Tipologia: CCNL
Data firma: 3 gennaio 2020
Validità: 03.01.2020 - 03.01.2024
Parti: Confcoinar e Sia-Confsal
Settori: Commercio-TDS (Confcoinar-Sia-Confsal)
Fonte: cnel

Sommario:

 

Costituzione delle parti
Premessa
Validità del contratto
Ambito di applicazione
Titolo I Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 1 Assunzione; requisiti per l’accesso
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Mansioni lavorative e variazioni di posizione organizzativa
Art. 4 Sicurezza sul luogo di lavoro; tutela della salute; formazione e rispetto dell’ambiente
Art. 5 Disciplina applicabile
Art. 6 Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza- RLS/RLST
Art. 7 Articolazione dell’orario di lavoro. Reperibilità
Art. 8 Orario medio settimanale per specifiche tipologie
Art. 9 Flessibilità/elasticità dell’orario contrattuale di lavoro
Art. 10 Banca delle ore
Art. 11 Modalità di fruizione
Art. 12 Lavoro straordinario
Art. 12 bis Disposizioni speciali
Art. 13 Lavoro notturno
Art. 14 Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Art. 15 Permessi retribuiti
Art. 16 Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
Art. 17 Congedi per gravi motivi familiari
Art. 18 Lavoro festivo, lavoro domenicale e 4 Novembre
Art. 19 Ferie
Art. 20 Diritto allo studio
Art. 21 Congedi per formazione
Art. 22 Richiesta di congedo; disciplina
Art. 23 Conservazione del posto di lavoro
Art. 24 Normale retribuzione. Retribuzione di fatto
Art. 25 Tipologie di retribuzione
Art. 26 Minimi di paga
Art. 27 Assorbimenti
Art. 28 Trattamento personale a provvigione o a cottimo
Art. 29 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 30 Premio di risultato
Art. 31 Scatti di merito o di professionalizzazione
Art. 32 Indennità di cassa e maneggio di denaro
Art. 33 Assenze
Art. 34 Malattia
Art. 35 Obblighi del lavoratore
Art. 36 Periodo di comporto
Art. 37 Trattamento economico per malattia
Art. 38 Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 38 bis Aspettativa non retribuita per malattie oncologiche
Art. 38 ter Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 39 Aspettativa
Art. 40 Infortunio
Art. 41 Astensione obbligatoria per maternità
Art. 42 Congedi parentali e per malattia del figlio
Art. 43 Congedi e permessi per handicap
Art. 44 Congedo matrimoniale
Art. 45 Trasferte, ritiro patente, risarcimento danni, rimborso spese chilometrico, valore vitto e alloggio e divise e attrezzi
Art. 46 Trasferimento
Art. 47 Distacco
Art. 48 Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Art. 49 Sistemi di video sorveglianza aziendale
Art. 50 Preavviso
Art. 51 Trattamento di fine rapporto
Capo II Contrattazione di prossimità
Art. 52 Contrattazione collettiva decentrata
Capo III Contratti flessibili
Lavoro a tempo parziale
Premessa
Art. 53 Definizione e tipologie di rapporto a tempo parziale
Art. 54 Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

 

Art. 55 Contenuto del contratto
Art. 56 Obblighi di comunicazione
Art. 57 Clausole flessibili ed elastiche
Art. 58 Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 59 Retribuzione
Art. 60 Periodo di comporto per malattia e infortunio
Art. 61 Consistenza dell’organico aziendale
Art. 62 Diritto di precedenza
Lavoro intermittente
Art. 63 Definizione
Art. 64 Disciplina
Art. 65 Assunzione
Art. 66 Indennità di disponibilità
Art. 67 Retribuzione
Art. 68 Consistenza organico aziendale
Lavoro a tempo determinato
Art. 69 Requisiti di applicabilità
Art. 70 Apposizione del termine
Art. 71 Periodo di Prova
Art. 72 Proroghe e rinnovi
Art. 73 Proporzione numerica
Art. 74 Diritto di precedenza
Art. 75 Retribuzione
Art. 75 tris Aziende di stagione; maggiorazione per i contratti a termine
Somministrazione
Art. 76 Ambito di applicazione
Art. 77 Tutela del lavoratore
Art. 78 Esercizio del potere disciplinare
Art. 79 Retribuzione
Telelavoro e lavoro agile
Art. 80 Definizione
Art. 81 Ambito di applicazione
Art. 82 Disciplina del rapporto
Art. 83 Diritti e doveri del telelavoratore e del lavoratore agile
Art. 84 Poteri e obblighi del datore di lavoro
Art. 85 Dotazioni strumentali e utenze
Art. 86 Orario di lavoro
Art. 87 Contrattazione aziendale
Titolo II Istituti e diritti sindacali
Art. 88 Rappresentanze Sindacali
Art. 89 Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 90 Assemblea
Art. 91 Referendum
Art. 92 Trattenute sindacali
Art. 93 Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 94 Fondi
Art. 95 Classificazione del personale
Titolo III Strumenti paritetici nazionali
Premessa
Art. 96 Strumenti nazionali
Art. 97 Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale
Art. 98 Commissione permanente per le pari opportunità
Art. 99 Osservatorio nazionale
Art. 100 Commissione paritetica nazionale
Art. 101 Commissione paritetica nazionale - Procedure
Titolo IV Bilateralità
Premessa
Art. 102 Ente bilaterale nazionale
Art. 103 Analisi di problemi settoriali da parte dell’EBILTER
Art. 104 Enti bilaterali territoriali
Art. 105 Finanziamento EBILTER
Titolo V Composizione delle controversie
Art. 106 Commissione Paritetica di Conciliazione
Art. 107 Collegio arbitrate
Art. 108 Clausola compromissoria
Art. 109 Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Art. 110 Contributi di assistenza contrattuale
Appendice
I) Apprendistato
II) Collaboratori coordinati e continuativi - letturisti
III) Protocollo per gli operatori di vendita
IV Tabella


