Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2020, n. 3727 - Crollo durante i lavori all'interno di una Chiesa. Qualificazione giuridica del reato


 

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 07/11/2019

 

Fatto

 

1. La Corte di appello di Perugia il 31 gennaio 2018 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dal Pubblico Ministero e dagli imputati, sentenza con cui il Tribunale di Spoleto il 16 maggio 2016, all'esito del dibattimento, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto D.F. e N.F. responsabili, con condotte tra loro indipendenti, del reato di crollo colposo (artt. 449 - 434 cod. pen.), fatto contestato come commesso il 23 novembre 2010, in conseguenza condannando gli imputati, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia, oltre che - il solo D.F. (la parte civile, infatti, non ha rassegnato conclusioni nei confronti dell'altro imputato, con il quale è intervenuto un accordo, v. pp. 21 e 46 della sentenza di primo grado) - al risarcimento dei danni in forma generica a favore della parte civile, con assegnazione alla stessa di provvisionale.
2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai giudici di merito.
Nel 2010 erano in corso i lavori, autorizzati, che erano iniziati l'anno precedente, di consolidamento e di restauro della Chiesa di San Giacomo Maggiore in Spoleto, risalente al XIII° secolo e già oggetto di importanti lavori di ampliamento nell'anno 1586. Tra gli interventi previsti vi era quello di consolidamento in fondazione: si doveva, cioè, effettuare attorno a ciascuna delle sei colonne (tre per ciascuna delle due navate) uno scavo della profondità di circa un metro e realizzare un cordolo perimetrale, cioè una specie di anello in calcestruzzo armato di sezione 60 cm X 60 cm, che doveva poggiare su otto micropali del diametro di 16 cm ciascuno, micropali da conficcare nel terreno a circa 15-20 centimetri dalla colonna, per poi collegare ciascuna colonna a questo anello tramite barre metalliche e poggiare l'anello sugli otto micropali realizzati; andavano inoltre realizzati un "vespaio", cioè un vano isolante, di 40 cm. di spessore, ed una soletta in calcestruzzo armato, cui collegare tutti gli elementi circostanti; occorreva posizionare sotto il pavimento della Chiesa delle camere d'aria, con funzione di isolamento di umidità.
La mattina del 23 novembre 2010, mentre si stava scavando intorno alla colonna centrale della navata destra, indicata come n. 2, tale colonna è crollata verso il centro della Chiesa e, con essa, sono crollati i tre archi ad essa collegati in alto, cioè due longitudinali ed uno trasversale, più corto, che dà sulla navata destra, e buona parte della copertura della Chiesa, anche se non tutta (in particolare, sono crollati: le volte a vela incannucciate e il tetto a falda semplice di copertura della navata laterale destra e le volta a botte lunettata e il sovrastante tetto a doppia falda di copertura della navata centrale).
Non vi sono stati feriti poiché il capo-cantiere geometra G.R., avendo notato in alto del pulviscolo cadere dagli archi ed avendo immaginato che stessero per cadere, ha fatto immediatamente uscire dall'edificio i quattro operai che in quel momento erano presenti nel cantiere: dopo poco meno di trenta minuti è avvenuto il crollo.
2.1. La causa del crollo è stata individuata dai giudici di merito (i quali hanno fatto propria la ricostruzione operata dal consulente del P.M., da quello della parte civile e, in parte, anche di un consulente di imputati diversi dagli odierni ricorrenti) in una concorrente serie di fattori:
a) nel non essere stati effettuati saggi preventivi rispetto alla effettuazione degli scavi;
b) nel non avere arrestato i lavori e nel non avere chiesto una variante, una volta che si era constatato che le colonne della Chiesa (si era già lavorato attorno alla colonna di sinistra posta in corrispondenza di quella crollata) si arrestavano al livello della pavimentazione, scendendo sotto terra per pochi centimetri e non già per almeno un metro nel terreno, come si era, invece, erroneamente ipotizzato in sede di previsione progettuale, e che il terreno sottostante le colonne di sinistra, costituito da pietrame, era più resistente del terreno posto sotto le colonne di destra, tra cui la n. 2, costituito da piccole pietre (brecce) e, quindi, ontologicamente più debole;
c) nell'avere, in tale concreto contesto, scavato attorno alla colonna n. 2, mettendo a nudo il terreno di fondazione sottostante la stessa, in pratica lasciando come base un parallelepipedo di terra che rimaneva isolato e si schiacciava per il peso verticale sia per la bassa resistenza del "dado" di terreno, composto, come si è visto, da terra e sassolini, sia per essere venuto meno, a causa dello scavo, l'effetto di contenimento laterale ("cerchiaggio") che era svolto dal terreno e dal pavimento che in precedenza circondavano il terreno immediatamente sottostante la colonna, sia perché, per effetto dello scavo, era aumentata l'altezza libera della colonna e, con essa, la sua vulnerabilità;
d) nell'avere operato gli scavi attorno alla colonna, in particolare alla colonna n. 2, senza previamente puntellare, prescrizione che era stata prevista sia dai progettisti strutturali sia nella relazione geologica e geotecnica;
e) e nell'avere effettuato gli scavi attorno alla colonna, che da secoli sosteneva il tetto della Chiesa, con due martelli pneumatici, di cui uno "leggero" ed uno "pesante", quest'ultimo montato su di un macchinario mini-escavatore "bobcat", rinvenuti dopo il crollo sotto le macerie, martelli pneumatici il cui uso ha provocato vibrazioni ovvero, quantomeno, nell'avere usato tali martelli pneumatici (come sostenuto nel corso dell'istruttoria dal geometra G.R.) a circa solo due metri dalla colonna, al fine di spaccare una soletta di catrame che era stata inserita sotto il pavimento in un intervento di impermeabilizzazione risalente agli anni sessanta-settanta del novecento.
2.2. Ciò posto, sono stati ritenuti responsabili del crollo da parte dei giudici di merito:
l'arch. N.F., legale rappresentante della società a responsabilità limitata C.E.S.A. di N.F. Enzo, che aveva stipulato con la Curia di Spoleto il contratto di appalto dei lavori di consolidamento e di restauro, oltre che direttore tecnico di cantiere;
ed il geometra D.F., effettivo direttore dei lavori, come emerso tramite documentazione e per testi, oltre che progettista architettonico, risultato essere frequentemente presente in cantiere.
Si è ritenuto, infatti, da parte dei giudici di merito che N.F. e D.F., nelle qualità indicate, siano venuti «meno ai rispettivi obblighi su di loro gravanti, commettendo gravi errori in fase di esecuzione dei lavori, che costituivano violazione delle prescrizioni del progetto strutturale, attraverso estesi sbancamenti, uso di mezzi meccanici a percussione, approfondimento dello scavo al di sotto della quota di imposta della colonna, mancata sospensione dei lavori e mancata richiesta di una variante quando si accertava che la situazione di fatto era diversa da quella ipotizzata nel progetto strutturale (poiché le colonne si approfondivano nel terreno non per un metro, ma solo per pochi centimetri). E a tale ultimo riguardo occorre anche tenere presente che la situazione reale non si rivelava all'improvviso, la mattina del 23.11.2010, dopo l'inizio dei lavori attorno alla colonna 2, così da togliere agli esecutori dei lavori ogni possibilità di rimediare: [...] fin dal momento dell'esecuzione dei lavori sulla colonna posta nella navata sinistra, dirimpetto a quella crollata, era emersa una situazione fondale diversa da quella ipotizzata, con l'unica differenza della maggiore consistenza del terreno sottostante [la colonna di sinistra] inoltre, all'imprudenza di avere ciononostante proseguito i lavori anche sull'altra colonna invece di sospendere e chiedere una variante, si aggiungeva l'ulteriore colpa di avere continuato a seguire le stesse modalità imperite, imprudenti e violative del progetto, in particolare approfondendo lo scavo al di sotto della quota di imposta della colonna» (così, testualmente, alle pp. 32-33 della sentenza di primo grado; cfr. anche pp. 28-31 della stessa e pp. 11, 24-34 e 38-40 di quella di appello).
Si tratta di violazioni rubricate come inosservanza da parte di entrambi gli imputati di quanto previsto nel capitolato speciale di appalto dei lavori di consolidamento e di restauro della Chiesa, richiamato nelle sentenze di merito (oltre che come violazione, quanto a D.F., di plurimi parametri del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", e del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e, quanto a N.F., del d.m. 19 aprile 2000, n. 145, recante "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" e del già richiamato d. lgs. n. 81 del 2008;.
Sono stati, invece, irrevocabilmente assolti (dal Tribunale con la sentenza del 16 maggio 2016), per vari motivi, altri originari coimputati aventi le seguenti qualifiche soggettive: i progettisti strutturali (ing. Andrea G. e ing. Fabrizio M.), il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (perito industriale P.C.: l'appello proposto dal P.M. contro la relativa assoluzione è stato respinto dalla Corte di merito) ed un altro direttore dei lavori - tale in origine ritenuto - (arch. M.P.); il collaudatore amministrativo in corso d'opera (ing. E.M.) era stato già prosciolto (dal G.u.p. all'esito dell'udienza preliminare il 23 settembre 2013).
3. Ricorrono tempestivamente per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi curati da distinti difensori di fiducia, affidandosi a cinque motivi la difesa del geometra D.F. (avv. Salvatore Finocchi del Foro di Spoleto), con cui si denunziano violazione di legge (il primo, il terzo ed il quinto motivo) e difetto motivazionale (il secondo, terzo, quarto e quinto) e ad altrettanti cinque motivi la difesa dell'architetto N.F. (avv. Roberto Bianchi del Foro di Perugia), motivi con i quali si denunziano promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale.
Si dà atto che entrambi i ricorsi allegano materialmente o indicano puntualmente gli atti processuali che richiamano, così soddisfacendo, sotto tale profilo, l'onere di autosufficienza del ricorso di legittimità.
 

