Tipologia: CIA
Data firma: 23 gennaio 2020
Validità: 23.01.2020 - 31.12.2022
Parti: Gruppo Aon/Confcommercio e Fisac-Cgil, RSA
Settori: Credito Assicurazioni, Aon
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Diritti d'informazione
Art. 1 bis - Contratti di apprendistato e a tempo determinato
Art. 2 - Rispetto ed inclusione
Art. 3 - Formazione e professionalità
Art. 4 - Lavoratori studenti
Art. 5 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 6 bis - Straordinari
Art. 7 - Telelavoro (vedi allegato C - contratto quadro Telelavoro)
Art. 8 - Smart Working (vedi allegato D - accordo individuale di Smart Working)
Art. 9 - ROL
Art. 10 - Ferie
Art. 10 bis - Fondo Aziendale di Solidarietà
Art. 11 - Calendario delle chiusure collettive
Art. 12 - Giornate festive
Art. 13 - Permessi genitoriali
Art. 14 - Permessi retribuiti per visite mediche

 

Art. 15 - Altri congedi e permessi retribuiti
Art. 16 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia
Art. 17 - Trattamento economico di malattia e maternità obbligatoria e anticipata .
Art. 18 - Congedo parentale (maternità facoltativa) ad ore
Art. 19 - Part time
Art. 20 - Buoni pasto
Art. 21 - Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto
Art. 22 - Polizze assicurative
Art. 22 bis - Armonizzazione delle polizze assicurative
Art. 23 - Welfare Aziendale (Flexible Benefit)
Art. 24 - Previdenza Integrativa (Fon.Te. e Fondo Insieme Allianz)
Art. 25 - Diritti sindacali
Art. 26 - Mensilità supplementari
Art. 27 - Decorrenza e durata
allegato A - Copertura Rimborso Spese Mediche Impiegati
allegato B - Copertura Rimborso Spese Mediche Quadri
allegato C - contratto quadro Telelavoro
allegato D - accordo individuale di Smart Working


Contratto Integrativo Aziendale Gruppo Aon

Il giorno 23 gennaio 2020 in Milano, presso la sede di Unione Confcommercio - Milano Lodi Monza e Brianza, si sono incontrati: Gruppo Aon […], Confcommercio MI-LO-MB […], Fisac-Cgil e per delega Filcams-Cgil Milano […], per RSA […], per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale del 29 marzo 2017.

Premesso che:
è obiettivo comune sostenere politiche d'intervento a favore del personale, attraverso un più proficuo utilizzo di istituti aventi un'importante rilevanza sociale;
è giudizio positivo unanime l'avvenuta armonizzazione dei diversi trattamenti ed istituti in atto per il personale delle diverse realtà aziendali confluite nelle Società del Gruppo Aon;
il presente verbale d'accordo si applicherà a tutti i dipendenti Aon spa, Aon Hewitt Risk Management & Consulting srl, Aon Italia spa, US Underwriting Solutions srl e Global Safe Insurance Broker srl, fatta eccezione per i dirigenti.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Diritti d'informazione
L'Azienda s'impegna a fornire alle RSA, con cadenza semestrale (a giugno e a dicembre), tutta una serie di informazioni riguardanti:
• i dati relativi al bilancio consuntivo (aprile);
• i dati occupazionali di ciascuna realtà operativa, nonché le ore di straordinario effettuate ed il saldo ferie residuo;
• gli elementi sulla situazione dei clienti esistenti in portafoglio, acquisiti e persi;
• il numero dei lavoratori a part time;
• il numero dei rapporti di lavoro trasformati da full time a part time e viceversa;
• il numero dei lavoratori con contratto di telelavoro;
• il numero dei contratti a tempo determinato (inclusi quelli in sostituzione maternità), contratti di apprendistato, somministrazione, stagisti, collaboratori coordinati e continuativi ed occasionali;
• i progetti rilevanti di riorganizzazione ed ammodernamento dell'Azienda;
• gli elementi di previsione dell'andamento economico dell'Azienda;
• i programmi formativi del personale;
• il numero dei lavoratori aderenti alla Previdenza Integrativa (Fon.Te.) e/o al “Fondo Insieme Allianz”;
• il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'anno precedente, con l'indicazione dei motivi dell'utilizzo, della durata dei contratti e della qualifica dei lavoratori interessati, come previsto dall'Art. 24, comma 4, lett. b), del D.L.vo n. 276/2003 e dall'Art. 3, del D.L.vo n. 24/2012.
Resta inteso che l'incontro informativo potrà avvenire, a richiesta di una delle Parti, ogni qualvolta si rendesse necessario.
L'Azienda s'impegna, con cadenza biennale, a fornire alle RSA il rapporto sulla situazione occupazionale del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs 11 aprile 2006 n. 198.
All'atto dell'assunzione l'Azienda, con apposita e-mail, s'impegna a segnalare ai neo assunti che copia del presente contratto integrativo ed una sintesi delle coperture di cui all'Art. 22 sono reperibili sulla Intranet Aziendale.