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario» della distribuzione e dei servizi Decorrenza: 03 gennaio 2020 - Scadenza: 03 gennaio 2024

Costituzione delle parti
Addì, 03 del mese di gennaio dell’anno 2020, in Roma, le sotto indicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito nominato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. Al Patto della stipula sono presenti: Confcoinar - Confederazione del Commercio, Industria ed Artigianato, Turismo, Professioni e Servizi, con sede a Chiavari (GE) in Via Gianelli n. 1 […] e Sindacato Indipendente Agenzie di Controllo e Vigilanza agroalimentare, Sia-Confsal in acronimo, con sede a Roma in Via Cario della Rocca n. 25/E, […]
Le parti si impegnano a depositare al Cnel ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il presente CCNL nonché successivi rinnovi e/o integrazioni.
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti delle parti stipulanti.

Ambito di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra le imprese sotto indicate ed il relativo personale dipendente.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e realizzano il contemperamento dei contrapposti interessi, nell’ottica di un bilanciamento delle rispettive esigenze di tutela e quale risultato della volontà conciliativa manifestata dalle parti.
Questo Contratto rappresenta il punto di partenza per la configurazione di un nuovo modello di contrattazione collettiva e di un innovativo sistema di relazioni, il cui obiettivo è quello di prendere atto delle diverse realtà imprenditoriali e fornire in base alle stesse risposte adeguate. Non solo: muovendo dai principi cardine della bilateralità, della partecipazione e della sussidiarietà territoriale si è inteso improntare le relazioni sindacali nella prospettiva di migliorare le condizioni dei lavoratori, sia all’interno che fuori dal luogo e dall’orario di lavoro, favorire la formazione continua e pertanto il livello di qualificazione e aggiornamento, creare in generale le basi per un innalzamento del livello di tutela e dello stato economico, sociale e professionale dei prestatori di lavoro. Al contempo, sul fronte imprenditoriale, l’obiettivo prefissato è quello di innalzare il livello di competitività delle imprese e la loro crescita in generale, nonché trovare nuove soluzioni alla nodale questione salariale.
Il rinnovamento ora evidenziato è stato possibile anche grazie ad una maggior consapevolezza delle parti che il miglioramento delle rispettive tutele passa necessariamente dal confronto e dalla partecipazione.
La necessità di un sistema di relazioni sindacali forte, diffuso ed efficace si impone soprattutto in considerazione della contingente situazione economica in cui versa il nostro Paese, situazione caratterizzata da molteplici fattori negativi, fra cui una tendenziale recessione, il basso livello occupazionale (soprattutto fra i giovani e le donne), il persistente divario fra Nord e Sud; la perdita di competitività delle imprese, la scarsa produttività del lavoro e del potere di acquisto dei salari medi.
Va infine evidenziato che gli obiettivi cui sono finalizzate la bilateralità, l’assistenza sanitaria integrativa e la previdenza complementare in materia di welfare e di ammortizzatori sociali rendono ancor più impellente e prioritario assicurare effettività alla libera contrattazione collettiva, così come la bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Quanto sopra premesso e rilevato, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto, il cui contenuto viene di seguito riportato e che per tutta la sua durata va considerato come un complesso normativo unitario ed inscindibile.
Categorie e settori di applicazione:
Alimentazione