 

4. Ricorso nell'interesse del geom. D.F. (avv. Salvatore Finocchi).
4.1. Con il primo motivo si censura la ritenuta erronea applicazione degli artt. 449 e 434 cod. pen.
Il fatto sarebbe da qualificare, secondo il ricorrente, come violazione della contravvenzione di cui all'art. 676 cod. pen. ("Rovina di edifici o di altre costruzioni"), in quanto il crollo è stato parziale e di non rilevante estensione, avendo interessato soltanto una colonna e due arcate, e non già le altre cinque colonne né - si assume - la Chiesa nel suo complesso, rimasta indenne.
Le due sentenze richiamate dalla Corte territoriale in motivazione, alla p. 39, per disattendere il motivo di appello svolto sul punto (pp. 8-9 dell'impugnazione di merito) non sarebbero pertinenti perché riguarderebbero fattispecie concrete diverse (si tratta di Sez. 4, n. 2390 del 13/12/2011, dep. 2012, Nonni e altro, e di Sez. 4, n. 18432 del 01/04/2014, dep. 2015, Papiani e altri); mentre altra giurisprudenza di legittimità, la cui applicazione si invoca, sottolinea che non integra reato di crollo il pericolo di un qualsiasi distacco, quando le strutture essenziali non siano compromesse (Sez. 4, n. 10162 del 27/09/1994) e che per la configurabilità del reato di disastro colposo è necessaria una concreta situazione di pericolo che richiede un distacco da intendersi come disfacimento dell'opera (Sez. 4, n. 18977 del 06/05/2009).
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, quanto all'affermazione di penale responsabilità del geom. D.F., responsabilità che sarebbe stata affermata solo sulla base della relazione del consulente tecnico, ing. A., il cui elaborato sarebbe una mera esercitazione scolastica, essendo lo stesso intervenuto quando i luoghi erano stati già modificati e le macerie rimosse (come ammesso dallo stesso alla p. 35 del verbale del 19 dicembre 2014), senza esaminare la Corte territoriale - si assume - i singoli punti di doglianza svolti nell'impugnazione di merito.
Non sarebbero state valutate, infatti, le deposizioni a favore dell'imputato rese: dell'ispettore di Polizia Patrizio R., giudicato dalla Corte di appello - ma, si stima, non condivisibilmente - impreciso e privo di competenze, teste che il 9 dicembre 2014 ha riferito al Tribunale di avere constatato che la Chiesa al momento del sopralluogo del P.M. il 29 dicembre 2010 era a posto e che non vi erano più macerie; dai testi T.S. e F.E. a dibattimento, all'udienza dell'8 giugno 2015; del geometra G.R., sentito in sede di rinnovazione istruttoria il 31 gennaio 2018, il cui contributo sarebbe stato travisato, avendo lo stesso riferito di non avere mai informato il geom. D.F., la cui presenza in cantiere era assidua, di problemi o di deficienze o di pericoli riscontrati e di essersi accorto soltanto il giorno dei fatti che la fondazione della colonna n. 2 era meno profonda delle altre colonne.
4.3. Con il terzo motivo D.F. si duole della mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione, prospettata «quanto meno» ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen. (così alle righe 3 e 7 della p. 7 del ricorso, mentre alla riga 15 della stessa pagina si indica, per mero a svista, l'art. 430, comma 2, cod. proc. pen., che attiene ad altro tema), in quanto - si assume - «la specificità dei motivi di appello, le argomentazioni che il Prof. A. avesse individuato profili di responsabilità diverse in capo a numero dodici persone (pag. 4 trascrizioni) la mancata contestazione che mai alcuno avesse sollecitato e contestato a voce o per iscritto il Geom. D.F. , né mai il Geom. G.R. o l'Arch. N.F. avessero mai richiesto l'intervento del Geom. D.F., anche al momento del crollo, avrebbero dovuto indurre la Corte a valutare anche le richieste avanzate di assoluzione ex art. 430-2 comma c.p.p.» (così alla p. 7 del ricorso).
4.4. Con l'ulteriore motivo si denunzia difetto di motivazione, per illogicità della stessa, quanto alla valutazione della deposizione resa dal capo-cantiere geometra G.R. all'udienza del 31 gennaio 2018 in Corte di appello, deposizione che nella sua portata a favore della difesa sarebbe stata travisata.
Si evidenzia che nella sentenza impugnata, alla p. 27, si mostra di non prestare fede a quanto riferito dal teste in sede di rinnovazione istruttoria, e cioè: che il cantiere era attrezzato dal punto di vista della sicurezza, perché era sbarrato, e che vi poteva entrare solo chi vi lavorava; che il crollo è avvenuto in verticale; che sino a quel momento non si erano manifestati problemi, sicché il geometra D.F. non era stato investito di richieste.
4.5. Infine, con l'ultimo motivo il ricorrente denunzia carenza di motivazione, anche sotto il profilo di omissione di pronunzia (ergo: violazione di legge), per non avere, a suo avviso, la Corte di appello valutato le richieste avanzate alla stessa con la memoria difensiva dell'11 settembre 2017 con riferimento a due temi:
I) «la constatazione che i progettisti strutturali - Ing. G. e Ing. M. - non abbiano condotto accertamenti riguardanti l'approfondimento del "fusto" delle colonne ai di sotto della quota, è evidente difetto e vizio della sentenza. Tale approfondimento era necessario non solo per verificare le condizioni di sicurezza in cui versavano le estremità di appoggio inferiore dei pilastri, ma anche per verificare l'efficacia dell'intervento del consolidamento proposta dagli stessi ingegneri» ;
II) ed anche «la circostanza che l'Impresa esecutrice dei lavori, ditta CESA, non avrebbe dovuto dare inizio alla lavorazione pericolosa in assenza del direttore dei lavori» (così alla p. 9 del ricorso).
Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.

 