Art. 1 bis - Contratti di apprendistato e a tempo determinato
Per quanto riguarda i contratti di apprendistato e i contratti a tempo determinato di cui al comma precedente, l'Azienda s'impegna, alla data di scadenza degli stessi, alla trasformazione di tali contratti a “tempo indeterminato”, in misura non inferiore al 50%.

Art. 2 - Rispetto ed inclusione
L'Azienda si impegna a promuovere la costituzione di gruppi di confronto volti a valorizzare le varie tipologie di “diversità” nell'ambito lavorativo (genere, orientamento sessuale, età, abilità fisiche, origini etniche, cultura e religione) e a portare avanti politiche e attività finalizzate all'inclusione.

Art. 5 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Ferma l'importanza primaria della tutela della salute psico-fisica e della sicurezza dei lavoratori, la Società, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs. 81/2008 e successive modifiche, conferma il proprio impegno a migliorare le condizioni ambientali e di lavoro del personale, prendendo in considerazione le indicazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria si farà riferimento a quanto previsto dal Dlgs. citato.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'Art. 50 del Dlgs. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione i permessi previsti dall'Accordo Interconfederale del Settore Terziario del 18/11/1996.
In aggiunta ai permessi suddetti al Rappresentante per la Sicurezza saranno riconosciute ulteriori 30 ore annue per partecipare ai corsi di formazioni organizzati anche nell'ambito dell'Ente Bilaterale per lo Sviluppo dell'Occupazione, delle Professionalità e della Tutela Sociale nel Settore Terziario.

Art. 6 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro aziendale - con decorrenza 1° gennaio 2020 - sarà così definito:
periodo ottobre - febbraio 39 ore settimanali
 

lunedì - giovedì

ingresso

flessibilità 08.00/09.30

8 ore lavorative

uscita

flessibilità 17.00/18.30

 

 

 

venerdì

ingresso

flessibilità 08.00/09.30

7 ore lavorative

uscita

flessibilità 16.00/17.30

periodo marzo - settembre 36 ore settimanali (orario ridotto)

lunedì - giovedì

ingresso

flessibilità 08.00/09.30

8 ore lavorative

uscita

flessibilità 17.00/18.30

 

 

 

