Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 febbraio 2020, n. 2844 - Schiacciamento delle dita e liquidazione del danno


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 06/02/2020

 

Rilevato che
 

 

Con sentenza in data 5 febbraio- 6 marzo 2015 nr. 173 la Corte d'Appello di Bologna, per quanto ancora in discussione, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla compagnia di assicurazione GENERALI ITALIA spa— chiamata in causa dal datore di lavoro ARMETAL srl— riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Forlì e, per l’effetto, riduceva gli importi liquidati in primo grado in favore della lavoratrice A.P. a titolo di risarcimento del danno subito per l’infortunio sul lavoro occorsole in data 19 febbraio 2008 (schiacciamento del secondo dito di entrambe le mani).
La Corte territoriale non condivideva le valutazioni del Tribunale in ordine alla liquidazione del danno morale e del danno patrimoniale.
Quanto alla liquidazione del danno morale, osservava che il ctu del primo grado aveva accertato un danno biologico permanente del 13% considerando anche il danno psichico (disturbo cronico dell’adattamento).
Nelle tabelle del Tribunale di Milano utilizzate per la liquidazione del danno biologico era già compresa la componente del danno morale; la sentenza appellata aveva ulteriormente aumentato per arrontondamento il valore del punto di invalidità (da euro 3.025,96 ad euro 3.100), operando, così, un adeguamento al caso concreto.
La ulteriore personalizzazione del 10% a titolo di danno morale operata dal giudice del primo grado non risultava invece giustificata dalle allegazioni del ricorso introduttivo.
Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale si era discostato dalle conclusioni del ctu - che aveva escluso la esistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica - ritenendo che il consulente non avesse considerato la vocazione della ricorrente al lavoro manuale e le immediate ricadute dell'infortunio sulla vicenda lavorativa.
Non era raggiunta, tuttavia, la prova dell’effettiva lesione della capacità di lavoro specifica: la A.P. si era dimessa nel settembre del 2008 perché non se la sentiva di tornare nello stabilimento in cui si era infortunata.
Non mutava tale conclusione il certificato del medico aziendale che aveva vietato di adibirla alla movimentazione con carichi superiori a 2 Kg. ed a lavori con movimenti fini e ripetuti delle mani sia perché risalente al 2 luglio 2009 sia perché— anche in base alla suddetta certificazione— la lavoratrice era stata ritenuta idonea alla mansione, seppure con limitazioni.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso A.P., articolato in tre motivi, cui ha opposto difese con controricorso GENERALI ITALIA S.p.A.; la società ARMETAL Srl è rimasta intimata
 

 

Considerato che

 


Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 numero 5 codice procedura civile— omesso esame circa un fatto controverso e decisivo, consistente nell'esistenza di uno specifico profilo di danno morale meritevole di tutela.
Ha esposto che la personalizzazione del danno morale era stata fondata dal Tribunale sul rilievo che ella, oltre alle sofferenze derivanti dall'infortunio, aveva subito quelle dovute all'essere ingiustamente accusata dal datore di lavoro di essere stata lei stessa causa dell'infortunio.
Ha assunto l'omesso esame di tale circostanza, che costituiva un profilo di danno autonomo.
Il motivo è inammissibile.
A prescindere da ogni considerazione— sotto il profilo della decisività della censura— circa la dubbia configurabilità di un rapporto di causalità diretta ed immediata tra la lesione del diritto alla salute ed il danno morale dedotto in questa sede, è preclusivo rilevare che la parte ricorrente avrebbe dovuto specificare da quali atti di causa risultava la allegazione di tale voce di danno ai fini del risarcimento. Tanto in ragione della affermazione, posta a base della decisione impugnata, secondo cui le allegazioni compiute nel ricorso ex articolo 414 cod.proc.civ. non giustificavano la (ulteriore) personalizzazione del danno morale operata dal Tribunale nella misura del 10%.
A tale onere la parte non ha adempiuto richiamando, piuttosto che le allegazioni del ricorso introduttivo, le valutazioni operate dal Tribunale e stigmatizzate dal giudice dell'appello.
Con il secondo motivo la parte ricorrente ha denunziato violazione degli articoli 1218, 1223, 2043 e 2056 codice civile, per avere la Corte territoriale escluso il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica sul rilievo che ella era stata comunque ritenuta idonea alla mansione di operaia, sia pure con limitazioni.
Ha assunto la erroneità di tale affermazione, deducendo che la lesione anatomica o funzionale che — pur non rendendo il lavoratore totalmente inidoneo alle mansioni — comporti significative limitazioni delle sue abilità costituisce una riduzione della capacità lavorativa specifica risarcibile.
Ha altresì dedotto che tale danno risultava ancor più rilevante quando l'invalidità fosse inferiore al 33%, come nella fattispecie di causa, non operando strumenti compensativi quali il collocamento obbligatorio ed essendo evidente la difficoltà di reperire un impiego derivante da limitazioni funzionali .
La censura è infondata.
Giova premettere che in caso di invalidità permanente il danno patrimoniale risarcibile non concerne la incapacità lavorativa in sé considerata ma la conseguenza ulteriore della perdita di guadagno nell'immediato ( danno attuale da lucro cessante ) nonché della riduzione della capacità di guadagno per il futuro (danno attuale in proiezione futura per perdita di chanches). 
Il giudice dell'appello ha escluso il raggiungimento della prova tanto del lucro cessante che della riduzione della capacità di guadagno. In particolare, ha ritenuto non sussistere:
- il danno attuale, perché la A.P., dichiarata idonea al lavoro, aveva inteso dimettersi;
- il danno in proiezione futura alla stregua sia della certificazione di idoneità del medico aziendale che delle conclusioni del ctu, secondo cui le menomazioni subite non avevano incidenza sulla capacità di lavoro specifica ( e, dunque, sulla capacità di guadagno).
Alla luce del preliminare accertamento del fatto storico compiuto nella sentenza impugnata non è dunque configurabile il denunziato vizio di sussunzione.
Con il terzo motivo, in via gradata, la parte ricorrente ha dedotto- ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— l’omesso esame del fatto che nella consulenza tecnica d'ufficio non vi era alcun accertamento in contrasto con il certificato del medico competente in data 2 luglio 2008, dal quale risultava che ella, sebbene idonea al lavoro operaio, era soggetta a limitazioni di impiego, indicate nel medesimo certificato (divieto di movimentazione con carichi superiori a 2 Kg. e di adibizione a lavori con movimenti fini e ripetuti delle mani).
Ha esposto che il riferimento alla CTU non era idoneo a sorreggere la decisione, in quanto le osservazioni del CTU erano pertinenti a mansioni impiegatizie (capacità di scrivere a penna e di usare il computer); non vi era, invece, alcuna valutazione dell’incidenza dell'infermità sulle attitudini specifiche di operaia (addetta al montaggio meccanico ed alle presse).
L'accertamento del consulente non poneva in discussione quanto certificato dal medico competente ed, in particolare, le limitazioni della capacità lavorativa derivanti dalle prescrizioni di impiego.
Il motivo è inammissibile. 
Ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ. il vizio di motivazione denunziabile in questa sede di legittimità è quello derivante dall'omesso esame di un fatto storico risultante dagli atti di causa, oggetto di discussione tra le parti ed avente rilievo potenzialmente decisivo, restando esclusa— nel nuovo testo introdotto dall'articolo 54 DL 22 giugno 2012 nr. 83— la deducibilità del vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione .
La Corte di merito ha ritenuto decisiva la idoneità della parte, riconosciuta dal medico aziendale, allo svolgimento delle medesime mansioni assegnate all'atto dell'infortunio ed ha dunque valutato le sue specifiche attitudini al lavoro operaio; ha altresì reputato attendibile il giudizio di integrità della capacità di guadagno espresso dal ctu.
La censura tende a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito piuttosto che ad introdurre un fatto non esaminato.
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.l co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto .
 

 

PQM

 


La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 2.800 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'alt. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per ¡1 ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso In Roma nella adunanza camerale del 25 settembre 2019