5. Ricorso nell'interesse dell'arch. N.F. (avv. Roberto Bianchi).
5.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la illegittimità dell'ordinanza con cui il G.u.p. del Tribunale di Spoleto il 29 ottobre 2013, una volta disposto il rinvio a giudizio degli imputati innanzi al Tribunale collegiale per la data del 9 ottobre 2014, su richiesta del difensore della parte civile, ha emesso de plano, senza fissare udienza e comunque senza contraddittorio, un decreto denominato di "correzione di errore materiale", con il quale ha mutato la indicazione sia circa il giudice del dibattimento - indicato come monocratico - sia quanto alla data di udienza, più prossima di quella in origine fissata, per il 9 maggio 2014.
Rammenta di avere sollevato l'eccezione a dibattimento, associandosi alla questione posta da altra difesa il 4 luglio 2014, e di avere fatto valere i ritenuti vizi del provvedimento reiettivo (cioè l'ordinanza del 14 luglio 2014), che è stato ribadito nella sentenza di primo grado (pp. 11-12), nei motivi di appello (secondo motivo, pp. 10 e ss. dell'impugnazione di merito), trovando risposta (alle pp. 23-24 della sentenza impugnata) che giudica insoddisfacente ed illegittima, sicché reitera la questione.
Evidenziato che la Corte di appello, opinando sul punto diversamente dal Tribunale, ha ritenuto che la eccezione sia stata tempestivamente sollevata, contesta l'affermazione - dei giudici di merito - circa la mancanza di interesse pratico da parte del ricorrente, in quanto, nella complessità della situazione, il minor tempo assegnato agli imputati - la metà di quello in origine stabilito - per organizzarsi in vista del processo si sarebbe risolto in una compressione del diritto della difesa, difesa che nel frattempo era impegnata nelle trattative per risolvere le questioni civilistiche con la Curia, tanto che, proprio all'udienza del 19 dicembre 2014 è stato depositato atto di transazione della ditta CESA, «a distanza d'appena un paio di mensilità rispetto all'originaria data di prima comparizione (fissata, per l'appunto, alla prima decade di ottobre 2014» (così alla p. 15 del ricorso).
Si segnala anche la incompetenza funzionale ad emettere un provvedimento che, nella sostanza, ha in oggetto la anticipazione di udienza, che non compete al G.u.p. ma eventualmente al Presidente del Tribunale, sulla base di "giustificati motivi" ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen.
5.2. Con il secondo, lungo (pp. 16-130 del ricorso) e complesso, motivo N.F. censura la ritenuta «inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli arti. 125, 546 c.p.p.: travisamento della prova, con conseguente nullità della sentenza impugnata [...] manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di seconde cure per omessa valutazione della prova regolarmente acquista, con conseguente violazione di legge avuto particolare riguardo all'art. 192 c.p.p. e carenza e/o inesistenza della motivazione con riferimento alla scelta del materiale probatorio ritenuto valido anche a fronte delle censure mosse dall'appellante alla sentenza di prime cure» (così alle pp. 16-17 del ricorso).
Si assume, in buona sostanza, che la sentenza impugnata incorrerebbe in plurimi travisamenti delle prove, con particolare - ma non esclusivo - riferimento al contributo conoscitivo introdotto in sede di rinnovazione istruttoria dal teste geom. G.R., unico testimone oculare dei fatti, contributo incomprensibilmente marchiato dalle stimmate dell'inattendibilità, per effetto di una malevole predisposizione iniziale verso lo stesso, oltre che equivocato e sotto-stimato nel contenuto, mentre si sarebbe registrata da parte dei giudici di merito la mancata comprensione di aspetti tecnici, persino elementari, e un'adesione acritica a schemi puramente congetturali dell'ing. Nicola A., consulente del P.M.
Lo stesso incipit della sentenza impugnata (alla p. 24) circa il merito delle imputazioni, ove si indicano come sostanzialmente sovrapponibili i due appelli, dimostrerebbe la superficialità dell'approccio dei decidenti, essendo in realtà le due impugnazioni - si ritiene - profondamente divergenti e quella nell'interesse di N.F. assai più completa, analitica ed esaustiva.
Il numero della pagine di cui è composta la relazione dell'ing. A. non sarebbe sufficiente per ritenere l'analisi completa e le operazioni sui luoghi non sarebbero state né accurate né conducenti né sufficienti: in conseguenza, l'esito dell'accertamento sarebbe insoddisfacente, tra l'altro la relazione affermando, ma non comprovando, i propri assunti.
I rilievi critici si incentrano sui seguenti sette aspetti fattuali, rispetto ai quali il ricorrente, richiamati gli argomenti svolti nell'appello e puntuali loci istruttori, ritiene essere i giudici di merito incorsi in veri e propri travisamenti delle risultanze dibattimentali.
5.2.1. Primo tema: le indagini in loco del consulente del P.M. ing. A. e la rimozione delle macerie.
Dall'istruttoria documentale e testimoniale svolte emergerebbe che le indagini svolte direttamente sul posto da parte del consulente del P.M., ing. A., sarebbero state, in realtà, meno approfondite di quanto erroneamente ritenuto da parte dei giudici di merito, peraltro concluse solo in una giornata, la mattina dell'll maggio 2011 (preceduta da due accessi di breve durata, il 2 ed il 21 dicembre 2010), oltre che iniziate quando le operazioni di rimozione delle macerie erano già state avviate e l'area era stata piuttosto alterata (sia pure involontariamente) mediante operazioni di rimozione delle macerie svolte dal 27 al 29 novembre 2010, prima, del sequestro da parte del P.M., avvenuto (solo) il 29 novembre 2010; sono state svolte, nei giorni dal 27 al 29 dicembre 2010, alla presenza del tecnico della Procura, le operazioni di rimozione, per così dire, "controllata", che sarebbero, però, durate meno tempo di quanto ritenuto dai Giudici di merito, perché buona parte della rimozione era avvenuta prima.
La testimonianza dell'ispettore di Polizia Patrizio R., che ha riferito di avere constatato che, in occasione del sopralluogo svolto insieme al P.M., il 29 dicembre 2010, l'area era a posto e non vi erano maceria, sarebbe stata illogicamente svalutata dalla Corte di appello.
Così come illogica e contraddittoria sarebbe la motivazione della Corte di appello nella parte in cui dà atto che il consulente A. ha sottolineato la inopportunità di rimuovere le macerie, evocando il paragone con la rimozione dei veicoli dopo un incidente stradale, per poi sostenere la sufficienza di ciò che era rimasto al fine di effettuare un'indagine tale da fornire risultati attendibili.
5.2.2. Secondo tema: la quota di scavo, l'approfondimento fondale delle colonne e il saggio geologico.
Secondo i giudici di merito, che anche qui si sono affidati alla consulenza A., la divergenza tra i progetti e lo stato effettivo delle cose sarebbe stata immediatamente visibile, sicché si sarebbero proseguite le attività pur nella piena consapevolezza del rischio.
Il ricorrente rammenta di avere nell'atto di appello insistito non soltanto sulla quota di scavo ma anche su una serie articolata di elementi non colti dai giudici di merito, che hanno fatto leva (alla p. 25) sulla espressione atecnica e suggestiva "attività di sbancamento indiscriminata", che, però, non avrebbe alcun aggancio fattuale e che, anzi, denoterebbe un vero e proprio travisamento delle risultanze istruttorie, non essendosi verificato nessuno "sbancamento" e men che meno uno sbancamento "indiscriminato", essendo peraltro oltremodo illogico che una ditta si attardi in non previste attività comportanti dispendio di energia, tempo e denaro.
Mancherebbe, comunque, la prova che gli scavi abbiano superato al quota di 100 cm prevista dai progettisti strutturali ingegneri G. e M., poiché le foto richiamate nella sentenza impugnata (alla p. 30) non forniscono, in realtà, tale dimostrazione.
Dalla lettura del capitolato di appalto non si trarrebbe la regola che la ditta esecutrice abbia l'obbligo di fermare i lavori ma, invece, che la direzione dei lavori potrebbe imporre modifiche allo scavo per adeguarlo alla realtà effettuale.
Non corrisponderebbe al vero che i progettisti avevano ipotizzato che le colonne si spingessero sotto terra per un metro, ma soltanto che le colonne si approfondissero sotto terra, senza alcuna specificazione di misura, in assenza, peraltro, di saggi prevenivi effettuati dai progettisti all'interno della Chiesa.
L'ing. A. avrebbe operato confusione in materia di stretta competenza del geologo; né ci si sarebbe rivolti ad un geologo, che ha una professionalità diversa rispetto all'ingegnere, a crollo avvenuto.
La Corte di appello avrebbe trascurato che l'indagine geologica era stata effettuata sul sottosuolo fuori dalla Chiese e non già sotto l'edificio. 