- supermercati, ipermercati, supermercati integrati, soft e hard discount:
- commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), ad eccezione delle rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
- commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
- commercio al dettaglio di latte e derivati;
- commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- rivendite di pollame e selvaggina;
- commercio all’ingrosso di droghe e coloniali
- commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, foraggi e legumi;
- commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, tripperie, norcinerie, spacci di carni fresca e congelata;
- commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all’ingrosso di formaggi, latte, latticini e derivati in genere, burro;
- commercio all’ingrosso di generi alimentari;
- commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
- commercio all1 ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto attiene le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
- le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
- le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
- le aziende che esercitano attività di infiascamento e imbottigliamento;
- commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;
- importatori e torrefattori di caffè;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie.
Prodotti industriali e merci d’uso
- lane lavate e sudice, cascami di seta, seme bachi, bozzoli, fibre tessili varie (juta, canapa, lino, ecc,), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
- tessuti di ogni genere, filati, merletti e trine, mercerie, maglierie; articoli sportivi; guanti, calze; tappeti; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei succhi: corderie ed affini; ombrellerie, pelletterie;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- francobolli per collezione;
- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche da pellicceria e non da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli per pelletteria e varie, pelli grezze da pellicceria, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie; articoli casalinghi, specchi e cristalli, comici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
- articoli di orologeria; argenterie, oreficerie e gioiellerie, perle, metalli preziosi, pietre preziose; articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatoci di impianti;
- materie prime per l’industria del vetro e della ceramica, lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico;
- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
- rivenditori di edizioni musicali; librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); commercianti di carta da macero; grossisti di cartoleria e cancelleria; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti; profumerie, bigiotteria ed affini;
- grandi magazzini;
- magazzini a prezzo unico;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- macchine per cucire;
- gestori di impianti di distribuzione di carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; macchine in genere; anni e munizioni; strumenti musicali; ottica e fotografia; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (fibra vulcanizzata, cinghie di trasmissione, carboni elettrici, eco.); materiate chirurgico e sanitario;
- cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); autoveicoli (importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni commissionari e concessionari di vendita); parti di ricambio ed accessori per auto e motocicli; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo); pneumatici;
- carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti; imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura (anticrittogamici, fertilizzanti, insetticidi: materiale enologico; mangimi e panelli: sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino, macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
- commercio al l'ingrosso.
- Piante, fiori e affini
- commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
- commercio al minuto e all’ingrosso di piante e fiori ornamentali;
- produttori, esportatori, grossisti e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
- Ausiliari del commercio e commercio con l'estero commissionari;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (ad eccezione di quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.); compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (esportazioni ed importazioni di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori:
- imprese portuali di controllo;
- mediatori pubblici e privati;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- aziende che importano prodotti ortofrutticoli.
- Servizi di rete, alle Imprese, alle organizzazioni e alle persone
- agenzie di relazioni pubbliche:
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di informatica, robotica, telematica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
- noleggio e vendita di audiovisivi;
- auditing;
- servizi di revisione contabile;
- imprese di leasing;
- servizi di gestione e amministrazione del personale e servizi di ricerca, formazione e seleziona del personale;
- ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
- call center, telemarketing, televendite;
- consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
- factoring, recupero crediti;
- controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
- agenzie fotografiche;
- uffici residence;
- servizi di design, grafica, progettazione e allestimenti di interni e vetrine;
- servizi di ricerca, certificazione tecnica e controllo qualità collaudi, analisi; società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, scoperte e invenzioni;
- agenzie pubblicitarie;
- concessionarie di pubblicità, aziende di pubblicità, agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- promozione vendite;
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali la fornitura di servizi generali, tecnologici e logistici, aziende del settore delia sosta e dei parcheggi;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extrabancari;
- autorimesse e autoriparatori non artigianali;
- servizi fiduciari e finanziari:
- attività di garanzia collettiva fidi;
- buying office;
- agenzie di brokeraggio;
- aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- agenzie di operazioni doganali;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- servizi di richiesta certificati, imputazione dati e fotocopiatura, disbrigo pratiche di dattilografia;
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- vendita di multiproprietà;
- agenzie pratiche auto;
- autoscuole;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- agenzie investigative, agenzie di scommesse;
- servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
- agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
- agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato; agenzie di intermediazione;
- agenzie di ricerca e selezione del personale;
- attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
- ICT;
- altri servizi alle persone.
-
Titolo I Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 4 Sicurezza sul luogo di lavoro; tutela della salute; formazione e rispetto dell’ambiente

1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della formazione e del rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l’opportunità di operare, ciascuna in relazione al proprio ruolo, in maniera responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia.
2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente.
3.1n ottemperanza al disposto di cui all’art. 9 L. n. 300/1970 (e successive modificazioni) i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto collettivo hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica.

Art. 5 Disciplina applicabile
Le Parti stipulanti convengono che le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2008 siano operanti nei confronti di tutti gli esercenti un’attività professionale, in forma individuale od associativa, rientrante in una delle categorie cui si applica il presente Contratto nonché alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega all’impresa.

Art. 6 Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza- RLS/RLST
1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ivi compresi gli aggiornamenti,
potrà essere effettuata attraverso piattaforme e-Learning, come previsto dall’ASR 7 luglio 2016 ed in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 81/2008.
2. In merito al servizio RLST, affidato all’OPNASP, si rinvia all’Accordo Interconfederale 29 giugno 2016 e successive modificazioni.

