.1. e 5.2. del "ritenuto in fatto"), incentrati sull'an della responsabilità, reiterano una alternativa ricostruzione dei fatti, stimata preferibile dalla difesa dell'imputato ma già adeguatamente disattesa dalla Corte di appello, che ha escluso la denunziata abnormità della condotta del lavoratore, e che inoltre non si confronta puntualmente con la sentenza impugnata, insistendo sul concetto di obblighi di vigilanza e sulla qualifica di coordinatore dell'imputato, mentre i giudici di merito hanno ritenuto che sia stato proprio F.S., in veste di capocantiere cioè di preposto, a disporre direttamente che A.P. guidasse il veicolo, pur non essendo abilitato a farlo né a ciò formato: con conseguente aspecificità del ricorso, le cui argomentazioni si presentano come incongrue rispetto al tessuto motivazionale della sentenza impugnata.
3.2. Quanto alle doglianza relative al trattamento sanzionatorio contenute nel terzo motivo di ricorso (punto n. 5.3. del "ritenuto in fatto"), si osserva che la sentenza impugnata va letta, secondo regola generale, insieme alle pp. 38-39 di quella di primo grado e che le due decisioni, lette appunto congiuntamente, offrono sufficiente risposta alle questioni poste.
Vale anche qui il richiamo a Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01, cit. («La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gii elementi di cui all'art. 133 cod. pen.»; in conformità, ex plurimis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01, cit.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01, cit.).
3.3. Quanto alla negatoria dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., che è stata riconosciuta in appello a favore di A.C., anche a F.S., censurata con il quarto motivo di impugnazione, la risposta della Corte territoriale (p. 9) è che «non vi è prova che questi abbia concorso in qualche misura al pagamento della somma versata a titolo di risarcimento».
L'affermazione della Corte di merito, che era stata sollecitata con motivo specifico (n. 6, pp. 17-18 dell'atto di appello), appare evasiva rispetto al tema "volontaristico" che era stato correttamente introdotto con l'impugnazione di merito, trascurando le seguenti, condivisibili, puntualizzazioni giurisprudenziali:
«Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento, ancorché effettuato dalla società o dall'ente nell'ambito del quale opera l'imputato, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato medesimo tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'attenuante al delegato alla sicurezza di un'azienda con riferimento al risarcimento effettuato dalla società titolare dell'azienda medesima)» (Sez. 4, n. 23663 del 24/01/2013, Segatto Rv. 256194-01)
«Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art: 62 n. 6 cod. pen. il risarcimento, ancorché eseguito dal comune datore di lavoro dell'imputato e della persona offesa, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo addebitato al responsabile di un reparto della ditta presso la quale lavorava la p.o.). (Vedi Corte cost., sentenza n. 138 del 1998)» (Sez. 4, n. 14523 del 02/03/2011, Di Gioia, Rv. 249937-01);
«In tema di attenuante del risarcimento del danno, alla luce dell'interpretazione adeguatrice dell'art. 62, n.6, cod. pen. fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998, deve ritenersi che detta attenuante (da riguardarsi come soggettiva solo relativamente agli effetti mentre, quanto ai suo contenuto, è qualificabile come essenzialmente oggettiva), sia riconoscibile anche nel caso in cui il risarcimento sia stato effettuato da un istituto o un'impresa di assicurazione» (Sez. 4, n. 46557 del 04/10/2004, Albrizzi, Rv. 230195-01); 
«La circostanza attenuante della riparazione del danno di cui alla prima parte dell'art. 62 n. 6 cod.pen. non è collegata necessariamente con la cosiddetta resipiscenza del reo, potendo trovare la sua giustificazione in una mera utilità del danneggiante o soltanto nelle ampie disponibilità di quest'ultimo. Essa quindi ha contenuto (natura) oggettivo ed effetti soggettivi (art. 70 cod.pen.). Ne deriva che, quando il risarcimento sia effettuato da un terzo (ente assicuratore), la circostanza va applicata se la riparazione sia riferibile al colpevole, nel senso che questi ne abbia coscienza e mostri la volontà di far proprio il risarcimento stesso. (Nella specie trattavasi di omicidio colposo per infortunio sul lavoro. La riparazione era stata posta in essere dall'ente assicuratore del datore di lavoro. La Corte, dopo avere osservato che sarebbe stato assurdo discriminare tra imputato che esegua la riparazione facendosi successivamente tenere indenne dalla società assicuratrice ed altro che direttamente ne chieda ed ottenga l'intervento ad avere affermato il principio innanzi trascritto ha annullato la decisione di merito con rinvio per l'applicazione della attenuante)» (Sez. 3, n. 12760 del 18/10/1991, Raimondo ed altro, Rv. 188730-01);
sino alla recente Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini e altri, Rv. 273587-01, secondo cui «Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento, ancorché effettuato da una società di assicurazione, deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato medesimo se questi ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese».
Essendo tale motivo non manifestamente infondato, discende, quanto al solo F.S., la doverosa presa d'atto della intervenuta prescrizione.
4. Quanto, infine, al ricorso avanzato nell'interesse della società a responsabilità limitata C.T. si osserva quanto segue.
4.1. Il terzo motivo di impugnazione, con il quale si sostiene l'abnormità della condotta del lavoratore, è manifestamente infondato per le stesse ragioni già esposte al punto n. 2.1. del "considerato in diritto", cui si rinvia.
4.2. Anche l'ultima questione posta dalla difesa dell'ente (v. punto n. 6.4. del "ritenuto in fatto") è infondata.
La Corte di appello, investita del problema dell'attenuante del risarcimento del danno dal sesto motivo di appello (pp. 22-25), così lo risolve (p. 10 della sentenza): «Per le ragioni già evidenziate nei confronti di A.C. Aldo con riguardo all'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., è applicabile anche alla società C.T. Srl la riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10, 2° comma, lett. a) del decreto legislativo n. 231 del 2001; tuttavia ciò non produce effetto sul plano sanzionatolo, stante il limite di sanzione pecuniaria stabilito dai 4° comma dell'art. 10 citato».
Le censura del ricorrente non coglie nel segno, poiché, essendo stata applicata dal Tribunale (pp. 42-43) la sanzione pecuniaria di 9.270,00 euro, essa è già inferiore al limite minimo di 10.329,00 euro stabilito dal comma 4 dell'art. 12, per mera svista (tuttavia, agevolmente decodificabile) indicato dalla Corte di appello come comma 4 dell'art. 10 - anziché 12 - del d. lgs. n. 231 del 2001.
4.3. Quanto alle altre questioni poste con i primi due motivi di ricorso (che si sono riassunti ai punti nn. 6.1. e 6.2. del "ritenuto in fatto") e già portate all'attenzione della Corte con i primi tre motivi di appello (pp. 1-21), relative alla ritenuta rilevanza esimente del modello organizzativo e del documento di valutazione del rischio adottato, all'assenza di colpa di organizzazione, alla mancanza di un interesse o di un vantaggio per la società, si prende atto che alla p. 10 della sentenza impugnata (conformemente peraltro alle pp. 39-41 di quella del Tribunale) si evidenzia l'ordine reiteratamente impartito per un certo periodo dal capocantiere dipendente della società ad A.P. di svolgere un'attività pericolosa per la quale non era formato né abilitato e si sottolinea il risparmio di spesa per la società derivante dall'impiegare un solo lavoratore, peraltro non formato, in luogo di due, di cui uno con una qualifica specializzata.
Ciò posto, osserva il Collegio quanto segue.
4.3.1. Appare opportuno prendere le mosse dalla previsione dell'art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, che, sotto la rubrica "Responsabilità dell'ente", recita:
«1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».
4.3.2. Va rammentato che «Il sistema normativo introdotto dal D.Lgs. n. 231 dei 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un "tertium genus" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito, in tema di responsabilità dell'ente derivante da persone che esercitano funzioni apicali, che grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi)» (così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26112-01; già in precedenza peraltro la S.C. aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, sollevata con riferimento all'art. 27 Cost., poiché l'ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda: v. infatti Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia e altro, Rv. 247665-01).