Sarebbe frutto di mera congettura e di travisamento l'affermazione dei giudici di merito secondo cui tutte le colonne erano omogenee quanto alla tecnica costruttiva e che tutte affondavano nel terreno solo per 25 centimetri, in quanto il consulente avrebbe, in realtà, eseguito una unica verifica, l'il maggio 2011, e non avrebbe esaminato tutte le colonne, ma unicamente la n. 5, quella cioè di fronte alla n. 2, ed un'altra, inglobata nella navata destra, oltre ad un muro perimetrale; e la Corte di appello non avrebbe inteso i confini ed i limiti della verifica del C.T., in particolare non comprendendo che, per effetto del crollo, la colonna n. 2 non solo è caduta ma ha anche ruotato e si è sbriciolata la fondazione della stessa, sicché è arduo dire a quale profondità sotto terra essa giungesse e che, in realtà, la colonna n. 5 si spingeva sotto terra sino ad un metro, cui si giunge sommando la struttura in mattoni e il fondo di pietra su cui poggia, conformemente - si ritiene - alle previsioni progettuali.
Non hanno tenuto conto i decidenti nemmeno che la ditta aveva già operato sulle altre cinque colonne, senza che si fossero verificati dei problemi, il che rende illogico il passaggio motivazionale (pp. 29-30) sulla mancata caduta di quelle poste sul lato sinistro perché poggiate su di un terreno più robusto.
Né sono stati svolti saggi sulle caratteristiche costruttive delle colonne.
«In definitiva, se cade [...] l'asserzione illogicamente motivata secondo cui l'approfondimento delle colonne è tutto e indistintamente di - 0,25 centimetri [recte: meno 25 centimetri] sotto la pavimentazione, vien meno l'aspetto che "sorregge" l'impalcatura accusatoria ritenuta valida anche dal Giudice d'Appello e che ha condotto alla conferma della responsabilità in capo al N.F. e, in particolare, anche il discorso secondo il quale la ditta esecutrice avrebbe dovuto sospendere i lavori e richiamare i progettisti "affinché modificassero il progetto" (vds. pag. 32 della sentenza d'appello), censura operata dal Giudice d'Appello e che In sentenza è invero connessa impropriamente ad una sorta di implicita giustificazione circa l'operato del progettisti strutturali » (così alle pp. 67-68 del ricorso).
5.2.3. Terzo tema: la rimozione del pavimento.
Anche a proposito della rimozione del pavimento, la Corte di appello sarebbe incorsa in un equivoco e, in conseguenza, la motivazione della decisione sarebbe viziata.
Infatti, come chiarito dai consulenti tecnici delle parti private nell'istruttoria, la rimozione del pavimento era prevista all'origine del progetto, sicché tale attività non potrebbe avere rilevanza sotto il profilo del nesso di causalità.
Prosegue il ricorso: «In ogni caso, si tratta indiscutibilmente di un addebito che non è presente in contestazione» (così alla p. 69 del ricorso).
5.2.4. Quarto tema: l'utilizzo del mezzo meccanico. 
Si osserva da parte del ricorrente che «l'utilizzo del mezzo meccanico "bobcat" non è contestato al F. né direttamente, quale ipotesi di colpa specifica, né può rientrare indirettamente quale addebito di colpa generica» (così alla p. 69 del ricorso).
In ogni caso, l'argomento, tale da dipingere, ai non addetti ai lavori, la condotta della ditta come "dissennata", sarebbe frutto dell'ennesimo travisamento dei fatti da parte dei Giudici di merito, in quanto - sostiene il ricorrente - l'ing. A. né nella relazione scritta né nella deposizione a dibattimento ha parlato del'uso del mezzo durante la lavorazione alla colona n. 2 la mattina del 23 novembre 2010.
Si evidenzia che l'imputato G., sentito a dibattimento, ha escluso che il martello pneumatico fosse montato sul "bobcat", mezzo meccanico che - si puntualizza - ha plurime funzioni, tra le quali anche quella di «coadiuvare le operazioni di scavo a mano e di rimozione dei materiali rimossi» (così alla p. 72 del ricorso), impiego che risulta - documentalmente - nel caso di specie consentito.
Ciò posto, si sottolinea che non risulta da nessun atto del processo che il martello pneumatico sia stato rinvenuto montato sul "bobcat", essendo stato il martello, peraltro, rinvenuto sotto le macerie nella zona dell'altare, non prossima alla colonna n. 2; inoltre, non sarebbero probanti i - ritenuti - segni evidenziati sulle colonne valorizzati dai Giudici di merito, in quanto tali segni sarebbero stati, invece, lasciati in conseguenza dell'attività di installazione dei micropali (secondo quanto affermato dal teste G.R.) ovvero deriverebbero dall'impiego da parte degli operai del piccone a mano (secondo quanto ritenuto dal consulente tecnico della difesa, ing. Giovanni Cangi).
In definitiva, non vi sarebbe nessuna prova dell'uso del mezzo meccanico "bobcat" la mattina del crollo.
5.2.5. Quinto tema: i mancati saggi.
A proposito del passaggio motivazionale della Corte di appello circa la mancata previa effettuazione di saggi, omissione che sarebbe addebitabile a N.F., esso sarebbe meramente apodittico e privo di qualsiasi giustificazione.
Al riguardo si richiamano le considerazioni già svolte dalla difesa nell'atto di appello (pp. 58-70), ove, tra l'altro, si era sottolineato, con profusione di argomenti, che non era doveroso effettuare i saggi, tanto che i progettisti strutturali erano stati mandati assolti al riguardo, e che, in ogni caso, si sarebbe potuta prendere in considerazione soltanto l'eventualità di saggi "a campione", da effettuarsi in uno o due punti, con ogni implicazione sulla efficacia al fine di scongiurare il crollo, e non già saggi diffusi, per così dire, "a tappeto", poiché in tale secondo caso si sarebbe stati in presenza di un'attività già esecutiva. 
La Corte di appello non avrebbe tenuto in alcun conto le argomentazioni difensive, né avrebbe valutato la circostanza che il teste G.R., sentito in sede di rinnovazione istruttoria, ha riferito che allorquando la ditta provvedeva ad installare i micropali, il terreno si presentava del tutto omogeneo, che, dunque, l'attività "sul campo" aveva sostanzialmente confermato ciò che ci si attendeva o, comunque, non aveva destato preoccupazioni.
«In definitiva, l'ipotesi di colpa specifica implicitamente e larvatamente evocata in sentenza, senza nemmeno il ricorso ad una dimostrazione per relationem, è dubbia e non dimostrata. Anche in ordine ad essa, pertanto, si assiste a vizio di motivazione» (così alla p. 87 del ricorso).
5.2.6. Sesto tema: la mancata puntellatura.
Si tratterebbe dell'argomento - ad avviso del ricorrente - massimamente travisato da parte del giudice di appello.
Si sottolinea che la puntellatura, diversamente da quanto ritenuto, non è attività che compete, per così dire, fisiologicamente alla ditta esecutrice e che il C.T. ing. A., sentito a dibattimento, avrebbe operato notevole confusione, in particolare tra "ponteggi" - opere provvisionali, impalcati - e "puntellatura" - vera e propria lavorazione - che sono, in realtà, cose ben diverse.
La puntellatura deve essere oggetto di previa progettazione e tale adempimento spetta ai progettisti - mandati invero assolti dal Tribunale - i quali, nel caso di specie, non vi hanno provveduto, d'intesa con la committenza, cioè la Diocesi, che non voleva affrontare costi ulteriori: si tratta, infatti, di «una vera e propria lavorazione, con tutte le conseguenze del caso» (così alla p. 94 del ricorso), cioè progetto, contabilizzazione etc.
Confusione sarebbe derivata anche dalla linea difensiva dei progettisti strutturali, che ha «fatto leva su alcune indicazioni di stile, effettivamente presenti negli elaborati tecnici a loro firma. Laddove si parla di "puntellare" ma trattasi di indicazione legata a necessità ridotte, marginali e contingenti: non certo alla puntellatura preventiva degli archi allorché si doveva operare in fondazione, cosa che avrebbe previsto un costo imponente, che la Committenza non intendeva sopportare» (così alle pp. 101-012 del ricorso).
I giudici di merito avrebbero inoltre errato nella interpretazione nell'applicazione dell'art. 35 del d.P.R. n. 554 del 1999, che descrive il contenuto del progetto esecutivo, anche con riferimento alla individuazione del discrimine giuridico tra oneri e costi della sicurezza.
Risulterebbe, in definitiva, «arduo imputare a N.F. la mancata esecuzione di un'opera fantomatica, partorita [...] in virtù di qualche elucubrazione fuorviante [...] se vien meno l'addebito della mancata puntellatura su cui si basa la gran parte del ragionamento speso dal Giudice d'Appello, la sentenza perde consistenti "pezze d'appoggio" e si rivela sempre più quello che è: una pronunzia intrinsecamente e irrimediabilmente viziata» (così alla p. 108 del ricorso).
5.2.7.Settimo tema: la deposizione del capo-cantiere G.R..
Riguardo alla deposizione del testimone capo-cantiere G.R., la Corte di merito opererebbe nel contempo travisamento dei fatti ed assenza di motivazione - omissione di pronunzia - rispetto alla censure sollevate in appello.