Art. 7 Articolazione dell’orario di lavoro. Reperibilità
1. La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle imprese cui il presente contratto è applicabile è fissata in 40 ore settimanali con le eccezioni di seguito indicate: 45 ore per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione carburanti; 42 ore per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione; 40 ore per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali. Diversi criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.
2. Ai sensi dell’art. 3 Decreto Legislativo n. 66/2003 le Parti stipulanti il presente contratto mediante specifico accordo potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore settimanali e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
[…]
6. L’orario normale contrattuale dei lavoratori discontinui non potrà superare le 48 ore settimanali medie nel periodo di riferimento previsto dalla legge, considerata la normale variabilità presente in tutte le attività comprese nel campo di applicazione del presente Contratto. In ogni caso l’orario lavorativo non potrà superare per i minori di anni quindici 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali e per i minori di età compresa fra i 15 e 18 anni 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.
7. Sono considerati lavori discontinui - o di semplice attesa o custodia - quelli elencati nella tabella approvata con Regio Decreto n. 2657/1923 e nei successivi provvedimenti integrativi o modificati, salvo si tratti di casi in cui sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa.
Reperibilità
8. Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari prestazioni, pei- le quali sussiste la necessità e l’obbligo dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata e secondo le disposizioni aziendali.
9. Uno specifico regolamento aziendale definirà le modalità operative e le relative compensazioni, per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione; analoga regolamentazione potrà essere definita per i casi in cui sia richiesto ai lavoratori di risiedere nella struttura, mettendo a loro disposizione i presidi più idonei.
10. La pronta disponibilità, ove non espressamente prevista in sede di assunzione, richiede un accordo fra le parti; tuttavia, ove le particolarità del servizio svolto dall’impresa lo esigano necessariamente per ragioni di pubblica utilità il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente documentati, in mancanza dei quali il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di licenziamento.

Art. 8 Orario medio settimanale per specifiche tipologie
Per i dipendenti di imprese che esercitano l’attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash and carry e ipermercati l’articolazione dell’orario medio settimanale è di 38 ore.

Art. 9 Flessibilità/elasticità dell’orario contrattuale di lavoro
1. In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, è consentito alle imprese ripartire la durata normale dell’orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali, da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario settimanale nelle precedenti o successive settimane. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito.
[…]
4. La flessibilità dell’orario di lavoro cosi come disciplinata dal presente articolo deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori.
5. L’impresa è tenuta ad informare i lavoratori con anticipo di almeno due settimane della volontà di utilizzare l’istituto della flessibilità attraverso apposita comunicazione contenente indicazioni sulle modalità di esecuzione della flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.
[…]
7. L’impresa può consentire che, al fine di una migliore funzionalità del servizio e maggiore efficienza della prestazione lavorativa, oltre che in via di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutti i lavoratori o gruppi di essi godano di una elasticità di orario in entrata e della pausa pranzo, intesa quale possibilità di anticipare o posticipare l’ingresso e ridurre la pausa pranzo, fino a 30 minuti, rispetto all’inizio dell’orario di lavoro fissato e della pausa pranzo, con correlato recupero da parte dell’interessato alla fine della stessa giornata lavorativa.

Art. 10 Banca delle ore
l. Le parti convengono di istituire la banca delle ore. Nell’ambito della contrattazione aziendale il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per l’accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale, da cui potrà attingere per fruire dei riposi supplementari.
2.. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della banca delle ore nei limiti previsti dall’art. 12, comma 3.

Art. 12 Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all’art. 7 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
2. E’ in facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni dipendente.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre sempre ammesso in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva nonché allestimento, di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi della normativa vigente ed in tempo utile alle RSA.
3. Le parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto al punto 2 possa confluire, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA, nella Banca delle ore.
4. Il lavoratore non può prestare lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta.
[…]

Art. 14 Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
1. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla vigente normativa ed in particolare alle disposizioni richiamate nel presente contratto. Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica: tuttavia, ai sensi degli articoli 2-3 L. n. 370/1934, nonché degli articoli 9, comma 2 e 3 Decreto Legislativo n. 66/2003 le imprese possono stabilire un giorno di riposo diverso dalla domenica qualora le stesse esercitano taluna delle attività di seguito elencate:
a. attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b. attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno e l’inizio del turno successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
c. attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata,
2. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le caratteristiche previste dalla medesima norma.
[…]

