Cassazione Penale, Sez. 4, 05 febbraio 2020, n. 4886 - Autista investito da un muletto e responsabilità del committente. Non basta prendere in considerazione il rischio nel DUVRI: va data concreta e adeguata attuazione alle previsioni di sicurezza


 

 

Responsabilità del direttore dell'ufficio tecnico e dello stabilimento della ditta committente, con funzioni organizzative e dispositive in materia di prevenzione antinfortunistica e igiene del lavoro.
Secondo i giudici di merito l'infortunio è una diretta conseguenza della mancata previsione cautelare di procedure per evitare il rischio di investimenti degli autisti durante il carico sugli automezzi, sia sotto il profilo della mancata previsione del divieto per gli autisti di scendere dal veicolo nel luogo di carico, sia sotto quello della mancata individuazione di una zona tassativa per effettuare i controlli necessari per la verifica del corretto fissaggio del carico.
L'imputato è stato considerato titolare di una posizione di garanzia, quale responsabile in materia di prevenzione antinfortunistica del Gruppo Centro Nord, che aveva stipulato, in data 8.9.2008, con la ditta Fasoli Trasporti un contratto di appalto avente ad oggetto il trasporto di manufatti. La ditta Fasoli aveva, a sua volta, subappaltato l'attività alla ditta di autotrasporti V. Antonio, di cui l'infortunato era dipendente.
La Corte territoriale ha ritenuto che il A.M., quale soggetto committente, deve rispondere, anche in caso di subappalto, dell'omesso controllo in ordine all'adozione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile, senza particolari indagini.