La Corte territoriale (p. 28) ha - errando - attribuito la patente di inattendibilità alle dichiarazioni rese dal teste in sede di rinnovazione istruttoria il 31 gennaio 2018, rispetto a pretese divergenze risalenti al 10 luglio 2015, in realtà derivanti - si assume - dal mancato approfondimento di alcuni temi in quell'occasione e ne avrebbe riferito le affermazioni verbalizzate (che si riferiscono nel ricorso) in maniera non corretta, confusa e fuorviante.
In realtà, mettendo puntualmente a confronto le prime e le successive dichiarazioni, se ne apprezza, ad avviso del ricorrente, le reciproca coerenza, rispetto ai vari argomenti trattati: la profondità della colonna n. 2, che sarebbe stata minore delle altre colonne, più solidamente agganciate al suolo; la non emersione di problemi nei giorni precedenti; la non ravvisata necessità della presenza del geom. D.F. in cantiere quella mattina; l'essersi la ditta attenuta alle disposizioni progettuali, tra cui non vi erano puntellature in senso di lavorazione; il mancato uso del martello pneumatico vicino alle colonne, ove si era agito solo con pale e picconi; l'impiego del "bobcat" solo per trasportare fuori i detriti; il lungo tempo necessario in ipotesi per - eventualmente - sostituire la benna del "bobcat" con il martello pneumatico, operazione che non era stata fatta; il non avere scavato più di quanto fosse previsto in progetto; l'avere già agito, senza problemi, su quattro colonne; il tempo trascorso tra l'allontanamento degli operai ed il crollo, circa mezz'ora; l'essere stato il crollo verticale; la perfetta segregazione del cantiere rispetto agli estranei.
Insomma, le dichiarazioni rese il 31 gennaio 2018, erroneamente svalutate dai giudici di appello, sarebbero confermative di quanto già riferito «nel corso della precedente escussione [che si stima essere stato male intesa dai giudici di merito] e che collima con il dato - del tutto illogicamente pretermesso nell'analisi del Giudice di seconde cure - che il crollo avvenne dopo che la ditta esecutrice aveva operato nel cantiere nelle stesse modalità, attenendosi alle previsioni progettuali, senza che nulla accadesse. Il teste ha certamente ribadito in fede quei che ha appurato di propria presenza, di talché è di gran lunga evidente e palese il vizio di motivazione che investe - negando - l'attendibilità intrinseca ed oggettiva del narrato, dovuto essenzialmente ad un manifesto travisamento della dichiarazioni rilasciate nel corso dell'udienza dei 10.07.2015 [...] e dalle riserve nutrite sull'attendibilità soggettiva del teste, espresse lungamente nel primo capoverso di pag. 28 della sentenza impugnata e che appaiono [... al ricorrente] fortemente gratuite e decisamente infondate» (così alla p. 130 del ricorso).
5.3. Avendo già con il terzo motivo di appello (pp. 81 e ss. dell'impugnazione di merito) sostenuto che il crollo avvenne per caso fortuito, il ricorrente lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 45 cod. pen.) e difetto motivazionale (p. 33 della sentenza impugnata), anche sotto il profilo del travisamento della prova.
Essendo emerso dall'Istruttoria testimoniale e consulenziale (geom. G.R., ing. A., Mons. Piccoli, Zamponi, Santarelli, ing. Cangi, ing. Moressoni) - si sottolinea - sia che nei giorni precedenti non si erano manifestati problemi nei lavori, che procedevano regolarmente, sia che il giorno del crollo erano presenti alla base della colonna tracce di catrame liquido (che era stato inserito sotto il pavimento in funzione di impermeabilizzazione, come si è detto, negli anni sessanta-settanta), sia che vi erano schizzi di cemento causati dalla installazione dei micropali, sia anche che si lavorava nella Chiesa con visibilità certamente sufficiente ma non già ottimale, ci si sarebbe accorti solo improvvisamente ed all'ultimo momento, cioè la mattina stessa del 23 novembre 2010, della scarsa profondità con cui la base della colonna era conficcata nel terreno, profondità che si stima essere minore di quella della colonne che si erano in precedenza trattate. Sussisterebbe, pertanto, il caso fortuito in ragione di un fatto improvviso, imprevedibile e non evitabile con l'uso di ogni diligenza.
5.4. Ancora, con il quarto motivo N.F. si duole della mancata qualificazione del fatto nella contravvenzione p. e p. dall'art. 676 cod. pen., anziché nel delitto di crollo colposo, con conseguente presa d'atto del decorso del termine massimo prescrizionale.
Si tratta di motivo che corrisponde, con maggiore ampiezza argomentativa, al primo motivo svolto nell'interesse di D.F..
Si sottolineano, nella prospettiva dell'auspicata riqualificazione, i seguenti elementi di fatto: già dalla descrizione contenuta nel capo di accusa si apprende - circostanza confermata dall'istruttoria - che gli operai presenti nel cantiere la mattina del 23 novembre 2010 erano solo quattro, oltre al capo-cantiere geom. G.R., ergo: un numero definito e circoscritto di persone che non consente di ritenere configurato un pericolo per la pubblica incolumità, pericolo peraltro nemmeno nominato nel testo dell'editto di accusa. Dall'istruttoria svolta (al riguardo si richiamano le dichiarazioni rese dal teste geom. G.R. sia al Tribunale che alla Corte di appello, la descrizione contenute nel verbale del Commissariato di P.S. di Spoleto in data 23 novembre 2010, alcune foto - le nn. 60, 89, 90, 97 e 98 - allegate alla relazione di consulenza dell'ing. A., la scheda di intervento dei Vigili del Fuoco, del pari allagata la stessa sub n. 20, e le dichiarazioni rese dall'ing. A. nel corso dell'esame nel dibattimento di primo grado) è emerso: essere caduta una parte del tetto, oltre alla colonna n. 2, ma che le navate e le pareti esterne sono rimaste integre; che il crollo è avvenuto dopo che il geom. G.R. aveva fatto evacuare il cantiere, nemmeno immediatamente ma dopo circa mezz'ora dallo sgombero, senza che nessuno sia mai stato concretamente in pericolo, nessuno potendo entrare dentro il cantiere, che era completamente recintato; che la caduta è avvenuta in verticale in un'area ormai deserta perché previamente sgomberata, dentro il perimetro della Chiesa; che nessuna maceria è caduta verso l'esterno, sicché né altri edifici né strade né persone eventualmente presenti al di fuori dell'area della Chiesa sono mai state in pericolo.
Si rileva che il divergente ragionamento della Corte di merito circa possibili ulteriori danni è puramente ipotetico e sganciato dalla concrete emergenze istruttorie, non essendosi verificata né un'esplosione né un crollo di un muro perimetrale esterno dell'immobile.
In punto di diritto, si evidenzia, poi, la mancanza del requisito della concreta diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante, difettando sia la diffusione del crollo nello spazio circostante sia la potenza espansiva del nocumento. Si invoca, quindi, la corretta applicazione dei principi di diritto espressi nei seguenti precedenti di legittimità:
Sez. 4, n. 51734 del 08/11/2017, Piacentini, Rv. 271535 (secondo cui «Ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo è necessario che il crollo della costruzione - inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali - assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; mentre, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici di cui all'art. 676, secondo comma, cod. pen., non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto di cui agli arti. 434 e 449 cod. pen., in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l'androne di un palazzo)»); Sez. 1, n. 47475 del 29/10/2003, Bottoli ed altri, Rv. 226459 («Per la configurabilità del delitto di crollo colposo occorre che il fatto dia luogo a concreto pericolo, da valutarsi "ex ante", per la vita o l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche se appartenenti tutte a determinate categorie, restando irrilevante il mancato verificarsi del danno e differenziandosi la detta ipotesi di reato da quella contravvenzionale di cui all'art. 676, comma secondo, cod. pen. proprio per la presenza, in essa, del pericolo per la pubblica incolumità, derivante dal diffondersi del crollo nello spazio circostante»).
5.5. Infine, con l'ultimo motivo il ricorrente N.F. denunzia violazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio che, benché prossimo al minimo edittale (come spiegato alla p. 40 della sentenza impugnata), ma con esso però non coincidente, è troppo afflittivo, trascurando il comportamento collaborativo e fattivo dell'imputato, il quale ha riconosciuto nel corso del processo di primo grado una somma significativa (pari a 400.000,00 euro) alla Curia, stipulando transazione, ed inoltre avendo i giudici di merito parificato - ma, si stima, irragionevolmente - la posizione di N.F. con quella di D.F., che, rimasto assente nel processo, non ha operato risarcimenti alla parte civile.
 

 

Diritto

 


1.I ricorsi sono parzialmente fondati, per le seguenti ragioni.
2. Si prenda le mosse dal ricorso nell'interesse del geom. D.F. (avv. Salvatore F.).
2.1.Il primo motivo, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del reato come delitto di crollo colposo, anziché come contravvenzione di rovina di edifici (con diverso termine di prescrizione), è comune al quarto sviluppato nell'Interesse del coimputato.
Al riguardo, sia la Corte di appello che il Tribunale hanno dedicato un'apposita parte della sentenza alla questione (v. pp. 39-40 della sentenza impugnata e pp. 14-15 di quella del Tribunale), avuto riguardo sia alle dimensioni del crollo, anche con riferimento alle immagini fotografiche in atti, che i Giudici di merito danno atto di avere consultato, che alla potenzialità del pericolo che ne è derivato, valorizzando l'ubicazione della Chiesa, circondata da case e da una strada di pubblico transitato, in auto e a piedi.
2.1.1. Appare preliminarmente opportuno richiamare i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità (che si richiama, partendo dalle pronunzie significative più recenti sino a quelle più risalenti nel tempo) in tema di identificazione del reato contestato e di distinzione tra violazione dell'art. 434 cod. pen. e dell'art. 676 cod. pen.: 
«Nel delitto di crollo colposo si richiede che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; invece, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone» (Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco e altri, Rv. 273569);
«In tema di disastro colposo, per "costruzione" di cui all'art. 434 cod. pen. si intende qualsiasi manufatto tridimensionale, anche diverso da un edificio, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo e che, per la sua natura e per le ripercussioni che la norma di cui all'art. 434 cod. pen. assegna alla sua caduta, sia atto a determinare conseguenze tali da minacciare la vita o l'incolumità fisica di una cerchia indeterminata di persone. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che il crollo di un di un palo della luce possa integrare il delitto previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen.)» (Sez. 4, n. 35864 del 05/07/2018, Salzano e altri Rv. 273412 );
«Ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo è necessario che il crollo della costruzione - inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali - assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; mentre, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici di cui aii'art. 676, secondo comma, cod. pen., non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l'androne di un palazzo)» (Sez. 4, n, 51734 del 08/11/2017, Piacentini, Rv. 271535, sentenza espressamente richiamata nel ricorso nell'interesse di N.F., p. 146);
«Nel delitto di crollo colposo si richiede che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; invece, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone. (La S.C. ha qualificato l'originaria imputazione di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., riferita ad un caso in cui si era verificato, durante lavori di straordinaria manutenzione, il crollo del solaio, senza interessamento delle strutture portanti e senza danni alle persone, nella contravvenzione prevista dall'art. 676, secondo comma, cod. pen.)» (Sez. 4, n. 18432 del 01/04/2014, dep. 2015, Papiani e altri, Rv. 263886, sentenza richiamate nella sentenza impugnata, alla p. 39, ma di cui la difesa D.F. contesta, alla p. 3, la pertinenza, mentre la difesa N.F., alla p. 147, ne invoca la corretta applicazione);
«Ai fini dell'integrazione del reato di cui agli arti. 434 e 449 cod. pen., per crollo di costruzione, totale o parziale, deve intendersi la caduta violenta ed improvvisa della stessa accompagnata dai pericolo della produzione di un danno notevole alle persone, senza che sia necessaria la disintegrazione delle strutture essenziali dell'edificio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la sussistenza del reato in presenza del distacco completo, su una linea lunga circa 150 metri, del rivestimento di mattoni che rivestiva la parete esterna di un edificio scolastico)» (Sez. 4, n. 239 del 13/12/2011, dep. 2012, Nonni e altro Rv. 251749, sentenza richiamata nella sentenza impugnata, alla p. 39, ma di cui la difesa D.F., alle pp. 3-4, contesta la pertinenza);
«In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, le condotte colpose integranti pericolo di crollo di una costruzione non configurano il delitto di cui all'alt. 449 cod.pen., che richiede il verificarsi di un disastro inteso come disfacimento dell'opera. (Nella specie, la Corte ha escluso che il grave, genetico disastro statico di un edificio, tanto rilevante da determinare pericolo di collasso, configurasse la fattispecie di disastro innominato colposo)» (Sez. 4, n. 18977 del 09/03/2009, Innino, Rv. 244043, precedente invocato dalla difesa D.F. alla p. 4 del ricorso);
«Per la configurabilità del delitto di crollo colposo occorre che il fatto dia luogo a concreto pericolo, da valutarsi "ex ante", per la vita o l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche se appartenenti tutte a determinate categorie, restando irrilevante il mancato verificarsi del danno e differenziandosi la detta ipotesi di reato da quella contravvenzionale di cui all'art. 676, comma secondo, cod. pen. proprio per la presenza, in essa, del pericolo per la pubblica incolumità, derivante dal diffondersi del crollo nello spazio circostante» (Sez. 1, n. 47475 del 29/10/2003, Bottoli ed altri, Rv. 226459);
«Per la sussistenza del delitto di disastro colposo previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen. è necessario che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, dai momento che il pericolo da esso cagionato deve essere caratterizzato dalla potenzialità di diffondersi ampiamente nello spazio circostante la zona interessata dall'evento, sicché ii solo elemento oggettivo del crollo, diversamente da quanto previsto per la contravvenzione di cui all'alt. 677 stesso codice, non è sufficiente per la configurabilità del delitto in questione» (Sez. 1, n. 30216 del 25/06/2003, Barillà, Rv. 225504);
«Il delitto di disastro colposo di cui all'alt. 449 cod. pen. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate al riguardo; è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (c.d. pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l'evento dannoso non si è verificato» (Sez. 4, n. 5820 del 03/03/2000, Alessio G., Rv. 216602);
«Per la sussistenza del delitto di cui agli artt. 449 e 434 cod. pen. è necessario che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè proporzioni notevoli - non limitate ad un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi - e tali da mettere in pericolo una cerchia indeterminata di persone. (Nella specie la Corte ha evidenziato che il crollo aveva interessato un'ampia porzione delle facciate tergali di due fabbricati e di settori di vari solai ai piani, con lesioni di altri edifici ed instabilità della stessa piazza del castello di Ambra e con pericolo non solo degli abitanti degli edifici ma anche di una squadra di operai e di persone indeterminate che si trovavano nei paraggi)» (Sez. 4, n. 11771 del 09/10/1997, P.M. in proc. Posfortunato e altri, Rv. 210152);
«Poiché il concetto di crollo, totale o parziale, di una costruzione implica la disintegrazione delle strutture essenziali di essa in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità, non è sufficiente ad integrare il reato di cui agli artt. 434, 449 cod. pen. il pericolo di un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi, ancorché stabilmente Inserito nella costruzione, qualora non sia possibile che le strutture essenziali di essa risultino definitivamente compromesse. (Nella fattispecie, a seguito di un'esplosione causata dall'accensione del motore di un veicolo, custodito nell'autorimessa di un edificio, da cui era fuoriuscito G.P.L., erano stati gravemente danneggiati alcuni garages vicini, le cui porte erano state divette verso l'esterno, e l'appartamento sovrastante. La Corte di Cassazione ha escluso che ricorressero gli estremi del crollo)») (Sez. 4, n. 10162 del 29/04/1994, Trevisani, Rv. 200156, sentenza invocata dalla difesa D.F. alla p. 4 del ricorso);
«Le due ipotesi di reato, rispettivamente delittuosa e contravvenzionale, previste dall'alt. 449 cod. pen., con riferimento all'art. 434, e dall'alt. 676 stesso codice, differiscono tra loro non soltanto perché soggetto attivo del delitto può essere chiunque, mentre soggetti attivi della contravvenzione possono essere esclusivamente il progettista ed il costruttore, ma si distinguono anche e soprattutto per la differenza inerente all'elemento materiate e, particolarmente per la maggiore gravità dell'avvenimento che caratterizza il delitto rispetto alla contravvenzione. Per la sussistenza del delitto, invero, si richiede che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita e la incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, mentre per la contravvenzione deve trattarsi di semplice rovina di un edificio o di altra costruzione e la circostanza che sia derivato pericolo alle persone è prevista come aggravante» (Sez. 4, n. 9553 del 05/02/1991, Navone ed altro, Rv. 188197);
