Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, n. 171
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78».
G.U. 31 gennaio 2020, n. 25

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e, in particolare, l'articolo 6;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e in particolare l'articolo 3, comma 4, lettera b);
Ritenuto necessario apportare al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, le modifiche volte a migliorare i livelli di efficienza ed efficacia delle articolazioni periferiche attraverso soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilità e correlate alle specifiche esigenze operative e di contesto dei territori di riferimento;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2019;
Acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
 

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 2:
1) Al comma 1, lettera a), n. 2), dopo la parola: «commissariati» è inserita la seguente: «distaccati»;
2) Al comma 1, lettera a), il numero 3 è sostituito dal seguente:
«3. Distretti, commissariati sezionali di pubblica sicurezza e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati sezionali di pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;»;
3) Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3 è inserito il seguente:
«3-bis. sezioni investigative periferiche con competenza territoriale interregionale o interprovinciale, istituite alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le attività di contrasto della criminalità organizzata, con specifico riferimento ai delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;»;
4) Al comma 1, lettera b), n. 3, prima delle parole «strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «uffici di coordinamento sanitario, centri sanitari polifunzionali ed altre»;
5) Al comma 1, lettera b), il numero 4 è sostituito dal seguente:
«4. centri interregionali o regionali di polizia scientifica, anche con funzioni di coordinamento territoriale dei centri provinciali di polizia scientifica e delle sezioni di polizia scientifica, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza;»;
6) Al comma 1, lettera b), numero 5, le parole da: «zone telecomunicazioni» fino a: «centri motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, centri elettronici ed informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, centri motorizzazione e centri infrastrutture,»;
7) Il comma 2-bis è abrogato;
b) all'articolo 3:
1) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le questure sono ordinate in:
a) ufficio di gabinetto del questore, per l'esercizio delle funzioni di supporto al Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per la pianificazione, l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica in ambito provinciale, nonché per la cura delle relazioni esterne e del cerimoniale;
b) ufficio polizia anticrimine, per l'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza e per l'esercizio del potere di proposta delle misure di prevenzione di competenza dell'autorità giudiziaria, nonché per l'elaborazione delle linee di intervento anticrimine a favore degli uffici investigativi della Polizia di Stato in ambito provinciale, con particolare riguardo all'analisi dei fenomeni criminosi, alle vittime, alle persone vulnerabili e al contrasto della violenza di genere;
c) ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, per le attività di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, attraverso il controllo effettuato con il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione di pubblica sicurezza di competenza del Questore, per la predisposizione di contributi informativi ai fini della concessione delle autorizzazioni previste dalla medesima legislazione di competenza del Prefetto e del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché per la verifica sul rispetto degli obblighi di legge nell'esercizio delle attività autorizzate a mente della predetta legislazione;
d) Squadra mobile, per lo svolgimento delle attività investigative - di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria - in materia di criminalità comune e organizzata, per la repressione dei reati in ambito provinciale, per la ricerca e la cattura dei latitanti, fatte salve le attribuzioni delle sezioni investigative periferiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3-bis;
e) DIGOS (Ufficio per le investigazioni generali e le Operazioni Speciali-DIGOS), per l'analisi ed il monitoraggio dei fenomeni socio-economici, occupazionali e del tifo organizzato rilevanti per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica e per le attività di informazione, prevenzione e contrasto in materia di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo nazionale e internazionale;
f) Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per l'attuazione delle linee strategiche individuate dal Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza in materia di controllo del territorio e prevenzione generale, per la gestione della sala operativa e per il coordinamento delle eventuali unità specialistiche, dei servizi di pronto intervento e soccorso pubblico, nonché per la ricezione delle denunce;
g) ufficio immigrazione, per le attività riguardanti l'ingresso, il soggiorno ed il respingimento degli stranieri, nonché per i contributi informativi relativi all'espulsione, al riconoscimento della protezione internazionale e dello status di apolide, al conferimento della cittadinanza, nonché all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea;
h) uno o più uffici per l'assolvimento delle seguenti attribuzioni:
1. gestione delle risorse umane, con i conseguenti adempimenti in materia di stato giuridico e matricolare, mobilità, progressione in carriera, procedimenti premiali e disciplinari, riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, aggiornamento professionale, procedure concorsuali, contenzioso e per le attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. per le funzioni logistiche e telematiche, compresi l'archivio e la gestione automatizzata delle informazioni di polizia, riguardanti i settori delle infrastrutture, degli impianti tecnici, delle telecomunicazioni ed informatica, della motorizzazione, del vestiario, dell'equipaggiamento, del casermaggio e dell'armamento;
3. per le attività amministrativo-contabili riguardanti il trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale, l'assolvimento delle funzioni relative al servizio di cassa, la gestione del fondo scorta, la tenuta delle scritture contabili e la liquidazione delle spese previste dalla normativa vigente;
i) ufficio sanitario provinciale, per le attività di assistenza sanitaria e psicologica nei confronti del personale, nonché per quelle medico-legali, di medicina preventiva e del lavoro, di tutela e promozione della salute nei luoghi di lavoro.»;
2) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori della Polizia di Stato e sono assegnati:
a) primi dirigenti della Polizia di Stato per l'espletamento delle funzioni vicarie;
b) preferibilmente funzionari con qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato ovvero di vice questore o di vice questore aggiunto della Polizia di Stato per la preposizione all'ufficio di gabinetto, all'ufficio polizia anticrimine e all'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, in considerazione delle esigenze operative e funzionali di ciascuna provincia.»;
3) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera h), svolge attività di controllo interno e può essere, altresì, delegato alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attività.»;
4) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b), con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto dei livelli di responsabilità correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale, sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, i posti da conferire ai funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nell'ambito degli uffici di cui al comma 2).»;
5) Il comma 6 è abrogato;
6) Il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con le modalità di cui all'articolo 3-bis, comma 4, si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati distaccati e sezionali di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.»;
c) Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza). - 1. Le questure delle città metropolitane e di quelle ad esse assimilate di cui alla Tabella A e le otto questure dei capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, che sono entrambe parte integrante del presente regolamento, hanno un ordinamento differenziato, individuato ai sensi del comma 4.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, in considerazione dell'evoluzione delle esigenze operative e funzionali di ciascun territorio, può modificare l'individuazione delle questure di cui alla Tabella B, il cui numero non può in ogni caso essere superiore ad otto, previo rilevamento di indicatori specifici, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
3. Alle questure di cui al comma 1, in quanto sedi di particolare rilevanza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica.
4. Per le questure di cui al comma 1, al fine di far fronte alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'interno può prevedere che la direzione degli uffici per la trattazione degli affari amministrativo-contabili è affidata a dirigenti di seconda fascia dell'area 1 dell'amministrazione civile dell'interno. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse, provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.»;
d) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio). - 1. Il supporto tecnico-logistico sul territorio è svolto, nei settori di rispettiva competenza, dai seguenti uffici, dipendenti dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza:
a) centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) centri elettronici ed informatici;
c) centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;
d) centri motorizzazione;
e) centri infrastrutture.
2. Gli uffici di cui al comma 1 forniscono alla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per il monitoraggio e l'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e strumentali delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, nonché per la pianificazione e la programmazione degli acquisti e dei lavori e per la successiva conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei settori di competenza.»;
e) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Uffici di coordinamento sanitario). - 1. Gli uffici di coordinamento sanitario, istituiti alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza presso i capoluoghi di regione e di provincia di cui all'allegata Tabella C, che ne determina la competenza territoriale ed è parte integrante del presente decreto, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attività delle strutture sanitarie periferiche.
2. Agli uffici di coordinamento sanitario sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato, nell'ambito della relativa dotazione organica.
3. Alla sistemazione logistica degli uffici di cui al comma 1 provvedono gli uffici sanitari provinciali.»;
f) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Centri sanitari polifunzionali). - 1. I centri sanitari polifunzionali, istituiti per lo svolgimento delle attività diagnostiche, anche di carattere specialistico, finalizzate alla valutazione dell’idoneità al servizio ed alla promozione della salute del personale, statistico-epidemiologiche e agli accertamenti strumentali per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro, sono posti alle dirette dipendenze degli uffici di coordinamento sanitario competenti per il territorio ove essi hanno sede.»;
g) Dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:
«Art. 7-ter (Costituzione ed ordinamento degli Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio, degli Uffici di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali). - 1. Alla costituzione ed all'ordinamento degli uffici di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis, alla definizione dei loro compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonché della relativa dotazione organica di personale e di mezzi si provvede con i decreti di cui agli articoli 8 e 9, adottati secondo le rispettive competenze.»;
h) L'articolo 10 è abrogato.
 

Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Art. 3
Disposizioni transitorie e finali

1. Il Ministro dell'interno ed il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza adottano i provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 5 e 7, all'articolo 3-bis, comma 4, ed all'articolo 7-ter, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come rispettivamente sostituiti ed introdotti dal presente regolamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Fino all'adozione dei decreti di cui al primo periodo, la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituita dalle tabelle A, B e C, accluse al presente provvedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2020 Interno, foglio n. 156


Tabella A
(prevista dall'art. 3-bis, comma 1)
Elenco delle questure delle quattordici città metropolitane.
1) Bari;
2) Bologna;
3) Cagliari;
4) Catania;
5) Firenze;
6) Genova;
7) Messina;
8) Milano;
9) Napoli;
10) Palermo;
11) Reggio Calabria;
12) Roma;
13) Torino;
14) Venezia.

Tabella B
(prevista dall'art. 3-bis, comma 1)
Elenco delle otto questure di sedi di particolare rilevanza individuate sulla base delle esigenze operative e funzionali dei contesti territoriali di riferimento.
1) Catanzaro;
2) Trieste;
3) Brescia;
4) Bergamo;
5) Salerno;
6) Padova;
7) Verona;
8) Caserta.

Tabella C
(prevista dall'art. 7, comma 1)
Sedi e competenza territoriale degli uffici di coordinamento sanitario.
1) Catania: coordinamento sanitario per le Regioni Sicilia e Calabria;
2) Firenze: coordinamento sanitario per le Regioni Toscana, Marche ed Umbria;
3) Milano: coordinamento sanitario per le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna;
4) Napoli: coordinamento sanitario per le Regioni Campania, Basilicata, Molise e Puglia;
5) Roma: coordinamento sanitario per le Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;
6) Torino: coordinamento sanitario per le Regioni Piemonte, Liguria e Val d'Aosta;
7) Venezia: coordinamento sanitario per le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige.