Tipologia: Accordo Territoriale
Data firma: 19 febbraio 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.10.2003
Parti: Unione Albergatori e Pubblici Esercenti e Asgb, Cgil/Agb-Filcams-Lhfd, Cisl/Sgb-Fisascat, Uil/Sgk-Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo, Hotel, Bolzano
Fonte: fisascat.it


Accordo Territoriale delle Aziende del Settore Turismo e Pubblici Esercizi sui contratti a tempo determinato estivi

Bolzano, addì 19.02.2003, tra l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano […], e le Federazioni Sindacali Provinciali del Settore Asgb […], Cgil/Agb - Filcams - Lhfd […], Cisl/Sgb - Fisascat […], Uil/Sgk - Uiltucs […], è stato concordato quanto segue: ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e del CCNL del 6 ottobre 1994 e 22 gennaio 1999, art. 58 e 62, del settore Turismo, le parti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine:

Contratto a termine (feriale)
1. Al fine della integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo giugno - ottobre le aziende aderenti all'Associazione degli Albergatori della Provincia di Bolzano potranno stipulare contratti a termine estivi della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentano
a) scuole alberghiere, I giovani potranno essere impiegati in
b) istituti professionali superiori settori di inserimento corrispondenti
c) scuole professionali o corsi di studi universitari al corso scolastico frequentato.
d) altre scuole non corrispondenti al corso scolastico solamente per il reparto sala, bar (cameriere).
2. L'Ufficio del Lavoro competente richiederà la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata al momento della comunicazione dell'assunzione diretta.
[…]
4. Orario di lavoro / Tutela minori
Le Aziende con l'applicazione del presente accordo si impegnano al rispetto delle norme vigenti legislative e contrattuali in materia di orario di lavoro.
Le parti contraenti dichiarano la nullità dell'accordo per quanto riguarda gli aspetti retributivi nel caso in cui venissero accertate violazioni contrattuali dagli organi preposti o dalla magistratura, per i lavoratori sotto 18 anni che superano l'orario di lavoro di 40 ore settimanali, fermo restando la possibilità di conguagliare nell'arco della stagione - nei limiti della legge - le eventuali ore di lavoro oltre l'orario contrattuale con riposi compensativi per i lavoratori oltre 18 anni.
Per quanto non previsto nei capi precedenti valgono le norme del CCNL di categoria.
5. Il contratto individuale di assunzione a termine deve essere predisposto secondo lo schema allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante.
6. Validità e sfera di applicazione
Il presente accordo territoriale si applica alle sole aziende aderenti all'Associazione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia di Bolzano che sono in regola col versamento delle quote di assistenza contrattuale (Covela/Covelco) e quelle della Cassa Turistica.
7. […]