4.3.3. Ciò posto, imprescindibile punto di partenza per la individuazione delle nozioni di "interesse" e di "vantaggio" per l'ente nell'accezione di cui al richiamato art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001 è la nota pronunzia a Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261114-01 e 261115-01, secondo cui, rispettivamente, «In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 dei D.Lgs. 231 del 2001 all' "interesse o al vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè ai momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello dei vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito» e «In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all' "interesse o al vantaggio", devono essere riferiti aita condotta e non all'evento».
"Interesse" e "vantaggio", dunque, non costituenti un'endiadi, essendo concetti giuridicamente diversi e potendosi ipotizzare un interesse prefigurato come discendente da un indebito arricchimento e magari non realizzato e, invece, un vantaggio obiettivamente conseguito tramite la commissione di un reato (come già prefigurato da Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, dep. 2006, D'Azzo, Rv. 222957-01): «astrattamente [...] il reato può essere commesso nell'interesse dell'ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio (sez. 4, n. 2544 dei 17/12/2015, dep. 21/1/2016 , Gastoldi ed altri). Con l’ulteriore precisazione che ii concetto di "interesse" attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di "vantaggio" implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post» (così Sez. 4, n. 31210 del 19/05/2016, Merlino ed altro, non mass, in motivazione, sub n. 10.1. del "considerato in diritto").
Sulla scia della richiamata pronunzia della Corte di legittimità nella qualificata composizione a Sezioni Unite, si è ulteriormente puntualizzato da parte delle Sezioni semplici che ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 2016, Gastoldi e altri, Rv. 268065-01) e, con più approfondita analisi e secondo progressive puntualizzazioni, che «[...] il requisito dell' "interesse" dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del "vantaggio" per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto» (così, efficacemente, Sez. 4, n. 31210 del 19/05/2016, Merlino ed altro, non mass, cit., sub n. 10.1. del "considerato in diritto").
Si è, inoltre, affermato che «In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole Intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dai suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, 
qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso» e «In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione riferiti all' interesse e ai vantaggio sono giuridicamente distinti giacché, mentre il primo è criterio soggettivo, da valutare "ex ante", e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all'ente un profitto indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile "ex post" e consistente nei concreto vantaggio derivato all'ente dal reato» (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 274320-01 e Rv. 274320-02).
4.3.4. Ciò detto, va ulteriormente precisato che, con specifico riferimento ai «reati colposi d'evento [, ...quali, ad esempio, le lesioni colpose e gli omicidi colposi, si è condivisibilmente ritenuto da parte della S.C. che] il finalismo della condotta prevista dall'art. 5 d. lgvo n. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo. Ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esemplo far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza del primi. Occorre, perciò, accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene de! lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio» (così Sez. 4, n. 16713 del 13/09/2017, dep. 2018, Sossio ed altri, non mass., in motivazione, sub n. 5 del "considerato in diritto").
4.3.5. Venendo a "calare nel concreto" i richiamati principi, si è, dunque, ritenuto che «In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività (In motivazione, la Corte ha affermato che la responsabilità dell'ente, non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi). (Conf. n.31003 del 2015 e n.31210 del 2016 N.M.)» (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti e altro, Rv. 268066-01) ed anche che «In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il "risparmio" in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'ente in un caso in cui, sebbene i lavoratori fossero stati correttamente formati e i presidi collettivi ed individuali fossero presenti e conformi alla normativa di riferimento, le lavorazioni in concreto si svolgevano senza prevedere l'applicazione ed il controllo dell'utilizzo degli strumenti in dotazione, al fine di ottenere una riduzione dei tempi di lavoro)» (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchio, Rv. 275570-01).