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 17/12/2019

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 27.9.2018 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato A.M. responsabile del reato di lesioni colpose oggetto di imputazione.
L'addebito nei confronti del prevenuto è quello di aver cagionato colposamente gravi lesioni al lavoratore D.D. durante le operazioni di posizionamento di un carico appena effettuato sull'automezzo condotto dall'infortunato.
In particolare, secondo quanto accertato in sede di merito, il D.D., autista della società V. Trasporti, la mattina del 19.12.2011 si recava, alla guida di un camion, presso lo stabilimento della società Gruppo Centro Nord per effettuare un carico di solai prefabbricati. In uno dei piazzali adibiti alle operazioni di carico dei camion, il D.D. attendeva a bordo del mezzo che fossero completate le operazioni di carico, fin quando il carrellista lo invitava a procedere alle operazioni di fissaggio del carico nella parte anteriore del camion. Fissati i materiali nella parte anteriore, l'autista si era spostato verso la parte posteriore del mezzo per verificare la corretta sistemazione del carico. Mentre si trovava sul lato destro, a pochi metri dal semirimorchio, il D.D. veniva travolto da un "muletto" guidato da R.R., dipendente del Gruppo Centro Nord, che stava transitando in quel momento nella zona del carico e che non si era accorto della presenza dell'autista, la cui gamba destra veniva schiacciata dalla ruota anteriore sinistra del muletto, riportando gravi lesioni che conducevano fino alla amputazione dell'arto inferiore destro.
2. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti del A.M., quale direttore dell'ufficio tecnico e dello stabilimento della ditta "Gruppo Centro Nord", con funzioni organizzative e dispositive in materia di prevenzione antinfortunistica e igiene del lavoro.
Secondo i giudici di merito l'infortunio è una diretta conseguenza della mancata previsione cautelare di procedure per evitare il rischio di investimenti degli autisti durante il carico sugli automezzi, sia sotto il profilo della mancata previsione del divieto per gli autisti di scendere dal veicolo nel luogo di carico, sia sotto quello della mancata individuazione di una zona tassativa per effettuare i controlli necessari per la verifica del corretto fissaggio del carico.
L'imputato è stato considerato titolare di una posizione di garanzia, quale responsabile in materia di prevenzione antinfortunistica del Gruppo Centro Nord, che aveva stipulato, in data 8.9.2008, con la ditta Fasoli Trasporti un contratto di appalto avente ad oggetto il trasporto di manufatti. La ditta Fasoli aveva, a sua volta, subappaltato l'attività alla ditta di autotrasporti V. Antonio, di cui il D.D. era dipendente.
La Corte territoriale ha ritenuto che il A.M., quale soggetto committente, deve rispondere, anche in caso di subappalto, dell'omesso controllo in ordine all'adozione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile, senza particolari indagini.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.M., lamentando quanto segue.
I) Violazione di legge in relazione all'inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Deduce che l'addebito colposo riconosciuto dai giudici di merito trova il suo fondamento giuridico esclusivamente nella violazione di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, segnatamente nella predisposizione da parte del committente di un DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) insufficiente e contraddittorio. Tale profilo di responsabilità, tuttavia non è minimamente esplicato o menzionato nel capo di imputazione. Ciò ha costretto i giudici di merito ad individuare un diverso profilo di responsabilità del tutto slegato e avulso dall'imputazione inizialmente mossa. Ulteriore salto logico è rappresentato dall'assenza in questo processo della principale posizione di garanzia prevista dalla legislazione prevenzionistica, ossia il datore di lavoro dell'infortunato.
II) Mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno.
Deduce che erroneamente la Corte territoriale non ha riconosciuto la detta attenuante, nonostante sia stato pacificamente accertato che la persona offesa è stata risarcita del danno subito da parte della compagnia assicuratrice della ditta Gruppo Centro Nord.
III) Mancata concessione del regime di prevalenza delle attenuanti; eccessività della pena inflitta.
IV) Mancato riconoscimento del beneficio della non menzione.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso è infondato, posto che in esso si sviluppano doglianze che hanno già trovato congrua e adeguata risposta, immune da errori in diritto, nella sentenza impugnata.
2. La Corte territoriale, con riferimento alla lamentata violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, ha fondatamente argomentato nel senso che anche il profilo di colpa specifica ritenuto sussistente dal primo giudice - in punto di violazione degli obblighi previsti dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 -, deve ritenersi ricompreso nel fatto descritto nel capo di imputazione, alla luce di tutte le risultanze istruttorie processualmente emerse, sulle quali l'imputato si è ampiamente difeso. I giudici di merito hanno accertato che il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) prevedeva che l'autista potesse scendere dal proprio veicolo, avendo il compito di controllare il corretto posizionamento del carico, ma ne doveva restare nelle vicinanze, proprio al fine di evitare situazioni di rischio come quella in concreto verificatasi. Tale rischio, dunque, era stato preso in considerazione nel DUVRI, ma è emerso che non era stata data concreta e adeguata attuazione alle previsioni di sicurezza, per cui anche la disposizione di recarsi nella strada privata - al di fuori della zona di carico - per controllare il posizionamento del camion non era stata codificata. Di qui l'addebito di responsabilità colposa nei confronti del prevenuto, stante la mancata previsione cautelare di procedure per evitare il rischio di investimento degli autisti (di altra ditta) durante il carico sugli automezzi.
E' noto, del resto, che in tema di reati colposi, non vi è violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza qualora sia aggiunto un ulteriore profilo di colpa non menzionato nell'imputazione, sempre che l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, Castellano, Rv. 27450002), come indubbiamente avvenuto nel caso di specie.
3. Quanto alla ulteriore doglianza che attiene alla lamentata assenza, fra gli accusati, del datore di lavoro dell'Infortunato, è appena il caso di rilevare che tale censura appare generica e inconferente, proprio in considerazione del fatto che il presupposto essenziale della responsabilità colposa ascritta all'imputato è costituito, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, dalla predisposizione di un DUVRI incompleto e inadeguato. La doglianza è, quindi, priva di concreta incidenza rispetto alla posizione di garanzia dell'imputato.
4. Le restanti censure in tema di circostanze attenuanti e di trattamento sanzionatorio restano assorbite dall'intervenuta estinzione del reato in disamina, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, in data 19.6.2019. 
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.
5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penale, per essere il reato estinto per prescrizione.
Il ricorso va rigettato agli effetti civili ed il ricorrente va, conseguentemente, condannato a rifondere alla parte civile costituita le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.
 

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente a rifondere alla parte civile M.B. le spese per questo giudizio di legittimità, che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 17 dicembre 2019