Art. 48 Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Premessa
1. Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1. osservare l'orario di lavoro stabilito ed adempiere a tutte le formalità poste in essere per d controllo delle presenze, svolgere tutti i compiti assegnati, nel rispetto delle norme del presente CCNL e degli accordi, con la massima diligenza ed assiduità:
[…]
5. astenersi dall’accedere o trattenersi nei locali aziendali al di fuori dell’orario di lavoro, salvo che sia stato autorizzato del datore di lavoro ovvero detta condotta sia consentita dal presente contratto o da disposizioni di legge.
6. rispettare, ove prescritto, l’obbligo di indossare la divisa o gli indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, fomiti dall'impresa.
7. rispettare le direttive aziendali.
2. Le inadempienze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta:
c. multa non superiore all’importo di quattro ore di retribuzione base:
d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni di effettivo lavoro:
e. licenziamento individuale.
[…]
A titolo esemplificativo, incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che:
a. esegua il lavoro assegnatogli con negligenza;
b. inizi con ritardo ingiustificato l'attività lavorativa: in tal caso la multa sarà di importo pari all’ammontare della trattenuta:
[…]
In via esemplificativa, incorre nella sospensione dal lavoro e della retribuzione il lavoratore che:
a. si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
b. provochi un danno, con provata responsabilità a suo carico, alle cose ricevute in dotazione e/o uso;
c. sia recidivo, oltre la terza volta nell'anno solare, in una delle infrazioni che prevedono la sanzione della multa, fatta eccezione per il caso dell'assenza ingiustificata.
Incorre nel licenziamento disciplinare il lavoratore che:
a. si assenti senza giustificato motivo oltre tre giorni nell'anno solare;
b. commetta recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
c. commetta violazione delle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
[…]
f. sia recidivo, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle violazioni che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]
5. Le parti condividono l’esigenza di poter adeguare od integrare la lista delle esemplificazioni delle mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze delle imprese o quando le condotte suscettibili di sanzione non siano chiaramente identificabili tra quelle indicate nel presente articolo.
6. L’impresa che intende adeguare od integrare la lista predetta deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratto a livello territoriale o aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, le OO.SS. devono fissare un incontro al fine di adeguare la regolamentazione delle infrazioni passibili di sanzione disciplinare.

Capo II Contrattazione di prossimità
Art. 52 Contrattazione collettiva decentrata

1. Dall’entrata in vigore del presente CCNL tramite le articolazioni dell’Ente Bilaterale a livello regionale o territoriale possono essere attivate contrattazioni nelle rispettive aree di competenza.
2. Possono formare oggetto di contrattazione aziendale tutti gli istituti economici extracontrattuali, nonché, secondo il principio di prevalenza del contratto aziendale sottoscritto dalla maggioranza dei rappresentanti aziendali dei lavoratori o approvato dalla maggioranza dei dipendenti, anche gli altri istituti, purché le relative previsioni non contrastino con la legge, i regolamenti comunitari e le fonti di diritto internazionale applicabili in materia e ferma la sorveglianza delle Parti Stipulanti da effettuarsi in conformità delle procedure che saranno stabilite con successivo e separato accordo.
3. Allo scopo di favorire la crescita economica ed il livello di occupazione mediante condizioni idonee ad incentivare in vestimenti e/o nuove iniziative, ovvero al fine di limitare gli effetti negativi sul piano economico ed occupazionale conseguenti a situazioni di crisi aziendale, possono stipularsi specifiche intese modificative - anche in via sperimentale o temporanea - di uno o più istituti disciplinati dal presente CCNL.
4. Le intese modificative sono definite a livello aziendale con l'assistenza delle strutture territoriali delle Parti stipulanti, che le sottoscrivono in quanto coerenti con quanto previsto al punto precedente.
5. Le medesime intese dovranno indicare: gli obiettivi perseguiti, la durata (ove stipulate in via sperimentale o temporanea), gli articoli del CCNL oggetto di modifica, le pattuizioni a garanzia dell’osservanza dell’accordo ed i provvedimenti a carico delle Parti inadempienti.

Capo III Contratti flessibili
Lavoro a tempo parziale
Art. 61 Consistenza dell’organico aziendale

la tutti i casi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Art. 62 Diritto di precedenza
1. Il dipendente a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato ha facoltà di richiedere il passaggio al tempo parziale. L’impresa si riserva di accogliere la domanda (o le domande) in ragione delle esigenze aziendali e salvo diverse disposizioni di legge.
2. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4. Parimenti è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 L. n. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
[…]

Lavoro intermittente
Art. 64 Disciplina

[…]
h. 4. Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
k. al datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 68 Consistenza organico aziendale
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa nei casi previsti dalla legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre

Lavoro a tempo determinato
Art. 73 Proporzione numerica

1. Le Parti convengono che possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato in misura pari al 50% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato al momento della stipula. Detto limite può essere superato in forza di accordo sindacale.
2. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati:
- nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
- da imprese start-up innovative di cui all'art. 25 commi 2 e 3 Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del citato art. 25 per le società già costituite;
- per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21 comma 2 Decreto Legislativo n. 81/2015;
- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
- per sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni;
- stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale.
3. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato un lavoratore nelle singole unità produttive con meno di 5 dipendenti.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa […]
5. Annualmente l’impresa deve fornire alla RSA indicazioni in merito al numero totale dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, distinti per motivo dell’assunzione, nonché il numero totale delle ore di lavoro rispettivamente prestate.

Somministrazione
Art. 76 Ambito di applicazione

[…]
2. Il contratto di somministrazione di lavoro é vietato:
[…]
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 77 Tutela del lavoratore
1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità del Decreto Legislativo 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto, nei confronti dei propri dipendenti.
2. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve dame immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.