«Il delitto di crollo di costruzione nella ipotesi colposa prevista dall'art. 449 cod. pen. richiede l'insorgere di un pericolo effettivo per la incolumità pubblica che, per i suoi caratteri di estensione e diffusività, e diverso dal pericolo alle persone previsto nella contravvenzione di rovina di edifici o altre costruzioni(art. 676 cod. pen.)» (Sez. 4, n. 2954 del 26/01/1973, Cheso, Rv. 123848);
«Le due ipotesi di reato, rispettivamente delittuosa e contravvenzionale, previste dall'art 449 cod. pen. con riferimento al 434,e dell'art 676 stesso codice, differiscono tra loro non soltanto perchè soggetti attivi del delitto può essere chiunque,mentre soggetti attivi della contravvenzione possono essere esclusivamente il progettista ed il costruttore, ma si distinguono anche e soprattutto per la differenza inerente all'elemento materiale e, particolarmente, per la maggiore gravita dell'avvenimento, che caratterizza il delitto rispetto alla contravvenzione. Per la sussistenza del delitto, invero, si richiede che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro,di un avvenimento cioè grave e complesso, con conseguente pericolo per la vita e la incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, mentre per la contravvenzione deve trattarsi di semplice rovina di edificio o di altra costruzione e la circostanza che sia derivato pericolo alle persone e prevista con aggravante» (Sez. 6, n. 1462 del 13/07/1967, Lencioni, Rv. 105727).
2.1.2. Ebbene, facendo applicazione nel caso di specie dei criteri appena richiamati, la valutazione complessiva, critica e serena, degli elementi fattuali accertati dai giudici di merito conduce alla qualificazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale: infatti, secondo le stesse informazioni fornite dai giudici di merito, le modalità del crollo e la sua estensione oggettiva, parziale rispetto all'intero edificio, il passaggio di un non irrilevante lasso di tempo tra la caduta dall'alto del pulviscolo, percepita come segnale di pericolo, e l'effettivo cedimento dei pilastri, l'abbattimento solo di una parte del tetto, con caduta tutta avvenuta all'interno del perimetro della chiesa, che in quel momento era chiusa e transennata, essendo interdetta ogni possibilità di accesso, la circostanza che, per effetto della precipitazione verticale, nessuna maceria sia caduta sulla strada pubblica e comunque all'esterno, consentono di escludere sia la diffusività degli effetti dannosi del crollo nello spazio circostante sia il concreto pericolo per la vita o per l'incolumità fisica di una cerchia indeterminata di persone, indispensabili come si è detto, per la configurazione del delitto.
Dall'accoglimento del motivo di ricorso discende la presa d'atto dell'intervenuta prescrizione dell'illecito.
2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso nell'interesse di D.F., osserva il Collegio come non risponda al vero l'asserzione che i giudici di merito non si sarebbero misurati con i contributi conoscitivi offerti dai testi ispettore di Polizia R. e geometra G.R.: infatti, alle pp. 26-27 della sentenza impugnata ed alla p. 16 di quella del Tribunale si è ha spiegato - non illogicamente - che il passaggio della deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria secondo il quale al momento del suo sopralluogo il 29 dicembre 2010 la situazione era posto e non vi erano più macerie, non è decisivo a causa della imprecisione in ragione delle scarse conoscenze del teste (sc/V/cet: di ingegneria ed altre discipline tecniche, non giuridiche) ed anche perché in contrasto con le emergenze documentali e, in modo particolare, con quelle fotografiche, esaminata dai Giudici; mentre alle pp. 27-28 la Corte territoriale ha spiegato, sempre non illogicamente, perché attribuire maggiore credito alle risposte fornite dal testimone, che peraltro ancora lavora per la ditta CESA e che ha avuto un ruolo attivo nei fatti, in un'epoca meno lontana.
Quanto al richiamo alla pretesa decisività (che sarebbe stata trascurata) delle deposizioni dei testi T.S. e F.E. (richiamate in estrema sintesi alla p. 7 dell'appello ma allegate materialmente al ricorso, sub n. 4) circa la assidua presenza dell'imputato D.F. nel cantiere e sulla mancanza di conoscenza di problemi sorti durante l'esecuzione dei lavori, si tratta di valutazioni di puro fatto; si vedano comunque le osservazioni svolte - più avanti - al punto n. 2.4 del "considerato in diritto".
Né, infine, i giudici di merito si sono basati, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, "solo" sulla consulenza A., avendo tratto la propria convinzione anche dal contenuto delle consulenze della parte civile, di un consulente di imputati diversi dagli odierni ricorrenti, da documentazione, fotografica ed amministrativa, e da testimonianze.
2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato: esso è strutturato come una - assai generica - richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., comma 2, comma cui il ricorrente, peraltro, attribuisce nell'esposizione del motivo - non cogliendo nel segno - una qualche autonomia concettuale, affine alla "insufficienza di prove" di cui all'art. 479, comma 3, dell'abrogato codice di rito, che, però, oggi la formula adoperata dal legislatore («anche quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova») non consente più.
Infatti, è pacifico che manchi l'interesse ad impugnare per ottenere una riforma da assoluzione ai sensi del comma 2 ad assoluzione ai sensi del comma 1 dell'art. 530 cod. proc. pen. (in tal senso v., infatti, Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep, 1996, P.G. in proc. Fachini, Fachini e altri, Rv. 203762; in conformità le Sezioni semplici successive: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 27917 del 06/05/2009, Merlo, Rv. 244207; Sez. 5, n. 49580 del 26/09/2014, Rosa, Rv. 261341; Sez. 3, n. 51445 del 15/09/2016, Papotti, Rv. 268397; Sez. 6, n. 49554 del 11/09/2018, Buffardeci, Rv. 274433; decisioni tutte che hanno tutte precisato che l'assoluzione con una formula non ha minore pregnanza dell'altra).
Insomma, deve affermarsi che l'assoluzione ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen. non è un tertium genus, una pronunzia per così dire "intermedia" tra condanna ed assoluzione, ma è anch'essa un'assoluzione "a tutti gli effetti".
2.4. Con il quarto motivo si pongono censure di pieno merito pur in presenza di una doppia conforme.
In ogni caso, è agevole osservare che i passi della deposizione del teste G.R. all'udienza del 31 gennaio 2018 sarebbero significativi, in tesi difensiva, per dimostrare: che non si è avuto in concreto un pericolo diffuso, perché nessuno, oltre - strettamente - agli addetti ai lavori, poteva entrare nel cantiere e perché la precipitazione è avvenuta in senso verticale, cioè senza il rischio di travolgere altri immobili o strade vicine o eventuali passanti; e che nessuno aveva informato il geometra D.F. di qualche problema, in particolare riguardante la colonna n. 2 (argomento che era stato svolto alla p. 7 dell'appello con succinto richiamo delle testimonianze T.S. ed F.E.).
Si tratta di aspetti già presi in considerazione nell'esame del motivo relativo alla corretta qualificazione giuridica del fatto (punto n. 2.1. del "considerato in diritto"), se cioè delitto di crollo colposo ovvero contravvenzione di rovina di edifici. In ogni caso, quanto al tema della presenza / assenza sul cantiere dell'imputato e alla circostanza che siano stati, o meno, segnalati problemi al direttore dei lavori geometra D.F., si impongono due osservazioni, una in fatto e una in diritto:
A) - in fatto - l'istruttoria svolta, secondo quanto riferiscono i giudici di merito (v. specialmente la sentenza di primo grado), ha fatto emergere che l'imputato D.F. era frequentemente presente sul cantiere;
B) - in diritto - in ogni caso, in diritto, «Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'Ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto» (Sez. 4, n. 46428 del 14/09/2018, Amico ed altri, Rv. 273991, in conformità, Sez. 4, n. 18445 del 21/02/2008, Strazzanti, Rv. 240157, secondo cui «Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'Incarico ricevuto»).
2.5. Quanto, infine, all'ultimo motivo nell'interesse di D.F. (pretesa omissione di pronunzia in relazione a memoria difensiva dell'11 settembre 2017), si osserva che, in realtà, ai temi con la stessa posti si trova adeguata risposta nella sentenza impugnata - sicché non si ravvisa il denunziato vizio di omissione di pronunzia.
Nella memoria in questione si affrontano (talora solo accennandoli) i seguenti aspetti:
2.5.1. - non condivisibilità della causa del crollo individuata dall'ing. A., la cui relazione sarebbe meramente "teorica" in quanto effettuata dopo la rimozione delle macerie, in una situazione cioè alterata, e basata su mere ipotesi (pp. 1 e 3 della memoria);
2.5.2. - nessuno avrebbe mai chiesto al geom. D.F. interventi o modifiche, cioè egli non sapeva e non aveva l'obbligo di presenza quotidiana ma soltanto di visita periodica e in caso di particolari lavorazioni, previo accordo con l'impresa esecutrice dei lavori (pp. 1-3 della memoria);
2.5.3. - «non risulta che i progettisti strutturali - Ing. G. e Ing. M. - abbiano condotto accertamenti riguardanti l'approfondimento del fusto delle colonne al di sotto della quota. Tale approfondimento a carico dei progettisti strutturali era necessario non solo per verificare le condizioni di sicurezza in cui versavano le estremità di appoggio inferiore dei pilastri, ma 
anche per verificare l'efficacia dell'intervento del consolidamento proposto» (così, testualmente, alla p. 2 della memoria);