Fonti di risparmio di spesa che possono costituire il presupposto per l'applicazione dell'art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, per esemplificare ulteriormente, sono anche il risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale (come ritenuto da Sez. 4, n. 18073 del 19/02/2015, Bartoloni ed altri, non mass., in motivazione, sub punto n. 8 del "considerato in diritto") ovvero la velocizzazione degli interventi di manutenzione ed il risparmio sul materiale di scarto (come ritenuto da Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni ed altri, non mass., nella parte motiva, sub n. 9.2. del " considerato in diritto").
4.3.6. Tanto premesso, deve ritenersi che il vantaggio di spesa per l'ente, nel senso di mancato decremento patrimoniale per l'utilizzo in più occasioni di un solo lavoratore non formato, anziché di una coppia di lavoratori, di cui uno formato, è stato sufficientemente delineato dai giudici di merito (alle pp. 10 della sentenza impugnata e 39-41 di quella del Tribunale).
4.3.7. Quanto, infine, al tema della verifica ad opera dei giudici di merito sulla adozione e sulla idoneità del modello organizzativo (motivi di appello nn. 1, 2 e 3), si deve rilevare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso svolto sul punto della difesa dell'ente (oltre che della difesa di A.C., secondo motivo di ricorso alla Corte di legittimità).
Va premesso che, come condivisibilmente suggerito da Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni ed altri, non mass, (in motivazione, sub n. 9.2. del "considerato in diritto"), in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica il giudice di merito, ove investito da specifica deduzione, deve procedere secondo le seguenti scansioni logiche e cronologiche:
prima, accertare l'esistenza o meno di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001;
poi, ove il modello esista, verificare che lo stesso sia conforme alle norme; infine, accertare che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell'ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto.
Sennonché nel caso di specie, anche alla stregua del contenuto concreto dei primi tre motivi di appello, non vi è stata, in realtà, specifica deduzione difensiva relativa al modello organizzativo e di gestione ex artt. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001 e 30 del d. lgs. n. 81 del 2008, avendo, a ben vedere, la difesa incentrato tutte le proprie argomentazioni sulla efficacia nel caso di specie del documento di valutazione del rischio (DVR), che è cosa diversa dal richiamato modello organizzativo. E, anzi, alle pp. 1-4 e 10 dell'atto di appello la difesa ha insistito nella adozione e nella conformità a legge del DVR, mentre alle pp. 11-13 dell'impugnazione di merito ha sostenuto che «la colpa di organizzazione non può farsi in alcun modo coincidere con la mancata adozione del modello di organizzazione [..., che] la predisposizione di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro non sia obbligatoria, bensì utile [..., che] la colpa di organizzazione [...] non consiste nella mancata adozione del modello, ma nella violazione di norme antinfortunistiche, la cui prova incombe sull'accusa, unitamente all'elemento oggettivo dell'Interesse o vantaggio e del nesso causale [...] In mancanza di questa prova, ed a fronte, viceversa, della sussistenza di un Documento di Valutazione dei Rischi relativi all'attività svolta, la mancata adozione de! modello di legalità diviene irrilevante [...] siffatta interpretazione è confermata dalla giurisprudenza, che In nessuna pronuncia ha ritento la coincidenza fra mancata adozione del modello e colpa di organizzazione quale elemento costitutivo dell'illecito [...] quello che emerge è come la mancata adozione del modello sua stata ritenuta dalla pubblica accusa un elemento di tale rilievo da sostituire ed assorbire in sé sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo dell'Illecito, pur in alcun modo sussistenti e dimostrai [...]».
Consegue la constatazione della non congruità tra il concreto contenuto dell'atto di appello ed il concreto contenuto del ricorso, che conduce alla - ovvia - conclusione che non può attribuirsi efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ad un documento che non esiste.
5. In definitiva, discende dalle considerazioni svolte l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di F.S., perché il reato è estinto per prescrizione.
Va invece dichiarato inammissibile il ricorso di A.C., con condanna dello stesso, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali e della somma in dispositivo in favore della cassa delle ammende.
Deve, infine, rigettarsi il ricorso della società C.T. s.r.l., con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di F.S. perché il reato è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di A.C. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso della società C.T. s.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/11/2019.