Telelavoro e lavoro agile
Art. 80 Definizione

1. Si definisce telelavoro l’attività prestata dal dipendente all’interno dei locali dell’impresa pur senza la presenza fisica continuativa: precisamente consiste in un lavoro svolto prevalentemente a distanza mediante l’impiego di sistemi informatici e di una rete di comunicazione fra il luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa e l’impresa. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
2. Non possono essere svolte con modalità di telelavoro le mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza costante o prevalente del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali a titolo esemplificativo:
a. autisti;
b. operatori di vendita:
c. lavoratori comandanti presso altre imprese, cantieri e/o appalti;
d. ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
3. Il telelavoro può essere di tre tipi, con possibilità di ricorso combinato ad uno o più di essi:
a. domiciliare (svolto nell’abitazione del telelavoratore);
b. mobile (eseguito mediante l’utilizzo di apparecchiature portatili);
c. remotizzato o a distanza (svolto presso uffici attrezzati, sia all’interno di appositi centri diversi sia dal domicilio che dai locali aziendali)
4. Il centro di telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell’impresa
5. In caso di tele lavoro mobile il dipendente deve comunicare al datore dj lavoro il sito prescelto, sia per l’adempimento degli obblighi di sicurezza, sia ai fini delle coperture assicurative.
6. Le stesse tipologie previste al punto 3) si applicano, salvo diversa disposizione di legge, al lavoro agile, ferma l’alternanza con il lavoro in azienda da considerarsi fattispecie tipica.

Art. 81 Ambito di applicazione
1. Il telelavoro e il lavoro agile hanno carattere volontario per entrambe le parti del rapporto; ne consegue che sia la concessione che l’accettazione di una o l’altra modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non può in alcun modo essere pretesa (salvo sia stata espressamente concordata all’atto della assunzione) ed il rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per la risoluzione del contratto.
2. L'accordo tra l'impresa e il lavoratore sul telelavoro o sul lavoro agile deve risultare da apposito atto scritto, con espressa indicazione della durata dell’attività in tal modo svolta, sia essa a tempo determinato o in determinato.
3. Qualora sia pattuito lo svolgimento del telelavoro o del lavoro agile tempo indeterminato ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dall’accordo e richiedere lo stabile svolgimento dell’attività all’interno dell’impresa, dandone comunicazione all’altra parte con un preavviso di almeno 60 giorni.
4. Ove una delle modalità suddette sia stata concordata per un tempo determinato, il recesso prima della scadenza del termine da parte del datore di lavoro è consentito solo in caso di comprovate esigenze funzionali e/o organizzative.
5. Il telelavoro ed il lavoro agile possono essere concessi dai datore di lavoro ovvero richiesti dal lavoratore per tutte le mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico e/o la clientela, attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per esigenze logistiche non possono essere posti fuori dai locali aziendali.

Art. 82 Disciplina del rapporto
1. Il telelavoro ed il lavoro agile possono essere concessi o richiesti esclusivamente dai lavoratori subordinati, con esclusione quindi sia dei lavoratori occasionali che di quelli autonomi.
2. Sia il telelavoro che il lavoro agile può essere svolto con contratto a tempo parziale o determinato, indipendentemente dalle modalità di esecuzione.
3. Il telelavoro e il lavoro agile sono semplicemente una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non uno speciale tipo di rapporto; pertanto il telelavoratore e il lavoratore agile fanno parte ad ogni effetto dell’organizzazione aziendale, essendo a tal fine irrilevante che l’attività sia svolta in tutto o in parte fuori dai locali dell’impresa.

Art. 83 Diritti e doveri del telelavoratore e del lavoratore agile
1. Il telelavoratore ed il lavoratore agile hanno gli stessi diritti che - per legge o contratto - sono attribuiti al dipendente che svolge attività lavorativa, di pari livello e mansioni, all’interno dell’impresa; gli stessi sono pertanto assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo da parte del datore di lavoro.
2. Il telelavoratore e il lavoratore agile devono essere posti in condizione di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo previste per gli altri lavoratori dipendenti; hanno inoltre diritto ad una formazione mirata con riferimento agli strumenti tecnici dagli stessi utilizzati rispetto a quelli impiegati dagli altri lavoratori, nonché alle specifiche tecniche connesse a tale forma di organizzazione del lavoro.
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro o al lavoro agile nel corso del rapporto conserva integralmente lo riatta precedentemente acquisito.
4. Al telelavoratore e al lavoratore agile è posto l’obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature fornitegli.

Art. 84 Poteri e obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del telelavoratore o del lavoratore agile, i collegamenti telematici necessari per l’esecuzione della prestazione, l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro, salvo diverso accordo fra le parti.
[…]
3. Il datore di lavoro deve in ogni caso sostenere i costi […] derivanti dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, anche se di proprietà di terzi.
4. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie e/o opportune per prevenire l’isolamento del telelavoratore e del lavoratore agile, tutelarne la salute. la sicurezza professionale e la riservatezza, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
5. Prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro o di lavoro agile, l'impresa dovrà farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione in cui egli attesta di essere stato informato e di conoscere le prescrizioni di sicurezza e igiene connesse allo svolgimento del lavoro ed agli strumenti che dovrà utilizzare.