2.5.4. - l'impresa esecutrice dei lavori non avrebbe dovuto dare inizio alla lavorazione sulla colonna n. 2 né a lavori pericolosi in assenza del direttore dei lavori, direttore dei lavori che quel giorno - si sottolinea - quel giorno era, legittimamente, assente (pp. 2-3 della memoria);
2.5.5. - il giorno del crollo non era presente nemmeno il direttore dei lavori del cantiere, arch. N.F. (p. 3 della memoria);
2.5.6. - l'appaltatore è tenuto ad osservare puntualmente tutte le misure di sicurezza (p. 3 della memoria);
2.5.7. - il perito industriale P.C., coordinatore per la sicurezza, non ha adeguato il piano di sicurezza (p. 3 della memoria);
2.5.8. - non si è verificato nessun pericolo per la comunità sia perché il crollo è avvenuto all'interno della Chiesa sia perché l'intero cantiere era delimitato e transennato e non vi era possibilità di accesso (p. 3 della memoria).
2.6. Ebbene, premesso che, limitatamente ai punti diversi dai nn. 2.5.3. e 2.5.4., non vi è contestazione nel ricorso (e si rinviene comunque risposta nelle sentenze di merito, congiuntamente valutate), quanto ai punti nn. 2.5.3. e 2.5.4., denunziati nel ricorso, si osserva, rispettivamente, quanto segue:
in realtà, i giudici di merito hanno affrontato il tema della mancanza di saggi sulla profondità o meno del sostegno delle colonne, puntualizzando che si è trattato di una strada forse «non ottimale [..] ma da ritenere comunque ragionevole» (così, testualmente, alla p. 34 della sentenza di primo grado) e sottolineando, in più passaggi, che la ipotesi fatta dai progettisti strutturali e dal geologo-geotecnico era espressamente destinata a modifica in caso di constatazione di una diversa situazione fattuale, ciò che avrebbe imposto il blocco dei lavori e una modifica del progetto, come precisato nel capitolato speciale di appalto, e che i progettisti ed il geologo-geotecnico avevano indicato, comunque, l'esigenza di puntellature, che, però, non erano state eseguite (pp. 13-15, 17, 23, 28-30 e 34-37 della sentenza del Tribunale e pp. 31-32 di quella di secondo grado);
l'ulteriore passaggio contenuto nel ricorso (secondo cui l'impresa esecutrice dei lavori non avrebbe dovuto dare inizio alla lavorazione sulla colonna n. 2 né a lavori pericolosi in assenza del direttore dei lavori, direttore dei lavori che quel giorno - si sottolinea - era legittimamente assente) è meramente assertivo e, comunque, non tiene conto che al geometra D.F., che aveva un dovere di presenza, sia pure non assidua, e che, in effetti - hanno accertato i giudici di merito - era assai presente sul cantiere (cfr pp. 21-22 della sentenza del Tribunale, che considera anche le deposizioni T.S. ed F.E.), non si contesta, come si è già visto, una omissione o una mancanza o una distrazione, per così dire, "puntiforme" realizzata la mattina stessa del crollo, ma invece di avere tollerato e consentito una pluralità di imprudenze, necessariamente protratte nel tempo, relative al tipo di scavo in concreto effettuato intorno alle colonne, non solo alla n. 2, alla profondità di esso, all'impiego di mezzi a percussione che hanno causato vibrazioni in una struttura del milletrecento, al mancato puntellamento, alla mancata sospensione delle attività e alla mancata richiesta di varianti (v. punti nn. 2.1. e 2.2. del "ritenuto in fatto").
2.7. Per tutte le ragioni esposte, preso atto della prescrizione, deve rigettarsi il ricorso di D.F. agli effetti civili.
3. Ricorso nell'interesse dell'arch. N.F. (avv. Roberto Bianchi).
3.1.Sulla eccezione di illegittimità - per abnormità - del decreto di correzione errore materiale e di contestuale anticipazione della data dell'udienza, corretto risulta il ragionamento della Corte di appello (p. 24 della sentenza impugnata) circa la mancanza di interesse pratico, essendo stati comunque - ampiamente - rispettati i termini per comparire (circa sei mesi), non avendo peraltro il ricorrente specificato il vantaggio pratico perseguito con l'invocato annullamento dell'atto che si assume viziato, posto che nel corso della eventuale udienza da tenersi ex art. 127 cod. proc. pen. la difesa comunque non avrebbe avuto titolo per interloquire utilmente sulla date della nuova udienza, da fissarsi da altra autorità ai sensi dell'art. 132 disp. att. cod. proc. pen., e che, come risulta dalla p. 15 della sentenza impugnata, la transazione è stata depositata successivamente (il 19 dicembre 2014) rispetto alla data di udienza originariamente fissata (9 ottobre 2014).
Né il provvedimento del giudice può dirsi "abnorme" perché non ha creato alcuno stallo insuperabile ed anche perché esso, seppure possa dirsi avere il G.u.p. nel caso di specie esercitato in qualche modo una facoltà che l'art. 465 cod. proc. pen. attribuisce al Presidente del Tribunale, non risulta affetto da alcun sindacabile vizio processuale.
I giudici di merito hanno fatto, quindi, corretta applicazione del principio di diritto, che va opportunamente ribadito, secondo il quale «È inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto dall'Imputato avverso il provvedimento con cui il G.u.p. corregge con procedura "de plano" il decreto che dispone il giudizio immediato (nella specie, sostituendo il Tribunale, quale organo competente per la celebrazione del giudizio, con la indicazione della Corte di Assise), in difetto di allegazione della deduzione difensiva che non è stato possibile proporre nell'omessa udienza camerale» (Sez. 2, n. 4257 del 10/01/2015, Cocco e altro, Rv. 262370; in termini, v. già Sez. 5, n. 22610 del 28/01/2010, Marano, Rv. 247470).
3.2. Quanto ai temi sviluppati nel - lungo - secondo motivo di ricorso nell'interesse di N.F., il Collegio prende atto che, diversamente da quanto denunziato, non si tratta di travisamenti" ma solo di fisiologiche diversità di apprezzamento delle emergenze istruttorie e che la difesa - ma con ogni evidenza inammissibilmente - reclama una diversa valutazione dei fatti già adeguatamente considerati dal Tribunale e dalla Corte di appello.
3.3.Sulla configurabilità nel caso di specie del caso fortuito, valgono le medesime considerazioni svolte a proposito del ricorso del coimputato al punto n. 2.6. del "considerato in diritto", cui si rinvia.
L'affermazione che la colonna n. 2 fosse più instabile delle altre è mera asserzione del ricorrente, fondata solo sulla opinione del teste G.R., peraltro già disattesa - con diffusa, adeguata e congrua motivazione - dai giudici di merito alla stregua della consulenza A. (cfr. pp. 27-28 della sentenza impugnata); inoltre - e soprattutto - si è già detto che le difese tendono a "confinare", per così dire, in maniera "puntiforme", alla mattina del crollo ciò che, invece, è stato ricostruito dai giudici di merito essere stato l'effetto di una pluralità di attività imprudenti, imperite e negligenti, per forza di cose reiterate e protratte nel tempo, relative al tipo di scavo in concreto effettuato intorno alle colonne, non solo alla n. 2, ma anche - quantomeno - a quella ad essa prospiciente, alla profondità dello scavo all'Impiego nello stesso, vicino ad antiche colonne, effettuato anche con mezzi non adatti e che hanno provocato vibrazioni, al mancato puntellamento, alla mancata sospensione delle attività e alla mancata richiesta di varianti una volta constata la non corrispondenza tra le previsioni e lo stato di fatto riscontrato (cfr. punti nn. 2.1. e 2.2. del "ritenuto in fatto" e n. 2.6. del "considerato in diritto").
3.4. Quanto al quarto motivo di ricorso, con cui si sostiene la necessità di qualificazione del fatto nella contravvenzione p. e p. dall'art. 676 cod. pen., con conseguente presa d'atto del decorso del termine massimo prescrizionale, esso è fondato, per le ragioni già esposte al punto n. 2.1 del considerato in dirotto".
3.5. A proposito della censura riguardante il trattamento sanzionatorio, vero è che si è data la medesima pena, senza particolare impegno motivazionale (v. p. 40 della sentenza impugnata e p. 46 di quella di primo grado) ad entrambi gli imputati: si osserva, però, non solo che si tratta di una sanzione che è di poco superiore al limite minimo edittale, nella forbice tra uno e cinque anni («La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima a! minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.»: Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197, in conformità, tra le numerose, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537) ma anche, e soprattutto, che la questione-pena è risolta in maniera tranciante dall'accoglimento del precedente motivo di ricorso.
4.Consegue, dunque, qualificato il fatto come violazione dell'art. 676 cod. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Deve essere rigettato il ricorso agli effetti civili di D.F., che va condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile Parrocchia di San Giacomo di Spoleto (la parte civile non ha rassegnato conclusioni nei confronti dell'altro imputato, con il quale è intervenuto accordo, v. pp. 21 e 46 della sentenza del Tribunale), spese che, esaminata la nota, si liquidano come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.
 

 

Qualificato il fatto come violazione dell'art. 676 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso di D.F. agli effetti civili e lo condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile Parrocchia di San Giacomo di Spoleto che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso il 7 novembre 2019.