venerdì

ingresso

flessibilità 08.00/09.30

4 ore lavorative

uscita

flessibilità 12.00/13.30

[…]
L'intervallo per la pausa pranzo (della durata di un'ora) dovrà essere effettuato nella fascia oraria 12.30 - 14.30.
[…]
Gli eventuali ritardi e le eccedenze giornaliere nell'ambito della flessibilità, nella misura massima di 8 ore mensili (limite da considerarsi per singolo contatore, positivo e negativo), devono essere riportati al mese seguente e recuperati entro il:
• 31 gennaio 2020;
• 31 marzo 2021;
• 31 marzo 2022;
• 31 marzo 2023.
Ogni singolo contatore (flessibilità positiva e flessibilità negativa) si bloccherà al raggiungimento delle 8 ore mensili e l'eventuale parte eccedente relativa al contatore negativo sarà trattenuta dal cedolino paga.
Es.: è possibile entrare in ufficio alle ore 09.00 ed uscire alle ore 17.30, recuperando i 30 minuti mancanti al raggiungimento delle 8 ore lavorative giornaliere in altra giornata lavorativa, entro le scadenze di cui sopra, e comunque nella fascia flessibile, per es. entrando alle ore 08.30 ed uscendo alle ore 18.00, lavorando quindi 8 ore e 30 minuti.
Quanto previsto in tema di flessibilità non viene applicato al personale di cui all'Art. 134 del vigente CCNL Commercio, fatto salvo quanto previsto dalla "norma di interpretazione autentica" di cui all'Art. 146 vigente CCNL Commercio; resta fermo, comunque, l'obbligo al rispetto delle ore lavorative giornalmente previste.
Gli eventuali ritardi in entrata eccedenti la fascia flessibile (quindi oltre le ore 09.30), nonché le uscite anticipate (quindi prima delle ore 17.00/ore 12.00 nel periodo di applicazione dell'orario ridotto) non possono essere recuperati; tali assenze devono essere giustificate in maniera puntuale, utilizzando Ferie a frazioni di 15 minuti; altrimenti si procederà alla trattenuta di un importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo stesso, come stabilito dal vigente CCNL Commercio.
Tale norma viene applicata ai dipendenti di qualsiasi livello e categoria.

Art. 6 bis - Straordinari
Eventuali ore straordinarie, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro, dovranno essere preventivamente autorizzate dal proprio Responsabile […]

Art. 7 - Telelavoro (vedi allegato C - contratto quadro Telelavoro)
Per quelle posizioni organizzative che lo consentono, l'Azienda s'impegna a favorire l'applicazione di forme di Telelavoro atte a meglio conciliare la vita lavorativa e le esigenze personali e familiari dei dipendenti. L'attività in Telelavoro sarà così strutturata:
• Telelavoro 4 giorni a settimana
• Lavoro in sede 1 giorno a settimana