Art. 85 Dotazioni strumentali e utenze
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro o lavoro agile, salvo diversa pattuizione, dovranno essere fomite al lavoratore dall'impresa e resteranno di proprietà aziendale.
2.1 costi derivanti dall'uso delle stesse, ad esempio per consumi telefonici ed energia elettrica, formeranno oggetto di specifici accordi scritti da stipulare al momento della instaurazione del rapporto.
3. In caso di danneggiamento involontario o di guasto degli strumenti in dotazione al lavoratore, lo stesso dovrà dame immediata comunicazione al datore di lavoro, che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore - in orario preventivamente concordato - un proprio tecnico ovvero personale di un'impresa specializzata allo scopo di verificare il guasto e provvedere alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica risoluzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
4. In caso di furto delle dotazioni strumentali, il telelavoratore o il lavoratore agile dovranno dame immediata comunicazione all'impresa tramite invio telematico di copia della denuncia presentata presso l’Autorità competente. La denuncia e la relativa comunicazione devono essere effettuate entro il giorno stesso la scoperta del furto.

Art. 86 Orario di lavoro
1. Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell1azienda.
2. Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore l’art. 3 (orario normale di lavoro). art. 4 (durata massima dell’orario di lavoro), art. 5 (lavoro straordinario), art. 7 (riposo giornaliero), art. 8 (pause), articoli 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) Decreto Legislativo n. 66/2003.
3. Il lavoratore agile seguirà, salvo le intese modificative anche occasionali, lo schema di lavoro, in alternanza tra presenza nel o nei luoghi di lavoro e assenza dagli stessi, previsto dagli accordi.

Art. 87 Contrattazione aziendale
1. Alla contrattazione aziendale è demandata:
a. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione
b. dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
c. ogni eventuale restrizione riguardante fuso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, nonché le eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
d. l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
e. l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali:
f. l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
g. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi. In mancanza di contrattazione aziendale trovano applicazione gli accordi conclusi fra il datore di lavoro ed il lavoratore. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita in sede di contrattazione aziendale o individuale prima dell’inizio del contratto di telelavoro o di lavoro agile.

Titolo II Istituti e diritti sindacali
Art. 88 Rappresentanze Sindacali

[…]
3. Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi sia attraverso la Individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnico-produttive dell’azienda.
[…]

Art. 89 Rappresentanze Sindacali Aziendali
[…]
4. Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
[…]

Art. 90 Assemblea
L Nelle unità aziendali, ì lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
2. La con vocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’ impresa con tre giorni di anticipo.
3. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite.
4. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
5. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
6. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella con vocazione.
7. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

Titolo III Strumenti paritetici nazionali
Art. 96 Strumenti nazionali

Le parti concordano sul opportunità di istituire all'interno dell’EBILTER:
1. la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale;
2. la Commissione permanente per le pari opportunità;
3. l’Osservatorio nazionale;
4. la Commissione paritetica nazionale.
La Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale, la Commissione permanente per le pari opportunità, l’Osservatorio nazionale, la Commissione paritetica nazionale, sono composti ciascuno da tre membri dei quali uno designato dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti, uno dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e un ultimo nella persona del Presidente di EBILTER o in una persona da lui delegata. Per ogni membro effettivo va nominato un supplente.

Art. 97 Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale
Le parti, tenuto conto dell'evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, concordano sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.
In particolare qualora l’Unione europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore terziario, distribuzione e servizi, le parti si incontreranno al fine di valutare l'opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all'emanazione della normativa di recepimento. Le parti ritengono opportuno monitorare, a livello europeo. l’impatto dei processi sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:
1. dialogo sociale europeo settoriale;
2. evoluzione dei Comitati aziendali europei;
3. responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
4. diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
5. Società europea;
6. coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
A tal fine, le parti concordano di istituire la Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.
La Commissione, che si riunirà di norma semestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta, avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere un parere in merito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.

Art. 98 Commissione permanente per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1. studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2. seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3. promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere fattività dopo un’interruzione dell'attività lavorativa;
4. individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
5. predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale delle donne lavoratrici;
6. favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di “mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro;
7. analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8. individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati fomiti dall’Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunirà di norma semestralmente, o prima su richiesta di una delle parti. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali documentali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle parti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta la maggioranza in Commissione quanto le proposte in posizione di minoranza.

Art. 99 Osservatorio nazionale
L’Osservatorio nazionale è lo strumento dell’Ente bilaterale per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale nonché di ricerca industriale applicata, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie;
c. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati fomiti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di apprendistato nonché di contratti a termine;
d. riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
e. predispone i progetti formativi per e singole figure professionali;
f. svolge le funzioni previste in materia di contratti a tempo determinato, di stage, di apprendistato.