Art. 8 - Smart Working (vedi allegato D - accordo individuale di Smart Working)
Definizione
Per Smart Working si intende una modalità di articolazione della prestazione lavorativa consistente nella possibilità di svolgere la propria attività lavorativa, normalmente svolta presso gli uffici della sede, anche al di fuori dei locali aziendali secondo i criteri e le condizioni disciplinate dal presente Accordo mediante l'utilizzo di dotazione tecnologica fornita dall'Azienda.
Premessa
Le Parti ritengono che la prestazione lavorativa svolta in regime di Smart Working possa contribuire ad un aumento della produttività, agevolando l'esigenza della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e favorendo la responsabilizzazione, l'autonomia e l'orientamento ai risultati da parte del lavoratore coinvolto.
Personale coinvolto
Lo Smart Working coinvolgerà tutto il Personale in forza che:
• a giudizio dell'Azienda non presenti caratteri di incompatibilità di natura organizzativa e/o soggettiva;
• abbia manifestato al proprio Responsabile la volontà di poter svolgere la propria prestazione lavorativa secondo tale particolare modalità; e
• abbia letto ed espressamente accettato i contenuti del presente Accordo.
Modalità di applicazione dello Smart Working
• il lavoratore potrà eseguire la propria prestazione in un luogo diverso da quello assegnato dall'Azienda come sede di lavoro; tale luogo di lavoro sarà scelto a propria discrezione purché consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa rispettando i criteri di riservatezza e sicurezza sui luoghi di lavoro anche secondo quanto previsto dall'Art. 2087 c.c.;
• la possibilità di accedere allo Smart Working è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale fra il lavoratore e l'Azienda, del quale il presente Accordo costituisce parte integrante;
• la facoltà di accedere allo Smart Working è riconosciuta per due giornate lavorative settimanali non frazionabili;
• per le ore lavorative prestate in regime di Smart Working il dipendente s'impegna a garantire una prestazione sia qualitativamente che quantitativamente in linea con quella resa presso l'abituale sede di lavoro;
• le giornate di Smart Working dovranno essere sempre preventivamente autorizzate dal proprio Responsabile. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare la propria richiesta, via e-mail, al Responsabile con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. È consentita una pianificazione delle giornate lavorative da svolgersi in regime di Smart Working anche su lunghi periodi, previa approvazione del Responsabile. Il Responsabile, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare la richiesta, comunicando la propria decisione al lavoratore richiedente. In caso di rigetto della domanda, il lavoratore potrà chiedere chiarimenti coinvolgendo la Direzione Risorse Umane (HRBP di riferimento);
• nelle giornate di Smart Working, il lavoratore dovrà rispettare l'orario di lavoro giornaliero stabilito dal proprio contratto individuale. Tali giornate dovranno essere inserite nel sistema di rilevazione presenze aziendale (Zucchetti) utilizzando l'apposito giustificativo. Sono in ogni caso fatti salvi i normali momenti di riposo durante i quali il lavoratore potrà anche disconnettersi dal sistema (effettuando "log-off");
• nelle giornate di prestazione lavorativa in Smart Working non sarà possibile prestare lavoro straordinario;
• in fase di svolgimento della prestazione di lavoro, il lavoratore deve rendersi sempre rintracciabile tramite gli strumenti forniti dall'Azienda (laptop, cuffie telefoniche e connessione ad Avaya e Skype). L'Azienda garantisce la sicurezza ed il buon funzionamento di tali strumenti ed il lavoratore si impegna ad utilizzarli secondo quanto previsto specificatamente dalle policy aziendali;
• in caso di problemi tecnici (es. guasto o malfunzionamento della rete o degli strumenti informatici forniti dall'Azienda) che impediscano o ritardino significativamente lo svolgimento dell'attività lavorativa, il lavoratore è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio Responsabile. Qualora il guasto o malfunzionamento non sia risolvibile in tempi ragionevoli l'Azienda potrà disporre il rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Resta inteso che eventuali spese di viaggio per raggiungere la sede di lavoro non saranno rimborsate dall'Azienda;
• il lavoratore deve avere sempre a disposizione un'adeguata connessione ai sistemi aziendali (tramite ADSL/Pulse Secure). Considerata la natura non stabile e non continuativa dell'esecuzione della prestazione lavorativa in regime di Smart Working, la connessione dati non sarà fornita dall'Azienda.
• Al di fuori dell'orario di lavoro, il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche.
Riferimenti Normativi e Contrattuali
• la prestazione lavorativa in regime di Smart Working è disciplinata dal presente documento e, per quanto in esso non disposto, dalla normativa contrattuale e legale di riferimento;
• vengono applicati integralmente il CCNL di riferimento e il Contratto Integrativo Aziendale in vigore;
• le parti si danno atto che la modalità di lavoro in Smart Working consiste meramente in una variazione del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e, pertanto, l'adozione di tale tipologia di lavoro non comporta alcuna modifica degli elementi costitutivi del contratto in essere quali inquadramento, mansioni, livello retributivo, ecc;
• rimarrà altresì invariato il ruolo ricoperto dal lavoratore nell'organizzazione aziendale così come il potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore fuori dai locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 4 Legge 300/1970 modificata dal 151/2015 e dalla normativa legale e contrattuale di riferimento;
• in caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza, il lavoratore è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione previsti dalla normativa applicabile;
• si precisa che durante le giornate di Smart Working è prevista l'erogazione del buono pasto con le modalità previste dal Contratto Integrativo Aziendale.
Prevenzione e Sicurezza
• il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dall'Azienda ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l'uso di tali strumenti;
• il lavoratore dovrà svolgere la prestazione di Smart Working in un luogo sicuro e idoneo a garantire la sua incolumità e integrità psico-fisica, secondo le indicazioni specificate nel documento allegato (“Misure di prevenzione da adottare ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli Smart Workers”). A tale riguardo il lavoratore assume il rischio elettivo rispetto ad ogni attività in ipotesi prestata in luoghi privi delle caratteristiche di sicurezza convenute;
• l'Azienda non potrà ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui dovessero incorrere il lavoratore o i terzi, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate che generi situazioni di rischio nell'utilizzo della propria postazione di lavoro;
• l'Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni in cui dovessero incorrere, sia il dipendente che eventuali terzi, qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate nell'utilizzo degli strumenti assegnati o nei comportamenti non idonei adottati;
• nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione in Smart Working il lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata comunicazione all'Azienda;
• ogni eventuale importo economico collegato direttamente e/o indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità Smart Working (ad esempio elettricità, riscaldamento, ADSL, ecc...) non viene rimborsata dall'Azienda;
• in aggiunta alle prestazioni previste dall'INAIL in tema di infortuni sul luogo di lavoro e in itinere, l'Azienda ha stipulato a favore di tutti i dipendenti una copertura assicurativa contro gli infortuni professionali (estesa anche alle situazioni di Smart Working) ed extraprofessionali.
Riservatezza
Il lavoratore è tenuto ad adottare tutti i comportamenti utili a preservare la massima riservatezza delle informazioni così come previsto dalle policy aziendali in vigore e dalla legge. E così, a titolo meramente esemplificativo, il lavoratore che svolge attività lavorativa (anche in regime di Smart Working):
• non deve lasciare gli strumenti aziendali incustoditi ed accessibili a terzi. In caso di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di lavoro, il lavoratore è tenuto a bloccare il computer (premendo contemporaneamente i tasti Alt+Ctrl+Canc e cliccando su “blocca computer”);
• deve evitare telefonate o colloqui ad alta voce aventi ad oggetto dati o informazioni inerenti l'attività lavorativa in presenza di terzi;
• deve accertarsi che il coniuge, parenti o altre persone non autorizzate non siano portate, anche involontariamente, a conoscenza di informazioni e processi aziendali attinenti l'attività lavorativa;
• deve evitare di stampare documenti contenenti dati o informazioni inerenti l'attività lavorativa e, qualora sia necessaria la stampa, evitare di lasciarli incustoditi. I documenti cartacei devono essere resi illeggibili prima di essere cestinati;
• per quanto concerne i documenti cartacei prelevati dagli archivi aziendali, il lavoratore deve utilizzarli solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle sue mansioni e a non lasciarli mai incustoditi. In caso di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di lavoro, il lavoratore è tenuto a riporli in un luogo chiuso a chiave.
Recesso
L'accordo individuale di Smart Working con il lavoratore è considerato a tempo indeterminato. Ciascuna parte può recedere con un preavviso di 30 giorni da manifestare in forma scritta. In presenza di un giustificato motivo, ciascuna parte può recedere senza preavviso.
L'accordo individuale di Smart Working potrà essere in ogni caso modificato per mutuo consenso.
Qualora dovessero intervenire nuove disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva nazionale in tema di Smart Working, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare la necessità di adeguare le disposizioni contenute nel presente Accordo.

Art. 14 - Permessi retribuiti per visite mediche
I permessi retribuiti per visite mediche sono riconosciuti, dietro presentazione di idonea documentazione, sino ad un massimo di 3 ore al giorno e di 30 ore annue su base full time (da riproporzionare per i part time). Rientrano nella fattispecie le visite presso il medico di famiglia, le visite specialistiche, i trattamenti terapeutici post-operatori ed i trattamenti ortodontici e fisioterapici. Relativamente alle cure oncologiche, il limite annuo s'intende raddoppiato.

Art. 19 - Part time
Le richieste di riduzione dell'orario di lavoro (part time) saranno prese in considerazione nei seguenti casi:
• comprovata necessità di assistere i genitori, il coniuge, i figli, altri familiari o conviventi gravemente malati o disabili;
• necessità di accudire i figli di età inferiore ai quindici anni;
• gravi motivi di salute personale.
L'Azienda si impegna ad esaminare richieste anche a titolo diverso rispetto ai 3 punti precedenti.
[…]
Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno estese a tutti i dipendenti e saranno accolte fino al 12% del personale in organico al momento della richiesta per ogni sede di lavoro. Oltre al 12% l'Azienda esaminerà caso per caso le richieste pervenute.
Resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda di assegnare il lavoratore o la lavoratrice a diverse mansioni equivalenti, sia al momento dell'accesso al tempo parziale, sia al momento del rientro a tempo pieno.
Ai lavoratori a tempo parziale, in materia di orario di lavoro si applica la flessibilità in entrata ed in uscita di cui all'Art. 6 del presente accordo.
[…]

Art. 25 - Diritti sindacali
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL Commercio, il monte ore delle assemblee sindacali retribuite è pari a 16 ore annue.
[…]
L'Azienda s'impegna, nell'ambito delle agibilità sindacali, a mettere a disposizione delle RSA l'accesso ai canali di comunicazione aziendale per lo svolgimento delle loro attività.