Art. 100 Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce l’Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle parti stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a. con le modalità e le procedure previste dall’art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Sezione prima del contratto;
b. in apposita sottocommissione:
1. individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza.
2. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un’esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale.
3. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo
inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo ad elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
4. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi.
5. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno d presente CCNL;
6. sviluppa Tesarne della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e te relative esemplificazioni, formulando alle parti stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.
7. Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
8. Tre mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo;
9. esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

Titolo IV Bilateralità
Premessa

Le parti confermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli. In assenza del livello territoriale si farà riferimento al livello regionale ed in assenza di questo al livello nazionale.
Le parti effettueranno una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle aziende e dei dipendenti del settore.

Art. 102 Ente bilaterale nazionale
L'Ente bilaterale nazionale per il terziario, in sigla EBILTER, ha i seguenti scopi:
a. promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne fattività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b. verificare la coerenza degli Statuti e dei regolamenti degli Enti bilaterali territoriali, regionali e provinciali, dando i relativi visti di congruità;
c. incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
d. promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
e. attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
f. istituire e gestire l'Osservatorio nazionale nonché coordinare Fattività degli Osservatori territoriali;
g. promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
h. favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione del Codice delle pari opportunità - D.Lgs. n. 198/2006, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
i. ricevere dalle aziende e analizzare i dati previsti nel rapporto biennale sulla parità previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 - Codice delle pari opportunità;
j. costituire una banca dati relativa alle professionalità, con il supporto degli Enti bilaterali territoriali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
k. valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito in base alle disposizioni di legge vigenti in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con i Fondi interprofessionali nazionali per la formazione continua;
l. seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
m. ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge n. 936/1986 di riforma del CNEL;
n. ricevere la notizia della elezione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali all'atto della loro costituzione;
o. promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali, nonché promuovere l’attivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
p. offrire consulenza alle imprese che volessero sottoscrivere accordi di prossimità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 148/2011;
q. promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
r. valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
s. individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’EBILTER stesso ed effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli Enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;
t. attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’EBILTER;
m svolgere le attività di certificazione di cui al D.Lgs. n. 276/2003 e di conciliazione di cui agli articoli 2113 c.c. e 410,411 e 412 ter c.p.c. secondo le modalità che saranno successivamente indicate in appositi Regolamenti operativi;
v. formulare proposte in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al tema della formazione dei soggetti tenuti all’obbligo formativo ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 nonché dare assistenza alle imprese nell’attuazione degli obblighi in capo al soggetto datoriale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
w. designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a livello Territoriale, in sigla RLST, secondo i criteri previsti dall’Accordo interconfederale nazionale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale per la Salute e la Sicurezza in ambito lavorativo del 1° luglio 2013;
x. comunicare all’Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici ed il nominativo degli RLST;
y. rilasciare parere di conformità del contratto di apprendistato e del relativo Piano Formativo Individuale, in sigla PFI. alle prescrizioni contenute nella legge e nel presente CCNL nonché svolgere ogni attività utile ai fini della certificazione delle competenze e della validazione degli apprendimenti;
z. svolgere ogni qualsiasi altro compito successivamente definito da norme di legge o da accordi collettivi.
L’EBILTER può costituire, al proprio interno, Commissioni paritetiche bilaterali composte da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati per attuare alcuni dei suoi compiti.
L’EBILTER formula uno schema di Regolamento per gli Enti bilaterali territoriali.
[…]

Art. 103 Analisi di problemi settoriali da parte dell’EBILTER
L’EBILTER, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali, con particolare riferimento alla classificazione, all'individuazione di nuove figure professionali, ai sistemi di flessibilità dell’orario, all’organizzazione del lavoro, alle innovazioni tecnologiche ed alle altre materie affidate dalle parti.
L'istruttoria avviene attraverso una apposita Commissione paritetica bilaterale.
Le risultanze del lavoro svolto sono presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l’inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura può essere attivata per l’esame di contributi presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito per le quali consentire l’instaurazione del rapporto di apprendistato.

Art. 104 Enti bilaterali territoriali
L'Ente bilaterale territoriale istituisce l’Osservatorio che svolge, a livello locale le medesime funzioni dell’Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l’Osservatorio:
a. programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge n. 56/1987 (restano ferme le garanzie di cui all’art. 4 della Legge n. 628/1961);
b. ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di stage/tirocinio e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio nazionale;
c. predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
d. riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alle Associazioni datoriali stipulanti - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 114, 117, 119, 120 e 121; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull’utilizzo dell’art. 118.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l’impostazione di cui all’art. 14 del presente CCNL.
L’Ente bilaterale territoriale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. L’Ente bilaterale territoriale, inoltre, potrà costituire, al proprio interno, Commissioni paritetiche per attuare alcuni dei suoi compiti.
Svolge le funzioni:
a. di Ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi e di inserimento ai sensi della Legge n. 196/1997, del D.M. n. 142/1998, della Legge n. 92/2012 nonché della Legge n. 99/2013:
b. di Ente preposto alla certificazione ed alla conciliazione in conformità a quanto previsto dagli artt. da 37 a 40 del presente CCNL, attraverso Commissioni paritetiche costituite al proprio interno.